Decreto cautelare 14 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04218/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4218 del 2024, proposto da
Istituto -OMISSIS- gestito dalla Società "Istituti -OMISSIS- S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, U.S.R. Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica denominata Istituto -OMISSIS-, per i seguenti indirizzi:
• Istituto Tecnico -settore Tecnologico – indirizzo Elettronico ed Elettrotecnico – art. Elettronica -C.M. -OMISSIS-;
• Istituto Tecnico -settore Economico - indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing C.M.-OMISSIS-;
• Istituto Tecnico -settore Tecnologico - indirizzo: Costruzione, Ambiente e Territorio -C.M. -OMISSIS-;
- della presupposta nota prot. n. AOODRCA n. -OMISSIS- della Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. 83/2008;
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/2024;
- della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato assunta al prot. AOODRCA n. -OMISSIS-;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. m_pi.AOODPIT -OMISSIS-, avente come oggetto: “Piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti della parità scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado delle regioni Campania, Lazio e Sicilia”, è stato conferito apposito incarico al Collegio Ispettivo diretto a verificare la permanenza dei requisiti della parità scolastica, ai sensi della legge 62/2000, per tutti gli indirizzi di studio di scuola secondaria di secondo grado attivi nell’anno scolastico 2023/2024 presso l’Istituto Paritario “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (NA).
Le visite ispettive si sono svolte nei giorni 05/12/2023 – 04/03/2024 – 05/03/2024 – 23/04/2024.
Con relazione prot. n. AOODRCA -OMISSIS-, il Collegio ispettivo evidenziava una serie di gravi criticità inerenti al funzionamento didattico ed amministrativo dell’istituzione scolastica ricorrente. Con nota prot. AOODRCA n. -OMISSIS-, pertanto, l’USR Campania inviata l’ente gestore a provvedere con urgenza, e comunque non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della stessa, a trasmettere eventuali controdeduzioni ai rilievi che erano stati formulati.
L’istituto riscontrava il preavviso e forniva le proprie controdeduzioni con note acquisite da questo ufficio al prot. AOODRCA n. -OMISSIS-
Con Decreto n. -OMISSIS-, l’USR Campania disponeva la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025.
Il ricorrente ha impugnato il suindicato decreto, rilevando di essere in possesso di tutti i requisiti per poter operare come scuola paritaria e di aver debitamente comprovato, già in sede di contraddittorio procedimentale, la sussistenza di tali requisiti. La revoca della parità, quindi, sarebbe avvenuta sulla base di irregolarità comunque sanabili e non più attuali e, in ogni caso, senza una effettiva interlocuzione con la scuola. Il ricorrente ha, poi, contestato. l’assoluta genericità dei rilievi mossi dall’Ufficio e la loro infondatezza.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio, eccependo l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Questo Tribunale, con ordinanza n. 1971/24, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenendo che le criticità rilevate dall’Amministrazione giustificassero, nella loro complessità, e ad un sommario esame, l’adozione del provvedimento gravato.
Avverso la predetta ordinanza è stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato che, dapprima con decreto monocratico e, successivamente, con ordinanza n. 4509 del 28/11/2024, lo ha accolto, valutando espressamente che l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della parità potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ossia per l’anno 2025/26, in modo da consentire all’Istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, del quale è già decorso il primo trimestre.
Con memoria depositata in data 6/03/25, l’Istituto ricorrente ha rilevato che, nel corrente anno, sta lavorando regolarmente come scuola paritaria e, come tale, dovrà concludere l’anno scolastico, anche considerato il disposto dell’art. 5.10 del D.M. 83/2008; per il futuro anno scolastico, invece, cesserà di operare come scuola paritaria (v. comunicazione cessazione attività, depositata in data 6/03/25). Ha chiesto, quindi, volersi dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente agli effetti del ricorso per il corrente anno scolastico e la sopravvenuta carenza di interesse agli effetti del ricorso, per gli anni scolastici successivi al 2024/2025, stante la sopravvenuta comunicazione di cessazione dell’attività della scuola, a decorrere dal 1° settembre 2025.
Alla udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce dei rilievi che precedono, la Sezione ritiene di non poter aderire alla tesi prospettata – da parte ricorrente – di cessazione della materia del contendere, relativamente all’anno scolastico in corso scolastico ed in via di conclusione, giacché la circostanza – ivi posta in risalto – secondo cui “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della parità potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ossia per l’anno 2025/26, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, del quale è già decorso il primo trimestre”, se è tale da comportare una sostanziale “sanatoria” dell’attività, svolta dall’Istituto ricorrente in questo anno scolastico, non è tuttavia di portata tale, da annichilire il provvedimento di revoca gravato, che, per quanto rilevato nell’ordinanza cautelare della Sezione, resisterebbe alle doglianze di parte ricorrente.
Può, invece, più correttamente, prospettarsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, una volta legittimata a continuare ad operare come scuola paritaria, sino alla fine dell’anno scolastico in corso (per effetto della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sopra richiamata) la ricorrente non ha più alcun interesse all’annullamento del provvedimento, che tale attività aveva, sostanzialmente, vietato. Ed invero il Consiglio di Stato, pur non entrando nel merito della legittimità del provvedimento impugnato, ha tuttavia inequivocabilmente stabilito che il suo eventuale annullamento potrebbe avere effetto, soltanto a partire dall’anno scolastico 2025/26, lasciando, quindi, ferma all’Istituto la possibilità di portare a termine l’anno scolastico in corso.
Analogamente, deve aderirsi alla prospettata – dall’Istituto ricorrente – improcedibilità per difetto di interesse. del gravame con riferimento agli anni scolastici successivi a quello in corso, stante la sopravvenuta comunicazione di cessazione dell’attività della scuola, a decorrere dal 1° settembre 2025.
La complessità e la peculiarità della vicenda controversa, oltre che l’esito in rito, giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nei sensi di cui in motivazione;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.