Decreto cautelare 29 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 06/06/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02617/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2617 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Valmassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Mezzocannone, n. 31.
contro
Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunata Remaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avvocato Antonio Sasso in Napoli, via Toledo n. 156.
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 27/03/2024, notificata in data 30.03.2024;
- di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio i sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato l’ordinanza, in epigrafe dettagliata, con cui il Comune di Castel Volturno intimava loro la demolizione di manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire ivi indicati (alla -OMISSIS-; NCT foglio -OMISSIS- e N.U.E.U. foglio -OMISSIS-);
- Si è costituito in resistenza il Comune di Castel Volturno, rilevando che il ricorso non contiene censure specifiche e rivendicando la legittimità del proprio operato;
- Con ordinanza n. 1238/2024 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare ravvisando la ricorrenza del grave pregiudizio;
- All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- il provvedimento gravato contiene una lunga ed articolata serie di abusi realizzati nella proprietà dei ricorrenti e che rispetto a tali rilievi, i sig.ri -OMISSIS- non hanno formulato specifici motivi di censura, limitandosi a sostenere, senza però addurre alcun elemento a comprova, che il fabbricato principale sarebbe anteriore al 1967 e che i segnalati abusi “potrebbero essere sanati in conseguenza dell’istanza di sanatoria protocollata nella stessa data della proposizione del ricorso”;
- Nello stesso ricorso introduttivo era stata formulata espressa riserva di formulare censure specifiche che però non sono state proposte nel corso del presente giudizio;
- La genericità delle doglianze formulate – come pure rilevato dalla resistente Amministrazione nella prodotta memoria difensiva – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 40, comma 2 e comma 1, lett. d), cod. proc. amm. conduce all’inammissibilità del gravame;
- Può infatti richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema, laddove è stato osservato che “… nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste … ” e, per l’effetto, sono stati ritenuti inammissibili i motivi “… i) da cui non si evincono le disposizioni normative violate … o gli specifici elementi in base ai quali sarebbero sussistenti i dedotti vizi …; ii) meramente ipotetici o basati su congetture … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 4 giugno 2020, n. 3541, in specie punto 5.3.1);
- Dalle scarne indicazioni contenute nel ricorso attoreo non si comprende quali sarebbero le violazioni in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione né gli specifici elementi posti a supporto della dedotta illegittimità con la conseguente inammissibilità del ricorso per genericità;
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del Comune convenuto nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.