Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1431/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1431 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto:
contratto di banqueting - inadempimento
TRA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Consalvo n.120/A – C.F._2
Parco Ciaramella, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Condemi, dal quale sono rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente al p. Avv. Giuseppe Giacoia in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
P.I in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Carlo Controparte_2
Poerio n. 14 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cilento che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.01.2019, i signori e Parte_1
convenivano in giudizio la al fine di accertare l'inadempimento Parte_2 Controparte_1 contrattuale di quest'ultima ai sensi degli artt. 1575 e 1578 c.c. per il mancato pieno godimento della struttura, sita in Settefrati (FR) – Valle dell'Aquila – Località Massarella n.2 , nella quale si era svolto il banchetto nuziale degli attori e per l'effetto, disporre la riduzione del prezzo corrisposto oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito.
Premesso che
- gli attori, in data 08.06.2016, stipulavano con la società convenuta un cd. contratto di banqueting per l'organizzazione del proprio banchetto nuziale fissato per il giorno
03.06.2017 presso la struttura gestita dalla società , denominata Valle CP_1 dell'Aquila, in Settefrati (FR);
- con tale contratto la si obbligava dietro corrispettivo ad organizzare il CP_1 rinfresco nuziale occupandosi della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e dell'allestimento e predisposizione di tutto quanto necessario ad accogliere gli sposi e gli invitati.
gli sposi definivano i dettagli dell'evento stabilendo che sarebbero giunti all'ingresso principale di Villa dell'Aquila a bordo di un'auto sportiva noleggiata per l'occasione, nella specie una dove gli invitati li avrebbero accolti e che il taglio della torta Pt_1 nuziale sarebbe avvenuto intorno alla piscina anch'essa allestita come da fotografie mostrate;
- il giorno delle nozze la struttura “Valle dell'Aquila” si presentava in pessime condizioni di manutenzione ed incuria, inadeguate alla celebrazione di un banchetto nuziale;
in particolare, accadeva che gli sposi appuravano la presenza di lavori di rizollatura del giardino e di vasti tratti ricoperti di ghiaia senza perimetrazione di sicurezza, con rischio per l'incolumità degli ospiti;
- che a causa dei lavori di manutenzione del giardino comunicati lo stesso giorno delle nozze, l'ingresso principale della Villa non era praticabile, sì che giunti sul posto gli sposi a bordo della apprendevano dal personale preposto che potevano avere Pt_1 accesso alla struttura soltanto dall'entrata secondaria alla quale conduceva una stradina non percorribile con l'auto noleggiata Gli sposi, non essendo attesi dall'accesso secondario, facevano ingresso nella Villa attraverso i giardini, incontrando solo alcuni invitati, restando così frustrato un momento cruciale ed irripetibile della cerimonia di nozze;
- nella sala pranzo i fiori nei centro tavola erano appassiti e la scala esterna veniva addobbata in modo approssimativo, comunque in modo difforme da quanto pattuito
“cuscini e lanterne su scala esterna”;
- le pietanze venivano servite in pirofila anziché al piatto, mancava una figura di riferimento che provvedesse alla scansione dei tempi delle portate e alle esigenze degli ospiti;
- infine, anche il momento del taglio della torta nuziale aveva prodotto imbarazzo agli sposi per non avere il personale della struttura rimosso le sedie e le sdraio a bordo piscina, le quali intralciavano l'avvicendarsi degli invitati, né le buste di immondizia che, solo dopo accesa discussione alla presenza di ospiti, venivano eliminate;
- il giorno dopo le nozze, il sig. pagava quanto pattuito con la convenuta a Pt_1 mezzo assegno bancario cui seguiva emissione di regolare fattura.
Con raccomandate A/R del 29.09.2017 gli odierni attori contestavano alla convenuta l'inadempimento del contratto con essi stipulato. La procedura di mediazione avviata dall'attrice si concludeva in data 02.03.2018 con esito negativo per mancata adesione della controparte.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere:
I – In accoglimento della domanda, dichiarare ed accertare l'inadempimento contrattuale della , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1575 e 1578 c.c., relativamente ai vizi della CP_1 struttura ospitante il banchetto nuziale degli attori sita in Settefrati (FR) – Valle dell'Aquila
– località Massarella n.2 per tutti i motivi ampiamente dedotti nel libello difensivo;
II – per l'effetto del mancato pieno godimento della struttura locata dalla convenuta, disporre la riduzione del prezzo corrisposto dal sig. pari ad euro 90,00 a persona Pt_1 per gli adulti e 40,00 per i bambini, per un importo complessivo di euro 9.500,00 essendosi determinato uno squilibrio contrattuale tra il prezzo corrisposto e il pieno, normale ed effettivo godimento del bene rispetto alla sua destinazione contrattuale, nella misura che l'On. le Giudicante riterrà equo e giusto;
III – Condannare, altresì, la convenuta al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, morali, esistenziali e d'immagine, anche in via equitativa, subiti dagli attori per effetto dell'inadempimento contrattuale perpetrato, per un importo complessivo di euro 5.000, ovvero della somma maggiore o minore che l'On. le
Giudicante Adito riterrà di Giustizia;
IV- con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA, C.P.A. ed oneri di legge, oltre e/o tenuto conto dei compensi maturati e le spese vive sostenute con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari;
V – dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Si costituiva la che in via preliminare eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo del giudizio per genericità dello stesso sia in punto di fatto che di diritto.
- Deduceva nel merito l'inveritiera ricostruzione dei fatti ed in particolare che parte attrice in data 08.06.2016 aveva stipulato con la società convenuta un contratto di banqueting, avente ad oggetto il banchetto nuziale dei medesimi attori per la data
03.06.2017 concordando l'organizzazione dell'evento nel dettaglio, il menù, il numero degli invitati, l'orario, il prezzo per persona, gli addobbi floreali, etc.;
- in data 06.05.2017 i futuri sposi si recavano presso la struttura per definire il menù e gli ultimi dettagli ed in considerazione della circostanza che i lavori di manutenzione dei giardini, in corso presso la struttura, non sarebbero terminati prima dell'evento, ottenevano una riduzione di prezzo da euro 95,00 a persona ad euro 90,00, ribasso di cui v'era traccia nella marcatura della cifra 90,00, sulla Proposta di commissione, alla voce “Prezzo per pers.” allegata agli atti, ed in detta occasione corrispondevano un ulteriore acconto di euro 1.500,00 in aggiunta al primo acconto di euro 500,00, versato in data 08.06.2016;
- che inoltre gli attori si recavano ancora una volta presso la struttura Valle dell'Aquila una settimana prima dell'evento;
- che lo stesso giorno del banchetto nuziale la RE apprendeva dai genitori degli sposi che questi sarebbero giunti a bordo di una Ferrari e che pertanto l'accesso alla Villa non poteva avere luogo dal “Borgo”, come pattuito, trattandosi di un accesso secondario, ma dall'ingresso principale.
- Deduceva, altresì, che l'arrivo degli sposi avveniva in ritardo rispetto all'orario concordato per cause non imputabili alla convenuta e che gli ospiti, spazientiti dall'attesa, si accomodavano nei pressi del giardino lasciandosi sfuggire l'arrivo degli sposi.
-
- Che il servizio dei primi piatti veniva bloccato dagli sposi e posticipato all'esito di uno spettacolo comico che, negli accordi, doveva svolgersi contemporaneamente al servizio in sala, analogo ritardo subiva il servizio dei secondi piatti per il cambio d'abito, non previsto, della sposa e della madre della sposa.
- Che durante il ricevimento la sposa inveiva contro il maitre di sala perché un tavolo, destinato concordemente al taglio della carne a vista, impediva di poter ballare.
Ulteriori modifiche rispetto a quanto concordato erano state introdotte, senza preavviso, dagli sposi (ad es. l'angolo della ritrattista) ed in particolare nella fase del taglio della torta nuziale a bordo della piscina, là dove mentre il personale della struttura procedeva all'allestimento con il materiale decorativo già previsto, persone ingaggiate privatamente dagli sposi si presentavano presso la struttura con decorazioni extra, fra cui petali di fiori finti da disseminare nella piscina.
CP_
- L' indomani alla prima colazione degli sposi si aggiungevano, a spese della , alcuni familiari e loro conoscenti, non soggiornanti presso la struttura, e al termine il sig. provvedeva al saldo dell'importo residuo. Pt_1
La convenuta contestava l'applicazione della disciplina locatizia al caso di specie e comunque nel merito deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, nonchè l'esatto adempimento della prestazione posta a proprio carico.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
I. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4.
II. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea per tutti i motivi esposti in premessa e, in particolare, per l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina locatizia ex adverso invocata.
III. Ancora in via preliminare, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., accertare e CP_ dichiarare non dovuta da parte della la garanzia per difformità e/o vizi dell'opera, tenuto conto che gli attori hanno accettato l'opera attraverso il pagamento integrale del prezzo e le difformità o i vizi erano da loro, comunque ed in ogni caso conosciuti e/o riconoscibili.
IV. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto alla garanzia da parte dei committenti sposi, per tardiva denunzia degli assunti vizi.
V. Rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte le domande di cui all'atto di citazione notificato alla convenuta perché Controparte_1 inammissibili, infondate (nell' “an e nel quantum”) e, in via gradata comunque non provate e addirittura temerarie (art. 96 c.p.c.). VI. In via del tutto subordinata e per la sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell' an, rigettare l'avversa richiesta nel quantum, tenuto conto che essa, oltre ad essere assolutamente generica e priva di qualsivoglia riferimento alle situazioni giuridiche oggettive di cui si chiede il ristoro, quindi nulla, è in ogni caso del tutto irragionevole sproporzionata e va comunque disattesa.
VII. Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese generali oltre IVA
e CPA come per legge.
All'udienza di comparizione del 08.04.2019 le parti chiedevano concedersi i termini 183, 6° comma, c.p.c.;
Ammesse le prove testimoniali, all'udienza del 15.04.2020 venivano escussi i testi di parte attrice e . All'udienza del 27.01.2022 veniva escusso il teste Tes_1 Testimone_2
e all'udienza del 04.05.2023 l'ing. , entrambi di Testimone_3 Controparte_4 parte convenuta.
Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni all' udienza del 11.01.2024, con ordinanza del
24.02.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge.
La domanda non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.01.2019, gli attori, in data 08.06.2016, concludevano con la convenuta e. un contratto di CP_5 Controparte_1 cerimonia di nozze con svolgimento del banchetto in data 03.06.2017, versando un acconto di euro 500,00. All'approssimarsi dell'evento e precisamente in data 06.05.2017 essi si recavano alla struttura denominata Valle dell'Aquila per definire il menù e stabilire gli ultimi dettagli della cerimonia e in tale occasione versavano un ulteriore acconto di euro
1.500, facendovi ritorno, poi nella settimana che precedeva le nozze. Nella proposta di commissione dell'08.06.2016, oltre ai dati dei convenuti veniva indicata la data dell'evento, l'orario di inizio della cerimonia, previsto per le ore 13,00, il banchetto per un numero minimo di 80/130 adulti, al prezzo di euro 90,00 a persona + Iva, la cui seconda cifra appariva corretta a penna e marcato lo zero, ed euro 40,00 per i bambini. La commissione prevedeva il menù, per adulti e bambini, l'aperitivo di apertura sul prato, la scelta dei primi piatti, e dei secondi piatti, il buffet dolci, la torta nuziale, nonché lo spumante dolce e secco, la camera omaggio per il pernottamento degli sposi, gli addobbi floreali a carico della convenuta, un punto interrogativo accanto alla voce musica, risultava inoltre l'annotazione del versamento della caparra confirmatoria per euro 500,00. Nella proposta di commissione conclusa in data 06.05.2017 veniva indicato il numero degli invitati, 94 adulti più 6 bambini, confermato il prezzo a persona di euro 90,00 per adulti ed euro 40 per bambini + Iva, lo svolgimento dell'aperitivo sul prato, il menù nelle pietanze già stabilite. Per gli addobbi floreali a carico della struttura ospitante veniva previsto alla voce Addobbi, oltre ai cuscini e lanterne su scala esterna, una gabbia bianca con fiori bianchi. Veniva registrato il versamento di un ulteriore acconto di euro 1.500,00.
Si può, dunque, ritenere che il contratto di banqueting si sia perfezionato tra le parti.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta per genericità dello stesso, attesa la puntuale difesa approntata dall'interessata.
Quanto alla qualificazione della fattispecie, si osserva che in via generale, il banqueting è un contratto misto, comprendendo caratteristiche sia dell'appalto di servizio sia della somministrazione, talora della vendita. Si tratta di un contratto atipico ex art. 1322 c.c., molto diffuso nella prassi, nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume mediante organizzazione dei mezzi necessari (locali, personale, cibo e bevande) e a proprio rischio, la realizzazione di un evento – nel caso in esame - un banchetto in occasione delle nozze.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in tema di contratto misto, hanno affermato che la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cd. teoria dell'assorbimento o della prevalenza, cfr. Cass. Sez. un. n.11656/2008). Ciò che non esclude che possa trovare applicazione la disciplina dei contratti tipici richiamati.
Nel caso concreto, in base alla teoria dell'assorbimento, diversamente dalla prospettazione di parte attrice, questo giudice ritiene che il contratto concluso tra le parti sia regolato dalla disciplina dell'appalto di servizi al cui schema causale sono riconducibili gli elementi prevalenti (preparazione delle pietanze, servizio ai tavoli, buffet, organizzazione di momenti musicali etc.). Né l'effetto prenotativo dei locali, sale, terrazze, giardino della struttura organizzatrice di eventi e cerimonie, integra la fattispecie prevalente o comunque, nell'economia complessiva del rapporto giuridico descritto presenta un rilievo atomistico tale da poter l'attore legittimamente invocare la tutela locatizia.
La scelta dei locali per lo svolgimento dell'evento, effettuata con largo anticipo comporta l'obbligo del predisponente di mantenere ferma la disponibilità degli stessi fino ad eventuale recesso da comunicarsi in tempi prestabiliti ed ha il fine di evitare la concomitanza di celebrazioni che possono intervenire nello stesso giorno. La dazione di una somma al momento della prenotazione ha valore di caparra confirmatoria, come del resto previsto nel modulo contrattuale versato in atti, ovvero di anticipo del prezzo.
Sempre sotto il profilo giuridico va anche precisato che la disciplina speciale di cui agli artt.
1667 ss. c.c. è integrata dalla disciplina generale di cui agli artt. 1453,1455 c.c.
Ciò posto, l'attrice in data 29.09.2017 costituiva in mora la convenuta alla quale chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale per il grave disagio e imbarazzo patiti dagli sposi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta, relativo a servizi e forniture utilizzati per l'organizzazione della cerimonia di nozze.
Come sopravisto, l'attrice invoca la tutela locatizia ai sensi degli artt. 1575 e 1578 c.c. per il mancato pieno godimento della struttura locata e in considerazione dei vizi della stessa chiede la riduzione del prezzo interamente corrisposto dagli attori oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per la somma di euro 5.000, nella specie, danni morali, esistenziali e d'immagine, subiti da questi ultimi per effetto dell'inadempimento contrattuale.
Nessuna censura veniva, invece, rivolta alla convenuta in ordine a parte della complessiva prestazione a suo carico, relativa alla preparazione delle pietanze accuratamente scelte e annotate nella proposta di commissione del 06.05.2017. La doglianza riguarda, dunque, il profilo organizzativo della cerimonia, le tempistiche, l'allestimento della struttura, in particolare lo stato manutentivo della stessa definita in condizioni pessime e inadeguata alla cerimonia di nozze, ciò che aveva creato inconvenienti e disagi.
Premesso che l'adempimento di una parte non vale senz'altro accettazione della controprestazione, nè preclude ad essa la possibilità di chiedere l'accertamento dell'inadempimento dell'altra parte, come sembra sostenere la convenuta, si osserva che in caso di parziale inadempienza o inesatto adempimento della prestazione l'indagine, circa la gravità dell'inadempienza in relazione al valore della prestazione non adempiuta, va condotta secondo il principio di proporzionalità, onde poter valutare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata una significativa alterazione dell'equilibrio contrattuale ai danni della controparte. Tale valutazione deve essere effettuata alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c.
Sul punto si rileva che parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante non avendo dimostrato il contenuto dell'accordo contrattuale in relazione all'inadempimento delle prestazioni dedotte, sia per il tramite delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa sia in dipendenza delle deduzioni della convenuta che trovano conferma nelle allegazioni documentali.
In primo luogo, l'attrice contesta di aver pattuito l'arrivo degli sposi a bordo di un'auto sportiva, nella specie una Ferrari, dall'ingresso principale di Villa dell'Aquila non da quello secondario denominato “Borgo” e che solo il giorno delle nozze essi apprendevano dei lavori di manutenzione dei giardini della struttura che rendevano, fra l'altro, impraticabile proprio l'accesso principale e che, quindi, l'accesso degli stessi era possibile soltanto dall'entrata secondaria con grave sofferenza di questi ultimi che, in seguito all'improvviso mutamento di programma vedevano infrangersi l'unicità di un momento irripetibile, giungendo alla villa inattesi.
Di tale accordo, tuttavia, non v'è alcuna prova. Nel contratto stipulato dagli attori non c'è alcun riferimento alle modalità di arrivo degli sposi, se dall'ingresso principale o secondario, anzi contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, nel contratto si prevede l'apertura dell'aperitivo sul prato cui si accede, secondo la descrizione dei locali agli atti, dall'ingresso secondario di Villa dell'Aquila, dove verosimilmente essi sarebbero giunti. Come sopravisto, che l'aperitivo dovesse essere servito sul prato costituisce una delle pattuizioni presenti sin dalla sottoscrizione della proposta di commissione del 08.06.2016, e di quella definitiva del 05.06.2017.
Un ulteriore riscontro a tale convincimento è offerto dalla prova testimoniale resa da Tes_1
(cfr. verbale di udienza del 15.04.2021), teste di parte attrice nonché cognata
[...] dell'attore che, sul capitolo di prova lett. e) di cui alla memoria istruttoria Parte_1 di parte attrice: “Le parti, inoltre discutevano nel dettaglio della preparazione dell'evento stabilendo, espressamente, che gli sposi sarebbero giunti presso la struttura a bordo di un auto sportiva (nello specifico una Ferrari) entrando dall'ingresso principale laddove gli invitati li avrebbero accolti. Veniva, altresì stabilito che il taglio della torta sarebbe avvenuto a bordo piscina allestita anch'essa nelle modalità ritratte nelle fotografie mostrate dalla convenuta preliminarmente alla conclusione del contratto”, rispondeva: “In riferimento al capo e) preciso che questa informazione mi è stata riferita da mia cognata, né sapevo, avendo visto la struttura, che gli sposi dovevano entrare dall'ingresso principale”. Così l'atro teste di parte attrice “Preciso di esserne a conoscenza in Testimone_2 quanto sapevo che il sig. doveva sopraggiungere a bordo di una le altre Pt_1 Pt_1 circostanze mi sono state riferite dagli sposi non ero presente agli incontri precedenti alle nozze;
ADR: Preciso che la circostanza della mi era stata riferita dal sig. Pt_1 Parte_1
ADR: “Preciso che ero il primo ad arrivare in struttura e mi posizionavo all'ingresso
[...] principale per aspettare gli sposi ma non vedevo arrivare e poi li trovavo all'interno del ristorante”.
Il tenore delle testimonianze, in parte de relato ed in parte contraddittorio, (la teste , Tes_1 ad esempio, afferma di non essere stata presente alla stipula del contratto e pur tuttavia riferisce che l'aperitivo si svolgeva in zona diversa), contrasta con la testimonianza diretta del teste di parte convenuta, il quale sul capo f) della memoria istruttoria: “Vero CP_4 che in data 03.06.2017, giorno del banchetto nuziale, i genitori dei Sig.ri e , Pt_1 Pt_2 già presenti in struttura prima dell'arrivo di questi ultimi, informavano i responsabili della CP_
che l'ingresso degli sposi non poteva, come da accordi, aver luogo dal “Borgo” accesso secondario della villa, in virtù della circostanza che gli stessi sposi sarebbero arrivati a bordo di una “Ferrari?”, rispondeva “ Si è vero, ricordo che i genitori degli istanti si rivolsero allo chef che mi chiamò perché chiedevano che gli stessi fossero autorizzati ad accedere con la dall'entrata principale. Tale richiesta, non oggetto di Pt_1 accordo, fu da me negata (…)”. E' documentato che il noleggio della Ferrari risale al
02.06.2017, giorno prima delle nozze (cfr. fattura emessa da ASN Service di Iodice
Amodio, in Casoria (Na), Via Nazionale delle Puglie, allegata). Analogamente, appare inverosimile la circostanza dell'improvvisa comunicazione agli sposi lo stesso giorno delle nozze dei lavori di manutenzione dei giardini in corso presso la struttura. Emerge dai documenti, dalle testimonianze riportate nei verbali di udienza e dalle stesse affermazioni delle parti che gli sposi più volte si erano recati presso la struttura di ricevimento e che, restando escluso che tali lavori abbiano avuto inizio in concomitanza con le nozze, si deve ritenere che essi erano visibili presso la struttura e pertanto conosciuti o conoscibili dai futuri sposi. In ogni caso, si rileva che i lavori di rizollatura del giardino non possono integrare un vizio della cosa locata, secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, attenendo essi eventualmente ad un difetto di organizzazione dei gestori della struttura, in relazione al possibile limitato utilizzo e godimento dei luoghi interessati dalla rizollatura, se ospitanti la cerimonia di nozze.
Invero, il mancato pieno godimento della struttura contestato dagli attori sembra riguardare non in modo diretto i lavori di manutenzione del giardino quanto le pessime condizioni ovvero lo stato di incuria della struttura che da essi sarebbero dipesi.
Tale circostanza viene radicalmente negata sia dai testi di parte convenuta che dai testi di parte attrice. Sul capitolo di prova di cui alla lett. f) delle memorie istruttorie di parte attrice:
“Sta di fatto che il giorno delle nozze la struttura “Valle dell'Aquila” si presentava in condizioni di pessima manutenzione ed incuria, del tutto inadeguate alla celebrazione di un rinfresco nuziale”, il teste rispondeva : “E' vero: la struttura non era adeguata Tes_1 rispetto ad un luogo dove si deve tenere un ricevimento, ma non posso definirla pessima”, mentre il teste riferiva: “posso precisare che nella zona giardino vi erano dei lavori Tes_2 in corso non ultimati solo in alcune parti della stessa, posso dire che non era pessima la situazione ma non adatta alle nozze. ADR: Preciso che la zona giardino era malridotta;
Preciso che c'era l'erba tolta”.
Sembra evidente che tali testimonianze, pur affermando la presenza di lavori di manutenzione del giardino smentiscono la condizione pessima e l'incuria dei luoghi come rappresentata da parte attrice, mentre riferiscono l'inadeguatezza dei luoghi alla cerimonia di nozze in modo del tutto generico, senza indicare quali situazioni di fatto rendevano la struttura inadeguata.
Infine, non c'è alcuna prova dei fiori appassiti posti al centro dei tavoli né delle pietanze servite in pirofila. Resta da esaminare la doglianza della zona piscina prevista per il taglio della torta nuziale. Dalle foto depositate in formato digitale, la scala esterna era addobbata con cuscini e lanterne come pattuito nella commissione, mentre a bordo piscina evidenziano la presenza di alcune sdraio e alcuni sacchi di foglie secche. Chiarito che i sacchi di plastica contenevano foglie secche e non immondizia, come sembra rappresentato nell'atto di citazione, e che prontamente questi venivano tolti dal personale a seguito di doglianza degli sposi, si deve ritenere che tale censura non appare di per sé un pregiudizio risarcibile rilevante nell'economia generale delle prestazioni adempiute dalla convenuta, atteso che l'inesatto adempimento deve essere valutato unitariamente in riferimento a tutte le altre circostanze sopraviste .
Infine, dall'esame complessivo dei documenti depositati agli atti, si ritiene verosimile che gli sposi fossero a conoscenza dei lavori di manutenzione del giardino e che ad essi veniva concesso uno sconto sul prezzo, e che in ogni caso tali lavori in corso presso la struttura devono reputarsi conoscibili.
In conclusione, l'attrice non ha provato il contenuto dell'accordo contrattuale stipulato con la convenuta.
Il rigetto della domanda diretta ad accertare l'inadempimento della convenuta comporta il rigetto della conseguente domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in ogni caso non provato nell' an e nel quantum.
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento al danno cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, eventuali o ipotetiche (sul punto cfr. Cass. n.
28742/2018). Quanto poi al precedente giudiziario relativo all'inquadramento del danno non patrimoniale da “matrimonio rovinato”, sulla falsariga del danno da vacanza rovinata citato da parte attrice (v. p. 10 della comparsa conclusionale di parte attrice), si ritiene che esso non sia rilevante nella fattispecie esaminata, in quanto il danno cd. da vacanza rovinata, previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce, infatti, uno dei casi previsti dalla legge di pregiudizio risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., in ordine al quale, comunque, secondo il consolidato indirizzo della Corte di legittimità “spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti”(cfr. Cass. 17724/2018).
In conclusione, la domanda non è fondata e, pertanto, va integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta la domanda principale;
2) Dichiara assorbita ogni altra domanda.
2) Condanna gli attori alla refusione, in favore della convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano per compenso nell'importo di euro 3.800 oltre sg., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 28.12.2024.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti