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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3762 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele;
Parte_1
-parte ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Apicella e Raffaele Controparte_1
Gambardella;
-parte resistente -
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 07.04.2005 e che, dall'unione coniugale, non erano nati figli. Esponeva, inoltre, che la convivenza matrimoniale era divenuta oramai intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2025, CP_1
si costituiva in giudizio e non si opponeva alla pronuncia di separazione ma
[...] chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 03.04.2025 (celebrata con lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti deducevano di aver raggiunto un accordo su tutti i punti della controversia e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nell'atto depositato nel fascicolo telematico di causa in data
31.03.2025, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra di loro. Le spese di lite vengono compensate in ragione di quanto previsto dalle parti nell'accordo di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione tra e , coniugi per Parte_2 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 07.04.2005 in Nocera Inferiore (atto n. 8, parte I Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2005);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo depositato nel fascicolo telematico di causa in data
30.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire