Articolo 58 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 settembre 1984
Art. 58. (Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979) 1. Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , aventi decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge - escluse quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980 - sono riliquidate, con effetto dalla decorrenza originaria, secondo le norme contenute nella legge stessa.
2. A tal fine le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle pensioni di cui al comma precedente, relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1979, vengono sostituite dalle retribuzioni effettive in base alle quali e' stata versata la contribuzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 .
3. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa avente decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1980 e il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, se piu' favorevoli, le norme vigenti nella soppressa Cassa anteriormente al 1 gennaio 1980, con riferimento, per la Gestione marittimi, alle tabelle retributive automaticamente adeguate, per il quinquennio citato, nella stessa misura prevista per l'adeguamento periodico delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, con arrotondamento a 1.000.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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