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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 17029 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
con gli Avv.ti Caterina Di Marzio e Paolo Flagello) Parte_1
RICORRENTE
E
1. (con l'Avv. Antonio Labate) Controparte_1
CP_ 2. (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00, oltre IVA e CPA,
Roma, 21 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720239028136064000, notificata dall' il 3 maggio 2023, avente ad oggetto il Controparte_1 mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali per presunti mancati versamenti di contributi IVS per l'imorto di euro 25.201,49, oltre accessori.
Molteplici i motivi posti a sostegno dell'opposizione:
a) La mancato notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento;
b) Vizi formali delle predette cartelle, infondatezza della pretesa creditoria, erroneità nella determinazione delle sanzioni;
c) Intervenuta prescrizione per decorso del termine qinquennale;
d) La decadenza dell'amministrazione e nullità della cartella di pagamento de qua per tardiva iscrizione a ruolo.
CP_ Si costituivano in giudizio l e l' replicando puntualmente ai rilievi contenuti nel Controparte_1 ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive argomentazioni difensive, esaminata la documentazione prodotta a sostegno, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Le argomentazioni difensive utilizzate dal ricorrente per sostenere le proprie pretese sono state tutte efficacemente confutate dalle parti resistenti.
In primo luogo, va sottolineato che alcun vizio ha inficiato la regolarità della procedura di notifica della intimazione impugnata alla luce della disciplina dettata dall'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile anche in materia di riscossione di crediti previdenziali in base agli artt. 18 e 19 D.Lgs. n 46/1999) “La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Ed
è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del
10/04/2019).
Preme inoltre osservare che alcuna estinzione del credito per prescrizione risulta essersi verificata stante l'avvenuta notifica dei relativi atti interruttivi dimostrata dalla . Controparte_1
Va infine evidenziato che ogni vizio della cartella – mancata notifica o vizio di forma e di merito – avrebbe dovuto essere fatto valere alla prima occasione utile che si è creata al momento della notifica degli atti interruttivi.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni per la motivazione .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 17029 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
con gli Avv.ti Caterina Di Marzio e Paolo Flagello) Parte_1
RICORRENTE
E
1. (con l'Avv. Antonio Labate) Controparte_1
CP_ 2. (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00, oltre IVA e CPA,
Roma, 21 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720239028136064000, notificata dall' il 3 maggio 2023, avente ad oggetto il Controparte_1 mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali per presunti mancati versamenti di contributi IVS per l'imorto di euro 25.201,49, oltre accessori.
Molteplici i motivi posti a sostegno dell'opposizione:
a) La mancato notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento;
b) Vizi formali delle predette cartelle, infondatezza della pretesa creditoria, erroneità nella determinazione delle sanzioni;
c) Intervenuta prescrizione per decorso del termine qinquennale;
d) La decadenza dell'amministrazione e nullità della cartella di pagamento de qua per tardiva iscrizione a ruolo.
CP_ Si costituivano in giudizio l e l' replicando puntualmente ai rilievi contenuti nel Controparte_1 ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive argomentazioni difensive, esaminata la documentazione prodotta a sostegno, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Le argomentazioni difensive utilizzate dal ricorrente per sostenere le proprie pretese sono state tutte efficacemente confutate dalle parti resistenti.
In primo luogo, va sottolineato che alcun vizio ha inficiato la regolarità della procedura di notifica della intimazione impugnata alla luce della disciplina dettata dall'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile anche in materia di riscossione di crediti previdenziali in base agli artt. 18 e 19 D.Lgs. n 46/1999) “La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Ed
è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del
10/04/2019).
Preme inoltre osservare che alcuna estinzione del credito per prescrizione risulta essersi verificata stante l'avvenuta notifica dei relativi atti interruttivi dimostrata dalla . Controparte_1
Va infine evidenziato che ogni vizio della cartella – mancata notifica o vizio di forma e di merito – avrebbe dovuto essere fatto valere alla prima occasione utile che si è creata al momento della notifica degli atti interruttivi.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni per la motivazione .