Sentenza 11 novembre 2002
Massime • 2
In materia di impugnazioni civili, se il ricorso in Cassazione è accolto per "errores in procedendo" non è possibile la decisione della causa nel merito senza rinvio (art. 384 primo comma cod. proc. civ.) perché la "ratio" dell'art. 66 legge 26 novembre 1990 n. 353 non è tanto quella di realizzare al massimo l'economia dei giudizi, quanto di evitare un terzo - o un secondo, se in unico grado- giudizio di merito, ma senza sopprimerne uno, come si verificherebbe nel caso di sostituzione della Cassazione al giudice del fatto in mancanza di giudizio di merito nella sentenza impugnata.
In materia di procedimento civile, le "cause pendenti" alle quali fa riferimento l'art. 44 della legge n. 374 del 1991, nel mantenere transitoriamente in funzione sino ad esaurimento delle stesse gli uffici di conciliazione, sono solo le cause effettivamente in corso dinanzi a tali uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. In quest'ultimo caso, pertanto, la successiva fase di merito non deve svolgersi dinanzi al conciliatore, della cui transitoria competenza è venuto meno il presupposto, ma dinanzi al giudice di pace che lo ha sostituito a norma dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2002, n. 15808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15808 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE BARLETTA SRL, con sede in Barletta, in persona del legale pro tempore sig.ra AN ED, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 155, presso lo studio dell'avvocato GIAMBATTISTA BIAVA, difeso dall'avvocato MICHELE DELUCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.A.T.I. SAS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 30/98 del Giudice conciliatore di BARLETTA, emessa e depositata il 28/10/98 (R.G. 398/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
La FATI s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal conciliatore di Barletta il 31.12.1994 per la somma di L. 928.200 nei confronti della detta società ed in favore dell'Istituto di Vigilanza Metronotte Barletta s.r.l. per servizi di sorveglianza da questi ultimi effettuati in favore dell'opponente. Resisteva l'opponente.
Il conciliatore, con sentenza depositata il 28.10.1998, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Riteneva il giudice conciliatore che, a norma dell'art. 634 c.p.c., anteriore alla riforma, non era possibile azionare la procedura monitoria per i crediti relativi a prestazioni di servizi, come erano quelli effettuati dall'opposta e da cui derivava il credito azionato. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la società opposta.
Non si è costituita l'intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c. e dell'art. 634 c.p.c., assumendo che erroneamente il conciliatore aveva revocato il decreto ingiuntivo per carenza di presupposti in tema di prova scritta, in quanto la prova scritta non era costituita dalle fatture e dagli estratti delle scritture contabili, ma dai due contratti.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti il giudice di merito ha revocato il decreto ingiuntivo non per inidoneità della prova scritta ai fini del procedimento monitorio, ma perché ha ritenuto che detto procedimento era adottabile solo in ipotesi di crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nell'originaria formulazione dell'art. 634 c.p.c., e non per prestazioni di servizio.
Osserva preliminarmente questa Corte che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le fatture prodotte dall'imprenditore costituivano prova scritta nei confronti del cliente per l'emissione del decreto ingiuntivo solo per crediti derivanti da forniture e non da prestazioni di servizio, secondo la formulazione dell'art. 634 c.p.c., anteriore alla novella di cui alla legge n. 432/1995.
Infatti la novella dell'art. 634 secondo comma cod. proc. civ., così come introdotta dalla legge 432/95, nel ritenere idonee le scritture contabili dell'imprenditore anche per i crediti relativi a prestazioni di servizi, contiene una disciplina innovativa, efficace per il futuro e, pertanto, non applicabile ai decreti ingiuntivi emanati, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore (Cass. 24/01/2000, n. 740; Cass. n. 2078 del 1998).
3. Sennonché nella fattispecie il giudice di merito non ha revocato il decreto ingiuntivo per mancanza di idonea prova scritta, ma perché ha ritenuto che il procedimento monitorio non fosse sperimentabile in tema di crediti relativi a prestazioni di servizi. Il ricorrente non ha impugnato la decisione sotto questo profilo (e cioè l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per un credito derivante da contratto avente ad oggetto una prestazione di servizio), che è l'unico motivo di accoglimento dell'opposizione, ma sotto il diverso profilo che la prova scritta nella fattispecie era costituita non dalle fatture, ma dai contratti di appalto del servizio.
La censura proposta è, pertanto, inconferente in relazione alla ratio decidendi adottata dal giudice (indipendentemente dall'esattezza giuridica della stessa), e, quindi, essa va rigettata.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 645 e segg. c.p.c., in quanto il giudice conciliatore, revocato il decreto ingiuntivo, per la ritenuta inammissibilità dello stesso, avrebbe dovuto in ogni caso decidere la causa nel merito.
4.1. Ritiene questa corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e cio, indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 0 5055 25/05/1999; n. 5055; Cass. 18.4.2000, n. 4974; Cass. 3628 del 1987; Cass. 8717/98). Infatti nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c. l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese).
4.2. Ne consegue che nella fattispecie il giudice conciliatore, avendo dichiarato l'inammissibilità del procedimento monitorio e revocato per tale ragione il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto, in ogni caso decidere nel merito l'impugnata sentenza. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio, non potendo questa corte decidere nel merito la causa, come richiesto dalla ricorrente a norma dell'art. 384 c.p.c. Infatti, a parte la questione se la novellata norma dell'art. 384 c.p.c. legittimi questa Corte a decidere nel merito la causa, anche se la cassazione è avvenuta non per norme sostanziali, ma per norme processuali (in questo senso Cass. n. 5820/1999, contra: Cass. n. 10896/1998, Cass. n. 2123/1998) va osservato che se il ricorso Cassazione è accolto per "errores in procedendo" non è possibile la decisione della causa nel merito senza rinvio (art. 384, c. 1, c.p.c.) perché la ratio dell'art. 66 legge 26 novembre 1990 n. 353
non è tanto quella di realizzazione al massimo l'economia dei giudizi, quanto di evitare un terzo - o un secondo, se in unico grado - giudizio di merito, ma senza sopprimere uno, come si verificherebbe nel caso di sostituzione della Cassazione al giudice del fatto in mancanza di giudizio di merito nella sentenza impugnata (Cass. 26.2.1998, n. 2123; Cass. n. 355/1997).
4.3. Inoltre la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Nella fattispecie, non solo manca un giudizio di merito, ma sono inoltre necessari ulteriori accertamenti di fatto e valutazioni che competono esclusivamente al giudice di merito, per cui questa Corte non può provvedere, come richiesto, alla decisione nel merito della causa.
5. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'assunta violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. è inammissibile, poiché esso prospetta una questione sulla quale non vi è stata soccombenza, per non essere stata esaminata dal giudice di merito, e che potrà essere riproposta al giudice di rinvio.
6. La presente causa va. rinviata al giudice di pace di Barletta. Infatti le "cause pendenti" alle quali fa riferimento l'art. 44 della legge n. 374 del 1991, nel mantenere transitoriamente in funzione sino ad esaurimento delle stesse gli uffici di conciliazione, sono solo le cause effettivamente in corso dinanzi a tali uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. In quest'ultimo caso, pertanto, la successiva fase di merito non deve svolgersi dinanzi al conciliatore, della cui transitoria competenza è venuto meno il presupposto, ma dinanzi al giudice di pace che lo ha sostituito a norma dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991 (Cass. 13/07/1999 n. 7418).
Esistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia al giudice di pace di Barletta. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2002