Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2002, n. 15808
CASS
Sentenza 11 novembre 2002

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In materia di impugnazioni civili, se il ricorso in Cassazione è accolto per "errores in procedendo" non è possibile la decisione della causa nel merito senza rinvio (art. 384 primo comma cod. proc. civ.) perché la "ratio" dell'art. 66 legge 26 novembre 1990 n. 353 non è tanto quella di realizzare al massimo l'economia dei giudizi, quanto di evitare un terzo - o un secondo, se in unico grado- giudizio di merito, ma senza sopprimerne uno, come si verificherebbe nel caso di sostituzione della Cassazione al giudice del fatto in mancanza di giudizio di merito nella sentenza impugnata.

In materia di procedimento civile, le "cause pendenti" alle quali fa riferimento l'art. 44 della legge n. 374 del 1991, nel mantenere transitoriamente in funzione sino ad esaurimento delle stesse gli uffici di conciliazione, sono solo le cause effettivamente in corso dinanzi a tali uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. In quest'ultimo caso, pertanto, la successiva fase di merito non deve svolgersi dinanzi al conciliatore, della cui transitoria competenza è venuto meno il presupposto, ma dinanzi al giudice di pace che lo ha sostituito a norma dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2002, n. 15808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15808
    Data del deposito : 11 novembre 2002

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