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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3013/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3013/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. (avv. Silvia Leopardi) C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_2
(avv. Davide Pezzi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
11/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 29.11.2012 a Faenza (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 72, p. I, anno 2012;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora ubicata nel Comune di Faenza (RA) in Via Sarna n. 114/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze - ad eccezione di quanto sotto riportato - viene assegnata al Sig. Parte_2 nell'interesse della figlia.
La sig.ra trasferirà la propria residenza in Faenza, Via Bergantini n. 3/a in un Parte_1 appartamento in locazione. Conseguentemente, preleverà dalla casa familiare, in accordo con il marito, i seguenti arredi e beni:
- Intero mobilio e arredo attualmente presente nella cameretta di : lo smontaggio il trasporto Per_1 ed il montaggio presso la casa materna saranno a carico del Sig. Deumidificatore Parte_2 portatile
- TV LCD marca Sony 32”
- Condizionatore portatile
2.1 Il Sig. contribuirà fino alla concorrenza di euro 2.510,68 (€ 2.173,00 + € 347,68 di Pt_2 montaggio) per l'acquisto degli arredi della casa della moglie e precisamente per la camera da letto completa, il divano, il tavolo con le sedie e mobile della sala.
2.2 Il Sig. provvederà, inoltre, al pagamento – per conto della moglie - dell'importo di Pt_2 euro 671,00 dovuto all'Agenzia Immobiliare La Rondine ad anticipare il deposito cauzionale (pari a due mensilità) per il contratto di locazione dell'immobile, pari ad euro 1.100,00. Tale deposito non verrà restituito al termine della locazione se la Sig.ra dovrà reperire una nuova abitazione Parte_1 con contratto di locazione.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia manterrà la residenza presso la casa familiare con il padre.
4/a) I genitori optano per il collocamento paritario della figlia e, pertanto, trascorreranno con la figlia pari tempo, suddividendosi le giornate infrasettimanali sulla base dei rispettivi impegni Per_1 di lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. Trascorreranno inoltre con la figlia weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina. Qualora la figlia ne faccia richiesta, anche nei giorni in cui sarà con la madre, potrà recarsi presso la casa paterna per lo studio e lo svolgimento dei compiti per i quali riceve il supporto della nonna.
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (tra 24-31 dic. e 1-6 gennaio ovvero tra venerdì-domenica di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo e mercoledì, alternando ogni anno tra loro le Festività, salvo diverso accordo. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla moglie tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 ogni mese, il contributo perequativo per la figlia pari a € 450,00 mensile.
5.1 Il Sig. verserà, inoltre, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 ogni mese, il contributo al mantenimento per la moglie di euro 600,00 mensili. Il Sig. sarà Pt_2 tenuto al versamento del suddetto contributo fino al reperimento, da parte della moglie, di una stabile situazione lavorativa (contratto a tempo indeterminato) che le garantisca una retribuzione mensile non inferiore ad euro 1.300,00 netti in busta. Le parti danno atto che tale statuizione è stata liberamente concordata e condivisa dalle parti quale effetto dello scioglimento della comunione legale e di tale ultima circostanza si è tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento a favore della moglie.
Detti assegni saranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di omologa della separazione. Il Sig. inoltre Pt_2 autorizza la Sig.ra a percepire, in via esclusiva, l'assegno unico erogato in favore della Parte_1 figlia, se dovuto. Le parti danno atto che di tale ultima circostanza si è tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento della minore.
6. Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, tutte le spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive ed in generale di natura straordinaria, riguardanti la figlia, saranno a carico del padre nella misura del 100%; conseguentemente spetteranno al Sig. tutte le detrazioni per la figlia. Pt_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Il Sig. resterà proprietario esclusivo della propria autovettura, come sopra descritta Pt_2
(vedi pag. 2).
8. Quale condizione integrativa patrimoniale, l'autovettura Ford Tourneo tg. EX932EJ attualmente in uso alla Sig.ra ma di proprietà della Sig.ra (madre del Sig. Parte_1 Persona_2
), verrà ceduta a titolo gratuito alla stessa ed il costo del relativo passaggio di proprietà Pt_2 sarà a carico del Sig. . Pt_2
9. I coniugi danno atto di aver inoltre definito ogni ulteriore rapporto economico tra loro e, conseguentemente, rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3013/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. (avv. Silvia Leopardi) C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_2
(avv. Davide Pezzi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
11/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 29.11.2012 a Faenza (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 72, p. I, anno 2012;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora ubicata nel Comune di Faenza (RA) in Via Sarna n. 114/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze - ad eccezione di quanto sotto riportato - viene assegnata al Sig. Parte_2 nell'interesse della figlia.
La sig.ra trasferirà la propria residenza in Faenza, Via Bergantini n. 3/a in un Parte_1 appartamento in locazione. Conseguentemente, preleverà dalla casa familiare, in accordo con il marito, i seguenti arredi e beni:
- Intero mobilio e arredo attualmente presente nella cameretta di : lo smontaggio il trasporto Per_1 ed il montaggio presso la casa materna saranno a carico del Sig. Deumidificatore Parte_2 portatile
- TV LCD marca Sony 32”
- Condizionatore portatile
2.1 Il Sig. contribuirà fino alla concorrenza di euro 2.510,68 (€ 2.173,00 + € 347,68 di Pt_2 montaggio) per l'acquisto degli arredi della casa della moglie e precisamente per la camera da letto completa, il divano, il tavolo con le sedie e mobile della sala.
2.2 Il Sig. provvederà, inoltre, al pagamento – per conto della moglie - dell'importo di Pt_2 euro 671,00 dovuto all'Agenzia Immobiliare La Rondine ad anticipare il deposito cauzionale (pari a due mensilità) per il contratto di locazione dell'immobile, pari ad euro 1.100,00. Tale deposito non verrà restituito al termine della locazione se la Sig.ra dovrà reperire una nuova abitazione Parte_1 con contratto di locazione.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia manterrà la residenza presso la casa familiare con il padre.
4/a) I genitori optano per il collocamento paritario della figlia e, pertanto, trascorreranno con la figlia pari tempo, suddividendosi le giornate infrasettimanali sulla base dei rispettivi impegni Per_1 di lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. Trascorreranno inoltre con la figlia weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina. Qualora la figlia ne faccia richiesta, anche nei giorni in cui sarà con la madre, potrà recarsi presso la casa paterna per lo studio e lo svolgimento dei compiti per i quali riceve il supporto della nonna.
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (tra 24-31 dic. e 1-6 gennaio ovvero tra venerdì-domenica di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo e mercoledì, alternando ogni anno tra loro le Festività, salvo diverso accordo. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla moglie tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 ogni mese, il contributo perequativo per la figlia pari a € 450,00 mensile.
5.1 Il Sig. verserà, inoltre, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 ogni mese, il contributo al mantenimento per la moglie di euro 600,00 mensili. Il Sig. sarà Pt_2 tenuto al versamento del suddetto contributo fino al reperimento, da parte della moglie, di una stabile situazione lavorativa (contratto a tempo indeterminato) che le garantisca una retribuzione mensile non inferiore ad euro 1.300,00 netti in busta. Le parti danno atto che tale statuizione è stata liberamente concordata e condivisa dalle parti quale effetto dello scioglimento della comunione legale e di tale ultima circostanza si è tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento a favore della moglie.
Detti assegni saranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di omologa della separazione. Il Sig. inoltre Pt_2 autorizza la Sig.ra a percepire, in via esclusiva, l'assegno unico erogato in favore della Parte_1 figlia, se dovuto. Le parti danno atto che di tale ultima circostanza si è tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento della minore.
6. Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, tutte le spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive ed in generale di natura straordinaria, riguardanti la figlia, saranno a carico del padre nella misura del 100%; conseguentemente spetteranno al Sig. tutte le detrazioni per la figlia. Pt_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Il Sig. resterà proprietario esclusivo della propria autovettura, come sopra descritta Pt_2
(vedi pag. 2).
8. Quale condizione integrativa patrimoniale, l'autovettura Ford Tourneo tg. EX932EJ attualmente in uso alla Sig.ra ma di proprietà della Sig.ra (madre del Sig. Parte_1 Persona_2
), verrà ceduta a titolo gratuito alla stessa ed il costo del relativo passaggio di proprietà Pt_2 sarà a carico del Sig. . Pt_2
9. I coniugi danno atto di aver inoltre definito ogni ulteriore rapporto economico tra loro e, conseguentemente, rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè