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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2576/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SALEMI Parte_1 C.F._1
MARTA PAOLA
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PARRINELLO MARCO nonché
RESISTENTE
n.q. di curatore speciale del minore (C.F. CP_2 Persona_1
C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Confermare le disposizioni contenute nell'Ordinanza Presidenziale del
26.10.2023 e per l'effetto: 1. Disporre l'affidamento del figlio minore di anni sedici, ai nonni paterni, con residenza e Persona_1 dimora stabile presso l'abitazione dei nonni sita in Castelvetrano, via Lazzaretto n. 42, 1° piano o in subordine al padre.
L'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità ritenute opportune da Codesto Tribunale. Il tutto, salvo diversa volontà del minore.
2. Onerare la resistente di versare ai nonni paterni affidatari, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del minore la somma mensile di € 100,00 o quella che il Tribunale riterrà di giustizia, PE oltre al 25% delle spese straordinarie.
3. Onerare di versare ai nonni paterni, a titolo di contributo al mantenimento del minore Parte_1
la somma mensile di € 250,00 o quella che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre al 75% delle spese PE straordinarie.
Condannare alla refusione delle spese legali connesse al presente giudizio, da liquidarsi in Controparte_1 favore dell'Erario” (cfr. memoria di replica depositata in data 8.11.2024).
Per parte resistente: “accertare e dichiarare che la separazione fra i coniugi è da imputarsi esclusivamente al ricorrente, per la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e dei doveri di cura della prole ex art. 147
c.c.;
-a parziale modifica dell'ordinanza del 26/10/2023, con la quale l'Ill.mo Tribunale affidava il minore
ai nonni paterni, affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali, assumeranno di Persona_1 PE comune accordo le decisioni di maggior interesse afferenti lo stesso e potranno esercitare separatamente la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso ciascun genitore a settimane alternate, o secondo le modalità ritenute più opportune da Codesto Ill.mo Giudicante;
-confermare la previsione a carico del sig. a provvedere, in ragione del 75% alle spese straordinarie Parte_1 per il mantenimento del figlio PE
-confermare la previsione a carico del Sig. del pagamento in favore della moglie, dell'assegno di Parte_1 mantenimento mensile pari ad € 100,00.
In tutti i casi, condannare il Sig. alla refusione delle spese legali connesse al presente giudizio, da Parte_1 liquidarsi in favore dell'Erario” (cfr. memoria di replica depositata in data 11.11.2024).
Per il curatore speciale nell'interesse del minore : “- confermare le statuizioni Persona_1 contenute nell'ordinanza presidenziale del 26.10.2023, in quanto poste a precipua tutela degli interessi e delle condizioni del minore;
- disporre l'affidamento del minore presso i nonni paterni, Sig.ri e con Persona_1 Persona_2 residenza e domicilio presso l'abitazione di questi, sita in Castelvetrano (TP) nella via Lazzaretto n. 42, piano primo, stante la ritrovata serenità del al di fuori di un contesto pregiudizievole e i recenti progressi Persona_1
pag. 2/12 raggiunti nell'ambito scolastico e nelle relazioni sociali, con riconoscimento ai genitori del diritto di visita, per come regolamentato nel provvedimento presidenziale dianzi indicato;
- disporre la riattivazione, per il tramite dei Servizi Sociali del comune di Castelvetrano (TP), di concerto, se occorrente per avere un supporto psicologico, con il competente Dipartimento Salute Mentale Modulo di
Psichiatria Infantile – Unità Operativa NPI (giusto quanto relazionato dai citati Servizi il 14.02.2023), delle procedure idonee alla pianificazione di alcuni incontri tra la madre ed il figlio in apposito “spazio neutro”
o in altra modalità, secondo tempistica da programmare, monitorando sul loro effettivo svolgimento e verificando
l'impegno concreto dei nonni affidatari ad agevolare i rapporti tra i due, e ciò al fine di ricostruire il legame affettivo fra le nominate parti;
-emettere ogni altro provvedimento ben visto ai fini di giustizia” (cfr. memoria di replica depositata in data 11.11.2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2022 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in Controparte_1 data 15.9.2007, ha esposto che:
- durante il matrimonio è nato il figlio (nato il [...]); Persona_1
- i rapporti tra i coniugi, dopo diversi anni di matrimonio, si sono deteriorati a causa della sostanziale differenza caratteriale e, in particolare, per il comportamento instabile della che ha determinato la difficile prosecuzione della convivenza e il venir meno CP_1 dell'unione spirituale e materiale dei coniugi;
- il ricorrente, impiegato presso un caseificio con mansioni di casaro, si è sempre occupato del figlio e della gestione familiare mentre la si è dedicata alla PE CP_1 crescita del minore delegando, tra l'altro, tale compito al coniuge e ai suoceri.
Sulla base di tali premesse in fatto il ricorrente ha domandato: la separazione personale dei coniugi;
l'affidamento congiunto del figlio minore a entrambi i genitori con PE collocazione prevalente presso di sé nella casa coniugale sita in Castelvetrano, in via Lazzaretto
n. 42; un contributo mensile di € 200,00 a carico della per il mantenimento del CP_1 figlio e le spese straordinarie nella misura del 50%; l'assegnazione della casa coniugale;
con vittoria di spese e compensi.
Con memoria depositata il 20.2.2023, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente.
La resistente ha, in particolare, esposto:
- che il rapporto dei coniugi è entrato in crisi a causa dell'atteggiamento assunto dal PE dopo la perdita del suo impiego come contabile e l'inizio della sua nuova occupazione come pag. 3/12 bracciante agricolo, dalla quale è scaturita un'insoddisfazione professionale - ma anche personale
– al punto da rifiutare quest'ultimo ogni dialogo con la parte resistente preferendo, per esempio, al termine della giornata lavorativa recarsi presso l'abitazione dei propri genitori - situata al piano sovrastante la casa coniugale - piuttosto che far ritorno dalla propria consorte;
- di essersi occupata durante gli anni di matrimonio del figlio e di non avere svolto alcuna attività lavorativa aggiungendo di essere affetta da LES (insufficienza renale cronica da nefropatia lupica classe IV), anemia da causa multifattoriale (LES, trait talassemico), con una invalidità permanente pari al 67%;
- che il si è occupato, in maniera esclusiva, della gestione finanziaria della famiglia PE omettendo di condividere con la le informazioni circa la loro situazione economica CP_1 potendo quest'ultima contare soltanto sulle modiche cifre (€ 20,00/50,00) che il marito mensilmente le versava.
Pertanto, ha concluso chiedendo che, dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al , venga disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi PE PE genitori con collocamento prevalente presso di sé presso la casa coniugale sita in Castelvetrano, in via Lazzaretto n. 42, con la conseguente assegnazione;
che venga stabilito a carico del un PE contributo di € 450,00 a titolo di mantenimento per il figlio e un contributo di € 400,00 per il di lei mantenimento;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
All'udienza del 10.3.2023 venivano sentiti le parti e il figlio minore della coppia e, ritenuto necessario al fine di procedere ad una valutazione psicologica del nucleo familiare volto ad accertare le competenze genitoriali delle parti, le dinamiche familiari e il regime di affidamento più consono alle esigenze del minore, con provvedimento del 19.5.2023, è stata a tale scopo disposta CTU.
Con ordinanza presidenziale del 26.10.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, il figlio minore – tenuto conto della grave conflittualità tra i genitori - veniva affidato agli PE ascendenti di ramo paterno e veniva nominato un curatore speciale nella persona dell'avv. CP_2
. I coniugi, inoltre, venivano invitati ad effettuare un percorso di sviluppo della capacità
[...] genitoriale individuale presso il Consultorio familiare territorialmente competente e veniva disposta la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psichiatria Infantile competente per territorio con onere a carico dei Servizi Sociali di monitorare gli incontri tra la madre e il figlio.
Veniva, inoltre, disposto a carico della l'obbligo di corrispondere ai nonni CP_1 paterni, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 100,00, oltre il
25% delle spese straordinarie, e a carico del l'obbligo di corrispondere ai nonni paterni PE
pag. 4/12 l'importo di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre il 75% delle spese straordinarie.
Con il medesimo provvedimento, veniva disposto a carico del di corrispondere alla PE
, a titolo di contributo per il suo mantenimento, l'importo mensile di € 100,00. CP_1
Costituitosi in giudizio, l'avv. , nella qualità di curatore speciale del minore CP_2
ha chiesto all'intestato Tribunale la conferma di tutte le statuizioni contenute PE nell'ordinanza presidenziale poste a tutela del preminente interesse del minore.
Con sentenza parziale del 14.6.2024 l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione della fase istruttoria;
indi, esaurita detta fase, il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla convenuta deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, si veda Cass. civ., n. 20866/2021).
In altre parole, occorre valutare se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
pag. 5/12 E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide, “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (in termini di massima Cass., civ., n. 12130/2001. In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n.
14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito deve, quindi, provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e Cass. civ., n. 2059/2012).
Ancor più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 40795 del 20.12.2021 – Rv. 663468 – 01).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Nel caso di specie, la resistente ha ricondotto la fine del rapporto coniugale al comportamento del , il quale – colpito da uno stato di frustrazione personale e professionale determinato PE dallo svolgimento di un nuovo impiego meno gratificante rispetto a quello precedente – si sarebbe allontanato drasticamente dalla moglie alla ricerca di un conforto presso la famiglia di origine;
il ricorrente, di contro, ha affermato che la prosecuzione della convivenza sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento instabile e irascibile della . CP_1
All'esito dell'istruzione probatoria non si può certamente ritenere raggiunta la prova in ordine all'addebito della separazione nei confronti del ricorrente, giacché le allegazioni al riguardo pag. 6/12 articolate dalla convenuta, riconosciuto, comunque, un forte legame tra il e i propri PE ascendenti, sono rimaste indimostrate.
La stessa , infatti, all'udienza presidenziale del 10.3.2023, ha dichiarato “quanto CP_1 dichiarato da mio marito non corrisponde al vero. Mio marito mi critica come madre e come moglie ma i nostri rapporti sessuali sono perfetti. In realtà sia mio marito che mio figlio si fanno condizionare dai nonni paterni con i quali non ho buoni rapporti. Alle volte i miei suoceri mi mettono contro mio figlio. I rapporti con i miei suoceri, che abitano sopra di noi, sono sempre stati difficili perché loro si intromettono nella nostra vita mentre io ho sempre voluto la mia autonomia. Io in realtà non vorrei separarmi perché amo mio marito, ma mio marito ha preso questa decisione”, in tal modo fornendo una prospettazione contraddittoria rispetto al “degrado affettivo” che il coniuge avrebbe manifestato nei suoi confronti.
Non è escluso, invece, che il rapporto simbiotico tra il ricorrente e i propri genitori, nonché
l'intromissione di quest'ultimi nel rapporto di coniugio correlata verosimilmente, in parte, alla distanza minima tra le rispettive abitazioni situate nello stesso stabile e, in parte, all'attribuzione delle funzioni genitoriali loro delegate dalla coppia1, abbia generato tra le parti, fin dai primi anni di matrimonio e, dunque, in un periodo antecedente alla crisi coniugale, un'accesa conflittualità.
Tali circostanze, valutate unitamente all'assenza di ulteriori elementi in fatto che consentano di ritenere provate le violazioni dei doveri coniugali attribuite al ricorrente e, tanto più, in merito alla correlazione causale tra tali violazioni e la disgregazione della vita coniugale, inducono a rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente, non potendo del resto, ai fini dell'addebito della separazione, attribuirsi rilevanza ai fatti oggetto di denuncia/querela da parte della in quanto cronologicamente successivi CP_1 all'introduzione del giudizio di separazione.
Venendo ai provvedimenti nell'interesse del minore il ricorrente ha chiesto in PE primo luogo disporsi l'affido del figlio agli ascendenti di ramo paterno con collocamento prevalente presso di loro.
La resistente si è opposta alla suddetta domanda chiedendo l'affidamento condiviso ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Ebbene, l'art. 337-ter c.c. obbliga il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria in considerazione del primario interesse dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel caso di specie, in ragione dell'esasperata conflittualità delle parti, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica diretta a verificare le loro competenze genitoriali e il preferibile regime di affidamento e collocamento del minore a fronte della quale
è stata accertata l'inadeguatezza di entrambe le parti sotto il profilo della capacità genitoriale con grave pregiudizio nei confronti di anche in ragione della sua scarsa capacità di PE critica.
In particolare, il CTU ha constatato:
- la fragilità emotiva di e il suo risentimento verso la figura materna alimentato PE dall'influenza esercitata dal padre e dalla di lui famiglia;
- che la personalità della appare caratterizzata da tratti infantili, da uno scarso CP_1 senso di autonomia, dalla tendenza alla delega dei compiti della vita adulta, seppur a fronte di un sentimento autentico per il figlio;
- un legame eccessivo del alla famiglia d'origine e il suo atteggiamento squalificante nei PE confronti della consorte anche in presenza del minore.
In definitiva, secondo il CTU “nonostante, pertanto, il , sia effettivamente base più sicura, PE materiale ed emotiva, per il figlio, il suo deficit nell'area genitoriale deriva dall'usare questa risorsa per mettere in cattiva luce la madre, effettivamente meno capace di una genitorialità adulta e consistente, a causa dei suoi tratti di immaturità”2.
Con riguardo al regime di affidamento più consono alle esigenze del minore, il CTU suggeriva l'affidamento temporaneo ai servizi sociali, con collocamento presso la dimora del padre (unica soluzione riferita dal minore) con facoltà del genitore non collocatario di vedere il figlio presso lo spazio neutro secondo un calendario di incontri predisposto – dopo un periodo di monitoraggio
– dagli stessi Servizi Sociali.
Il Tribunale, preso atto dell'elevata conflittualità dei coniugi e della difficoltà delle parti di comprendere il proprio ruolo genitoriale, oltreché dell'età raggiunta dal minore ( invero, PE raggiungerà la maggiore età a giugno del prossimo anno) e del fatto che sino ad ora egli ha vissuto stabilmente presso i nonni paterni, ritiene opportuno confermare il regime di affidamento e collocamento già disposto con ordinanza presidenziale del 26.10.2023, con la quale per l'appunto il minore è stato affidato agli ascendenti paterni – e – figure di Persona_1 Persona_2 riferimento nella vita e con i quali lo stesso è cresciuto, posto che l'affidamento ai PE
Servizi Sociali, già suggerito dal CTU, appare non necessario al fine di assicurare il benessere psico-fisico del minore. 2 Si v. CTU, pag. 21. pag. 8/12 A tal proposito, la relazione del 29.1.2024 dell'ASP di Trapani – Dipartimento
Neuropsichiatria Infantile, a firma della Dott.ssa , dopo di un ciclo di proficui Persona_3 colloqui avvenuti con il minore, ha invero confermato l'opportunità di affidare agli PE ascendenti paterni, evidenziando in particolare che “la presenza di a casa della coppia PE
Per_
– verso i quali il ragazzo manifesta vividi sentimenti di tenerezza e dai quali riceve altrettanta Per_2 comprensione e affetto sembra offrire una stabilità di accudimento e una serenità di relazione tra e con le figure familiari presenti adesso nella vita quotidiana del minore. All'opposto di tale stabilità/serenità di relazione, ha dichiarato più volte il proprio coinvolgimento nel conflitto tra i genitori nel corso della loro vita PE coniugale, (a suo dire) senza un'affettiva interrogazione preoccupazione in merito da parte delle suddette figure di riferimento affettivo (coppia ). Vicino al padre nelle manifestazioni di malcontento coniugale Persona_4 rivolte alla Sig. ha mostrato atteggiamenti polemici e rancorosi verso la madre conseguenza CP_1 PE
(a dire del ragazzo) di verbalizzazioni e comportamenti repulsivi e immotivati. Di conseguenza, la recente dimostrazione da parte della figura materna di una volontà di avvicinarsi al figlio (il quotidiano saluto prima di andare a scuola) ha registrato la perplessità di circa la spontaneità di tale comportamento”3. PE
Per_ I coniugi – inoltre, escussi all'udienza presidenziale del 20.10.2023, hanno Per_2 manifestato la loro volontà di accudire il minore impegnandosi al fine di favorire i rapporti tra quest'ultimo e la madre fermo restando che i provvedimenti in ordine all'affidamento della prole sono sempre modificabili e che l'attuazione di comportamenti comunque lesivi degli interessi della prole, quali atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, sono il presupposto per le sanzioni di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c., disposizione normativa che prevede indirettamente l'obbligo per entrambi i genitori di collaborare tra loro al fine di garantire al minore una crescita sana e senza frustrazioni, nonché
l'obbligo di attenuare il conflitto tra gli stessi.
In ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita dei genitori non affidatari, per le considerazioni sopra esposte, considerata l'età del minore (16 anni) va stabilito il diritto dei genitori di vedere il figlio secondo liberi accordi con quest'ultimo, prevedendo peraltro il monitoraggio dei Servizi sociali, di concerto con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, affinché, considerata la profonda frattura nel rapporto madre-figlio e il netto rifiuto da parte del minore di incontrare la madre, possa incentivarsi la ricostituzione di un rapporto tra costoro anche attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità che entrambi i genitori vorranno esperire al fine di attenuare la presente conflittualità tra loro e sopperire alle carenze riscontrate sotto il profilo della capacità genitoriale. 3 Cfr. sul punto, le note dei Servizi Sociali rispettivamente del 14.2.2023 e del 5.11.2024 dalle quali emerge la volontà del minore di vivere insieme ai nonni paterni, il rapporto complice con il padre e il rifiuto categorico di recuperare il rapporto con la madre. pag. 9/12 Disponendosi il collocamento del minore presso i nonni paterni, nulla va disposto in ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale.
Venendo adesso alle questioni di carattere economico, va rammentato che il nostro ordinamento prevede il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli (art. 30, comma 1 Cost.; artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c.) anche in caso di crisi coniugale. Il dovere di contribuzione dei genitori persiste sino a quando il figlio maggiore di età non raggiunga l'indipendenza economica ovvero quando lo stesso, posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass. civ., n. 1773/2012 e Cass. civ., n. 14123/2011).
Premesso, dunque, che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli, quanto alle condizioni economiche delle parti, va osservato che il ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un caseificio come casaro, circostanza che trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui emerge che egli ha dichiarato nell'anno 2019 un reddito complessivo di € 6.504,00, nell'anno 2020 un reddito complessivo di € 10.131,00 e nell'anno 2021 un reddito complessivo di € 10.710,00 (v. modello 730 anno 2020, 2021 e 2022 in atti); di contro, quanto alla situazione economica della resistente, è pacifico che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa e non ne ha mai svolto alcuna durante il matrimonio.
Orbene, tutto ciò considerato, confermata la sperequazione reddituale tra le parti - già emersa nella fase presidenziale del presente procedimento - deve ritenersi equo l'importo mensile di €
250,00 quale contributo a carico del ricorrente in favore degli ascendenti affidatari per il mantenimento del figlio minore , oltre al 75% delle spese straordinarie, importo Persona_1 soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
al contempo, deve ritenersi equo l'importo mensile di € 100,00 quale contributo a carico della resistente in favore della coppia per il mantenimento del figlio minore Parte_3 [...]
oltre al 25% delle spese straordinarie, importo soggetto a rivalutazione secondo gli PE indici Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese.
Quanto invece al contributo per il mantenimento richiesto dalla resistente nel suo interesse, in punto di diritto deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Nel caso di specie, l'accertata sperequazione tra le parti sotto il profilo della capacità di produzione di reddito, la durata del vincolo del matrimonio (anni 17), l'età della resistente (anni pag. 10/12 48) e la sua documentata condizione di invalidità4, inducono a ritenere equo disporre un contributo per il di lei mantenimento a carico del ricorrente, pari a € 100,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
La soccombenza reciproca tra e (accoglimento della Parte_1 Controparte_1 domanda di mantenimento formulata dalla , rigetto della domanda di addebito CP_1 della separazione avanzata dalla stessa e affidamento del minore ai nonni paterni) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese per l'attività difensiva svolta dal curatore speciale nell'interesse del minore devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido nella misura della metà in capo a ciascun obbligato e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della lite nonché del contenuto, delle caratteristiche e della bassa complessità dell'attività difensiva effettivamente dispiegata, anche alla luce della nota spese redatta dal curatore speciale con indicazione dei parametri minimi, con pagamento in favore dell'Erario stante l'avvenuta ammissione di
[...] al patrocinio a spese dello Stato. PE
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla parte resistente;
- dispone l'affidamento del figlio minore agli ascendenti del ramo Persona_1 paterno - e - con collocamento presso di loro e facoltà dei Persona_1 Persona_2 genitori di incontrare il figlio come meglio specificato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ai coniugi affidatari Parte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'importo mensile di € Pt_4 PE
250,00, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio degli ascendenti affidatari entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 75% delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ai coniugi affidatari Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'importo Parte_3 PE mensile di € 100,00, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio degli ascendenti affidatari entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
25% delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo diretto per il mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 100,00, 4 Cfr. Verbale commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e delle sordità del 23.10.2017 – Centro Medico Legale Inps di Trapani in atti. pag. 11/12 importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
- incarica i Servizi Sociali di concerto con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile competenti per territorio, ciascuno per le proprie competenze, di monitorare il nucleo familiare, di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti e di relazionare al
Giudice tutelare con cadenza trimestrale per la durata di un anno;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra e Parte_1
; Controparte_1
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1 del curatore speciale del minore delle spese del giudizio, nella misura della metà in capo a ciascun obbligato, che si liquidano in € 2.854,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, con rimborso delle eventuali spese prenotate a debito;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il Giudice Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. nota del Consultorio Familiare di Castelvetrano del 19.1.2024, a firma del Dirigente Psicologo Parte_2
, pag. 2, dalla quale è emersa la tendenza da parte della resistente a delegare le proprie funzioni
[...]
“Io alle volte ero pigra e indolente, spesso insicura e- pur di essere aiutata – ho lasciato troppo spazio a mia suocera”. pag. 7/12