Versione
9 gennaio 1963
9 gennaio 1963
Art. 17.
Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.
Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.
Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e, per i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.
Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto dell'attivita' inerente alle funzioni da essi esercitate nonche' dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria.
Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.
Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.
Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e, per i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.
Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto dell'attivita' inerente alle funzioni da essi esercitate nonche' dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 26/06/2007, n. 238Provvedimento: SENTENZA N. 238 ANNO 2007 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni RI FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio CC, NS AR, Franco AL, LU MA, AN LV, AB AS, RI RI UL, US SA, LO RI IT, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, quinto comma; 9, 17, 20, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 marzo 2006, depositato il cancelleria …Leggi di più...
- ricorso del governo·
- enti locali·
- norme della regione friuli-venezia giulia·
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- autonomia e funzioni dei comuni e delle province·
- inammissibilità della questione.·
- denunciato contrasto con la riserva di statuto prevista dalla costituzione·
- inammissibilità delle questioni.·
- disciplina delle forme collaborative tra gli enti locali·
- censura sommaria ed oscura·
- denunciata violazione del principio di autonomia degli enti locali·
- attribuzione della funzione di pianificazione di area vasta alle città metropolitane·
- istituzione e disciplina attraverso fonte legislativa ordinaria·
- consiglio delle autonomie locali