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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 344/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 344 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata a Niscemi (CL), via Brindisi n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Domina
( , giusta procura in atti. Email_1
-APPELLANTE-
contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Caltagirone (CT), via Madonna della Via n. 185, preso lo studio professionale dell'avv. Francesco
Rizzo ( , dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti. Email_2
-APPELLATO-
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate,
e la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 296/2013 resa dal Giudice di Pace di
Caltagirone in data 13.09.2013, depositata il 16.09.2013, mediante la quale, in accoglimento della domanda proposta da la Controparte_1 Controparte_2 [...] è stata condannata al pagamento della somma di € 5.604,67, oltre interessi Parte_2
e spese di giudizio, nonché, delle spese di CTU, per i danni materiali subiti dal proprio veicolo in occasione del sinistro occorso il 12.10.2011.
Il procedimento di prime cure era stato incoato dall'attore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo, Mercedes tg. DE910WH, a seguito del sinistro, occorso in data
12.10.2011 sulla SS 417 Gela-Catania, cagionato dall'improvvisa presenza sulla carreggiata di un bovino di proprietà della società convenuta.
La convenuta, costituitasi in giudizio, aveva richiesto il rigetto della domanda di controparte, deducendo che unico responsabile del sinistro era l'attore e, pertanto, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna del medesimo al risarcimento dei danni a sua volta subiti, stante l'avvenuto decesso del bovino.
Istruita la causa mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace di Caltagirone aveva reso la sentenza oggetto del presente gravame.
L'odierna appellante ha promosso il presente giudizio dolendosi della sentenza di prime cure, ritenuta erronea per essere il decidente incorso in errore di valutazione in ordine alle prove e alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, l'appellante ha rilevato di avere fornito prova, mediante escussione testimoniale, della diligente custodia dei bovini e del fatto che il sinistro de quo era occorso per responsabilità dell'attore, stante l'accertamento – ad opera del CTU nominato e degli agenti di polizia intervenuti sui luoghi – del superamento, da parte del veicolo, della velocità consentita.
La società appellante ha inoltre rassegnato di aver dato dimostrazione della fondatezza della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta e ha infine lamentato che parte attrice non aveva fornito prova sufficiente, né della dinamica del sinistro, né della quantificazione dei danni lamentati.
Sulla scorta delle medesime argomentazioni, l'appellante ha altresì impugnato le statuizioni del
Giudice di Pace relative alla condanna alle spese di lite e alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
L'appellato, costituitosi con comparsa del 30.03.2016, ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello; e, nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto e rilevato da parte appellante e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 02.05.2016, il precedente assegnatario del procedimento ha rigettato l'eccezione preliminare di tardività dell'impugnazione e le richieste istruttorie, e, all'udienza che precede, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c., la causa – nelle more assegnata all'odierno decidente
– è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
************* L'appello è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Giova, preliminarmente, rilevare che la vicenda oggetto del contendere può essere astrattamente sussunta nell'ambito della disciplina normativa di cui all'art. 2052 c.c., secondo cui “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La fattispecie di cui si discorre costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata proprio sul rapporto di fatto con l'animale e sul nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori di cui il danneggiato deve dare prova.
Tale tipologia di responsabilità risulta essere superabile solo con la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, fattore che deve presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. SS.UU, n.
20943 del 2022).
Il caso fortuito, quale elemento esterno, comprende anche il fatto colposo del danneggiato, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, mentre si esclude che possa costituire un'esimente la prova della regolare custodia dell'animale o l'adozione di tutte le cautele necessarie ed esigibili nel caso concreto.
Difatti, secondo i giudici di legittimità, “la responsabilità ex art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.
Conseguentemente, all'attore compete solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (cfr. Cass., n. 15895 del 2011).
Quanto al caso specifico, ovvero l'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale, la presunzione prevista dal citato art. 2052 c.c. concorre con la presunzione posta a carico del conducente e proprietario del veicolo dall'art. 2054 c.c.; tale concorso comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni, e la conseguente necessità di valutare caso per caso e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. In merito al rapporto tra le due predette responsabilità, occorre infatti rammentare il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di sinistro stradale causato da un animale, sussiste il concorso tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 c.c. (cfr. Cass., n. 31350 del 2023; Cass. n. 16550 del
2022, Cass. n. 4373 del 2016; Cass., n. 200 del 2002; Trib. Sassari, n. 863 del 2023).
Trattasi di concorso vero e proprio e non di prevalenza dell'una presunzione sull'altra, con la conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass., n. 31350 del 2023; Cass. n. 5783 del 1997).
Dunque, lo scontro tra un animale e un veicolo non è regolato esclusivamente dalla presunzione ex art. 2052 c.c., che pone la responsabilità a carico del proprietario dell'animale salvo il caso fortuito, bensì lo stesso conducente/proprietario è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che l'incidente è stato conseguenza di fatti esterni alla propria guida, inevitabili anche mediante l'esecuzione di manovre di emergenza.
E, pertanto, occorre dapprima vagliare il nesso di causalità richiesto da entrambe le norme
(causalità tra il comportamento dell'animale e lo scontro;
causalità tra la circolazione stradale e lo scontro) e, in caso di vaglio positivo, verificare il superamento o meno delle presunzioni di responsabilità poste a carico rispettivamente del proprietario dell'animale e del conducente/proprietario del veicolo.
Orbene, nel caso di specie, dalle deduzioni delle parti e dal compendio probatorio in atti è emersa, in primo luogo, la sussistenza del nesso di causalità sia tra il comportamento dell'animale e lo scontro sia tra la circolazione stradale e lo scontro.
Ed infatti, il consulente nominato, dott. ing. ha accertato che “il sinistro è Persona_1
stato causato dalla presenza del bovino al centro della corsia di marcia in cui procedeva il Sig.
[...]
Le condizioni di poca luce e il colore scuro dell'animale hanno certamente limitato la visibilità CP_1 dell'animale, nonostante l'impatto sia avvenuto in una zona rettilinea. La velocità tenuta dalla parte attrice, che si stima essere di poco superiore ai limiti previsti nel tratto di strada in oggetto, ha contribuito in parte nel sinistro in quanto una velocità inferiore avrebbe forse permesso al conducente di effettuare una manovra di sicurezza per evitare l'impatto o comunque di limitare i danni sulla vettura”. (cfr. pag. 8 relazione tecnica).
Circostanze ribadite dallo stesso CTU che, a pagina 5 dell'integrazione di consulenza, ha affermato che “dalla stima della velocità, sopra riportata, si può dedurre che il conducente non rispettasse il limite di velocità di 90 Km/h prescritto sul tratto di strada dove è avvenuto l'incidente
[…] Data la presunta velocità iniziale (stimata in 95-110 Km/h) e l'esigua distanza di avvistamento dell'ostacolo (35-40 m) si ritiene difficoltosa una manovra che permettesse al conducente di evitare
l'impatto; non vi erano infatti le condizioni (distanza di avvistamento e velocità) per arresto(are) il veicolo prima dell'impatto o per una manovra di sterzata in sicurezza”.
Tanto precisato, si rileva che nessuna delle parti è stata in grado di superare le presunzioni poste rispettivamente a loro carico dalle norme sopra citate.
Quanto alla società proprietaria del bovino, correttamente il Giudice del primo grado ha ritenuto che quest'ultima non abbia fornito la prova richiesta ex art. 2052 c.c.
Difatti, la responsabilità del proprietario dell'animale è, per quanto ampiamente rassegnato, una fattispecie di responsabilità oggettiva, la cui prova liberatoria non può essere costituita dalla dimostrazione dell'aver tenuto una condotta diligente nella custodia dell'animale.
Prova liberatoria che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non può considerarsi raggiunta, alla luce delle deposizioni testimoniali rese sul punto.
Difatti, il teste sentito all'udienza del 03.12.2012 sul quesito (n. 8 della Testimone_1 comparsa di costituzione e risposta), afferente alla circostanza che la sera prima dell'incidente era stato effettuato un controllo anche della recinzione, ha così risposto “Non ricordo con esattezza cosa
è avvenuto quel giorno so però che il ha trovato il filo elettrico tagliato”. Pt_1
Inoltre, lo stesso teste ha affermato, in risposta al quesito n. 7 della comparsa, che: “Si è vero ma non posso sapere se vanno tutto il giorno sul terreno, io li ho visti di mattina”, non confermando dunque quanto dedotto dalla convenuta-appellante in merito al fatto che i controlli erano stati effettuati la sera antecedente al sinistro.
Parimenti, l'altro teste, , escusso alla medesima udienza, al Testimone_2
quesito n. 8 ha risposto in termini alquanto generici, affermando di non ricordare con esattezza cosa fosse avvenuto la sera dell'11.10.2011.
Deve quindi ritenersi, come già correttamente rilevato dal primo Giudice, che l'odierna appellante non abbia superato la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2052 c.c., non avendo fornito adeguata prova della sussistenza del caso fortuito.
Né dall'istruttoria svolta sono emersi elementi sufficienti a ritenere che la condotta del conducente del veicolo sia stata connotata da caratteri di imprevedibilità e assoluta eccezionalità, tali da renderla idonea ad assumere efficacia causale esclusiva nella produzione dei danni.
Per contro, il primo Giudice non ha debitamente tenuto conto della condotta del conducente del veicolo coinvolto, come lamentato dall'appellante.
Ed infatti, l'attore, odierno appellato, non è stato in grado di fornir prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo state tali circostanze, peraltro, neppure oggetto di allegazione specifica.
Oltretutto, come già sopra rilevato, dalla relazione tecnica in atti è emerso che la velocità tenuta dallo stesso ha contribuito alla causazione del sinistro, come confermato anche dal verbale degli agenti di Polizia, intervenuti sui luoghi, da cui si evince che il veicolo “manteneva una velocità non commisurata” e che “il a causa della velocità non particolarmente moderata, nulla CP_1 poteva per evitare di investire l'animale che lasciato incustodito dal proprietario si trovava al centro della carreggiata”.
In definitiva, dalle deduzioni delle parti e dal compendio probatorio in atti, sono emersi: per un verso, la sussistenza del nesso di causalità sia tra il comportamento dell'animale e lo scontro sia tra la circolazione stradale e lo scontro e, per altro verso, il mancato superamento, da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti, delle presunzioni di responsabilità poste a loro rispettivo carico dall'art. 2052
e dall'art. 2054 comma primo, c.c.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra ricordati, deve ritenersi – in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società proprietà del bovino – che la responsabilità per il sinistro gravi su entrambe le parti in pari misura.
Dunque, la convenuta appellante, quanto alla domanda principale, deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice dei danni occorsi così come dedotti e documentati, ridotti nella misura del 50% in ragione della presunzione di pari responsabilità del sinistro.
Quanto poi alla quantificazione dei danni patiti dall'attore, si rileva l'infondatezza dell'appello proposto.
Difatti, dalle risultanze del giudizio di prime cure si evince come parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al quantum della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attore ha, infatti, depositato la documentazione fotografica relativa ai danni patiti dal veicolo e il preventivo di spesa per le necessarie riparazioni, elementi che hanno trovato suffragio nell'espletata CTU tecnica, mediante la quale, stante anche la coincidenza con quanto constatato dagli intervenuti agenti della polizia, è stata accertata la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro nonché l'entità dei danni subiti dal veicolo.
Il quadro indiziario costituito dalle foto prodotte in atti, dalla compatibilità dei danni al veicolo in esse rappresentate, come riscontrate nella relazione del CTU, costituiscono ai sensi dell'art. 2697
c.c. delle presunzioni gravi, precise e concordanti e, come tali, idonee a fondare anche la prova del quantum almeno nei termini accertati anche in sede peritale.
Per tali ragioni, si ritiene provato, in accordo con quanto valutato dal Giudice di Pace, che la spesa complessiva sostenuta da ai fini delle riparazioni conseguenti al sinistro Controparte_1 ammonta a complessivi € 5.604,67 +IVA, così come quantificato nella perizia tecnica d'ufficio (cfr. relazione peritale in atti).
Priva di pregio risulta essere l'argomentazione di parte appellante secondo cui andava escluso il risarcimento del danno, in quanto non era stata fornita dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese di riparazione del veicolo.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che: “la circostanza che non sia stato provato
l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura
– in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre” (cfr. Cass., n. 17670 del 2024).
Orbene, come già sopra rilevato, si ritiene che le spese risultanti dal preventivo prodotto in atti debbano indubbiamente essere considerate quali danni effettivamente inferti al veicolo quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui è causa, come invero accertato anche dalla consulenza tecnica espletata in primo grado.
Alla luce di quanto sin qui rilevato la convenuta appellante, quanto alla domanda principale, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di 2.802,34 + IVA, ovvero il 50% dei danni subiti dall'attore, così come dedotti e documentati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
*************
È fondato anche il motivo di impugnazione relativo alla lamentata omessa valutazione, da parte del primo Giudice, della domanda proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta.
A tal proposito, occorre valutare l'entità del danno invocato dalla società attrice in riconvenzionale, la quale, per la perdita del bovino, ha richiesto la somma di € 5.000,00, di cui €
2.000,00 per il suo valore commerciale ed € 3.000,00 per la mancata procreazione e produzione di latte. La società ha invero fornito prova soltanto in relazione alla prima delle due poste risarcitorie: infatti la stessa ha all'uopo prodotto il certificato redatto dal dott. , medico veterinario, Persona_2
il 12.10.2011, il quale ha accertato che il valore del bovino ammontava a € 2.000,00, in ragione del peso, di circa kg 600 e vista la qualità dell'incrocio (cfr. certificato in atti). Circostanze, queste, confermate dal medesimo medico veterinario, escusso quale testimone in occasione dell'udienza del
03.12.2012.
Non si ritiene invece sufficientemente provata, e pertanto non potrà essere riconosciuta, la pretesa risarcitoria afferente alla produttività del bovino: non si ritengono infatti sufficienti, a tale scopo, né la attestazione contenuta nel suddetto certificato medico, né la testimonianza resa dal veterinario sul punto.
Costui infatti, sia in seno alla certificazione sia in sede testimoniale, si è espresso in termini generici, attestando che “il danno economico per mancato reddito dovuto alla perdita di un vitello e del latte prodotto si aggira sui euro 3.000,00” e dichiarando, in sede testimoniale, che tale “importo
è calcolato in modo forfettario”.
Né la società odierna appellante ha fornito ulteriori elementi probatori o ulteriori deduzioni a suffragio della domanda proposta.
Pertanto, l'appellato deve essere condannato al pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Controparte_3
dovuto al soddisfo, ovvero il 50% (in applicazione dei principi sopra ricordati) del danno dalla stessa patito per il decesso dell'animale coinvolto nel sinistro.
*************
Va infine accolto, nei limiti appresso indicati, il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio del primo grado.
Infatti, in considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, si ritengono sussistenti le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c per compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Parimenti, in considerazione dell'esito del presente giudizio e dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello proposto per le ragioni indicate, si ritengono sussistenti le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente giudizio.
*************
In parziale accoglimento del relativo motivo di ricorso, si ritiene infine che le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado debbano essere poste a carico di entrambe le parti in solido, in considerazione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del presente gravame, così provvede:
- RIFORMA la sentenza n. 296/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 16.09.2013,
e per l'effetto:
- CONDANNA la , Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante al pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di € 2.802,34 + I.V.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della somma di € 1.000,00, oltre Controparte_4
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- PONE le spese della c.t.u. in capo a entrambe le parti.
Caltagirone, 26.5.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 344 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata a Niscemi (CL), via Brindisi n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Domina
( , giusta procura in atti. Email_1
-APPELLANTE-
contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Caltagirone (CT), via Madonna della Via n. 185, preso lo studio professionale dell'avv. Francesco
Rizzo ( , dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti. Email_2
-APPELLATO-
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate,
e la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 296/2013 resa dal Giudice di Pace di
Caltagirone in data 13.09.2013, depositata il 16.09.2013, mediante la quale, in accoglimento della domanda proposta da la Controparte_1 Controparte_2 [...] è stata condannata al pagamento della somma di € 5.604,67, oltre interessi Parte_2
e spese di giudizio, nonché, delle spese di CTU, per i danni materiali subiti dal proprio veicolo in occasione del sinistro occorso il 12.10.2011.
Il procedimento di prime cure era stato incoato dall'attore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo, Mercedes tg. DE910WH, a seguito del sinistro, occorso in data
12.10.2011 sulla SS 417 Gela-Catania, cagionato dall'improvvisa presenza sulla carreggiata di un bovino di proprietà della società convenuta.
La convenuta, costituitasi in giudizio, aveva richiesto il rigetto della domanda di controparte, deducendo che unico responsabile del sinistro era l'attore e, pertanto, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna del medesimo al risarcimento dei danni a sua volta subiti, stante l'avvenuto decesso del bovino.
Istruita la causa mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace di Caltagirone aveva reso la sentenza oggetto del presente gravame.
L'odierna appellante ha promosso il presente giudizio dolendosi della sentenza di prime cure, ritenuta erronea per essere il decidente incorso in errore di valutazione in ordine alle prove e alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, l'appellante ha rilevato di avere fornito prova, mediante escussione testimoniale, della diligente custodia dei bovini e del fatto che il sinistro de quo era occorso per responsabilità dell'attore, stante l'accertamento – ad opera del CTU nominato e degli agenti di polizia intervenuti sui luoghi – del superamento, da parte del veicolo, della velocità consentita.
La società appellante ha inoltre rassegnato di aver dato dimostrazione della fondatezza della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta e ha infine lamentato che parte attrice non aveva fornito prova sufficiente, né della dinamica del sinistro, né della quantificazione dei danni lamentati.
Sulla scorta delle medesime argomentazioni, l'appellante ha altresì impugnato le statuizioni del
Giudice di Pace relative alla condanna alle spese di lite e alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
L'appellato, costituitosi con comparsa del 30.03.2016, ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello; e, nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto e rilevato da parte appellante e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 02.05.2016, il precedente assegnatario del procedimento ha rigettato l'eccezione preliminare di tardività dell'impugnazione e le richieste istruttorie, e, all'udienza che precede, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c., la causa – nelle more assegnata all'odierno decidente
– è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
************* L'appello è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Giova, preliminarmente, rilevare che la vicenda oggetto del contendere può essere astrattamente sussunta nell'ambito della disciplina normativa di cui all'art. 2052 c.c., secondo cui “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La fattispecie di cui si discorre costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata proprio sul rapporto di fatto con l'animale e sul nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori di cui il danneggiato deve dare prova.
Tale tipologia di responsabilità risulta essere superabile solo con la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, fattore che deve presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. SS.UU, n.
20943 del 2022).
Il caso fortuito, quale elemento esterno, comprende anche il fatto colposo del danneggiato, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, mentre si esclude che possa costituire un'esimente la prova della regolare custodia dell'animale o l'adozione di tutte le cautele necessarie ed esigibili nel caso concreto.
Difatti, secondo i giudici di legittimità, “la responsabilità ex art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.
Conseguentemente, all'attore compete solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (cfr. Cass., n. 15895 del 2011).
Quanto al caso specifico, ovvero l'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale, la presunzione prevista dal citato art. 2052 c.c. concorre con la presunzione posta a carico del conducente e proprietario del veicolo dall'art. 2054 c.c.; tale concorso comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni, e la conseguente necessità di valutare caso per caso e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. In merito al rapporto tra le due predette responsabilità, occorre infatti rammentare il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di sinistro stradale causato da un animale, sussiste il concorso tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 c.c. (cfr. Cass., n. 31350 del 2023; Cass. n. 16550 del
2022, Cass. n. 4373 del 2016; Cass., n. 200 del 2002; Trib. Sassari, n. 863 del 2023).
Trattasi di concorso vero e proprio e non di prevalenza dell'una presunzione sull'altra, con la conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass., n. 31350 del 2023; Cass. n. 5783 del 1997).
Dunque, lo scontro tra un animale e un veicolo non è regolato esclusivamente dalla presunzione ex art. 2052 c.c., che pone la responsabilità a carico del proprietario dell'animale salvo il caso fortuito, bensì lo stesso conducente/proprietario è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che l'incidente è stato conseguenza di fatti esterni alla propria guida, inevitabili anche mediante l'esecuzione di manovre di emergenza.
E, pertanto, occorre dapprima vagliare il nesso di causalità richiesto da entrambe le norme
(causalità tra il comportamento dell'animale e lo scontro;
causalità tra la circolazione stradale e lo scontro) e, in caso di vaglio positivo, verificare il superamento o meno delle presunzioni di responsabilità poste a carico rispettivamente del proprietario dell'animale e del conducente/proprietario del veicolo.
Orbene, nel caso di specie, dalle deduzioni delle parti e dal compendio probatorio in atti è emersa, in primo luogo, la sussistenza del nesso di causalità sia tra il comportamento dell'animale e lo scontro sia tra la circolazione stradale e lo scontro.
Ed infatti, il consulente nominato, dott. ing. ha accertato che “il sinistro è Persona_1
stato causato dalla presenza del bovino al centro della corsia di marcia in cui procedeva il Sig.
[...]
Le condizioni di poca luce e il colore scuro dell'animale hanno certamente limitato la visibilità CP_1 dell'animale, nonostante l'impatto sia avvenuto in una zona rettilinea. La velocità tenuta dalla parte attrice, che si stima essere di poco superiore ai limiti previsti nel tratto di strada in oggetto, ha contribuito in parte nel sinistro in quanto una velocità inferiore avrebbe forse permesso al conducente di effettuare una manovra di sicurezza per evitare l'impatto o comunque di limitare i danni sulla vettura”. (cfr. pag. 8 relazione tecnica).
Circostanze ribadite dallo stesso CTU che, a pagina 5 dell'integrazione di consulenza, ha affermato che “dalla stima della velocità, sopra riportata, si può dedurre che il conducente non rispettasse il limite di velocità di 90 Km/h prescritto sul tratto di strada dove è avvenuto l'incidente
[…] Data la presunta velocità iniziale (stimata in 95-110 Km/h) e l'esigua distanza di avvistamento dell'ostacolo (35-40 m) si ritiene difficoltosa una manovra che permettesse al conducente di evitare
l'impatto; non vi erano infatti le condizioni (distanza di avvistamento e velocità) per arresto(are) il veicolo prima dell'impatto o per una manovra di sterzata in sicurezza”.
Tanto precisato, si rileva che nessuna delle parti è stata in grado di superare le presunzioni poste rispettivamente a loro carico dalle norme sopra citate.
Quanto alla società proprietaria del bovino, correttamente il Giudice del primo grado ha ritenuto che quest'ultima non abbia fornito la prova richiesta ex art. 2052 c.c.
Difatti, la responsabilità del proprietario dell'animale è, per quanto ampiamente rassegnato, una fattispecie di responsabilità oggettiva, la cui prova liberatoria non può essere costituita dalla dimostrazione dell'aver tenuto una condotta diligente nella custodia dell'animale.
Prova liberatoria che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non può considerarsi raggiunta, alla luce delle deposizioni testimoniali rese sul punto.
Difatti, il teste sentito all'udienza del 03.12.2012 sul quesito (n. 8 della Testimone_1 comparsa di costituzione e risposta), afferente alla circostanza che la sera prima dell'incidente era stato effettuato un controllo anche della recinzione, ha così risposto “Non ricordo con esattezza cosa
è avvenuto quel giorno so però che il ha trovato il filo elettrico tagliato”. Pt_1
Inoltre, lo stesso teste ha affermato, in risposta al quesito n. 7 della comparsa, che: “Si è vero ma non posso sapere se vanno tutto il giorno sul terreno, io li ho visti di mattina”, non confermando dunque quanto dedotto dalla convenuta-appellante in merito al fatto che i controlli erano stati effettuati la sera antecedente al sinistro.
Parimenti, l'altro teste, , escusso alla medesima udienza, al Testimone_2
quesito n. 8 ha risposto in termini alquanto generici, affermando di non ricordare con esattezza cosa fosse avvenuto la sera dell'11.10.2011.
Deve quindi ritenersi, come già correttamente rilevato dal primo Giudice, che l'odierna appellante non abbia superato la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2052 c.c., non avendo fornito adeguata prova della sussistenza del caso fortuito.
Né dall'istruttoria svolta sono emersi elementi sufficienti a ritenere che la condotta del conducente del veicolo sia stata connotata da caratteri di imprevedibilità e assoluta eccezionalità, tali da renderla idonea ad assumere efficacia causale esclusiva nella produzione dei danni.
Per contro, il primo Giudice non ha debitamente tenuto conto della condotta del conducente del veicolo coinvolto, come lamentato dall'appellante.
Ed infatti, l'attore, odierno appellato, non è stato in grado di fornir prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo state tali circostanze, peraltro, neppure oggetto di allegazione specifica.
Oltretutto, come già sopra rilevato, dalla relazione tecnica in atti è emerso che la velocità tenuta dallo stesso ha contribuito alla causazione del sinistro, come confermato anche dal verbale degli agenti di Polizia, intervenuti sui luoghi, da cui si evince che il veicolo “manteneva una velocità non commisurata” e che “il a causa della velocità non particolarmente moderata, nulla CP_1 poteva per evitare di investire l'animale che lasciato incustodito dal proprietario si trovava al centro della carreggiata”.
In definitiva, dalle deduzioni delle parti e dal compendio probatorio in atti, sono emersi: per un verso, la sussistenza del nesso di causalità sia tra il comportamento dell'animale e lo scontro sia tra la circolazione stradale e lo scontro e, per altro verso, il mancato superamento, da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti, delle presunzioni di responsabilità poste a loro rispettivo carico dall'art. 2052
e dall'art. 2054 comma primo, c.c.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra ricordati, deve ritenersi – in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società proprietà del bovino – che la responsabilità per il sinistro gravi su entrambe le parti in pari misura.
Dunque, la convenuta appellante, quanto alla domanda principale, deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice dei danni occorsi così come dedotti e documentati, ridotti nella misura del 50% in ragione della presunzione di pari responsabilità del sinistro.
Quanto poi alla quantificazione dei danni patiti dall'attore, si rileva l'infondatezza dell'appello proposto.
Difatti, dalle risultanze del giudizio di prime cure si evince come parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al quantum della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attore ha, infatti, depositato la documentazione fotografica relativa ai danni patiti dal veicolo e il preventivo di spesa per le necessarie riparazioni, elementi che hanno trovato suffragio nell'espletata CTU tecnica, mediante la quale, stante anche la coincidenza con quanto constatato dagli intervenuti agenti della polizia, è stata accertata la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro nonché l'entità dei danni subiti dal veicolo.
Il quadro indiziario costituito dalle foto prodotte in atti, dalla compatibilità dei danni al veicolo in esse rappresentate, come riscontrate nella relazione del CTU, costituiscono ai sensi dell'art. 2697
c.c. delle presunzioni gravi, precise e concordanti e, come tali, idonee a fondare anche la prova del quantum almeno nei termini accertati anche in sede peritale.
Per tali ragioni, si ritiene provato, in accordo con quanto valutato dal Giudice di Pace, che la spesa complessiva sostenuta da ai fini delle riparazioni conseguenti al sinistro Controparte_1 ammonta a complessivi € 5.604,67 +IVA, così come quantificato nella perizia tecnica d'ufficio (cfr. relazione peritale in atti).
Priva di pregio risulta essere l'argomentazione di parte appellante secondo cui andava escluso il risarcimento del danno, in quanto non era stata fornita dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese di riparazione del veicolo.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che: “la circostanza che non sia stato provato
l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura
– in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre” (cfr. Cass., n. 17670 del 2024).
Orbene, come già sopra rilevato, si ritiene che le spese risultanti dal preventivo prodotto in atti debbano indubbiamente essere considerate quali danni effettivamente inferti al veicolo quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui è causa, come invero accertato anche dalla consulenza tecnica espletata in primo grado.
Alla luce di quanto sin qui rilevato la convenuta appellante, quanto alla domanda principale, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di 2.802,34 + IVA, ovvero il 50% dei danni subiti dall'attore, così come dedotti e documentati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
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È fondato anche il motivo di impugnazione relativo alla lamentata omessa valutazione, da parte del primo Giudice, della domanda proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta.
A tal proposito, occorre valutare l'entità del danno invocato dalla società attrice in riconvenzionale, la quale, per la perdita del bovino, ha richiesto la somma di € 5.000,00, di cui €
2.000,00 per il suo valore commerciale ed € 3.000,00 per la mancata procreazione e produzione di latte. La società ha invero fornito prova soltanto in relazione alla prima delle due poste risarcitorie: infatti la stessa ha all'uopo prodotto il certificato redatto dal dott. , medico veterinario, Persona_2
il 12.10.2011, il quale ha accertato che il valore del bovino ammontava a € 2.000,00, in ragione del peso, di circa kg 600 e vista la qualità dell'incrocio (cfr. certificato in atti). Circostanze, queste, confermate dal medesimo medico veterinario, escusso quale testimone in occasione dell'udienza del
03.12.2012.
Non si ritiene invece sufficientemente provata, e pertanto non potrà essere riconosciuta, la pretesa risarcitoria afferente alla produttività del bovino: non si ritengono infatti sufficienti, a tale scopo, né la attestazione contenuta nel suddetto certificato medico, né la testimonianza resa dal veterinario sul punto.
Costui infatti, sia in seno alla certificazione sia in sede testimoniale, si è espresso in termini generici, attestando che “il danno economico per mancato reddito dovuto alla perdita di un vitello e del latte prodotto si aggira sui euro 3.000,00” e dichiarando, in sede testimoniale, che tale “importo
è calcolato in modo forfettario”.
Né la società odierna appellante ha fornito ulteriori elementi probatori o ulteriori deduzioni a suffragio della domanda proposta.
Pertanto, l'appellato deve essere condannato al pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Controparte_3
dovuto al soddisfo, ovvero il 50% (in applicazione dei principi sopra ricordati) del danno dalla stessa patito per il decesso dell'animale coinvolto nel sinistro.
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Va infine accolto, nei limiti appresso indicati, il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio del primo grado.
Infatti, in considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, si ritengono sussistenti le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c per compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Parimenti, in considerazione dell'esito del presente giudizio e dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello proposto per le ragioni indicate, si ritengono sussistenti le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente giudizio.
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In parziale accoglimento del relativo motivo di ricorso, si ritiene infine che le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado debbano essere poste a carico di entrambe le parti in solido, in considerazione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del presente gravame, così provvede:
- RIFORMA la sentenza n. 296/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 16.09.2013,
e per l'effetto:
- CONDANNA la , Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante al pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di € 2.802,34 + I.V.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della somma di € 1.000,00, oltre Controparte_4
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- PONE le spese della c.t.u. in capo a entrambe le parti.
Caltagirone, 26.5.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore