Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3757 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
' C.F. 1 nato a [...] il [...], Parte_1 C.F.
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmaria Pisani presso il cui studio sito in Cosenza al Viale degli Alimena n. 99 elegge domicilio giusta procura in calce al ricorso.
Ricorrente
Nei confronti di
P.IVA 1 ), in persona del Controparte_1 (C.F. suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2 CP_3
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della L.n.448/1998 nonché della procura a rogito del notaio dott.ssa Persona 1 di Tivoli rep. n. 37521 del 3.07.2014, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar
Persona 2 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP 1,
nonchè
ente pubblico economico, con sede legale in Roma alla via Controparte_4
Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. P.IVA 2 in
,
persona del dott. Controparte_5 nella qualità di Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio
Calabria, autorizzato per procura speciale, autenticata per atto del Notaio Persona 3 · Roma
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Controparte_4
[...] elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Padre M. Vergara, 58, presso '
lo studio dell'avv. Anna Gabriele, C.F. C.F. 2
,del Foro di Napoli Nord, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto in data 20/9/2024 intimazione di pagamento n.
03420249009076233/000, premesso ulteriomente di limitare l'opposizione ai due avvisi di addebito emessi dall' CP 2 e identificati dai n. 33420112000748501000 asseritamente notificato in data
03.11.2011 e relativo a contributi CP_2 per l'anno 2011 per complessivi Euro 2.008,01 e n.
33420120000026742000 asseritamente notificato in data 26.03.2012 e relativo a contributi CP 2 per l'anno 2011 per complessivi Euro 2.116,32, negando preventivamente di aver ricevuto la notifica dei due predetti avvisi di addebito, in ogni caso eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, dovendo trovare applicazione il termine quinquennale, ampiamente decorso all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento stante il mancato compimento di atti interruttivi tra la
(eventuale) notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accertarsi la prescrizione dei crediti CP_2 di cui ai suddetti avvisi di addebito.
Si costituiva l'CP 2 (anche per la CP_3 di cui eccepiva la carenza di legittimazione passiva) chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere siccome i due avvisi di addebito cui parte ricorrente ha limitato la sua opposizione nr. 33420112000748501000 notificato in data
03/11/2011 a mezzo raccomandata a/r, avente ad oggetto i modelli dm10 da 02/2011 a 05/2011 e nr.
33420120000026742000 notificato in data 26/03/2012 a mezzo raccomandata a/r avente ad oggetto i modelli dm10 06/2011 e 07/2011- sono stati oggetto di stralcio ex DL 119/2018 e DL 41/2021.
Controparte_4 eccependo l'inammissibilità ovveroResisteva al ricorso
l'infondatezza del merito, stante il compimento di plurimi atti interruttivi e dovendo tenersi anche conto della sospensione del decorso del termine di prescrizione in forza della legislazione emergenziale.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c.
(cfr. art. 50 del dpr 609/1973 -rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione"- il quale prevede che: Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica>) -Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Sempre in via preliminare, si rileva che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di natura contributiva dell' CP 2 (sul punto, dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione sono contestati soltanto avvisi di addebito emessi dall' CP_2).
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di CP 3 siccome
CP tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti per l'anno 2011, non sussiste legittimazione della suddetta società.
Nel merito, in via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell'annullamento ex lege dei crediti per cui è causa ex DL 119/2018 e DL
41/2021, per come evidenziato dall' CP_2 che ha rilevato l'avvenuto sgravio in autotutela dei titoli.
Come noto, invero, ai sensi dell'art. 4 del DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), in relazione ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (24.10.2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018.
Ulteriormente, il D.L. 41/2021 (conv. con mod. dalla legge n. 69/2021) in vigore dal 23/3/2021, all'art. 4 ha previsto ulteriormente l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro ricorrendo le altre condizioni previste dal comma 4.
Pertanto, alla luce dell'annullamento dei debiti in forza delle su citate normative e di cui l'CP 2 ha dato atto, la materia del contendere deve dirsi cessata.
Resta la questione della regolamentazione delle spese di lite, posto che non vi è richiesta congiunta di compensazione, insistendo parte ricorrente nella condanna dei resistenti.
Orbene, osserva il giudice che ove non fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere il ricorso sarebbe stato accolto siccome se da un lato l'CP_2 ha dato prova della rituale notifica dei due opposti avvisi di addebito rispettivamente nelle date 3.11.2011 e 27.3.2012 (come da allegati avvisi di Contr ricevimento) al contempo non ha dato prova di aver utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione nel successivo quinquennio decorrente dalla notifica dei titoli.
Invero, quanto all'applicazione del termine quinquennale, si richiama il consolidato orientamento della
SC secondo cui una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Orbene, dalla data di (comprovata) notifica degli avvisi di addebito (3.11.2011 e 27.3.2012) non consta Contr la regolare notifica di atti interruttivi siccome produce in allegato alla memoria o atti senza prova della notifica o mere relate di notifica senza gli atti che assume notificati.
Peraltro, occorre anche considerare che stante l'annullamento ex lege alla data da ultimo del 23.3.2021, Contr avrebbe dovuto astenersi dall'intimare il pagamento di debiti ormai inesistenti in forza del predetto annullamento ex lege.
Contr Per tali ragioni, le spese di lite sono poste a carico di ed in favore dell'erario stante la documentata ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del
COA di Cosenza in atti mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con l'CP_2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
dichiara la cessazione della materia del contendere;
pone le spese di lite che liquida in euro 655,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge a carico di Contr ed in favore dell'erario;
compensa le spese nei rapporti con l'CP_2.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti