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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1786/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ANTINUCCI DANIELE, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il difensore in VIA BELFIORE 4 BOLOGNA APPELLANTE
, con il patrocinio dell'avv. TASSONI FRANCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DEI MONTI PARIOLI 40 ROMA presso il difensore APPELLATO
, c.f. Controparte_2 P.IVA_2
, quale legale rappresentante di nonché in proprio, residente Controparte_2 Controparte_2 in Modena, via Vigna Verde, n. 40/02 APPELLATI CONTUMACI Avverso la sentenza n. 1802 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e rejetta, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre al 15% ex art. 2 del D. n. 55/2014 ed oltre C.P.A. ed I.V.A. nelle percentuali di legge sulle somme imponibili, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, ferma ogni altra statuizione di cui alla stessa in favore di dichiarare in persona del suo l.r.p.t., tenuta a Parte_1 Controparte_1 rispondere, a titolo di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., nei confronti del medesimo Parte_1 e condannare al pagamento in favore di quest'ultimo, la medesima in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in solido con e Controparte_2 CP_2
pagina 1 di 8 in persona del l.r.p.t., e in solido tra loro, della intera somma di €. Controparte_2 CP_2 105.000,00, oltre rivalutazione ed oltre interessi dalla data della sentenza impugnata al saldo”.
L'appellata così precisava le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1 perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 1802/2023 del 15.9.2023 emessa dal Tribunale di Bologna nella persona della dott.ssa Annalisa Marconi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne avanti al Tribunale di Bologna Parte_1
e , domandando di Controparte_1 Controparte_2 accertarne e dichiararne la responsabilità solidale o alternativa, rispettivamente ai sensi dell'art. 2049 c.c. e 2043 c.c., per la illecita appropriazione di € 95.000,00, somma versata dall'attore nelle mani del legale rappresentante pro tempore di con conseguente condanna al Controparte_2 Controparte_2 risarcimento del danno, mediante restituzione della somma versata, e pagamento di € 10.461,06, per il mancato guadagno per gli interessi non percepiti, corrispondenti al rendimento delle polizze sottoscritte. Espose nel merito: che era cliente storico dell' sin dal 1990 e aveva stipulato Controparte_3 diverse polizze assicurative su proposta dell'agente che nel novembre del 2011 Controparte_2 aveva versato, ad integrazione del fondo pensione di cui alla polizza n. 70425019 del 26.04.2007 ad
” € 20.000 tramite assegno CP_2 Controparte_4 circolare, e nel 2018 e 2019 ulteriori € 30.000, € 25.000 e € 20.000 con assegni bancari ad integrazione della Polizza Valore Futuro n. 031400819 del 17.02.2017. Allertato da conoscenti circa un preoccupante modus operandi di il 4.09.2020 Controparte_2 aveva verificato presso la sede dell' la reale situazione dei Parte_1 Controparte_5 propri investimenti, riscontrando che gli importi di cui ai predetti assegni, consegnati ed incassati, non risultavano accreditati in alcuna polizza. Nell'occasione, apprendeva che non era Controparte_2 più reperibile e che, in Circonvallazione Italia n. 78/AB, sede di - ancorchè società Controparte_2 ancora attiva con sede presso lo stesso indirizzo (doc. 9) - c'era la nuova agenzia Gexta s.r.l., Agenzia Generale di San Giovanni in Persiceto, (pag. 2 atto di citazione). CP_1 CP_1
In diritto, l'attore espose che era ascrivibile ad ex art. 2043 c.c. l'appropriazione Controparte_2 indebita della somma pari ad € 95.000, poiché era documentalmente provata la consegna a quest'ultima, a mani del socio legale rappresentante di assegni per €. 95.000,00 tutti Controparte_2 incassati, e il mancato versamento delle somme ad incremento delle polizze in essere come da accordi. La qualità di agente di di e la sottoscrizione degli assegni da parte Controparte_1 Controparte_2 di quest'ultima comportavano anche la responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., in capo a
[...]
per il danno causato dal proprio agente conseguente al comportamento CP_1 Controparte_2 doloso di legale rappresentante e socio di questa. Controparte_2
Nel giudizio si costituì domandando preliminarmente di autorizzare la chiamata in Controparte_1 causa di di e e di anche Controparte_2 Controparte_2 CP_2 Controparte_2 personalmente, chiedendo nel merito il rigetto della domanda e in via subordinata l'accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti di e del Controparte_2 CP_2
pagina 2 di 8 Parte convenuta escluse di essere responsabile del rapporto intercorso tra e Pt_1 Controparte_2 per il tramite dell'agenzia , essendo quest'ultima un'agenzia a gestione libera in cui CP_2
l'impresa e il relativo rischio fanno capo all'agente e non più all'assicuratore. Sostenne che nel caso di specie mancava quel rapporto di pertinenza tra incombenze demandate all'agente (e sulle quali la compagnia ha la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza) e attività delittuosa dello stesso, tale da fondare quel principio di occasionalità necessaria, presupposto per l'applicazione estensiva dell'art. 2049 c.c., atteso che quest'ultimo aveva realizzato un'attività di assicurazione parallela a quella ufficiale, sfruttando il norme della compagnia e ingannandola, tramite: la costituzione di un conto parallelo dove far transitare i premi, il mancato inserimento nel database della compagnia dei relativi contratti e la complessiva attività di camuffamento, che, secondo la convenuta, avevano impedito a , nonostante le ispezioni e i controlli, di rendersi conto di Controparte_1 quanto stesse accadendo. Escluse infine che avessero valore probatorio la documentazione prodotta e gli assegni depositati dall'attore, non sussistendo prova dell'incasso, né che le somme fossero state ricevute per essere imputate all'investimento stipulato.
Dichiarata la contumacia di e di e Controparte_2 Controparte_6 autorizzata la chiamata in manleva richiesta dalla la causa, istruita documentalmente, veniva CP_1 decisa con sentenza n. 6343/2021, che accoglieva parzialmente la domanda con i seguenti passaggi logici: richiamati i principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, il giudicante rilevava che il cliente nel caso di specie non aveva avuto motivo di dubitare della correttezza dell'agente, anche perché il operava in una struttura che riportava il nome della compagnia sull'insegna ed era CP_2 conosciuta dall'utenza come Agenzia della compagnia stessa. Riteneva dunque sufficientemente provata nell'an e nel quantum la responsabilità da fatto illecito in capo ad e per un danno risarcibile pari ad € Controparte_2 Controparte_2 CP_2
95.000,00, oltre al danno da mancato guadagno in via equitativa liquidabile in € 10.000,00. Limitava invece il danno ascrivibile alla Compagnia escludendo l'importo di € 20.000,00, CP_1 versato nel 2011 ad , non reputando dimostrato il collegamento con le polizze oggetto di CP_2 causa e quindi di un danno imputabile a CP_1
Quanto alla restante somma di € 75.000,00 imputava a solo il 40% del danno, affermando il CP_1 concorso di colpa del danneggiato, per il 60 %, sul fondamento che, in virtù del principio di autoresponsabilità nei rapporti giuridici, non poteva imputarsi alla Compagnia la quota parte di eziologia dell'evento dannoso riconducibile alla superficialità (solo in parte scusabile in ragione del pluridecennale rapporto fiduciario e della possibilità da parte dell'agente di spendere il nome di e utilizzare materiale e formulari di quest'ultima) del cliente nell'assecondare forme di CP_1 pagamento (di somme complessivamente ingenti con reiterati assegni a favore direttamente CP_2
e di stipula (con consegna di sole quietanze o generici prospetti o moduli parzialmente compilati,
[...]
v. docc. 1,6,7,8 di parte attrice o senza neppure tale riscontro, v.doc.2 di parte attrice) anomale (pag. 10 sentenza). Condannava pertanto i convenuti e terzi chiamati, e Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., e in solido tra loro, al pagamento a CP_2 Controparte_2 CP_2 pagina 3 di 8 favore di parte attrice di euro 105.000,00, oltre interessi di legge, e in solido con i Controparte_1 convenuti e i terzi chiamati, nei limiti del 40% dell'importo già ridotto ad € 75.000,00. Accoglieva la domanda di manleva formulata dalla Compagnia, condannando Controparte_2
in persona del l.r.p.t., e in solido, tra
[...] CP_2 Controparte_2 CP_2 loro a rifondere e/o tenere indenne Controparte_1
Avverso la predetta decisione proponeva appello formulando un unico motivo di Parte_1 gravame, per erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. Si costituiva deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame Controparte_1 proposto, e chiedendo la conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione della udienza di decisione con il deposito di note, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 21.03.2025.
*** Con l'unico motivo di gravame formulato, contesta la decisione del Tribunale di Parte_1 limitare la responsabilità della Compagnia convenuta al 40% del danno, tra l'altro definito in soli € 75.000,00 a seguito della esclusione il risarcimento di € 20.000, da lui versati nel novembre 2011 con assegno circolare in favore dell'Agente Generale in persona e nelle mani del legale Controparte_2 rappresentante Controparte_2
La difesa appellante insiste, in primis, sull'incolpevole affidamento di che si è sempre Parte_1 recato in uno stabile all'ingresso del quale è apposta l'insegna delle Generali Assicurazioni ed ha da sempre trattato con l'Agente Generale e, quindi, con la certezza, come qualsiasi persona di buon senso, di relazionarsi con le Assicurazioni Generali. Non poteva supporre, pertanto, che l'agente addetto della Compagnia potesse compiere atti pregiudizievoli ai suoi danni, soprattutto in assenza di comportamenti anomali evidenti. Quanto all'assegno circolare dell'importo di € 20.000,00, rileva parte appellante di aver dimostrato che nel 2011 consegnò l'assegno all'agente poi timbrato e incassato dalla Compagnia, come CP_1 risultante dal timbro apposto sul retro nello spazio della girata per l'incasso e dall'estratto conto del suo conto corrente bancario nel quale risulta il relativo addebito ed è indicata l'agenzia quale CP_1 beneficiaria della somma. Specifica, peraltro che il pagamento eseguito in buona fede all'intermediario si presume juris et de jure effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Infine, contesta l'imputazione di colpa, addirittura maggioritaria, a suo carico, decisa dal Pt_1
Tribunale sul fondamento che l'appellante avrebbe “assecondato forme di pagamento e di stipula anomale”. Rileva in merito di aver sottoscritto una polizza Valore Futuro su cui andavano versati i premi aggiuntivi;
di aver consegnato all'agente gli assegni sul quale era stato apposto il CP_1 timbro della Compagnia sia nello spazio del beneficiario, che sul retro nella girata;
che, Controparte_1 la modulistica intestata alla Compagnia, sottoscritta dall'agente e prodotta dall'appellante, riporta più volte la menzione che ciascun singolo assegno veniva corrisposto ad integrazione della Polizza Valore Futuro. D'altra parte, le modalità di stipula e di pagamento seguite sono sempre state le modalità adottate dalla Compagnia e dalla sua agenzia per la stipula delle polizze e per il pagamento dei relativi premi.
L'appello è fondato e viene accolto per le seguenti ragioni.
pagina 4 di 8 Rimasto incontestato e pertanto passato in giudicato l'accertamento per l'intero della responsabilità da fatto illecito in capo ad , e non ritiene questa Corte in CP_2 Controparte_2 CP_2 primo luogo di condividere la limitazione – nella misura del 40% - della responsabilità di
[...] operata dal primo giudice. CP_1
A motivo di tale scelta il Tribunale così statuiva: “L'imputazione della sola quota del 40% di corresponsabilità del danno all'Assicurazione è giustificata dalla circostanza per cui, in virtù del principio di autoresponsabilità nei rapporti giuridici, non può imputarsi alla Compagnia la quota parte di eziologia dell'evento dannoso riconducibile alla superficialità (solo in parte scusabile in ragione del pluridecennale rapporto fiduciario e della possibilità da parte dell'agente di spendere il nome di e utilizzare materiale e formulari di quest'ultima) del cliente nell'assecondare forme CP_1 di pagamento (di somme complessivamente ingenti con reiterati assegni a favore direttamente
) e di stipula (con consegna di sole quietanze o generici prospetti o moduli parzialmente CP_2 compilati, v. docc. 1,6,7,8 di parte attrice o senza neppure tale riscontro, v.doc.2 di parte attrice) anomale [pur tenendo conto che nell'ambito proprio dell'attività dell'agente di assicurazione c.d. a gestione libera, è consentito attribuire loro anche la facoltà di riscuotere i crediti della preponente e la rappresentanza della medesima (v. Cass. 13523/91), ulteriore circostanza che potrebbe giustificare in parte il comportamento incauto dell'attore, considerato che non risulta avere una particolare preparazione in materia, seppur in parte essa sarebbe dovuta maturare in capo al proprio in CP_7 ragione della pluriennalità degli apparenti rapporti assicurativi oggetto di causa]”. La motivazione riportata presenta infatti contraddizioni interne, e comunque è in contrasto la giurisprudenza di legittimità, che si è più volte pronunciata in materia - nei termini peraltro richiamati dal medesimo Tribunale (pag. 8 sentenza) – affermando che il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate – fondamento della responsabilità della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente – può essere escluso in ragione del contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Il contegno del danneggiato, quindi, per essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito dell'agente ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. 31453/2022) deve essere anomalo, e non raggiunge certamente la soglia della anomalia la generica valutazione di
“superficialità” resa dal Tribunale, tra l'altro accompagnata dalla osservazione che la medesima era
“solo in parte scusabile in ragione del pluridecennale rapporto fiduciario e della possibilità da parte dell'agente di spendere il nome di e utilizzare materiale e formulari di quest'ultima” . CP_1
Infatti la condotta del terzo/assicurato può giungere ad interrompere il nesso causale, o a ridurre la responsabilità dell'assicurazione, solo quando sia chiaramente percepibile che il preposto opera in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario, ovvero il terzo/assicurato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore e/o presti acquiescenza all'irregolare condotta del preposto (Cass. 857/2020), mentre tali dati non sono stati acquisiti in causa, e non figurano posti dal primo giudice a fondamento della decisione. In questo senso elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” del danneggiato possono ricavarsi, secondo gli arresti giurisprudenziali più recenti, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle pagina 5 di 8 sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857). Applicati tali criteri orientativi, il contegno tenuto da come descritto nella prima Parte_1 decisione, non è idoneo ad escludere o ridurre la responsabilità dell'intermediario, perché non denota alcuna anomalia di rilievo, né la possibile consapevolezza circa l'estraneità delle operazioni svolte dal al rapporto con l'intermediario . CP_2 Controparte_1
Dal 1990 l'odierno appellante aveva stipulato diverse polizze assicurative, affidandosi all'
[...]
e al suo legale rappresentante;
dal 15 luglio 2009 poi Controparte_5 Controparte_8 Controparte_1 aveva conferito ad la gestione dell'Agenzia generale di San Giovanni in Persiceto, e il Controparte_2 rapporto di clientela del era proseguito regolarmente. Pt_1
Le polizze stipulate dal prevedevano nella quasi totalità dei casi il pagamento di un premio Pt_1 unico con versamenti aggiuntivi che avvenivano, secondo le pacifiche allegazioni dell'appellante mai contestate da controparte, tramite assegni bancari o circolari, cui era sempre seguito l'integrale riconoscimento e liquidazione della polizza da parte della assicurazione. Le medesime modalità di stipula e pagamento sono state osservate anche per la polizza “Valore Futuro n.31400819” sottoscritta da nel 2017 a seguito del Parte_2 versamento della rata di perfezionamento nelle mani dell'agente (cfr. pag. 3 della polizza). I versamenti aggiuntivi, previsti anche per tale polizza nel prospetto allegato da (doc. Parte_1
1), furono effettuati dal cliente con tre assegni bancari non trasferibili, nel 2018, 2019 e 2020 rispettivamente assegno bancario Carisbo n. 4410536076 di €. 30.000,00; assegno bancario Carisbo n. 4411483350 di €. 25.000,00; assegno bancario Intesa San Paolo n. 8354874247 di €. 20.000,00, sempre sottoscritti da Controparte_9
Sul punto, non colgono nel segno le contestazioni dedotte dalla difesa appellata in ordine alla carenza probatoria della documentazione e delle copie degli assegni depositati da sul fondamento che Pt_1 non sussisterebbe prova né dell'incasso né, tantomeno, prova che le suddette somme siano state ricevute per essere imputate all'investimento asseritamente stipulato (pag. 10 comparsa di costituzione). È pacifico, infatti, che gli assegni non siano mai stati imputati alla polizza stipulata, né incassati dalla Compagnia assicurativa, proprio in ragione del contegno tenuto dall'ex agente che, Controparte_2 come riferito dalla medesima e accertato dall'ispezione dell'Auditor di rete, ripetutamente CP_1 versava gli importi ricevuti dai clienti in un conto privato e personale non riferito a (pag. 8 CP_1 comparsa di costituzione). E' la stessa Compagnia che nella denuncia querela presentata nei confronti del espone: “... è CP_2 emerso un utilizzo dei mezzi di pagamento in evidente contrasto con la normativa antiriciclaggio, nonché è risultato il mancato pagamento, in favore di di premi effettivamente versati da CP_1 alcuni clienti all'Agente di riferimento. Sono stati infatti individuati pagamenti di premi e perfezionamenti di polizze tramite vari assegni bancari, versati tutti nei conti di raccolta premi, ma tratti dal medesimo conto corrente bancario acceso presso l'Istituto Credit Agricole, 755 Modena, Ag. 5, riferito all'ex Agente Generale di “ , (pag. 3). CP_1 Controparte_2
Ebbene, come già detto, per affermare la responsabilità del preponente per fatto illecito del preposto è sufficiente che le mansioni o incombenze a questi affidate abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia svolto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, in pagina 6 di 8 trasgressione degli ordini ricevuti (da ultimo Cass. 3425/2025), e in danno degli interessi della Compagnia preponente. Nel caso di specie, , in qualità di agente di – Controparte_2 Controparte_10 otteneva il versamento di assegni che fraudolentemente riferiva di imputare ad integrazione della polizza “Valore Futuro” stipulata dal Cornale, come risulta dai prospetti, rivelatisi falsi, prodotti in giudizio (doc. 6,7,8 di parte appellante). Ai sensi dell'art. 118 codice ass., il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si presume effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, e tanto basta a affermare in linea di principio la responsabilità della Compagnia. Quindi, in mancanza di anomalie o imprudenze nella condotta del per le ragioni già esposte, Pt_1 per escludere o limitare la propria responsabilità, all'assicurazione spettava di dimostrare la inesistenza del danno, provando che i pagamenti fossero stati correttamente accreditati ad integrazione della polizza, mentre al contrario ha sempre confermato l'irregolarità dell'attività del CP_1 CP_2 che l'ha condotta a revocare l'incarico di gestione dell'Agenzia Generale di San Giovanni Persiceto e denunciare alla Procura della Repubblica di Bologna la truffa perpetrata dall'ex agente ai danni della clientela e accertata a seguito di ispezione interna. In definitiva, il comportamento doloso del preposto, persino nell'ipotesi in cui costituisca reato, non fa venir meno la responsabilità solidale dell'intermediario, la quale si fonda sul rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 28952 /2014). Le medesime considerazioni valgono anche per l'importo di € 20.000, versato tramite assegno circolare da ed escluso dalla quantificazione del danno risarcibile e imputabile in capo alla Parte_1
Compagnia convenuta sul fondamento che non venne fornita idonea prova di un collegamento con le polizze oggetto di causa e quindi di un danno imputabile a (pag. 9 sentenza). CP_1
Anche in questo caso l'assegno fu versato ad , Controparte_11 come risultante dall'estratto di Conto Corrente prodotto in atti, e nella corrispondenza intercorsa con la difesa di ha ammesso che la somma non fu mai contabilizzata su alcuna delle polizze Pt_1 CP_1 di quest'ultimo (cfr. doc. 13 di parte appellante). Per affermare la responsabilità della compagnia di assicurazioni non spettava all'appellante di dimostrare un collegamento – nei fatti inesistente, proprio per la illecita appropriazione operata dall'agente – tra assegno e polizze, ma solo la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore. Connessione, questa, pacificamente risultante dalla funzione di agente esercitata dal e dalla personale CP_2 sottoscrizione per girata dell'assegno contestato.
-La sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui ha riconosciuto un concorso del danneggiato e limitato il danno risarcibile, confermata invece quanto a ad accoglimento della domanda di manleva, e riconoscimento di rivalutazione e interessi, in difetto di impugnazione sul punto.
-L'accoglimento del gravame proposto impone la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese del grado;
la liquidazione delle spese già operata in primo grado, congrua anche in relazione alle maggiori somme riconosciute, si conferma.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 1802 del 2023 del Tribunale di Bologna, che conferma nel resto:
- Accerta, ex art. 2049 c.c., la responsabilità di per il danno patito da Controparte_1 Pt_1
[...]
- Condanna in solido con Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della intera somma di €. 105.000,00, oltre
[...] Parte_1 rivalutazione ed interessi come riconosciuti nella sentenza impugnata;
- Conferma la decisione in punto a spese, e condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le spese dell'appello, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre esborsi, spese
[...] generali, iva e cpa;
- Conferma la condanna di e in persona del Controparte_2 CP_2
l.r.p.t., e in solido tra loro, a rifondere e/o tenere indenne Controparte_2 CP_2 di tutte le somme che quest'ultima dovrà corrispondere a parte attrice, per Controparte_1 capitale, interessi e spese legali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1786/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ANTINUCCI DANIELE, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il difensore in VIA BELFIORE 4 BOLOGNA APPELLANTE
, con il patrocinio dell'avv. TASSONI FRANCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DEI MONTI PARIOLI 40 ROMA presso il difensore APPELLATO
, c.f. Controparte_2 P.IVA_2
, quale legale rappresentante di nonché in proprio, residente Controparte_2 Controparte_2 in Modena, via Vigna Verde, n. 40/02 APPELLATI CONTUMACI Avverso la sentenza n. 1802 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e rejetta, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre al 15% ex art. 2 del D. n. 55/2014 ed oltre C.P.A. ed I.V.A. nelle percentuali di legge sulle somme imponibili, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, ferma ogni altra statuizione di cui alla stessa in favore di dichiarare in persona del suo l.r.p.t., tenuta a Parte_1 Controparte_1 rispondere, a titolo di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., nei confronti del medesimo Parte_1 e condannare al pagamento in favore di quest'ultimo, la medesima in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in solido con e Controparte_2 CP_2
pagina 1 di 8 in persona del l.r.p.t., e in solido tra loro, della intera somma di €. Controparte_2 CP_2 105.000,00, oltre rivalutazione ed oltre interessi dalla data della sentenza impugnata al saldo”.
L'appellata così precisava le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1 perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 1802/2023 del 15.9.2023 emessa dal Tribunale di Bologna nella persona della dott.ssa Annalisa Marconi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne avanti al Tribunale di Bologna Parte_1
e , domandando di Controparte_1 Controparte_2 accertarne e dichiararne la responsabilità solidale o alternativa, rispettivamente ai sensi dell'art. 2049 c.c. e 2043 c.c., per la illecita appropriazione di € 95.000,00, somma versata dall'attore nelle mani del legale rappresentante pro tempore di con conseguente condanna al Controparte_2 Controparte_2 risarcimento del danno, mediante restituzione della somma versata, e pagamento di € 10.461,06, per il mancato guadagno per gli interessi non percepiti, corrispondenti al rendimento delle polizze sottoscritte. Espose nel merito: che era cliente storico dell' sin dal 1990 e aveva stipulato Controparte_3 diverse polizze assicurative su proposta dell'agente che nel novembre del 2011 Controparte_2 aveva versato, ad integrazione del fondo pensione di cui alla polizza n. 70425019 del 26.04.2007 ad
” € 20.000 tramite assegno CP_2 Controparte_4 circolare, e nel 2018 e 2019 ulteriori € 30.000, € 25.000 e € 20.000 con assegni bancari ad integrazione della Polizza Valore Futuro n. 031400819 del 17.02.2017. Allertato da conoscenti circa un preoccupante modus operandi di il 4.09.2020 Controparte_2 aveva verificato presso la sede dell' la reale situazione dei Parte_1 Controparte_5 propri investimenti, riscontrando che gli importi di cui ai predetti assegni, consegnati ed incassati, non risultavano accreditati in alcuna polizza. Nell'occasione, apprendeva che non era Controparte_2 più reperibile e che, in Circonvallazione Italia n. 78/AB, sede di - ancorchè società Controparte_2 ancora attiva con sede presso lo stesso indirizzo (doc. 9) - c'era la nuova agenzia Gexta s.r.l., Agenzia Generale di San Giovanni in Persiceto, (pag. 2 atto di citazione). CP_1 CP_1
In diritto, l'attore espose che era ascrivibile ad ex art. 2043 c.c. l'appropriazione Controparte_2 indebita della somma pari ad € 95.000, poiché era documentalmente provata la consegna a quest'ultima, a mani del socio legale rappresentante di assegni per €. 95.000,00 tutti Controparte_2 incassati, e il mancato versamento delle somme ad incremento delle polizze in essere come da accordi. La qualità di agente di di e la sottoscrizione degli assegni da parte Controparte_1 Controparte_2 di quest'ultima comportavano anche la responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., in capo a
[...]
per il danno causato dal proprio agente conseguente al comportamento CP_1 Controparte_2 doloso di legale rappresentante e socio di questa. Controparte_2
Nel giudizio si costituì domandando preliminarmente di autorizzare la chiamata in Controparte_1 causa di di e e di anche Controparte_2 Controparte_2 CP_2 Controparte_2 personalmente, chiedendo nel merito il rigetto della domanda e in via subordinata l'accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti di e del Controparte_2 CP_2
pagina 2 di 8 Parte convenuta escluse di essere responsabile del rapporto intercorso tra e Pt_1 Controparte_2 per il tramite dell'agenzia , essendo quest'ultima un'agenzia a gestione libera in cui CP_2
l'impresa e il relativo rischio fanno capo all'agente e non più all'assicuratore. Sostenne che nel caso di specie mancava quel rapporto di pertinenza tra incombenze demandate all'agente (e sulle quali la compagnia ha la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza) e attività delittuosa dello stesso, tale da fondare quel principio di occasionalità necessaria, presupposto per l'applicazione estensiva dell'art. 2049 c.c., atteso che quest'ultimo aveva realizzato un'attività di assicurazione parallela a quella ufficiale, sfruttando il norme della compagnia e ingannandola, tramite: la costituzione di un conto parallelo dove far transitare i premi, il mancato inserimento nel database della compagnia dei relativi contratti e la complessiva attività di camuffamento, che, secondo la convenuta, avevano impedito a , nonostante le ispezioni e i controlli, di rendersi conto di Controparte_1 quanto stesse accadendo. Escluse infine che avessero valore probatorio la documentazione prodotta e gli assegni depositati dall'attore, non sussistendo prova dell'incasso, né che le somme fossero state ricevute per essere imputate all'investimento stipulato.
Dichiarata la contumacia di e di e Controparte_2 Controparte_6 autorizzata la chiamata in manleva richiesta dalla la causa, istruita documentalmente, veniva CP_1 decisa con sentenza n. 6343/2021, che accoglieva parzialmente la domanda con i seguenti passaggi logici: richiamati i principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, il giudicante rilevava che il cliente nel caso di specie non aveva avuto motivo di dubitare della correttezza dell'agente, anche perché il operava in una struttura che riportava il nome della compagnia sull'insegna ed era CP_2 conosciuta dall'utenza come Agenzia della compagnia stessa. Riteneva dunque sufficientemente provata nell'an e nel quantum la responsabilità da fatto illecito in capo ad e per un danno risarcibile pari ad € Controparte_2 Controparte_2 CP_2
95.000,00, oltre al danno da mancato guadagno in via equitativa liquidabile in € 10.000,00. Limitava invece il danno ascrivibile alla Compagnia escludendo l'importo di € 20.000,00, CP_1 versato nel 2011 ad , non reputando dimostrato il collegamento con le polizze oggetto di CP_2 causa e quindi di un danno imputabile a CP_1
Quanto alla restante somma di € 75.000,00 imputava a solo il 40% del danno, affermando il CP_1 concorso di colpa del danneggiato, per il 60 %, sul fondamento che, in virtù del principio di autoresponsabilità nei rapporti giuridici, non poteva imputarsi alla Compagnia la quota parte di eziologia dell'evento dannoso riconducibile alla superficialità (solo in parte scusabile in ragione del pluridecennale rapporto fiduciario e della possibilità da parte dell'agente di spendere il nome di e utilizzare materiale e formulari di quest'ultima) del cliente nell'assecondare forme di CP_1 pagamento (di somme complessivamente ingenti con reiterati assegni a favore direttamente CP_2
e di stipula (con consegna di sole quietanze o generici prospetti o moduli parzialmente compilati,
[...]
v. docc. 1,6,7,8 di parte attrice o senza neppure tale riscontro, v.doc.2 di parte attrice) anomale (pag. 10 sentenza). Condannava pertanto i convenuti e terzi chiamati, e Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., e in solido tra loro, al pagamento a CP_2 Controparte_2 CP_2 pagina 3 di 8 favore di parte attrice di euro 105.000,00, oltre interessi di legge, e in solido con i Controparte_1 convenuti e i terzi chiamati, nei limiti del 40% dell'importo già ridotto ad € 75.000,00. Accoglieva la domanda di manleva formulata dalla Compagnia, condannando Controparte_2
in persona del l.r.p.t., e in solido, tra
[...] CP_2 Controparte_2 CP_2 loro a rifondere e/o tenere indenne Controparte_1
Avverso la predetta decisione proponeva appello formulando un unico motivo di Parte_1 gravame, per erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. Si costituiva deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame Controparte_1 proposto, e chiedendo la conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione della udienza di decisione con il deposito di note, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 21.03.2025.
*** Con l'unico motivo di gravame formulato, contesta la decisione del Tribunale di Parte_1 limitare la responsabilità della Compagnia convenuta al 40% del danno, tra l'altro definito in soli € 75.000,00 a seguito della esclusione il risarcimento di € 20.000, da lui versati nel novembre 2011 con assegno circolare in favore dell'Agente Generale in persona e nelle mani del legale Controparte_2 rappresentante Controparte_2
La difesa appellante insiste, in primis, sull'incolpevole affidamento di che si è sempre Parte_1 recato in uno stabile all'ingresso del quale è apposta l'insegna delle Generali Assicurazioni ed ha da sempre trattato con l'Agente Generale e, quindi, con la certezza, come qualsiasi persona di buon senso, di relazionarsi con le Assicurazioni Generali. Non poteva supporre, pertanto, che l'agente addetto della Compagnia potesse compiere atti pregiudizievoli ai suoi danni, soprattutto in assenza di comportamenti anomali evidenti. Quanto all'assegno circolare dell'importo di € 20.000,00, rileva parte appellante di aver dimostrato che nel 2011 consegnò l'assegno all'agente poi timbrato e incassato dalla Compagnia, come CP_1 risultante dal timbro apposto sul retro nello spazio della girata per l'incasso e dall'estratto conto del suo conto corrente bancario nel quale risulta il relativo addebito ed è indicata l'agenzia quale CP_1 beneficiaria della somma. Specifica, peraltro che il pagamento eseguito in buona fede all'intermediario si presume juris et de jure effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Infine, contesta l'imputazione di colpa, addirittura maggioritaria, a suo carico, decisa dal Pt_1
Tribunale sul fondamento che l'appellante avrebbe “assecondato forme di pagamento e di stipula anomale”. Rileva in merito di aver sottoscritto una polizza Valore Futuro su cui andavano versati i premi aggiuntivi;
di aver consegnato all'agente gli assegni sul quale era stato apposto il CP_1 timbro della Compagnia sia nello spazio del beneficiario, che sul retro nella girata;
che, Controparte_1 la modulistica intestata alla Compagnia, sottoscritta dall'agente e prodotta dall'appellante, riporta più volte la menzione che ciascun singolo assegno veniva corrisposto ad integrazione della Polizza Valore Futuro. D'altra parte, le modalità di stipula e di pagamento seguite sono sempre state le modalità adottate dalla Compagnia e dalla sua agenzia per la stipula delle polizze e per il pagamento dei relativi premi.
L'appello è fondato e viene accolto per le seguenti ragioni.
pagina 4 di 8 Rimasto incontestato e pertanto passato in giudicato l'accertamento per l'intero della responsabilità da fatto illecito in capo ad , e non ritiene questa Corte in CP_2 Controparte_2 CP_2 primo luogo di condividere la limitazione – nella misura del 40% - della responsabilità di
[...] operata dal primo giudice. CP_1
A motivo di tale scelta il Tribunale così statuiva: “L'imputazione della sola quota del 40% di corresponsabilità del danno all'Assicurazione è giustificata dalla circostanza per cui, in virtù del principio di autoresponsabilità nei rapporti giuridici, non può imputarsi alla Compagnia la quota parte di eziologia dell'evento dannoso riconducibile alla superficialità (solo in parte scusabile in ragione del pluridecennale rapporto fiduciario e della possibilità da parte dell'agente di spendere il nome di e utilizzare materiale e formulari di quest'ultima) del cliente nell'assecondare forme CP_1 di pagamento (di somme complessivamente ingenti con reiterati assegni a favore direttamente
) e di stipula (con consegna di sole quietanze o generici prospetti o moduli parzialmente CP_2 compilati, v. docc. 1,6,7,8 di parte attrice o senza neppure tale riscontro, v.doc.2 di parte attrice) anomale [pur tenendo conto che nell'ambito proprio dell'attività dell'agente di assicurazione c.d. a gestione libera, è consentito attribuire loro anche la facoltà di riscuotere i crediti della preponente e la rappresentanza della medesima (v. Cass. 13523/91), ulteriore circostanza che potrebbe giustificare in parte il comportamento incauto dell'attore, considerato che non risulta avere una particolare preparazione in materia, seppur in parte essa sarebbe dovuta maturare in capo al proprio in CP_7 ragione della pluriennalità degli apparenti rapporti assicurativi oggetto di causa]”. La motivazione riportata presenta infatti contraddizioni interne, e comunque è in contrasto la giurisprudenza di legittimità, che si è più volte pronunciata in materia - nei termini peraltro richiamati dal medesimo Tribunale (pag. 8 sentenza) – affermando che il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate – fondamento della responsabilità della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente – può essere escluso in ragione del contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Il contegno del danneggiato, quindi, per essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito dell'agente ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. 31453/2022) deve essere anomalo, e non raggiunge certamente la soglia della anomalia la generica valutazione di
“superficialità” resa dal Tribunale, tra l'altro accompagnata dalla osservazione che la medesima era
“solo in parte scusabile in ragione del pluridecennale rapporto fiduciario e della possibilità da parte dell'agente di spendere il nome di e utilizzare materiale e formulari di quest'ultima” . CP_1
Infatti la condotta del terzo/assicurato può giungere ad interrompere il nesso causale, o a ridurre la responsabilità dell'assicurazione, solo quando sia chiaramente percepibile che il preposto opera in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario, ovvero il terzo/assicurato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore e/o presti acquiescenza all'irregolare condotta del preposto (Cass. 857/2020), mentre tali dati non sono stati acquisiti in causa, e non figurano posti dal primo giudice a fondamento della decisione. In questo senso elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” del danneggiato possono ricavarsi, secondo gli arresti giurisprudenziali più recenti, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle pagina 5 di 8 sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857). Applicati tali criteri orientativi, il contegno tenuto da come descritto nella prima Parte_1 decisione, non è idoneo ad escludere o ridurre la responsabilità dell'intermediario, perché non denota alcuna anomalia di rilievo, né la possibile consapevolezza circa l'estraneità delle operazioni svolte dal al rapporto con l'intermediario . CP_2 Controparte_1
Dal 1990 l'odierno appellante aveva stipulato diverse polizze assicurative, affidandosi all'
[...]
e al suo legale rappresentante;
dal 15 luglio 2009 poi Controparte_5 Controparte_8 Controparte_1 aveva conferito ad la gestione dell'Agenzia generale di San Giovanni in Persiceto, e il Controparte_2 rapporto di clientela del era proseguito regolarmente. Pt_1
Le polizze stipulate dal prevedevano nella quasi totalità dei casi il pagamento di un premio Pt_1 unico con versamenti aggiuntivi che avvenivano, secondo le pacifiche allegazioni dell'appellante mai contestate da controparte, tramite assegni bancari o circolari, cui era sempre seguito l'integrale riconoscimento e liquidazione della polizza da parte della assicurazione. Le medesime modalità di stipula e pagamento sono state osservate anche per la polizza “Valore Futuro n.31400819” sottoscritta da nel 2017 a seguito del Parte_2 versamento della rata di perfezionamento nelle mani dell'agente (cfr. pag. 3 della polizza). I versamenti aggiuntivi, previsti anche per tale polizza nel prospetto allegato da (doc. Parte_1
1), furono effettuati dal cliente con tre assegni bancari non trasferibili, nel 2018, 2019 e 2020 rispettivamente assegno bancario Carisbo n. 4410536076 di €. 30.000,00; assegno bancario Carisbo n. 4411483350 di €. 25.000,00; assegno bancario Intesa San Paolo n. 8354874247 di €. 20.000,00, sempre sottoscritti da Controparte_9
Sul punto, non colgono nel segno le contestazioni dedotte dalla difesa appellata in ordine alla carenza probatoria della documentazione e delle copie degli assegni depositati da sul fondamento che Pt_1 non sussisterebbe prova né dell'incasso né, tantomeno, prova che le suddette somme siano state ricevute per essere imputate all'investimento asseritamente stipulato (pag. 10 comparsa di costituzione). È pacifico, infatti, che gli assegni non siano mai stati imputati alla polizza stipulata, né incassati dalla Compagnia assicurativa, proprio in ragione del contegno tenuto dall'ex agente che, Controparte_2 come riferito dalla medesima e accertato dall'ispezione dell'Auditor di rete, ripetutamente CP_1 versava gli importi ricevuti dai clienti in un conto privato e personale non riferito a (pag. 8 CP_1 comparsa di costituzione). E' la stessa Compagnia che nella denuncia querela presentata nei confronti del espone: “... è CP_2 emerso un utilizzo dei mezzi di pagamento in evidente contrasto con la normativa antiriciclaggio, nonché è risultato il mancato pagamento, in favore di di premi effettivamente versati da CP_1 alcuni clienti all'Agente di riferimento. Sono stati infatti individuati pagamenti di premi e perfezionamenti di polizze tramite vari assegni bancari, versati tutti nei conti di raccolta premi, ma tratti dal medesimo conto corrente bancario acceso presso l'Istituto Credit Agricole, 755 Modena, Ag. 5, riferito all'ex Agente Generale di “ , (pag. 3). CP_1 Controparte_2
Ebbene, come già detto, per affermare la responsabilità del preponente per fatto illecito del preposto è sufficiente che le mansioni o incombenze a questi affidate abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia svolto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, in pagina 6 di 8 trasgressione degli ordini ricevuti (da ultimo Cass. 3425/2025), e in danno degli interessi della Compagnia preponente. Nel caso di specie, , in qualità di agente di – Controparte_2 Controparte_10 otteneva il versamento di assegni che fraudolentemente riferiva di imputare ad integrazione della polizza “Valore Futuro” stipulata dal Cornale, come risulta dai prospetti, rivelatisi falsi, prodotti in giudizio (doc. 6,7,8 di parte appellante). Ai sensi dell'art. 118 codice ass., il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si presume effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, e tanto basta a affermare in linea di principio la responsabilità della Compagnia. Quindi, in mancanza di anomalie o imprudenze nella condotta del per le ragioni già esposte, Pt_1 per escludere o limitare la propria responsabilità, all'assicurazione spettava di dimostrare la inesistenza del danno, provando che i pagamenti fossero stati correttamente accreditati ad integrazione della polizza, mentre al contrario ha sempre confermato l'irregolarità dell'attività del CP_1 CP_2 che l'ha condotta a revocare l'incarico di gestione dell'Agenzia Generale di San Giovanni Persiceto e denunciare alla Procura della Repubblica di Bologna la truffa perpetrata dall'ex agente ai danni della clientela e accertata a seguito di ispezione interna. In definitiva, il comportamento doloso del preposto, persino nell'ipotesi in cui costituisca reato, non fa venir meno la responsabilità solidale dell'intermediario, la quale si fonda sul rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 28952 /2014). Le medesime considerazioni valgono anche per l'importo di € 20.000, versato tramite assegno circolare da ed escluso dalla quantificazione del danno risarcibile e imputabile in capo alla Parte_1
Compagnia convenuta sul fondamento che non venne fornita idonea prova di un collegamento con le polizze oggetto di causa e quindi di un danno imputabile a (pag. 9 sentenza). CP_1
Anche in questo caso l'assegno fu versato ad , Controparte_11 come risultante dall'estratto di Conto Corrente prodotto in atti, e nella corrispondenza intercorsa con la difesa di ha ammesso che la somma non fu mai contabilizzata su alcuna delle polizze Pt_1 CP_1 di quest'ultimo (cfr. doc. 13 di parte appellante). Per affermare la responsabilità della compagnia di assicurazioni non spettava all'appellante di dimostrare un collegamento – nei fatti inesistente, proprio per la illecita appropriazione operata dall'agente – tra assegno e polizze, ma solo la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore. Connessione, questa, pacificamente risultante dalla funzione di agente esercitata dal e dalla personale CP_2 sottoscrizione per girata dell'assegno contestato.
-La sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui ha riconosciuto un concorso del danneggiato e limitato il danno risarcibile, confermata invece quanto a ad accoglimento della domanda di manleva, e riconoscimento di rivalutazione e interessi, in difetto di impugnazione sul punto.
-L'accoglimento del gravame proposto impone la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese del grado;
la liquidazione delle spese già operata in primo grado, congrua anche in relazione alle maggiori somme riconosciute, si conferma.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 1802 del 2023 del Tribunale di Bologna, che conferma nel resto:
- Accerta, ex art. 2049 c.c., la responsabilità di per il danno patito da Controparte_1 Pt_1
[...]
- Condanna in solido con Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della intera somma di €. 105.000,00, oltre
[...] Parte_1 rivalutazione ed interessi come riconosciuti nella sentenza impugnata;
- Conferma la decisione in punto a spese, e condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le spese dell'appello, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre esborsi, spese
[...] generali, iva e cpa;
- Conferma la condanna di e in persona del Controparte_2 CP_2
l.r.p.t., e in solido tra loro, a rifondere e/o tenere indenne Controparte_2 CP_2 di tutte le somme che quest'ultima dovrà corrispondere a parte attrice, per Controparte_1 capitale, interessi e spese legali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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