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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1309/2013, promossa da
, rappresentato e difeso RT C.F._1
dall'avv. Gaetano Mazza
PARTE ATTRICE
, rappresentata e Controparte_1 RT difesa dall'avv. Michele Careddu (C.F. ) C.F._2
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. RT C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 tutte rappresentate e difese dall'avv. Filippo Bassu (C.F. ) C.F._6
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio RT
, e Controparte_2 RT [...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Disporre, previa Controparte_4
determinazione dei valori immobiliari e mobiliari, la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie e, stante l'inadeguatezza dei valori dei beni attribuiti con testamento anche mediante riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di cui poteva disporre. Il tutto nei limiti della quota Controparte_5
che con riferimento ai soli valori immobiliari ammonta a non meno di euro 176.424,16 e/o alla somma maggiore o minore oltre interessi rivalutazione e quant'altro codesto Tribunale vorrà stabilire ai sensi di rito e di legge;
2) Accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere la consegna dei beni mobili attribuiti in via testamentaria, ordinare alle convenute la consegna del cassettino contenente i beni indicati con testamento oltre quant'altro spettante con ogni ulteriore statuizione di rito e di legge;
3) Condannare le convenute alle spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto:
- che, in data 4/8/2002, era deceduta la propria genitrice la Controparte_5
quale, con atto del 17/4/2000, aveva donato alle figlie , e Controparte_6 Controparte_4 CP_2
il locale commerciale destinato all'esercizio di farmacia censito al N.C.E.U. del Comune di
[...]
Olbia alla partita 10198002, foglio 47, numero 131, sub 5, nonché il locale posto al piano terra di mq 70 in Corso Umberto, n. 41, censito al N.C.E.U. del Comune di Olbia alla partita 864, foglio 37,
n. 316, sub 1;
- che, contestualmente alla donazione ed in un momento immediatamente successivo, rendeva disposizione testamentaria con cui istituiva erede l'esponente, attribuendogli l'appartamento in Olbia Corso Umberto, n. 47, al secondo piano;
- che, nel contempo, istituiva eredi anche le figlie e CP_2 RT CP_4
e a tale titolo attribuiva a il cortile in Olbia, Corso Umberto, a lei lasciato per
[...] CP_2
testamento da suo padre;
disponeva, altresì, che tutti i suoi rimanenti beni mobili ed immobili fossero attribuiti ai suoi figli in ragione di un quarto ciascuno, ad eccezione dei seguenti mobili che attribuiva come segue: il pianoforte a , il settimanale di sua madre a Controparte_4 CP_3
e , tutti gli altri quadri Fattori, ed i suoi nonché tutta l'argenteria, l'oro
[...] Controparte_4 Per_1
ed i gioielli alle figlie femmine, fatta eccezione soltanto per gli oggetti di oro maschili (orologio d'oro del padre, gemelli, monete ecc) riposti nel cassettino ad;
il corredo nuovo e RT
2 vecchio dei bauli e degli armadi, i vasi di farmacia ed i tappeti alle figlie femmine;
i due album di cartoline a e;
la pelliccia a;
la macchina da cucire CP_2 RT RT
antica a;
i servizi completi di piatti e di bicchieri alle figlie femmine;
la vetrinetta Controparte_4
vicino al pianoforte ad;
RT
- che, poiché il desiderio della madre era che le figlie femmine avessero beni, tra quelli ricevuti in donazione e quelli ricevuti per causa di morte, di valori tra loro equivalenti, legava a favore di e , ed a carico di , una somma di denaro pari Controparte_4 RT CP_2
alla misura dell'eventuale conguaglio;
- che il testamento datato 17/4/2000, su richiesta di , veniva pubblicato il RT
10 settembre 2002 e registrato il 17 settembre 2002;
- che della disposizione testamentaria aveva notizia in epoca successiva alla richiesta registrazione e, nel dicembre 2002, entrava nel possesso dell'immobile attribuitogli con la disposizione testamentaria, sita in Olbia al Corso Umberto, n. 47, al secondo piano, divenendo così, ai sensi dell'art. 485 c.c., erede puro e semplice;
- che, a seguito della perizia tecnica, redatta dal geometra estimativa del Persona_2
valore degli immobili donati e di quello attribuito all'istante, acquisiva reale percezione della lesione della legittima;
infatti, la somma algebrica tra il valore del relictum, pari ad euro 71.500,00
(meno i debiti nella fattispecie insussistenti) più il valore del donatum, determinava una somma di euro 1.058.545,00;
- che, a quanto sopra, si aggiungeva l'ingente valore dei beni mobili attribuito alle convenute, che non avevano ancora consegnato all'istante neppure i beni mobili espressamente indicati in testamento;
- che, inoltre, il rilevante valore del solo bene immobile destinato ad uso farmacia, ammontante a non meno di lire 1.400.000.000 (corrispondenti a euro 723.039,60 circa), consegue anche alla ristrutturazione autorizzata con concessione edilizia rilasciata dal Comune di Olbia il 20 ottobre 1986, autorizzazione richiesta ed ottenuta a nome dell'istante, che aveva sopportato sia i costi di progettazione e direzione lavori, sia quelli di esecuzione;
- che, dunque, come desumibile dalla perizia di parte, tenuto conto del valore del relictum pari a circa euro 71.500,00 rispetto a quello del donatum di euro 1.058.545,00, con esclusione dell'ammontare del valore mobiliare e dell'insussistenza di debiti, nella specie era evidente la lesione della legittima percepita successivamente alla conoscenza della disposizione testamentaria;
- che, ai fini della tempestività dell'azione proposta, la lesione dei diritti dell'istante si era verificata solo con l'acquisto ereditario in conseguenza di atto di accettazione tacita successivo alla pubblicazione del testamento;
pertanto, solo a far tempo dalla data dell'accettazione dell'eredità
3 decorreva il termine prescrizionale decennale per promuovere l'azione di riduzione.
Si sono costituite in giudizio , Controparte_2 RT
e , chiedendo accogliersi le seguenti
[...] Controparte_4 conclusioni: “1) In via preliminare dichiarare, per i fatti e le ragioni di cui all' espositiva, prescritti il diritto e l'azione del signor alla riduzione ed alla reintegrazione RT
della legittima;
Nel merito: In via principale e preliminarmente 2) Dichiarare, per i fatti e le ragioni di cui all' espositiva, l'improponibilità, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa domanda ed in ogni caso disporne il rigetto;
In via subordinata: 3) Rigettare, per le ragioni di cui all' espositiva, la domanda attorea mandando assolte le signore , Controparte_2
e da qualsivoglia avverso diritto e/o RT Controparte_4 pretesa;
In tutti i casi: 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in data 27/12/2013 parte attrice ha depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con la quale, a precisazione della domanda, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ In via preliminare 1) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare l'eccezione di prescrizione;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti in fatto e diritto dell'eccezione di improponibilità, improcedibilità e comunque di inammissibilità della domanda attorea;
Nel rito e nel merito: 3) Accertare la lesione dei diritti dell'attore, disporre, previa determinazione dei valori immobiliari e mobiliari, la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie e, stante l'inadeguatezza dei valori dei beni attribuiti con testamento, anche mediante riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di cui poteva disporre. Il tutto nei limiti della CP_5
quota che con riferimento ai soli valori immobiliari ammonta a non meno di euro 176.424,16 e/o alla somma maggiore o minore oltre interessi rivalutazione e quant'altro codesto Tribunale vorrà stabilire ai sensi di rito e di legge;
4) Accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere la consegna dei beni mobili attribuiti in via testamentaria, ordinare alle convenute la consegna del cassettino contenente i beni indicati con testamento oltre quant'altro spettante con ogni ulteriore statuizione di rito e di legge;
5) Condannare le convenute alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/5/2014, il Giudice Istruttore, ritenendo infondate sia l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che quella di inammissibilità della domanda, ha disposto procedersi a CTU;
ha invitato, inoltre, le convenute a consegnare i beni mobili attribuiti per testamento all'attore.
Nel corso del processo, le convenute consegnavano banco iudicis i beni mobili richiesti dall'attore.
4 In data 3/6/2015 il Giudice, preso atto del fallimento di RT
, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
[...]
In data 27/7/2015 la Controparte_7
ha riassunto il giudizio.
[...]
La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU.
All'udienza del 17/10/2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 10/02/2025.
*****
L'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di veder disposta, previa determinazione dei valori immobiliari e mobiliari, la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie e, stante l'inadeguatezza dei valori dei beni attribuiti con testamento, anche mediante riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di cui la genitrice poteva disporre. Controparte_5
Prima di passare al vaglio della domanda formulata da parte attrice, che attiene al merito del presente giudizio, è tuttavia necessario analizzare le eccezioni, aventi carattere pregiudiziale, siccome proposte dalle convenute.
In specie, , e Controparte_2 RT
, hanno eccepito: “1) In via preliminare dichiarare, per i fatti Controparte_4
e le ragioni di cui all' espositiva, prescritti il diritto e l'azione del signor RT
alla riduzione ed alla reintegrazione della legittima”.
[...]
L'eccezione è priva di pregio e non merita accoglimento.
Come disposto sul punto con ordinanza del 10/06/2014, nelle more del giudizio, il cui orientamento questo Giudice condivide “il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dall'apertura della successione per quanto riguarda le donazioni e dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato per quanto riguarda le disposizioni testamentarie, dal momento che solo al momento dell'accettazione diviene effettiva la (allegata) lesione dei diritti del legittimario”.
Sul punto, va osservato che la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
20644/2004) ha affermato che “In primo luogo, nessuna norma prevede che il termine
(incontestabilmente quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.) per esperire l'azione di riduzione decorra dalla data di apertura della successione. In secondo luogo, un problema di individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo con riferimento
5 alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie. Nel caso in cui la lesione derivi da donazioni, infatti, è indubbio che tale termine decorre dalla data di apertura della successione, non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva. Diversa è la situazione che si presenta, invece, con riferimento alla ipotesi in cui la
(potenziale) lesione della legittima sia ricollegabile a disposizioni testamentarie. In tal caso, infatti, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l'eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l'azione di riduzione.
Appare allora evidente che, se manca la situazione di danno (accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base al testamento), alla quale l'azione di riduzione consente di porre rimedio, non può decorrere il termine di prescrizione di tale azione”.
Tale conclusione è del resto coerente con la ratio sottesa all'istituto della prescrizione, secondo il quale, ai fini della decorrenza della prescrizione, non rilevano gli impedimenti di mero fatto all'esercizio del diritto;
difatti, con la sola apertura della successione non si è ancora realizzata la lesione di legittima e, quindi, mancano le condizioni di diritto perché possa iniziare a decorrere il termine per l'esperimento del rimedio predisposto dal legislatore per porre riparo a tale lesione.
, e Controparte_2 RT [...]
hanno, inoltre, eccepito “2) Dichiarare, per i fatti e le ragioni di cui Controparte_4 all'espositiva, l'improponibilità, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa domanda ed in ogni caso disporne il rigetto”. A fondamento della suddetta eccezione hanno dedotto che parte attrice avrebbe dovuto formulare la domanda oggetto del presente giudizio in quello di divisione iscritto al R.G. n. 493/2004, con la conseguenza che la domanda era da ritenersi tardiva.
La proposta eccezione non merita accoglimento.
Ritiene questo Giudice di condividere quanto già ritenuto dal giudice procedente nelle more del giudizio, con ordinanza del 10/6/2014, laddove si è affermato che “l'azione di riduzione non possa essere ritenuta inammissibile sol perché non proposta nell'ambito del processo di divisione già pendente tra le parti, alcuna decadenza in tal senso essendo prevista dalla legge”.
Invero, seppur vero che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, pur tuttavia nulla osta a che le stesse vengano proposte disgiuntamente, senza che si verifichi alcuna decadenza, che, nella fattispecie, la legge non prevede.
Passando al merito del presente giudizio, l'odierna attrice ha domandato “Accertare la lesione dei diritti dell'attore, disporre, previa determinazione dei valori immobiliari e mobiliari, la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni
6 testamentarie e, stante l'inadeguatezza dei valori dei beni attribuiti con testamento, anche mediante CP_ riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di cui poteva disporre. Il tutto CP_5 nei limiti della quota che con riferimento ai soli valori immobiliari ammonta a non meno di euro
176.424,16 e/o alla somma maggiore o minore oltre interessi rivalutazione e quant'altro codesto
Tribunale vorrà stabilire ai sensi di rito e di legge”.
La domanda non merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato, in punto di diritto, che l'art. 556 c.c. stabilisce che “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”
La ratio della disposizione è, senza alcun dubbio, da rinvenire nella necessità di svolgere tutte le operazioni al fine di determinare la quota disponibile, onde impedire che le donazioni fatte in vita dal de cuius possano compromettere i diritti dei legittimari.
Questa operazione contabile è sempre necessaria e, sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 maggio 2022, n. 14193, in conformità con l'articolo 556 c.c., ha affermato che la riunione fittizia del relictum e del donatum è un principio secondo il quale i beni donati dal defunto durante la sua vita vengono considerati, al momento della successione, come se non fossero mai stati donati;
pertanto, vengono “riuniti” al patrimonio del defunto ed inclusi nella massa ereditaria da dividere tra gli eredi.
Sul punto, altresì, Cassazione n. 8174/2022: “In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario”.
Posto che l'intero patrimonio è costituito dall'id quod relictum più l'id quod donatum, una volta determinata la massa ereditaria, al fine dell'accertamento circa la sussistenza o meno della lesione della legittima, occorrerà determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (quota disponibile), nonché quella indisponibile, ovvero la quota di legittima.
L'art. 537 c.c., rubricato “Riserva a favore dei figli legittimi” dispone che “a favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo;
e sono riservati i due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di
7 concorso”.
La ratio della norma è chiaramente quella di assicurare una certa equità nella distribuzione della successione ed evitare che i figli vengano del tutto esclusi da essa, con ciò assicurando che una porzione significativa del patrimonio sia loro destinata, indipendentemente dalle volontà espresse in un testamento.
Nella fattispecie, nel corso dell'istruttoria, il compito di effettuare l'operazione contabile è stata devoluta, in un primo momento, ai Ctu, dott. e Geom. cui Persona_3 Persona_4 sono stati assegnati i seguenti quesiti: “1. stimi il c.t.u. il valore dei beni mobili e immobili appartenenti alla de cuius al momento della morte e quello dei beni immobili in precedenza donati, con riferimento alla data di apertura della successione;
2. “sulla base del valore complessivo così determinato, calcoli la quota di cui il de cuius poteva disporre e quella riservata all'attore; 3.
Indichi per ciascun erede il valore – sempre con riferimento alla data di apertura della successione
– dei beni assegnati con il testamento e con la sentenza di divisione, e quindi il valore complessivo di ciascuna quota”.
Successivamente, è stata disposta ulteriore Ctu, nella persona dell'ing. Persona_5
limitatamente alla determinazione del valore di due degli immobili facenti parte della massa ereditaria, oggetto di più rilevante contrasto tra le parti in ordine al valore da attribuirsi;
in particolare, è stato assegnato al nuovo Ctu il seguente quesito: “Accerti il valore all'apertura della successione di del seminterrato relativo all'ex locale farmacia e all'immobile sito CP_5 in Olbia, Corso Umberto, 11…”
Sia se si tiene conto sia della prima consulenza che della successiva, si perviene al medesimo risultato, ovvero che è insussistente, nella fattispecie, la lesione della quota di legittima lamentata dalla parte attrice.
Quanto alla Ctu espletata dal dott. e dal geom. , va evidenziato Per_3 Per_4 preliminarmente l'errore materiale (che entrambe le parti hanno fatto rilevare) in cui è incorsa in relazione all'immobile sito in Olbia alla via XX Settembre, che è stato considerato per intero, nel mentre la de cuius ne era proprietaria nella misura di 1/6; pertanto, il valore del predetto immobile non è di € 45.000,00 (come erroneamente indicato), bensì di € 7.500,00 (1/6).
Posto quanto sopra, dalla summenzionata Ctu è emerso che il valore dell'asse ereditario è pari ad euro 1.760.839,66, dalla cui risultanza emerge che: - la quota disponibile, pari ad 1/3 dell'asse ereditario, è di € 586.946,55; la quota indisponibile, pari a 2/3, è di € 1.173.893,10.
Da tanto, deriva che, nella fattispecie, la quota di legittima di ciascun figlio erede legittimario è pari a ¼ della quota indisponibile, ovvero di € 293.473,27.
Tenuto conto – come è emerso dalle risultanze della Ctu a firma del dott. e del Per_3
8 geom. – che la quota assegnata all'odierno attore è pari ad € 309.305,00, a fronte di una Per_4 quota di legittima pari ad € 293.473,27, ne deriva che alcuna lesione di legittima si è concretizzata nella fattispecie.
Alla medesima conclusione si approda anche se si tiene conto delle risultanze della Ctu a firma dell'ing. che ha rideterminato il valore del seminterrato relativo all'ex locale Per_5 farmacia e dell'immobile sito in Olbia, Corso Umberto 47; in specie, ha stimato l'appartamento in
Olbia, Corso Umberto, 47, in € 149.760,00 e l'immobile posto al piano interrato in Corso Umberto
134 (ex farmacia) in € 62.100,00.
Posto quanto sopra, dalla Ctu a firma dell'ing. è emerso che il valore dell'asse Per_5 ereditario è pari ad € 1.653.686,00, dalla cui risultanza emerge che: - la quota disponibile, pari ad
1/3 dell'asse ereditario, è di € 551.228,66; la quota indisponibile, pari a 2/3, è di € 1.102.457,34.
Tenuto conto – come è emerso dalle risultanze della Ctu a firma dell'ing. – che la Per_5 quota assegnata all'odierno attore è pari ad € 289.690,00, a fronte di una quota di legittima pari ad €
275.614,00, ne deriva che, anche sulla base di tale relazione peritale, alcuna lesione di legittima si è concretizzata nella fattispecie.
Le spese seguono la soccombenza e, anche alla luce del comportamento processuale tenuto dalle convenute (che, all'esito dell'ordine del giudice, hanno consegnato all'attore i beni di cui alla domanda sub 4 di parte attrice), si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare nella misura del 50% le spese del presente giudizio e di condannate la parte attrice al pagamento della restante quota del 50% che si liquida come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 con valore indeterminabile di complessità media, valori medi per tutte le fasi.
Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le eccezioni di prescrizione e di improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, siccome proposte dalle convenute;
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda formulata sub 4) dalla parte attrice nelle proprie conclusioni;
RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice;
COMPENSA tra le parti nella misura del 50% le spese del giudizio e
CONDANNA la al Controparte_7
pagamento, in favore delle parti convenute, della restante quota del 50% delle spese di lite, che
9 liquida in complessivi € 5.430,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
PONE a carico di parte attrice le spese di CTU.
Tempio Pausania, 24/5/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1309/2013, promossa da
, rappresentato e difeso RT C.F._1
dall'avv. Gaetano Mazza
PARTE ATTRICE
, rappresentata e Controparte_1 RT difesa dall'avv. Michele Careddu (C.F. ) C.F._2
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. RT C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 tutte rappresentate e difese dall'avv. Filippo Bassu (C.F. ) C.F._6
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio RT
, e Controparte_2 RT [...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Disporre, previa Controparte_4
determinazione dei valori immobiliari e mobiliari, la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie e, stante l'inadeguatezza dei valori dei beni attribuiti con testamento anche mediante riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di cui poteva disporre. Il tutto nei limiti della quota Controparte_5
che con riferimento ai soli valori immobiliari ammonta a non meno di euro 176.424,16 e/o alla somma maggiore o minore oltre interessi rivalutazione e quant'altro codesto Tribunale vorrà stabilire ai sensi di rito e di legge;
2) Accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere la consegna dei beni mobili attribuiti in via testamentaria, ordinare alle convenute la consegna del cassettino contenente i beni indicati con testamento oltre quant'altro spettante con ogni ulteriore statuizione di rito e di legge;
3) Condannare le convenute alle spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto:
- che, in data 4/8/2002, era deceduta la propria genitrice la Controparte_5
quale, con atto del 17/4/2000, aveva donato alle figlie , e Controparte_6 Controparte_4 CP_2
il locale commerciale destinato all'esercizio di farmacia censito al N.C.E.U. del Comune di
[...]
Olbia alla partita 10198002, foglio 47, numero 131, sub 5, nonché il locale posto al piano terra di mq 70 in Corso Umberto, n. 41, censito al N.C.E.U. del Comune di Olbia alla partita 864, foglio 37,
n. 316, sub 1;
- che, contestualmente alla donazione ed in un momento immediatamente successivo, rendeva disposizione testamentaria con cui istituiva erede l'esponente, attribuendogli l'appartamento in Olbia Corso Umberto, n. 47, al secondo piano;
- che, nel contempo, istituiva eredi anche le figlie e CP_2 RT CP_4
e a tale titolo attribuiva a il cortile in Olbia, Corso Umberto, a lei lasciato per
[...] CP_2
testamento da suo padre;
disponeva, altresì, che tutti i suoi rimanenti beni mobili ed immobili fossero attribuiti ai suoi figli in ragione di un quarto ciascuno, ad eccezione dei seguenti mobili che attribuiva come segue: il pianoforte a , il settimanale di sua madre a Controparte_4 CP_3
e , tutti gli altri quadri Fattori, ed i suoi nonché tutta l'argenteria, l'oro
[...] Controparte_4 Per_1
ed i gioielli alle figlie femmine, fatta eccezione soltanto per gli oggetti di oro maschili (orologio d'oro del padre, gemelli, monete ecc) riposti nel cassettino ad;
il corredo nuovo e RT
2 vecchio dei bauli e degli armadi, i vasi di farmacia ed i tappeti alle figlie femmine;
i due album di cartoline a e;
la pelliccia a;
la macchina da cucire CP_2 RT RT
antica a;
i servizi completi di piatti e di bicchieri alle figlie femmine;
la vetrinetta Controparte_4
vicino al pianoforte ad;
RT
- che, poiché il desiderio della madre era che le figlie femmine avessero beni, tra quelli ricevuti in donazione e quelli ricevuti per causa di morte, di valori tra loro equivalenti, legava a favore di e , ed a carico di , una somma di denaro pari Controparte_4 RT CP_2
alla misura dell'eventuale conguaglio;
- che il testamento datato 17/4/2000, su richiesta di , veniva pubblicato il RT
10 settembre 2002 e registrato il 17 settembre 2002;
- che della disposizione testamentaria aveva notizia in epoca successiva alla richiesta registrazione e, nel dicembre 2002, entrava nel possesso dell'immobile attribuitogli con la disposizione testamentaria, sita in Olbia al Corso Umberto, n. 47, al secondo piano, divenendo così, ai sensi dell'art. 485 c.c., erede puro e semplice;
- che, a seguito della perizia tecnica, redatta dal geometra estimativa del Persona_2
valore degli immobili donati e di quello attribuito all'istante, acquisiva reale percezione della lesione della legittima;
infatti, la somma algebrica tra il valore del relictum, pari ad euro 71.500,00
(meno i debiti nella fattispecie insussistenti) più il valore del donatum, determinava una somma di euro 1.058.545,00;
- che, a quanto sopra, si aggiungeva l'ingente valore dei beni mobili attribuito alle convenute, che non avevano ancora consegnato all'istante neppure i beni mobili espressamente indicati in testamento;
- che, inoltre, il rilevante valore del solo bene immobile destinato ad uso farmacia, ammontante a non meno di lire 1.400.000.000 (corrispondenti a euro 723.039,60 circa), consegue anche alla ristrutturazione autorizzata con concessione edilizia rilasciata dal Comune di Olbia il 20 ottobre 1986, autorizzazione richiesta ed ottenuta a nome dell'istante, che aveva sopportato sia i costi di progettazione e direzione lavori, sia quelli di esecuzione;
- che, dunque, come desumibile dalla perizia di parte, tenuto conto del valore del relictum pari a circa euro 71.500,00 rispetto a quello del donatum di euro 1.058.545,00, con esclusione dell'ammontare del valore mobiliare e dell'insussistenza di debiti, nella specie era evidente la lesione della legittima percepita successivamente alla conoscenza della disposizione testamentaria;
- che, ai fini della tempestività dell'azione proposta, la lesione dei diritti dell'istante si era verificata solo con l'acquisto ereditario in conseguenza di atto di accettazione tacita successivo alla pubblicazione del testamento;
pertanto, solo a far tempo dalla data dell'accettazione dell'eredità
3 decorreva il termine prescrizionale decennale per promuovere l'azione di riduzione.
Si sono costituite in giudizio , Controparte_2 RT
e , chiedendo accogliersi le seguenti
[...] Controparte_4 conclusioni: “1) In via preliminare dichiarare, per i fatti e le ragioni di cui all' espositiva, prescritti il diritto e l'azione del signor alla riduzione ed alla reintegrazione RT
della legittima;
Nel merito: In via principale e preliminarmente 2) Dichiarare, per i fatti e le ragioni di cui all' espositiva, l'improponibilità, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa domanda ed in ogni caso disporne il rigetto;
In via subordinata: 3) Rigettare, per le ragioni di cui all' espositiva, la domanda attorea mandando assolte le signore , Controparte_2
e da qualsivoglia avverso diritto e/o RT Controparte_4 pretesa;
In tutti i casi: 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in data 27/12/2013 parte attrice ha depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con la quale, a precisazione della domanda, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ In via preliminare 1) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare l'eccezione di prescrizione;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti in fatto e diritto dell'eccezione di improponibilità, improcedibilità e comunque di inammissibilità della domanda attorea;
Nel rito e nel merito: 3) Accertare la lesione dei diritti dell'attore, disporre, previa determinazione dei valori immobiliari e mobiliari, la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie e, stante l'inadeguatezza dei valori dei beni attribuiti con testamento, anche mediante riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di cui poteva disporre. Il tutto nei limiti della CP_5
quota che con riferimento ai soli valori immobiliari ammonta a non meno di euro 176.424,16 e/o alla somma maggiore o minore oltre interessi rivalutazione e quant'altro codesto Tribunale vorrà stabilire ai sensi di rito e di legge;
4) Accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere la consegna dei beni mobili attribuiti in via testamentaria, ordinare alle convenute la consegna del cassettino contenente i beni indicati con testamento oltre quant'altro spettante con ogni ulteriore statuizione di rito e di legge;
5) Condannare le convenute alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/5/2014, il Giudice Istruttore, ritenendo infondate sia l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che quella di inammissibilità della domanda, ha disposto procedersi a CTU;
ha invitato, inoltre, le convenute a consegnare i beni mobili attribuiti per testamento all'attore.
Nel corso del processo, le convenute consegnavano banco iudicis i beni mobili richiesti dall'attore.
4 In data 3/6/2015 il Giudice, preso atto del fallimento di RT
, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
[...]
In data 27/7/2015 la Controparte_7
ha riassunto il giudizio.
[...]
La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU.
All'udienza del 17/10/2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 10/02/2025.
*****
L'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di veder disposta, previa determinazione dei valori immobiliari e mobiliari, la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie e, stante l'inadeguatezza dei valori dei beni attribuiti con testamento, anche mediante riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di cui la genitrice poteva disporre. Controparte_5
Prima di passare al vaglio della domanda formulata da parte attrice, che attiene al merito del presente giudizio, è tuttavia necessario analizzare le eccezioni, aventi carattere pregiudiziale, siccome proposte dalle convenute.
In specie, , e Controparte_2 RT
, hanno eccepito: “1) In via preliminare dichiarare, per i fatti Controparte_4
e le ragioni di cui all' espositiva, prescritti il diritto e l'azione del signor RT
alla riduzione ed alla reintegrazione della legittima”.
[...]
L'eccezione è priva di pregio e non merita accoglimento.
Come disposto sul punto con ordinanza del 10/06/2014, nelle more del giudizio, il cui orientamento questo Giudice condivide “il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dall'apertura della successione per quanto riguarda le donazioni e dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato per quanto riguarda le disposizioni testamentarie, dal momento che solo al momento dell'accettazione diviene effettiva la (allegata) lesione dei diritti del legittimario”.
Sul punto, va osservato che la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
20644/2004) ha affermato che “In primo luogo, nessuna norma prevede che il termine
(incontestabilmente quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.) per esperire l'azione di riduzione decorra dalla data di apertura della successione. In secondo luogo, un problema di individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo con riferimento
5 alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie. Nel caso in cui la lesione derivi da donazioni, infatti, è indubbio che tale termine decorre dalla data di apertura della successione, non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva. Diversa è la situazione che si presenta, invece, con riferimento alla ipotesi in cui la
(potenziale) lesione della legittima sia ricollegabile a disposizioni testamentarie. In tal caso, infatti, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l'eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l'azione di riduzione.
Appare allora evidente che, se manca la situazione di danno (accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base al testamento), alla quale l'azione di riduzione consente di porre rimedio, non può decorrere il termine di prescrizione di tale azione”.
Tale conclusione è del resto coerente con la ratio sottesa all'istituto della prescrizione, secondo il quale, ai fini della decorrenza della prescrizione, non rilevano gli impedimenti di mero fatto all'esercizio del diritto;
difatti, con la sola apertura della successione non si è ancora realizzata la lesione di legittima e, quindi, mancano le condizioni di diritto perché possa iniziare a decorrere il termine per l'esperimento del rimedio predisposto dal legislatore per porre riparo a tale lesione.
, e Controparte_2 RT [...]
hanno, inoltre, eccepito “2) Dichiarare, per i fatti e le ragioni di cui Controparte_4 all'espositiva, l'improponibilità, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa domanda ed in ogni caso disporne il rigetto”. A fondamento della suddetta eccezione hanno dedotto che parte attrice avrebbe dovuto formulare la domanda oggetto del presente giudizio in quello di divisione iscritto al R.G. n. 493/2004, con la conseguenza che la domanda era da ritenersi tardiva.
La proposta eccezione non merita accoglimento.
Ritiene questo Giudice di condividere quanto già ritenuto dal giudice procedente nelle more del giudizio, con ordinanza del 10/6/2014, laddove si è affermato che “l'azione di riduzione non possa essere ritenuta inammissibile sol perché non proposta nell'ambito del processo di divisione già pendente tra le parti, alcuna decadenza in tal senso essendo prevista dalla legge”.
Invero, seppur vero che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, pur tuttavia nulla osta a che le stesse vengano proposte disgiuntamente, senza che si verifichi alcuna decadenza, che, nella fattispecie, la legge non prevede.
Passando al merito del presente giudizio, l'odierna attrice ha domandato “Accertare la lesione dei diritti dell'attore, disporre, previa determinazione dei valori immobiliari e mobiliari, la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni
6 testamentarie e, stante l'inadeguatezza dei valori dei beni attribuiti con testamento, anche mediante CP_ riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di cui poteva disporre. Il tutto CP_5 nei limiti della quota che con riferimento ai soli valori immobiliari ammonta a non meno di euro
176.424,16 e/o alla somma maggiore o minore oltre interessi rivalutazione e quant'altro codesto
Tribunale vorrà stabilire ai sensi di rito e di legge”.
La domanda non merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato, in punto di diritto, che l'art. 556 c.c. stabilisce che “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”
La ratio della disposizione è, senza alcun dubbio, da rinvenire nella necessità di svolgere tutte le operazioni al fine di determinare la quota disponibile, onde impedire che le donazioni fatte in vita dal de cuius possano compromettere i diritti dei legittimari.
Questa operazione contabile è sempre necessaria e, sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 maggio 2022, n. 14193, in conformità con l'articolo 556 c.c., ha affermato che la riunione fittizia del relictum e del donatum è un principio secondo il quale i beni donati dal defunto durante la sua vita vengono considerati, al momento della successione, come se non fossero mai stati donati;
pertanto, vengono “riuniti” al patrimonio del defunto ed inclusi nella massa ereditaria da dividere tra gli eredi.
Sul punto, altresì, Cassazione n. 8174/2022: “In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario”.
Posto che l'intero patrimonio è costituito dall'id quod relictum più l'id quod donatum, una volta determinata la massa ereditaria, al fine dell'accertamento circa la sussistenza o meno della lesione della legittima, occorrerà determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (quota disponibile), nonché quella indisponibile, ovvero la quota di legittima.
L'art. 537 c.c., rubricato “Riserva a favore dei figli legittimi” dispone che “a favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo;
e sono riservati i due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di
7 concorso”.
La ratio della norma è chiaramente quella di assicurare una certa equità nella distribuzione della successione ed evitare che i figli vengano del tutto esclusi da essa, con ciò assicurando che una porzione significativa del patrimonio sia loro destinata, indipendentemente dalle volontà espresse in un testamento.
Nella fattispecie, nel corso dell'istruttoria, il compito di effettuare l'operazione contabile è stata devoluta, in un primo momento, ai Ctu, dott. e Geom. cui Persona_3 Persona_4 sono stati assegnati i seguenti quesiti: “1. stimi il c.t.u. il valore dei beni mobili e immobili appartenenti alla de cuius al momento della morte e quello dei beni immobili in precedenza donati, con riferimento alla data di apertura della successione;
2. “sulla base del valore complessivo così determinato, calcoli la quota di cui il de cuius poteva disporre e quella riservata all'attore; 3.
Indichi per ciascun erede il valore – sempre con riferimento alla data di apertura della successione
– dei beni assegnati con il testamento e con la sentenza di divisione, e quindi il valore complessivo di ciascuna quota”.
Successivamente, è stata disposta ulteriore Ctu, nella persona dell'ing. Persona_5
limitatamente alla determinazione del valore di due degli immobili facenti parte della massa ereditaria, oggetto di più rilevante contrasto tra le parti in ordine al valore da attribuirsi;
in particolare, è stato assegnato al nuovo Ctu il seguente quesito: “Accerti il valore all'apertura della successione di del seminterrato relativo all'ex locale farmacia e all'immobile sito CP_5 in Olbia, Corso Umberto, 11…”
Sia se si tiene conto sia della prima consulenza che della successiva, si perviene al medesimo risultato, ovvero che è insussistente, nella fattispecie, la lesione della quota di legittima lamentata dalla parte attrice.
Quanto alla Ctu espletata dal dott. e dal geom. , va evidenziato Per_3 Per_4 preliminarmente l'errore materiale (che entrambe le parti hanno fatto rilevare) in cui è incorsa in relazione all'immobile sito in Olbia alla via XX Settembre, che è stato considerato per intero, nel mentre la de cuius ne era proprietaria nella misura di 1/6; pertanto, il valore del predetto immobile non è di € 45.000,00 (come erroneamente indicato), bensì di € 7.500,00 (1/6).
Posto quanto sopra, dalla summenzionata Ctu è emerso che il valore dell'asse ereditario è pari ad euro 1.760.839,66, dalla cui risultanza emerge che: - la quota disponibile, pari ad 1/3 dell'asse ereditario, è di € 586.946,55; la quota indisponibile, pari a 2/3, è di € 1.173.893,10.
Da tanto, deriva che, nella fattispecie, la quota di legittima di ciascun figlio erede legittimario è pari a ¼ della quota indisponibile, ovvero di € 293.473,27.
Tenuto conto – come è emerso dalle risultanze della Ctu a firma del dott. e del Per_3
8 geom. – che la quota assegnata all'odierno attore è pari ad € 309.305,00, a fronte di una Per_4 quota di legittima pari ad € 293.473,27, ne deriva che alcuna lesione di legittima si è concretizzata nella fattispecie.
Alla medesima conclusione si approda anche se si tiene conto delle risultanze della Ctu a firma dell'ing. che ha rideterminato il valore del seminterrato relativo all'ex locale Per_5 farmacia e dell'immobile sito in Olbia, Corso Umberto 47; in specie, ha stimato l'appartamento in
Olbia, Corso Umberto, 47, in € 149.760,00 e l'immobile posto al piano interrato in Corso Umberto
134 (ex farmacia) in € 62.100,00.
Posto quanto sopra, dalla Ctu a firma dell'ing. è emerso che il valore dell'asse Per_5 ereditario è pari ad € 1.653.686,00, dalla cui risultanza emerge che: - la quota disponibile, pari ad
1/3 dell'asse ereditario, è di € 551.228,66; la quota indisponibile, pari a 2/3, è di € 1.102.457,34.
Tenuto conto – come è emerso dalle risultanze della Ctu a firma dell'ing. – che la Per_5 quota assegnata all'odierno attore è pari ad € 289.690,00, a fronte di una quota di legittima pari ad €
275.614,00, ne deriva che, anche sulla base di tale relazione peritale, alcuna lesione di legittima si è concretizzata nella fattispecie.
Le spese seguono la soccombenza e, anche alla luce del comportamento processuale tenuto dalle convenute (che, all'esito dell'ordine del giudice, hanno consegnato all'attore i beni di cui alla domanda sub 4 di parte attrice), si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare nella misura del 50% le spese del presente giudizio e di condannate la parte attrice al pagamento della restante quota del 50% che si liquida come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 con valore indeterminabile di complessità media, valori medi per tutte le fasi.
Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le eccezioni di prescrizione e di improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, siccome proposte dalle convenute;
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda formulata sub 4) dalla parte attrice nelle proprie conclusioni;
RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice;
COMPENSA tra le parti nella misura del 50% le spese del giudizio e
CONDANNA la al Controparte_7
pagamento, in favore delle parti convenute, della restante quota del 50% delle spese di lite, che
9 liquida in complessivi € 5.430,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
PONE a carico di parte attrice le spese di CTU.
Tempio Pausania, 24/5/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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