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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Adele APICELLA consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 56/2021 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Donato Traficante ed elettivamente domiciliato in
Barile, presso lo studio del difensore
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Micocci ed TE
elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio del difensore
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 479/2020 del Tribunale di Potenza;
azione contrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 17.4.2009 il agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di al fine di ottenere, previo TE
accertamento della sua responsabilità contrattuale, la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 34.822,05 o della somma maggiore o minore che sarebbe stata assegnata a e dal Giudice dell'esecuzione Parte_2 Parte_3
all'esito della procedura esecutiva presso terzi dalle stesse instaurata e alla restituzione della somma di Euro 819,44, pari ad un terzo della somma complessiva liquidata a titolo di spese processuali a favore del suo dante causa nella sentenza n. 107/2000 emessa dal Tribunale di Melfi, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo.
In particolare, deduceva che:
- con atto di citazione notificato in data 6.2.1997 aveva agito in Parte_4
giudizio nei confronti del al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
dell'occupazione abusiva dei terreni di sua proprietà siti in censiti in Parte_1
catasto al foglio 18, particelle 176 e 177 per un'estensione di oltre 5.000 mq e la condanna dell'Ente comunale al risarcimento del danno da commisurare all'effettivo valore di mercato, oltre che al pagamento dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima degli stessi terreni;
- con la sentenza n. 107/2000 emessa in data 9.4.2000 il Tribunale di Melfi aveva condannato il convenuto al pagamento in favore di a titolo di T_ Parte_4
risarcimento del danno della somma complessiva di Lire 20.982.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi, e a titolo di indennità di occupazione dell'importo corrispondente agli interessi legali sugli importi liquidati, calcolati anno per anno, oltre agli interessi legali dalla scadenza dell'occupazione legittima fino al soddisfo;
- con distinti atti di appello e , da un lato, e Parte_2 Parte_3 CP_1
, dall'altro, in qualità di eredi di avevano proposto appello
[...] Parte_4
avverso la suddetta pronuncia e i due giudizi erano stati riuniti;
- il costituitosi in giudizio, aveva proposto appello Parte_1
incidentale;
- nel corso del giudizio di appello il e avevano Parte_1 CP_1
sottoscritto in data 10.6.2003 un atto di transazione, con il quale , previa CP_1
assunzione di responsabilità in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sul suolo anche ai fini dell'evizione e di manleva nei confronti del in caso di T_
riconoscimento giudiziale delle pretese risarcitorie delle SO e Parte_2
, aveva ceduto al i terreni occupati per la Parte_3 Parte_1
realizzazione dell'impianto sportivo e il aveva corrisposto a T_ CP_1
la somma complessiva di Euro 18.837,37, oltre ad un terzo dell'importo liquidato nella sentenza emessa dal Tribunale di Melfi a titolo di spese processuali in favore del suo dante causa, ricevendone quietanza liberatoria;
- in seguito al deposito dell'atto di transazione ad opera delle parti, con sentenza n.
308/2004 emessa in data 22.12.2004, la Corte di Appello di Potenza aveva definito il giudizio nei rapporti fra e il dichiarando la cessazione della CP_1 T_
materia del contendere e con separata ordinanza aveva disposto C.T.U.;
- con sentenza n. 59/93 emessa in data 12.3.2008 la Corte di Appello di Potenza aveva riconosciuto la legittimazione ad agire in capo a e , Parte_2 Parte_3
nonostante avesse dimostrato di essere unico erede testamentario di CP_1
sul presupposto che il comune dante causa con la proposizione Parte_4
dell'azione risarcitoria avesse rinunciato al diritto di proprietà sui terreni occupati dall'Ente comunale e fosse rimasto titolare di un mero diritto di credito, caduto in successione a favore di tutti gli eredi legittimi;
- pertanto, e in data 26.11.2008 avevano notificato al Parte_2 Parte_3
Comune atto di precetto per ottenere il pagamento della somma complessiva di Euro
34.822,05 e in data 23.2.2009 avevano notificato atto di pignoramento presso terzi per la somma complessiva di Euro 45.000,00; - per tale ragione il intendeva agire in rivalsa nei confronti di T_ CP_1
per il recupero e la ripetizione delle somme che sarebbe stato costretto a corrispondere a e . Parte_2 Parte_3
Si costituiva , il quale eccepiva la nullità dell'accordo TE
transattivo e delle clausole ivi inserite (compresa la clausola di manleva) per nullità
(impossibilità giuridica) dell'oggetto o per difetto di causa, deducendo che, avendo la
Corte di Appello riconosciuto che aveva rinunciato al diritto di Parte_4
proprietà sui terreni, restando titolare di un mero diritto di credito, e avendo il
[...]
acquistato la proprietà del suolo già nel 1991 per effetto della sua Parte_1
irreversibile trasformazione con l'ultimazione su di esso dei lavori di realizzazione dell'impianto sportivo polifunzionale, il contratto di transazione con il quale aveva ceduto all'Ente comunale la proprietà dei terreni occupati doveva ritenersi nullo per mancanza di titolarità del diritto ceduto in capo al cedente o per difetto di causa, essendo il cessionario già proprietario del bene acquistato;
in via subordinata, il convenuto allegava l'annullabilità dell'atto di transazione per errore comune, essenziale e riconoscibile da entrambe le parti.
2. Con sentenza n. 479/2020 pubblicata in data 29.6.2020, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda principale;
- rigettava la domanda riconvenzionale;
- compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava:
- che il aveva agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
con l'azione contrattuale al fine di ottenere il rimborso di quanto TE
sarebbe stato obbligato a corrispondere a e all'esito Parte_2 Parte_3
dell'esecuzione forzata dalle stesse intrapresa nei suoi confronti, allegando a fondamento della pretesa azionata l'assunzione, ad opera del convenuto, nell'atto di transazione sottoscritto in data 10.6.2003 dell'obbligo di tenerlo indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli riconducibili all'esito del giudizio di appello;
- che l'Ente comunale aveva tempestivamente prodotto in giudizio l'atto di transazione stipulato in data 10.6.2003 nel quale , in qualità di TE
erede testamentario di al fine di “definire bonariamente e Parte_4
transattivamente la vertenza mediante la definitiva cessione bonaria dei suoli per cui
è causa e il pagamento dell'indennità dovuta” aveva ceduto al Parte_1
il suolo di sua proprietà, sito nel Comune di e censito in catasto al foglio Parte_1
18, particella 834 per complessivi 3.454 mq, che era stato occupato dall'Ente comunale per la realizzazione del campo sportivo polivalente e il si era impegnato a T_
corrispondere al la somma complessiva di Euro 15.069,89 a titolo di Pt_2
corrispettivo della cessione, oltre che un terzo della somma liquidata a titolo di spese processuali in favore di nella sentenza n. 107/2000 emessa dal Parte_4
Tribunale di Melfi;
il suddetto documento sottoscritto da TE
, non essendo stata la sua autenticità disconosciuta dal convenuto, doveva
[...]
ritenersi giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 215 primo comma n. 2 c.p.c.
e, quindi, idoneo a fornire la prova della intervenuta stipulazione fra le parti di un accordo transattivo in attuazione della norma dettata dall'articolo 2702 c.c.;
- che all'esame dei profili di invalidità dell'atto di transazione evidenziati dal convenuto non era di ostacolo la circostanza allegata dall'Ente comunale del passaggio in giudicato della sentenza n. 308/2004 emessa in data 22.12.2004, nella quale la Corte di Appello di Potenza, preso atto del raggiungimento fra le parti di un accordo transattivo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti fra il e , dal momento che tale Parte_1 TE
sentenza era una pronuncia non di merito, ma in rito, che non implicava alcuna valutazione sulla validità dell'accordo transattivo cui era riconducibile la sopraggiunta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della pretesa attorea;
- che la transazione sottoscritta fra le parti in data 10.6.2003 non poteva ritenersi affetta da nullità per difetto di causa sulla base del combinato disposto dell'articolo 1418 secondo comma c.c. e dell'articolo 1325 c.c., né poteva ritenersi nulla sotto il profilo del difetto di titolarità del diritto di proprietà sul bene ceduto in capo al cedente, né annullabile per errore comune, essenziale e riconoscibile;
-dovendo essere disattese le domande riconvenzionali formulate dal convenuto, dovevano essere valutati i presupposti e le conseguenze dell'operatività della clausola di manleva inserita nell'atto di transazione e invocata dal a Parte_1
fondamento della pretesa azionata;
- che l'art. 4 dell'atto di transazione stipulato in data 10.6.2003 fra il
[...]
e stabiliva che “il cedente dichiara di Parte_1 TE
manlevare formalmente il da eventuali azioni di rivalsa che Parte_1
dovessero essere esercitate nei confronti dell'Ente dalle SO germane,
[...]
e , in dipendenza del giudizio pendente davanti alla Corte di Pt_2 Parte_3
Appello di Potenza..autorizzando l'Ente in tale eventualità ad avvalersi degli strumenti di garanzia previsti dal codice civile”;
- che, per effetto della suddetta clausola, con la quale il cedente aveva assunto una responsabilità contrattuale in relazione alle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal riconoscimento in capo alle SO, all'esito del giudizio di appello ancora in corso, della legittimazione attiva in relazione alla pretesa risarcitoria già azionata dal comune dante causa, in astratto avrebbe dovuto riconoscersi in capo a l'obbligo di corrispondere al TE
l'importo da questo effettivamente pagato a Parte_1 Parte_2
e a titolo di risarcimento del danno già richiesto dal loro comune dante Parte_3
causa e riconosciuto loro dalla Corte di Appello nella sentenza n. 59/2008 emessa in data 12.3.2008 e, tuttavia, il non aveva fornito alcuna Parte_1
dimostrazione degli effetti concretamente pregiudizievoli per la propria sfera patrimoniale dell'esito del giudizio di appello instaurato da e Parte_2 Pt_3
, effetti pregiudizievoli che costituivano il presupposto per l'operatività della
[...]
clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta, limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio, ad allegare che e avevano Parte_2 Parte_3
agito esecutivamente nei suoi confronti per l'importo complessivo di Euro 45.000,00 e che nel corso dell'esecuzione forzata il Giudice dell'esecuzione si era riservato per l'assegnazione della somma pignorata;
né il comportamento processuale tenuto dal convenuto era stato tale da esonerare l'attore dall'onere di provare l'esborso sostenuto, dal momento che non aveva improntato la propria TE
difesa ai principi di non contestazione, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità prima della riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009, nel senso che non si era difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negare il pagamento, ad opera del della somma pretesa dalle SO T_ [...]
e , essendosi limitato a contestare la validità ed efficacia Pt_2 Parte_3
dell'atto di transazione e ad allegare il suo diritto a vedersi riconosciuta una quota del risarcimento spettante a e , da decurtare dall'importo Parte_2 Parte_3
eventualmente attribuito al T_
- che, quanto alla domanda attorea di restituzione della somma pari ad un terzo dell'importo liquidato nella sentenza del Tribunale di Melfi a titolo di spese processuali in favore di , pur avendo riconosciuto Parte_4 TE
di avere incassato detto importo, trattandosi di importo attinente al rapporto processuale fra il e definito con la pronuncia T_ TE
di cessazione della materia del contendere, lo stesso non rientrava nell'ambito applicativo della clausola di manleva oggetto di causa, che faceva riferimento in via esclusiva alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del e;
Controparte_2 Parte_3
- che pertanto la domanda attorea doveva essere rigettata, in quanto in parte sprovvista di prova in ordine al verificarsi in concreto delle condizioni per l'operatività della clausola di manleva inserita nel contratto di transazione ed in parte esclusa dall'ambito operativo della detta clausola;
- che, in considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite dovevano essere interamente compensate tra le parti.
3. Con atto di citazione notificato in data 22.1.2021, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 479/2020, al fine di ottenere, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di a TE
corrispondere all'appellante la somma di Euro 38.822,05 ovvero la maggiore o minore somma risultante dal giudizio, oltre interessi e la condanna di a CP_1
restituire all'appellante la somma di Euro 819,44, oltre interessi.
Sosteneva, in particolare:
3.1. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la validità ed efficacia dell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 10.6.2003, aveva poi rigettato la domanda di condanna formulata dal affermando che il non aveva fornito alcuna T_ Parte_1
dimostrazione degli effetti concretamente pregiudizievoli per la propria sfera patrimoniale all'esito del giudizio di appello instaurato da e Parte_2
, effetti pregiudizievoli che costituivano il presupposto per Parte_3
l'operatività della clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta;
3.2. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la validità ed efficacia dell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 10.6.2003, aveva poi rigettato la domanda di condanna formulata dal affermando che il comportamento processuale tenuto dal convenuto T_
non era stato tale da esonerare l'attore TE
dall'onere di provare l'esborso sostenuto;
3.3. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur avendo affermato che il convenuto aveva riconosciuto TE di aver incassato dal una somma pari a un terzo Parte_1
dell'importo liquidato nella sentenza del Tribunale di Melfi a titolo di spese legali in favore di aveva poi affermato che il pagamento del Parte_4
suddetto importo non rientrava nell'ambito applicativo della clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta, che faceva riferimento in via esclusiva alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del e;
CP_2 Parte_2 Parte_3
3.4. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva compensato le spese legali.
4. Con comparsa depositata il 4.5.2021 si costituiva il TE
quale contestava l'appello proposto e proponeva appello incidentale avverso l'impugnata sentenza;
sosteneva, in particolare:
4.1. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che la transazione sottoscritta tra le parti in data 10.6.2003 non fosse affetta da nullità per difetto di causa;
4.2. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto sotto il profilo del difetto di titolarità del diritto di proprietà sul bene ceduto;
4.3. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che la transazione non fosse annullabile per errore comune, essenziale e riconoscibile;
4.3. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva compensato le spese di lite.
5. All'udienza del 25.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Per ragioni di ordine logico, appare necessario esaminare dapprima l'appello incidentale, il quale, tempestivamente proposto nel termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, risulta tuttavia infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
6.1. I primi tre motivi di appello incidentale -con i quali l'appellante incidentale ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la transazione sottoscritta tra le parti in data 10.6.2003 non fosse affetta da nullità per difetto di causa, ha disatteso l'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto sotto il profilo del difetto di titolarità del diritto di proprietà sul bene ceduto e ha ritenuto che la transazione non fosse annullabile per errore comune, essenziale e riconoscibile- possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione.
I detti motivi sono infondati.
Ed invero, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da
[...]
in primo grado -finalizzata ad ottenere la declaratoria di TE
nullità o di annullabilità dell'atto di transazione intercorso tra le parti in data 10.6.2003- affermando che:
- la transazione, con la quale il aveva ceduto all'ente comunale la proprietà del Pt_2
bene immobile occupato dall'ente stesso, non è affetta da nullità per difetto di causa - ovverosia per impossibilità assoluta di realizzazione della funzione economico sociale del contratto costituita dalla funzione di scambio, in ragione dell'asserita titolarità del diritto di proprietà del bene ceduto in capo al cessionario- perché, nel caso di specie, non può riconoscersi, in capo al al momento della stipula, la Parte_1
titolarità del diritto di proprietà sul suolo occupato e irreversibilmente trasformato;
infatti, a seguito dell'introduzione della disciplina dell'occupazione sanante dettata dall'art. 42 bis DPR 327/2001, introdotto dall'art. 34 del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni nella legge 111/2011 -applicabile retroattivamente anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in forza del comma 8 del citato art. 42 bis e in deroga al principio generale di irretroattività delle legge sancito dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale- l'effetto acquisitivo al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico della proprietà del bene irreversibilmente trasformato non è automatico, ma è subordinato all'adozione di un provvedimento formale di acquisizione, che peraltro opera ex nunc, con la conseguenza che, in difetto del perfezionamento della fattispecie complessa descritta nella nuova disciplina dell'acquisizione sanante, deve escludersi che, nel momento in cui
[...]
e il hanno sottoscritto l'accordo transattivo, con il quale il TE T_
primo ha ceduto al secondo la proprietà dei terreni del suo dante causa, questi appartenevano già al cessionario per averli lo stesso acquisitati a titolo originario per effetto dell'occupazione acquisitiva riconducibile alla loro irreversibile trasformazione;
- deve essere disattesa l'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto di transazione stipulato in data 10.6.2003 sotto il profilo del difetto di titolarità del diritto di proprietà sul bene ceduto in capo al cedente;
infatti, se in attuazione della disciplina dettata dall'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 il non è Parte_1
diventato proprietario a titolo originario del suolo di per effetto della Parte_4
sua irreversibile trasformazione, deve riconoscersi la titolarità del cespite, al momento della stipula della transazione, in capo a , in quanto TE
erede testamentario di Parte_4
- l'atto di transazione non può ritenersi neanche annullabile per errore comune, essenziale e riconoscibile;
infatti, esclusa l'acquisizione al patrimonio indisponibile del
Comune, prima della stipula della transazione intervenuta in data 10.6.2003, della proprietà del suolo già appartenente a occupato in virtù di Parte_4
dichiarazione di pubblica utilità e trasformato irreversibilmente senza che nel termine finale dell'occupazione legittima fosse stato emesso il decreto di esproprio, è evidente che l'atto sia stato stipulato sul corretto presupposto dell'appartenenza del terreno ancora a , in qualità di erede testamentario TE
dell'originario proprietario.
Ebbene, l'appellante incidentale, nel ribadire di avere sempre improntato la sua tesi difensiva “sull'impossibilità di acquistare un bene da parte di chi ne è già proprietario”, ha sostenuto che sulla perdita del diritto di proprietà si sarebbe formato il giudicato, a seguito del giudizio di appello promosso dalle SO , giudicato Pt_2
da estendersi anche a . CP_1
Ciò posto, osserva la Corte che, come peraltro evidenziato anche dal Tribunale, per un verso, il giudizio di appello proposto da nei confronti del CP_1 [...]
si è concluso con la sentenza n. 308/2004 emessa dalla Corte di Appello Parte_1
di Potenza in data 22.12.2004, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra e il TE [...]
proprio in forza del raggiungimento tra le parti di un accordo transattivo Parte_1
-sentenza di rito emessa sul presupposto del venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia, inidonea a passare in giudicato- e, per altro verso, il giudizio di appello proposto da e nei confronti Parte_5 Parte_3
del si è concluso con la sentenza n. 59/2008 emessa dalla Corte Parte_1
di Appello di Potenza in data 12.3.2008, nella quale si è dato atto della rinuncia al diritto di proprietà sui terreni ad opera di per effetto della proposizione Parte_4
dell'azione risarcitoria e si è ritenuto che, di conseguenza, del diritto di credito azionato, avente ad oggetto il risarcimento del danno, fossero titolari tutti gli eredi legittimi di -sentenza che non vincola le parti di questo giudizio ai Parte_4
sensi dell'art. 2909 c.c. e che richiama un orientamento giurisprudenziale superato dalla disciplina, innanzi già richiamata, di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001-.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante incidentale, la statuizione con la quale il Tribunale -con argomentazioni condivisibili- ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal non è preclusa né dal contenuto della Pt_2 sentenza n. 308/2004 emessa dalla Corte di Appello di Potenza, né dal contenuto della sentenza n. 59/2008 della Corte di Appello di Potenza.
6.2. Col quarto motivo di appello, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
Il motivo è inammissibile, in mancanza di alcuna argomentazione posta a fondamento della censura proposta e finalizzata a confutare l'argomentazione svolta dal Tribunale secondo cui la compensazione integrale delle spese di lite dle primo grado di giudizio
è conseguenza della soccombena reciproca.
7. Occorre ora passare all'esame dell'appello principale, il quale, risultando infondato, deve essere rigettato.
7.1. I primi tre motivi di appello principale -con i quali l'appellante principale ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la validità ed efficacia dell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 10.6.2003, ha poi rigettato la domanda di condanna formulata dal affermando, per un T_
verso, che il non ha fornito alcuna dimostrazione degli effetti Parte_1
concretamente pregiudizievoli per la propria sfera patrimoniale all'esito del giudizio di appello instaurato da e e che il comportamento Parte_2 Parte_3
processuale tenuto dal convenuto non è stato tale da TE
esonerare l'attore dall'onere di provare l'esborso sostenuto e, per altro verso, che pur avendo il convenuto riconosciuto di aver incassato dal TE
una somma pari a un terzo dell'importo liquidato nella Parte_1
sentenza del Tribunale di Melfi a titolo di spese legali in favore di il Parte_4
pagamento del suddetto importo non rientra nell'ambito applicativo della clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta, riferito in via esclusiva alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del da e possono essere esaminati T_ Parte_2 Parte_3
congiuntamente, stante la loro intima connessione. I detti motivi sono infondati.
Ed invero, il Tribunale ha rigettato l'azione contrattuale proposta dal
[...]
nei confronti di in forza dell'atto di transazione intercorso Parte_1 CP_1
tra le parti, affermando che:
- l'atto di transazione stipulato in data 10.6.2003 fra il e Parte_1 [...]
per “definire bonariamente e transattivamente la vertenza TE
mediante la definitiva cessione bonaria dei suoli per cui è causa e il pagamento dell'indennità dovuta”, stabilisce all'art. 4 che “il cedente dichiara di manlevare formalmente il da eventuali azioni di rivalsa che dovessero Parte_1
essere esercitate nei confronti dell'Ente dalle SO germane, e Parte_2
, in dipendenza del giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Parte_3
Potenza..autorizzando l'Ente in tale eventualità ad avvalersi degli strumenti di garanzia previsti dal codice civile”;
- per effetto della suddetta clausola, avrebbe dovuto in astratto riconoscersi in capo a l'obbligo di corrispondere al l'importo CP_1 Parte_1
effettivamente pagato dall'ente comunale a e a titolo Parte_2 Parte_3
di risarcimento del danno riconosciuto in loro favore dalla sentenza n. 59/2008 della
Corte di Appello di Potenza;
- tuttavia, il non ha fornito alcuna dimostrazione degli effetti Parte_1
concretamente pregiudizievoli per la propria sfera patrimoniale dell'esito del giudizio di appello instaurato da e , effetti pregiudizievoli che Parte_2 Parte_3
costituiscono il presupposto per l'operatività della clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta, limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio, ad allegare che e hanno agito esecutivamente nei suoi Parte_2 Parte_3
confronti per l'importo complessivo di euro 45.000,00 e che nel corso dell'esecuzione forzata il Giudice dell'esecuzione si è riservato per l'assegnazione della somma pignorata;
- né il comportamento processuale tenuto dal convenuto è stato tale da esonerare l'attore dall'onere di provare l'esborso sostenuto, dal momento che -esclusa l'operatività della norma dettata dall'articolo 115 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma 14 della legge n. 69 del 2009 (salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), che non è applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato prima dell'entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009)- sul punto TE
non ha improntato la propria difesa ai principi di non contestazione, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità prima della riforma introdotta dalla legge n. 69 del
2009, nel senso che non si è difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negare il pagamento, ad opera del della T_
somma pretesa dalle SO e , essendosi limitato a Parte_2 Parte_3
contestare la validità ed efficacia dell'atto di transazione e ad allegare il suo diritto a vedersi riconosciuta una quota del risarcimento spettante a e Parte_2 Pt_3
, da decurtare dall'importo eventualmente attribuito al
[...] T_
- ha riconosciuto di avere incassato l'importo pari a TE
un terzo delle spese legali liquidate con sentenza del Tribunale di Melfi e, tuttavia, detto esborso sostenuto dal attenendo al rapporto processuale Parte_1
fra il e che è stato definito con la pronuncia T_ TE
di cessazione della materia del contendere, non rientra nell'ambito applicativo della clausola di manleva di cui all'art. 4 dell'atto di transazione, che fa riferimento in via esclusiva alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del da e . T_ Parte_2 Parte_3
Ebbene, l'appellante principale, a supporto della censura svolta avverso il rigetto della domanda di condanna proposta in primo grado, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe trascurato le evidenze probatorie documentali risultanti dagli atti ed, in particolare: l'atto di transazione nel quale si darebbe atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente comunale in favore di della somma di Euro 18.837,37 e del CP_1
pagamento di un terzo della ulteriore somma di Euro 2.458,33 pari ad Euro 819,44 a titolo di spese legali, nonchè la sentenza n. 59/2008 della Corte di Appello di Potenza contenente la condanna del al pagamento del risarcimento del Parte_1
danno e l'atto di precetto notificato al in data 26.11.2008, dal quale T_
risulterebbero le somme intascate dagli aventi diritto.
Ciò posto, evidenzia la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante principale, i documenti innanzi richiamati non sono affatto idonei a fornire la dimostrazione degli effetti concretamente pregiudizievoli per la sfera patrimoniale del conseguenti all'esito del giudizio di appello instaurato dalle Parte_1
; ed invero, le somme di Euro 18.837,37 e di Euro 891,44, il cui esborso Parte_6
da parte del in favore di si ricaverebbe dall'atto di transazione, T_ CP_1
non sono quelle oggetto dell'ambito applicativo della clausola di manleva contenuta nell'atto di transazione stesso -clausola che si riferisce in via esclusiva alle eventuali conseguenze pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del dalle T_
SO inoltre, la sentenza n. 59/2008 della Corte di Appello di Potenza - Pt_2
contenente la condanna del al pagamento del risarcimento del Parte_1
danno in favore delle SO e l'atto di precetto notificato dalle SO Pt_2 Pt_2
al Comune non sono documenti idonei a dimostrare il concreto esborso sostenuto dal in favore delle SO;
in altri termini, ciò che il Parte_1 Pt_2
non ha provato è che, in seguito alla notifica dell'atto di precetto e alla T_
successiva procedura di esecuzione forzata -richiamata dal nell'atto T_
introduttivo del giudizio di primo grado, con la deduzione che nel corso della detta procedura il Giudice dell'esecuzione si era riservato per l'assegnazione della somma pignorata- via sia stato l'effettivo esborso, da parte del in favore delle SO T_
, delle somme oggetto della condanna disposta dalla sentenza n. 59/2008 della Pt_2
Corte di Appello di Potenza;
sul punto, l'appellante principale si è infatti limitato a dedurre che dette somme siano state “regolarmente intascate dagli aventi diritto”, senza tuttavia fornire la relativa prova.
Né può rilevare, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante principale, al fine di provare il concreto pregiudizio subito dal il Controparte_3
concreto esborso- il comportamento processuale tenuto dal convenuto in primo grado;
in particolare, non può a tal fine rilevare la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui, nella comparsa di costituzione e risposta depositata da in primo CP_1
grado, il predetto abbia dato atto di essere “consapevole dei propri obblighi restitutori derivanti da una declaratoria di nullità o annullabilità del contratto”; detta affermazione non costituisce, infatti, un “formale riconoscimento del credito vantato dal ” -negato nella detta comparsa del , contenente anche Parte_1 Pt_2
la deduzione che il Comune non aveva ottemperato alla sentenza di condanna, costringendo le SO ad un'azione espropriativa-, ma è solo espressione del Pt_2
riconoscimento delle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda di declaratoria di nullità o annullabilità dell'atto di transazione, formulata in via riconvenzionale dallo stesso;
né può inoltre essere ritenuto dirimente, al fine di Pt_2
provare il concreto pregiudizio subito dall'ente comunale, l'ulteriore circostanza evidenziata dall'appellante secondo cui il avrebbe in primo grado contestato Pt_2
solo nel “quantum” la pretesa avanzata dal poiché l'esistenza Parte_1
di una controversia sul “quantum” -ammessa dall'appellante- è invece una ulteriore conferma della mancanza di prova in ordine all'effettivo esborso effettuato dal
[...]
in favore delle SO;
né, infine, risulta condivisibile Parte_1 Pt_2
l'affermazione svolta dall'appellante secondo cui il non avrebbe in primo grado Pt_2
contestato le somme effettivamente sborsate dal in favore delle Parte_1
SO e dello stesso , avendo il dato atto della mera Pt_2 CP_1 Pt_2
“condanna” del al pagamento -risultante dalla già citata sentenza n. 59/2008- T_
e non dell'effettivo avvenuto pagamento da parte dell'ente; peraltro, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il non ha dedotto Parte_1
l'avvenuto pagamento del debito nei confronti delle SO , bensì la mera Pt_2 circostanza che e avevano agito esecutivamente nei Parte_2 Parte_3
suoi confronti per l'importo complessivo di Euro 45.000,00 e che, nel corso dell'esecuzione forzata, il Giudice dell'esecuzione si era riservato per l'assegnazione della somma pignorata;
pertanto, il non era esonerato Parte_1
dall'assolvimento dell'onere di provare l'esborso.
Ne consegue la conferma della statuizione con la quale il Tribunale -con argomentazioni condivisibili- ha rigettato la domanda proposta dal
[...]
in quanto, in parte, sprovvista di prova in ordine al verificarsi in concreto Parte_1
delle condizioni per l'operatività della clausola di manleva inserita nel contratto di transazione e, in parte, esclusa dall'ambito applicativo della suddetta clausola.
7.2. Col quarto motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha compensato le spese legali.
Il motivo è inammissibile, in mancanza di alcuna argomentazione posta a fondamento della censura proposta e finalizzata a confutare l'argomentazione svolta dal Tribunale secondo cui la compensazione integrale delle spese era conseguenza della soccombenza reciproca.
8. Stante l'esito del giudizio di appello, che si è concluso con il rigetto dell'appello principale e con il rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per ciascuna delle impugnazioni proposte, a norma dell'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 479/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in data 29.6.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Adele APICELLA consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 56/2021 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Donato Traficante ed elettivamente domiciliato in
Barile, presso lo studio del difensore
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Micocci ed TE
elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio del difensore
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 479/2020 del Tribunale di Potenza;
azione contrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 17.4.2009 il agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di al fine di ottenere, previo TE
accertamento della sua responsabilità contrattuale, la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 34.822,05 o della somma maggiore o minore che sarebbe stata assegnata a e dal Giudice dell'esecuzione Parte_2 Parte_3
all'esito della procedura esecutiva presso terzi dalle stesse instaurata e alla restituzione della somma di Euro 819,44, pari ad un terzo della somma complessiva liquidata a titolo di spese processuali a favore del suo dante causa nella sentenza n. 107/2000 emessa dal Tribunale di Melfi, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo.
In particolare, deduceva che:
- con atto di citazione notificato in data 6.2.1997 aveva agito in Parte_4
giudizio nei confronti del al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
dell'occupazione abusiva dei terreni di sua proprietà siti in censiti in Parte_1
catasto al foglio 18, particelle 176 e 177 per un'estensione di oltre 5.000 mq e la condanna dell'Ente comunale al risarcimento del danno da commisurare all'effettivo valore di mercato, oltre che al pagamento dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima degli stessi terreni;
- con la sentenza n. 107/2000 emessa in data 9.4.2000 il Tribunale di Melfi aveva condannato il convenuto al pagamento in favore di a titolo di T_ Parte_4
risarcimento del danno della somma complessiva di Lire 20.982.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi, e a titolo di indennità di occupazione dell'importo corrispondente agli interessi legali sugli importi liquidati, calcolati anno per anno, oltre agli interessi legali dalla scadenza dell'occupazione legittima fino al soddisfo;
- con distinti atti di appello e , da un lato, e Parte_2 Parte_3 CP_1
, dall'altro, in qualità di eredi di avevano proposto appello
[...] Parte_4
avverso la suddetta pronuncia e i due giudizi erano stati riuniti;
- il costituitosi in giudizio, aveva proposto appello Parte_1
incidentale;
- nel corso del giudizio di appello il e avevano Parte_1 CP_1
sottoscritto in data 10.6.2003 un atto di transazione, con il quale , previa CP_1
assunzione di responsabilità in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sul suolo anche ai fini dell'evizione e di manleva nei confronti del in caso di T_
riconoscimento giudiziale delle pretese risarcitorie delle SO e Parte_2
, aveva ceduto al i terreni occupati per la Parte_3 Parte_1
realizzazione dell'impianto sportivo e il aveva corrisposto a T_ CP_1
la somma complessiva di Euro 18.837,37, oltre ad un terzo dell'importo liquidato nella sentenza emessa dal Tribunale di Melfi a titolo di spese processuali in favore del suo dante causa, ricevendone quietanza liberatoria;
- in seguito al deposito dell'atto di transazione ad opera delle parti, con sentenza n.
308/2004 emessa in data 22.12.2004, la Corte di Appello di Potenza aveva definito il giudizio nei rapporti fra e il dichiarando la cessazione della CP_1 T_
materia del contendere e con separata ordinanza aveva disposto C.T.U.;
- con sentenza n. 59/93 emessa in data 12.3.2008 la Corte di Appello di Potenza aveva riconosciuto la legittimazione ad agire in capo a e , Parte_2 Parte_3
nonostante avesse dimostrato di essere unico erede testamentario di CP_1
sul presupposto che il comune dante causa con la proposizione Parte_4
dell'azione risarcitoria avesse rinunciato al diritto di proprietà sui terreni occupati dall'Ente comunale e fosse rimasto titolare di un mero diritto di credito, caduto in successione a favore di tutti gli eredi legittimi;
- pertanto, e in data 26.11.2008 avevano notificato al Parte_2 Parte_3
Comune atto di precetto per ottenere il pagamento della somma complessiva di Euro
34.822,05 e in data 23.2.2009 avevano notificato atto di pignoramento presso terzi per la somma complessiva di Euro 45.000,00; - per tale ragione il intendeva agire in rivalsa nei confronti di T_ CP_1
per il recupero e la ripetizione delle somme che sarebbe stato costretto a corrispondere a e . Parte_2 Parte_3
Si costituiva , il quale eccepiva la nullità dell'accordo TE
transattivo e delle clausole ivi inserite (compresa la clausola di manleva) per nullità
(impossibilità giuridica) dell'oggetto o per difetto di causa, deducendo che, avendo la
Corte di Appello riconosciuto che aveva rinunciato al diritto di Parte_4
proprietà sui terreni, restando titolare di un mero diritto di credito, e avendo il
[...]
acquistato la proprietà del suolo già nel 1991 per effetto della sua Parte_1
irreversibile trasformazione con l'ultimazione su di esso dei lavori di realizzazione dell'impianto sportivo polifunzionale, il contratto di transazione con il quale aveva ceduto all'Ente comunale la proprietà dei terreni occupati doveva ritenersi nullo per mancanza di titolarità del diritto ceduto in capo al cedente o per difetto di causa, essendo il cessionario già proprietario del bene acquistato;
in via subordinata, il convenuto allegava l'annullabilità dell'atto di transazione per errore comune, essenziale e riconoscibile da entrambe le parti.
2. Con sentenza n. 479/2020 pubblicata in data 29.6.2020, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda principale;
- rigettava la domanda riconvenzionale;
- compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava:
- che il aveva agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
con l'azione contrattuale al fine di ottenere il rimborso di quanto TE
sarebbe stato obbligato a corrispondere a e all'esito Parte_2 Parte_3
dell'esecuzione forzata dalle stesse intrapresa nei suoi confronti, allegando a fondamento della pretesa azionata l'assunzione, ad opera del convenuto, nell'atto di transazione sottoscritto in data 10.6.2003 dell'obbligo di tenerlo indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli riconducibili all'esito del giudizio di appello;
- che l'Ente comunale aveva tempestivamente prodotto in giudizio l'atto di transazione stipulato in data 10.6.2003 nel quale , in qualità di TE
erede testamentario di al fine di “definire bonariamente e Parte_4
transattivamente la vertenza mediante la definitiva cessione bonaria dei suoli per cui
è causa e il pagamento dell'indennità dovuta” aveva ceduto al Parte_1
il suolo di sua proprietà, sito nel Comune di e censito in catasto al foglio Parte_1
18, particella 834 per complessivi 3.454 mq, che era stato occupato dall'Ente comunale per la realizzazione del campo sportivo polivalente e il si era impegnato a T_
corrispondere al la somma complessiva di Euro 15.069,89 a titolo di Pt_2
corrispettivo della cessione, oltre che un terzo della somma liquidata a titolo di spese processuali in favore di nella sentenza n. 107/2000 emessa dal Parte_4
Tribunale di Melfi;
il suddetto documento sottoscritto da TE
, non essendo stata la sua autenticità disconosciuta dal convenuto, doveva
[...]
ritenersi giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 215 primo comma n. 2 c.p.c.
e, quindi, idoneo a fornire la prova della intervenuta stipulazione fra le parti di un accordo transattivo in attuazione della norma dettata dall'articolo 2702 c.c.;
- che all'esame dei profili di invalidità dell'atto di transazione evidenziati dal convenuto non era di ostacolo la circostanza allegata dall'Ente comunale del passaggio in giudicato della sentenza n. 308/2004 emessa in data 22.12.2004, nella quale la Corte di Appello di Potenza, preso atto del raggiungimento fra le parti di un accordo transattivo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti fra il e , dal momento che tale Parte_1 TE
sentenza era una pronuncia non di merito, ma in rito, che non implicava alcuna valutazione sulla validità dell'accordo transattivo cui era riconducibile la sopraggiunta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della pretesa attorea;
- che la transazione sottoscritta fra le parti in data 10.6.2003 non poteva ritenersi affetta da nullità per difetto di causa sulla base del combinato disposto dell'articolo 1418 secondo comma c.c. e dell'articolo 1325 c.c., né poteva ritenersi nulla sotto il profilo del difetto di titolarità del diritto di proprietà sul bene ceduto in capo al cedente, né annullabile per errore comune, essenziale e riconoscibile;
-dovendo essere disattese le domande riconvenzionali formulate dal convenuto, dovevano essere valutati i presupposti e le conseguenze dell'operatività della clausola di manleva inserita nell'atto di transazione e invocata dal a Parte_1
fondamento della pretesa azionata;
- che l'art. 4 dell'atto di transazione stipulato in data 10.6.2003 fra il
[...]
e stabiliva che “il cedente dichiara di Parte_1 TE
manlevare formalmente il da eventuali azioni di rivalsa che Parte_1
dovessero essere esercitate nei confronti dell'Ente dalle SO germane,
[...]
e , in dipendenza del giudizio pendente davanti alla Corte di Pt_2 Parte_3
Appello di Potenza..autorizzando l'Ente in tale eventualità ad avvalersi degli strumenti di garanzia previsti dal codice civile”;
- che, per effetto della suddetta clausola, con la quale il cedente aveva assunto una responsabilità contrattuale in relazione alle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal riconoscimento in capo alle SO, all'esito del giudizio di appello ancora in corso, della legittimazione attiva in relazione alla pretesa risarcitoria già azionata dal comune dante causa, in astratto avrebbe dovuto riconoscersi in capo a l'obbligo di corrispondere al TE
l'importo da questo effettivamente pagato a Parte_1 Parte_2
e a titolo di risarcimento del danno già richiesto dal loro comune dante Parte_3
causa e riconosciuto loro dalla Corte di Appello nella sentenza n. 59/2008 emessa in data 12.3.2008 e, tuttavia, il non aveva fornito alcuna Parte_1
dimostrazione degli effetti concretamente pregiudizievoli per la propria sfera patrimoniale dell'esito del giudizio di appello instaurato da e Parte_2 Pt_3
, effetti pregiudizievoli che costituivano il presupposto per l'operatività della
[...]
clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta, limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio, ad allegare che e avevano Parte_2 Parte_3
agito esecutivamente nei suoi confronti per l'importo complessivo di Euro 45.000,00 e che nel corso dell'esecuzione forzata il Giudice dell'esecuzione si era riservato per l'assegnazione della somma pignorata;
né il comportamento processuale tenuto dal convenuto era stato tale da esonerare l'attore dall'onere di provare l'esborso sostenuto, dal momento che non aveva improntato la propria TE
difesa ai principi di non contestazione, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità prima della riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009, nel senso che non si era difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negare il pagamento, ad opera del della somma pretesa dalle SO T_ [...]
e , essendosi limitato a contestare la validità ed efficacia Pt_2 Parte_3
dell'atto di transazione e ad allegare il suo diritto a vedersi riconosciuta una quota del risarcimento spettante a e , da decurtare dall'importo Parte_2 Parte_3
eventualmente attribuito al T_
- che, quanto alla domanda attorea di restituzione della somma pari ad un terzo dell'importo liquidato nella sentenza del Tribunale di Melfi a titolo di spese processuali in favore di , pur avendo riconosciuto Parte_4 TE
di avere incassato detto importo, trattandosi di importo attinente al rapporto processuale fra il e definito con la pronuncia T_ TE
di cessazione della materia del contendere, lo stesso non rientrava nell'ambito applicativo della clausola di manleva oggetto di causa, che faceva riferimento in via esclusiva alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del e;
Controparte_2 Parte_3
- che pertanto la domanda attorea doveva essere rigettata, in quanto in parte sprovvista di prova in ordine al verificarsi in concreto delle condizioni per l'operatività della clausola di manleva inserita nel contratto di transazione ed in parte esclusa dall'ambito operativo della detta clausola;
- che, in considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite dovevano essere interamente compensate tra le parti.
3. Con atto di citazione notificato in data 22.1.2021, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 479/2020, al fine di ottenere, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di a TE
corrispondere all'appellante la somma di Euro 38.822,05 ovvero la maggiore o minore somma risultante dal giudizio, oltre interessi e la condanna di a CP_1
restituire all'appellante la somma di Euro 819,44, oltre interessi.
Sosteneva, in particolare:
3.1. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la validità ed efficacia dell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 10.6.2003, aveva poi rigettato la domanda di condanna formulata dal affermando che il non aveva fornito alcuna T_ Parte_1
dimostrazione degli effetti concretamente pregiudizievoli per la propria sfera patrimoniale all'esito del giudizio di appello instaurato da e Parte_2
, effetti pregiudizievoli che costituivano il presupposto per Parte_3
l'operatività della clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta;
3.2. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la validità ed efficacia dell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 10.6.2003, aveva poi rigettato la domanda di condanna formulata dal affermando che il comportamento processuale tenuto dal convenuto T_
non era stato tale da esonerare l'attore TE
dall'onere di provare l'esborso sostenuto;
3.3. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur avendo affermato che il convenuto aveva riconosciuto TE di aver incassato dal una somma pari a un terzo Parte_1
dell'importo liquidato nella sentenza del Tribunale di Melfi a titolo di spese legali in favore di aveva poi affermato che il pagamento del Parte_4
suddetto importo non rientrava nell'ambito applicativo della clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta, che faceva riferimento in via esclusiva alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del e;
CP_2 Parte_2 Parte_3
3.4. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva compensato le spese legali.
4. Con comparsa depositata il 4.5.2021 si costituiva il TE
quale contestava l'appello proposto e proponeva appello incidentale avverso l'impugnata sentenza;
sosteneva, in particolare:
4.1. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che la transazione sottoscritta tra le parti in data 10.6.2003 non fosse affetta da nullità per difetto di causa;
4.2. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto sotto il profilo del difetto di titolarità del diritto di proprietà sul bene ceduto;
4.3. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che la transazione non fosse annullabile per errore comune, essenziale e riconoscibile;
4.3. l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui aveva compensato le spese di lite.
5. All'udienza del 25.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Per ragioni di ordine logico, appare necessario esaminare dapprima l'appello incidentale, il quale, tempestivamente proposto nel termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, risulta tuttavia infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
6.1. I primi tre motivi di appello incidentale -con i quali l'appellante incidentale ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la transazione sottoscritta tra le parti in data 10.6.2003 non fosse affetta da nullità per difetto di causa, ha disatteso l'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto sotto il profilo del difetto di titolarità del diritto di proprietà sul bene ceduto e ha ritenuto che la transazione non fosse annullabile per errore comune, essenziale e riconoscibile- possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione.
I detti motivi sono infondati.
Ed invero, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da
[...]
in primo grado -finalizzata ad ottenere la declaratoria di TE
nullità o di annullabilità dell'atto di transazione intercorso tra le parti in data 10.6.2003- affermando che:
- la transazione, con la quale il aveva ceduto all'ente comunale la proprietà del Pt_2
bene immobile occupato dall'ente stesso, non è affetta da nullità per difetto di causa - ovverosia per impossibilità assoluta di realizzazione della funzione economico sociale del contratto costituita dalla funzione di scambio, in ragione dell'asserita titolarità del diritto di proprietà del bene ceduto in capo al cessionario- perché, nel caso di specie, non può riconoscersi, in capo al al momento della stipula, la Parte_1
titolarità del diritto di proprietà sul suolo occupato e irreversibilmente trasformato;
infatti, a seguito dell'introduzione della disciplina dell'occupazione sanante dettata dall'art. 42 bis DPR 327/2001, introdotto dall'art. 34 del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni nella legge 111/2011 -applicabile retroattivamente anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in forza del comma 8 del citato art. 42 bis e in deroga al principio generale di irretroattività delle legge sancito dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale- l'effetto acquisitivo al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico della proprietà del bene irreversibilmente trasformato non è automatico, ma è subordinato all'adozione di un provvedimento formale di acquisizione, che peraltro opera ex nunc, con la conseguenza che, in difetto del perfezionamento della fattispecie complessa descritta nella nuova disciplina dell'acquisizione sanante, deve escludersi che, nel momento in cui
[...]
e il hanno sottoscritto l'accordo transattivo, con il quale il TE T_
primo ha ceduto al secondo la proprietà dei terreni del suo dante causa, questi appartenevano già al cessionario per averli lo stesso acquisitati a titolo originario per effetto dell'occupazione acquisitiva riconducibile alla loro irreversibile trasformazione;
- deve essere disattesa l'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto di transazione stipulato in data 10.6.2003 sotto il profilo del difetto di titolarità del diritto di proprietà sul bene ceduto in capo al cedente;
infatti, se in attuazione della disciplina dettata dall'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 il non è Parte_1
diventato proprietario a titolo originario del suolo di per effetto della Parte_4
sua irreversibile trasformazione, deve riconoscersi la titolarità del cespite, al momento della stipula della transazione, in capo a , in quanto TE
erede testamentario di Parte_4
- l'atto di transazione non può ritenersi neanche annullabile per errore comune, essenziale e riconoscibile;
infatti, esclusa l'acquisizione al patrimonio indisponibile del
Comune, prima della stipula della transazione intervenuta in data 10.6.2003, della proprietà del suolo già appartenente a occupato in virtù di Parte_4
dichiarazione di pubblica utilità e trasformato irreversibilmente senza che nel termine finale dell'occupazione legittima fosse stato emesso il decreto di esproprio, è evidente che l'atto sia stato stipulato sul corretto presupposto dell'appartenenza del terreno ancora a , in qualità di erede testamentario TE
dell'originario proprietario.
Ebbene, l'appellante incidentale, nel ribadire di avere sempre improntato la sua tesi difensiva “sull'impossibilità di acquistare un bene da parte di chi ne è già proprietario”, ha sostenuto che sulla perdita del diritto di proprietà si sarebbe formato il giudicato, a seguito del giudizio di appello promosso dalle SO , giudicato Pt_2
da estendersi anche a . CP_1
Ciò posto, osserva la Corte che, come peraltro evidenziato anche dal Tribunale, per un verso, il giudizio di appello proposto da nei confronti del CP_1 [...]
si è concluso con la sentenza n. 308/2004 emessa dalla Corte di Appello Parte_1
di Potenza in data 22.12.2004, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra e il TE [...]
proprio in forza del raggiungimento tra le parti di un accordo transattivo Parte_1
-sentenza di rito emessa sul presupposto del venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia, inidonea a passare in giudicato- e, per altro verso, il giudizio di appello proposto da e nei confronti Parte_5 Parte_3
del si è concluso con la sentenza n. 59/2008 emessa dalla Corte Parte_1
di Appello di Potenza in data 12.3.2008, nella quale si è dato atto della rinuncia al diritto di proprietà sui terreni ad opera di per effetto della proposizione Parte_4
dell'azione risarcitoria e si è ritenuto che, di conseguenza, del diritto di credito azionato, avente ad oggetto il risarcimento del danno, fossero titolari tutti gli eredi legittimi di -sentenza che non vincola le parti di questo giudizio ai Parte_4
sensi dell'art. 2909 c.c. e che richiama un orientamento giurisprudenziale superato dalla disciplina, innanzi già richiamata, di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001-.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante incidentale, la statuizione con la quale il Tribunale -con argomentazioni condivisibili- ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal non è preclusa né dal contenuto della Pt_2 sentenza n. 308/2004 emessa dalla Corte di Appello di Potenza, né dal contenuto della sentenza n. 59/2008 della Corte di Appello di Potenza.
6.2. Col quarto motivo di appello, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
Il motivo è inammissibile, in mancanza di alcuna argomentazione posta a fondamento della censura proposta e finalizzata a confutare l'argomentazione svolta dal Tribunale secondo cui la compensazione integrale delle spese di lite dle primo grado di giudizio
è conseguenza della soccombena reciproca.
7. Occorre ora passare all'esame dell'appello principale, il quale, risultando infondato, deve essere rigettato.
7.1. I primi tre motivi di appello principale -con i quali l'appellante principale ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la validità ed efficacia dell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 10.6.2003, ha poi rigettato la domanda di condanna formulata dal affermando, per un T_
verso, che il non ha fornito alcuna dimostrazione degli effetti Parte_1
concretamente pregiudizievoli per la propria sfera patrimoniale all'esito del giudizio di appello instaurato da e e che il comportamento Parte_2 Parte_3
processuale tenuto dal convenuto non è stato tale da TE
esonerare l'attore dall'onere di provare l'esborso sostenuto e, per altro verso, che pur avendo il convenuto riconosciuto di aver incassato dal TE
una somma pari a un terzo dell'importo liquidato nella Parte_1
sentenza del Tribunale di Melfi a titolo di spese legali in favore di il Parte_4
pagamento del suddetto importo non rientra nell'ambito applicativo della clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta, riferito in via esclusiva alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del da e possono essere esaminati T_ Parte_2 Parte_3
congiuntamente, stante la loro intima connessione. I detti motivi sono infondati.
Ed invero, il Tribunale ha rigettato l'azione contrattuale proposta dal
[...]
nei confronti di in forza dell'atto di transazione intercorso Parte_1 CP_1
tra le parti, affermando che:
- l'atto di transazione stipulato in data 10.6.2003 fra il e Parte_1 [...]
per “definire bonariamente e transattivamente la vertenza TE
mediante la definitiva cessione bonaria dei suoli per cui è causa e il pagamento dell'indennità dovuta”, stabilisce all'art. 4 che “il cedente dichiara di manlevare formalmente il da eventuali azioni di rivalsa che dovessero Parte_1
essere esercitate nei confronti dell'Ente dalle SO germane, e Parte_2
, in dipendenza del giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Parte_3
Potenza..autorizzando l'Ente in tale eventualità ad avvalersi degli strumenti di garanzia previsti dal codice civile”;
- per effetto della suddetta clausola, avrebbe dovuto in astratto riconoscersi in capo a l'obbligo di corrispondere al l'importo CP_1 Parte_1
effettivamente pagato dall'ente comunale a e a titolo Parte_2 Parte_3
di risarcimento del danno riconosciuto in loro favore dalla sentenza n. 59/2008 della
Corte di Appello di Potenza;
- tuttavia, il non ha fornito alcuna dimostrazione degli effetti Parte_1
concretamente pregiudizievoli per la propria sfera patrimoniale dell'esito del giudizio di appello instaurato da e , effetti pregiudizievoli che Parte_2 Parte_3
costituiscono il presupposto per l'operatività della clausola di manleva invocata a fondamento dell'azione proposta, limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio, ad allegare che e hanno agito esecutivamente nei suoi Parte_2 Parte_3
confronti per l'importo complessivo di euro 45.000,00 e che nel corso dell'esecuzione forzata il Giudice dell'esecuzione si è riservato per l'assegnazione della somma pignorata;
- né il comportamento processuale tenuto dal convenuto è stato tale da esonerare l'attore dall'onere di provare l'esborso sostenuto, dal momento che -esclusa l'operatività della norma dettata dall'articolo 115 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma 14 della legge n. 69 del 2009 (salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), che non è applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato prima dell'entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009)- sul punto TE
non ha improntato la propria difesa ai principi di non contestazione, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità prima della riforma introdotta dalla legge n. 69 del
2009, nel senso che non si è difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negare il pagamento, ad opera del della T_
somma pretesa dalle SO e , essendosi limitato a Parte_2 Parte_3
contestare la validità ed efficacia dell'atto di transazione e ad allegare il suo diritto a vedersi riconosciuta una quota del risarcimento spettante a e Parte_2 Pt_3
, da decurtare dall'importo eventualmente attribuito al
[...] T_
- ha riconosciuto di avere incassato l'importo pari a TE
un terzo delle spese legali liquidate con sentenza del Tribunale di Melfi e, tuttavia, detto esborso sostenuto dal attenendo al rapporto processuale Parte_1
fra il e che è stato definito con la pronuncia T_ TE
di cessazione della materia del contendere, non rientra nell'ambito applicativo della clausola di manleva di cui all'art. 4 dell'atto di transazione, che fa riferimento in via esclusiva alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del da e . T_ Parte_2 Parte_3
Ebbene, l'appellante principale, a supporto della censura svolta avverso il rigetto della domanda di condanna proposta in primo grado, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe trascurato le evidenze probatorie documentali risultanti dagli atti ed, in particolare: l'atto di transazione nel quale si darebbe atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente comunale in favore di della somma di Euro 18.837,37 e del CP_1
pagamento di un terzo della ulteriore somma di Euro 2.458,33 pari ad Euro 819,44 a titolo di spese legali, nonchè la sentenza n. 59/2008 della Corte di Appello di Potenza contenente la condanna del al pagamento del risarcimento del Parte_1
danno e l'atto di precetto notificato al in data 26.11.2008, dal quale T_
risulterebbero le somme intascate dagli aventi diritto.
Ciò posto, evidenzia la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante principale, i documenti innanzi richiamati non sono affatto idonei a fornire la dimostrazione degli effetti concretamente pregiudizievoli per la sfera patrimoniale del conseguenti all'esito del giudizio di appello instaurato dalle Parte_1
; ed invero, le somme di Euro 18.837,37 e di Euro 891,44, il cui esborso Parte_6
da parte del in favore di si ricaverebbe dall'atto di transazione, T_ CP_1
non sono quelle oggetto dell'ambito applicativo della clausola di manleva contenuta nell'atto di transazione stesso -clausola che si riferisce in via esclusiva alle eventuali conseguenze pregiudizievoli delle azioni esercitate nei confronti del dalle T_
SO inoltre, la sentenza n. 59/2008 della Corte di Appello di Potenza - Pt_2
contenente la condanna del al pagamento del risarcimento del Parte_1
danno in favore delle SO e l'atto di precetto notificato dalle SO Pt_2 Pt_2
al Comune non sono documenti idonei a dimostrare il concreto esborso sostenuto dal in favore delle SO;
in altri termini, ciò che il Parte_1 Pt_2
non ha provato è che, in seguito alla notifica dell'atto di precetto e alla T_
successiva procedura di esecuzione forzata -richiamata dal nell'atto T_
introduttivo del giudizio di primo grado, con la deduzione che nel corso della detta procedura il Giudice dell'esecuzione si era riservato per l'assegnazione della somma pignorata- via sia stato l'effettivo esborso, da parte del in favore delle SO T_
, delle somme oggetto della condanna disposta dalla sentenza n. 59/2008 della Pt_2
Corte di Appello di Potenza;
sul punto, l'appellante principale si è infatti limitato a dedurre che dette somme siano state “regolarmente intascate dagli aventi diritto”, senza tuttavia fornire la relativa prova.
Né può rilevare, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante principale, al fine di provare il concreto pregiudizio subito dal il Controparte_3
concreto esborso- il comportamento processuale tenuto dal convenuto in primo grado;
in particolare, non può a tal fine rilevare la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui, nella comparsa di costituzione e risposta depositata da in primo CP_1
grado, il predetto abbia dato atto di essere “consapevole dei propri obblighi restitutori derivanti da una declaratoria di nullità o annullabilità del contratto”; detta affermazione non costituisce, infatti, un “formale riconoscimento del credito vantato dal ” -negato nella detta comparsa del , contenente anche Parte_1 Pt_2
la deduzione che il Comune non aveva ottemperato alla sentenza di condanna, costringendo le SO ad un'azione espropriativa-, ma è solo espressione del Pt_2
riconoscimento delle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda di declaratoria di nullità o annullabilità dell'atto di transazione, formulata in via riconvenzionale dallo stesso;
né può inoltre essere ritenuto dirimente, al fine di Pt_2
provare il concreto pregiudizio subito dall'ente comunale, l'ulteriore circostanza evidenziata dall'appellante secondo cui il avrebbe in primo grado contestato Pt_2
solo nel “quantum” la pretesa avanzata dal poiché l'esistenza Parte_1
di una controversia sul “quantum” -ammessa dall'appellante- è invece una ulteriore conferma della mancanza di prova in ordine all'effettivo esborso effettuato dal
[...]
in favore delle SO;
né, infine, risulta condivisibile Parte_1 Pt_2
l'affermazione svolta dall'appellante secondo cui il non avrebbe in primo grado Pt_2
contestato le somme effettivamente sborsate dal in favore delle Parte_1
SO e dello stesso , avendo il dato atto della mera Pt_2 CP_1 Pt_2
“condanna” del al pagamento -risultante dalla già citata sentenza n. 59/2008- T_
e non dell'effettivo avvenuto pagamento da parte dell'ente; peraltro, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il non ha dedotto Parte_1
l'avvenuto pagamento del debito nei confronti delle SO , bensì la mera Pt_2 circostanza che e avevano agito esecutivamente nei Parte_2 Parte_3
suoi confronti per l'importo complessivo di Euro 45.000,00 e che, nel corso dell'esecuzione forzata, il Giudice dell'esecuzione si era riservato per l'assegnazione della somma pignorata;
pertanto, il non era esonerato Parte_1
dall'assolvimento dell'onere di provare l'esborso.
Ne consegue la conferma della statuizione con la quale il Tribunale -con argomentazioni condivisibili- ha rigettato la domanda proposta dal
[...]
in quanto, in parte, sprovvista di prova in ordine al verificarsi in concreto Parte_1
delle condizioni per l'operatività della clausola di manleva inserita nel contratto di transazione e, in parte, esclusa dall'ambito applicativo della suddetta clausola.
7.2. Col quarto motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha compensato le spese legali.
Il motivo è inammissibile, in mancanza di alcuna argomentazione posta a fondamento della censura proposta e finalizzata a confutare l'argomentazione svolta dal Tribunale secondo cui la compensazione integrale delle spese era conseguenza della soccombenza reciproca.
8. Stante l'esito del giudizio di appello, che si è concluso con il rigetto dell'appello principale e con il rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per ciascuna delle impugnazioni proposte, a norma dell'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 479/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in data 29.6.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria