Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 25/11/2024 al n. 2516/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. TRIDENTE Parte_1 C.F._1
GINEVRA, elettivamente domiciliata in VIA SAN MAMASO 2 VERONA
presso lo studio dell'avv. TRIDENTE GINEVRA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. ZANIBONI CP_1 C.F._2
SARA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 15 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. ZANIBONI SARA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) dichiararsi la cessazione Parte_1 CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Mantova, in data
13.01.2001, tra i signori e , e trascritto al registro al Parte_1 CP_1
n. 3 parte II, serie A, anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di effettuare le annotazioni di Legge;
2) assegnarsi la casa coniugale sita a Mantova in Via Viani n. 5 (al catasto Via
Einaudi n. 5, censita al NCEU di Mantova FG 35, mapp. 848, sub 40, cat. A/2,
RCE 1.258,86), con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarla con i figli e che succederà ex lege nel relativo contratto di locazione. Entro giorni 30 dalla comunicazione della sentenza di divorzio con recepimento dell'accordo, la sig.ra LU provvederà alla voltura del contratto di
Part locazione in capo a sè. Il canone di locazione sarà sostenuto dalla sig.ra con decorrenza dal mese successivo a quello di avvenuta conferma dell'accordo in prima udienza (dunque da aprile 2025 compreso). 3) Revocarsi l'obbligo in capo al sig. , come assunto in sede di accordo di separazione, di versare il CP_1
canone di locazione relativo alla casa coniugale con decorrenza dal mese successivo a quello di conferma dell'accordo in prima udienza (e dunque da aprile 2025), e revocarsi l'obbligo di versare le spese condominiali dall'anno
2025 e quelle di cui al consuntivo 2024. Il canone di locazione, da aprile 2025, e le spese condominiali relative all'esercizio 2025 ed anni successivi, ed al
Part consuntivo 2024, saranno sostenute dalla sig.ra Il sig. provvederà al CP_1
saldo delle spese condominiali 2024 come da preventivo.
4) Darsi atto che il sig. rinuncia ad esigere dalla sig.ra CP_1 Pt_1
e/o dalla parte locatrice del contratto la restituzione della cauzione di €
[...]
pagina 2 di 7 1.800, già versata alla stipula del contratto in costanza di convivenza matrimoniale. L'importo della cauzione rimarrà quindi in capo al locatore sino a che la sig.ra LU sarà la parte conduttrice del contratto, e la cauzione sarà
quindi in tutto o in parte a lei restituita al termine del rapporto locativo. La
sig.ra alla cessazione del contratto di locazione, si farà carico di Parte_1
tutti gli interventi che si renderanno necessari per usura e/o danni cagionati all'immobile anche nel periodo di convivenza matrimoniale, al fine della riconsegna del bene immobile al locatore nel rispetto degli obblighi contrattuali.
5) Darsi atto che il sig. , entro giorni 30 (trenta) dal deposito CP_1
della presente istanza, potrà prelevare dalla casa coniugale, a propria cura e spese, previo accordo con la sig.ra LU per la data e orario di accesso, i seguenti beni mobili ivi presenti:
a. n.1 cassapanca dei primi '900;
b. n.1 appendiabiti dei primi '900;
c. n.1 angoliera dei primi '900;
d. n.13 quadri a firma o riconducibili ad essa;
Persona_1
e. n. 1 servizio da thè e caffè Cinese dei primi '900 decorato a mano.
Gli altri beni ed arredi presenti presso la casa coniugale, acquistati in costanza di convivenza matrimoniale con apporto di entrambi i coniugi, o frutto di regali
Part di nozze, rimarranno nella proprietà esclusiva della sig.
6) disporsi l'obbligo del sig. di corrispondere mensilmente, a CP_1
decorrere dal mese di deposito della presente istanza, l'importo di € 1.400,00
mensili (€ 700,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti ed attualmente residenti presso la madre, con rivalutazione annuale Istat come per Legge a decorrere dal tredicesimo mese successivo al mese di deposito della presente pagina 3 di 7 istanza. Il versamento sarà effettuato in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, con le seguenti modalità:
- per le prime 18 mensilità (e dunque dal mese di marzo 2025 al mese di agosto
2026 compreso) a mezzo bonifico bancario a valuta fissa sul conto corrente intestato alla sig.ra presso banco BPM, IBAN IT 15 N 05034 11501 Parte_1
0000 00013467;
- a partire dal mese di settembre 2026 compreso, l'importo suddetto di €
1.400,00 mensili (€ 700,00 mensili per ciascun figlio, oltre Istat come per legge),
sarà versato dal sig. , a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, CP_1
direttamente sul conto corrente personale di ciascun figlio, a prescindere dalle sue decisioni abitative, e quindi anche nel caso in cui permanga la coabitazione con la madre.
7) Disporsi che le spese accessorie mediche ed extra-scolastiche per i figli saranno ripartite al 50% tra genitori in base al Protocollo spese accessorie adottato dal Tribunale di Mantova (all. c al ricorso) che si intende qui richiamato per quanto attiene alle suddette voci di spesa mediche ed extra-
scolastiche, in quanto compatibili con il caso di specie, e ferma la necessità di previo accordo ove previsto dal Protocollo.
Per le spese mediche ed extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese mediche ed extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per pagina 4 di 7 la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8) Disporsi l'obbligo del sig. di sostenere integralmente le spese CP_1
scolastiche ed universitarie dei figli, senza alcun concorso da parte della sig.
Part sia per quanto attiene agli studi (compresi tutti gli oneri e spese Per_2
dell'eventuale corso di studi universitari negli Stati Uniti), sia per quanto attiene gli studi universitari di . Dette spese scolastiche ed universitarie si Per_3
intendono comprensive di tasse di iscrizione e frequenza della scuola superiore,
dell'università pubblica o privata, per libri di testo e materiale di studio, per trasporto pubblico, e per alloggio presso la sede universitaria: sono escluse le spese per il vitto e le altre spese ordinarie già comprese nel mantenimento ordinario di cui al punto 6; sono escluse le altre spese straordinarie di cui al punto 7 che precede.
9) Disporsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra CP_1 Parte_1
che accetta, a tacitazione di ogni pretesa o diritto derivante dal rapporto di coniugio o di lavoro del sig. , a titolo di liquidazione una tantum CP_1
dell'assegno divorzile, l'importo di € 70.000,00 (settantamila,00=),
riconoscendone l'intestato Tribunale l'equità. All'udienza di comparizione personale dei coniugi, già fissata per il giorno 6 marzo 2025, il sig. CP_1
Part consegnerà alla sig. un assegno circolare del suddetto importo, intestato alla sig.ra la quale, a verbale di udienza, ne rilascerà relativa Parte_1
quietanza. Darsi atto che, con il buon fine del versamento della somma di €
70.000,00 di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal presente accordo, la
Part sig.ra non ha più nulla a pretendere dal sig. , e che la stessa rinuncia CP_1
a qualsiasi ulteriore pretesa economica derivante dal rapporto di coniugio e/o pensionistico e/o di lavoro del sig. sia a titolo di assegno divorzile, o ad CP_1
pagina 5 di 7 altro titolo, e dunque alla quota del TFR o di altre indennità spettanti al sig.
in esito alla cessazione del rapporto di lavoro. CP_1
10) Fatta salva la puntuale esecuzione delle condizioni delle condizioni del presente accordo le parti dichiarano di aver reciprocamente definito tra loro ogni altra questione e posizione nascente dal matrimonio, con conseguente rinuncia ad ogni altra e diversa domanda formulata agli atti del presente procedimento.
11) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
12) Spese e compensi professionali compensati tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 13/01/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, parte
II, serie A, anno 2001) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi pagina 6 di 7 l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte
II, serie A, anno 2001);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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