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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/09/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3312/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ANGELUCCI DAVIDE elettivamente domiciliato in PIAZZALE CLODIO, 8 - SCALA C, INT. 2 00195 ROMA presso il difensore avv. ANGELUCCI DAVIDE pagina 1 di 14 APPELLATO avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione 7° civile, dott. Pacifico, 22 ottobre 2024, n. 9134, notificata il 24 ottobre 2024, rigettare tutte le domande della società appellante. Con la rifusione delle spese processuali”.
Per Controparte_1
Nell'interesse di si confermano le conclusioni già Controparte_1 rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e si CHIEDE che venga rigettato l'appello avversario e confermata la sentenza n. 9134 emessa dal Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2024, in relazione alla causa R.G. n. 22107/2022. In via subordinata, nel caso in cui fosse accolto il primo motivo di appello, accertare e dichiarare, la risoluzione, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto di appalto, per grave e colpevole inadempimento del
[...]
- Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Parte_1
Lombardia e l'Emilia Romagna, Sezione territoriale di Milano, adottando ogni conseguente pronuncia dichiarativa e/o costitutiva e confermando per il resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto convenne in giudizio innanzi il tribunale di Milano il Controparte_1 esponendo: Parte_1
pagina 2 di 14 -di avere sottoscritto, all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, in data 18.12.2012 con la convenuta, un contratto di appalto avente ad oggetto opere di ristrutturazione del gabinetto di Polizia Scientifica di Milano;
che a seguito di contrasti insorti, in data 7.8.2020 le parti avevano concluso un accordo transattivo, in cui veniva dato atto che i lavori sino a quel momento eseguiti dovevano ritenersi esenti da vizi e accettati dalla stazione appaltante;
che successivamente era stato sottoscritto l' 11.12.2020 un verbale di ripresa dei lavori con fissazione del termine di 180 giorni per il completamento degli stessi;
che, tuttavia, a giugno e ad opere quasi ultimate, si era verificato uno stallo nei lavori, non formalizzato dal DL, motivato dalla necessità di adottare una nuova variante in corso d'opera; che tuttavia la stazione appaltante non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo maturato per i lavori eseguiti, benché da contratto fosse previsto il pagamento, a seguito dell'emissione di SAL, dell'importo di euro 150.000,00; che la convenuta, dopo avere emesso il IV per l'importo di euro 335.390,00 cui seguiva la corrispondente fattura dell'attrice, aveva rettificato la contabilizzazione emettendo un nuovo SAL per il minore importo di euro 296.300,00; che la condotta della stazione appaltante era divenuta foriera di un gravoso nocumento per l'appaltatrice che, oltre a vantare un credito da corrispettivo non pagato per lavori eseguiti pari a euro 923.085,19, subiva un danno conseguente alla illegittima sospensione dei lavori;
che in ragione di ciò aveva inoltrato una diffida ad adempiere rimasta inevasa. Concluse quindi chiedendo accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto ovvero, in subordine, pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta a norma dell'art. 1453 c.c. con conseguente condanna della stazione appaltante al pagamento dei lavori eseguiti pari a euro 923.085,19 oltre iva e all'importo di euro 61.861,33, pari al maggiore valore venale delle opere, e a risarcire il danno quantificato nell'importo di euro 865.298,36. Si costituì il contestando la fondatezza delle domande attoree. Rilevò Parte_1 in proposito che, a seguito di un errore di contabilizzazione in eccesso, era stato nuovamente riemesso il che tuttavia l'appaltatrice si era rifiutata di Pt_3 emettere una nota di credito per la differenza asserendo di vantare un maggiore contro credito per lavori eseguiti;
che nel corso di un sopralluogo, al quale si era rifiutata di partecipare, il DL aveva verificato la mancata rispondenza al progetto esecutivo dei pannelli utilizzati per il controsoffitto dei laboratori nonché delle porte installate ed altresì l'inidoneità delle dichiarazioni di pagina 3 di 14 conformità consegnate, perché riferite a impianti non completati;
che pertanto all'esito del sopralluogo era stato assegnato all'appaltatore il termine di 30 giorni per provvedere all'eliminazione delle difformità non osservato dall'appaltatore; che conseguentemente il mancato pagamento del corrispettivo e la mancata ultimazione delle opere erano ascrivibili esclusivamente all'inadempimento di
Disposta ctu, il tribunale di Milano, con sentenza n 9134/2024 pubblicata il 22.10.2024 così statuì:
<<
1. dichiara risolto il contratto per il quale è causa per fatto e colpa del
[...]
Parte_1
2. condanna il al pagamento, in favore Parte_1 della a titolo di restitutio in integrum, della somma di € Controparte_1
737.814,63 diminuita di quanto già corrisposto dall'Amministrazione, a titolo di sorte capitale ed interessi, in esecuzione della precedente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 22.3.2023; 3. condanna il al pagamento, in favore Parte_1 della a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Controparte_1
81.386,88; 4. condanna il al rimborso, in favore della Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed € Controparte_1
29.193,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato, detratto dalla somma risultante quanto già corrisposto dall'Amministrazione, a titolo di spese di lite, in esecuzione della precedente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 22.3.2023; 5. pone definitivamente le spese di C.T.U., nella misura già liquidata con precedente decreto, per l'intero a carico del con diritto Parte_1 della a vedersi rimborsato dal medesimo quanto Controparte_1 Parte_1 dalla stessa effettivamente corrisposto al C.T.U.>>. Il tribunale rilevò che:
-ogni questione in merito alla tardività della riserva fatta valere dall'appaltatrice doveva ritenersi superata dalla tardività dell'eccezione formulata dalla stazione appaltante;
-era preclusa ogni indagine circa la presenza di asserite non conformità delle opere eseguite prima della transazione e che pertanto, ai fini della valutazione delle domande delle parti e dei reciproci eccepiti inadempimenti, erano rilevanti pagina 4 di 14 esclusivamente le condotte tenute dai contraenti in seguito alla ripresa dei lavori avvenuta nel dicembre 2020;
-che il mancato pagamento del corrispettivo maturato dall'appaltatore non poteva giustificarsi né in ragione della presenza di vizi, stante la pochezza degli stessi, per come riscontrati dal ctu sulle opere eseguite successivamente alla transazione, né a cagione della mancata emissione di una nota di credito;
-che di fatto i lavori erano stati illegittimamente sospesi dalla stazione appaltante;
-che pertanto il contratto doveva ritenersi risolto per inadempimento della stazione appaltante, non avendo quest'ultima ottemperato alla diffida ex art. 1454 c.c. inoltrata dall'appaltatrice;
-che il valore complessivo dell'opera ancora da corrispondere all'attrice andava determinato nell'importo già rivalutato di euro 737.814,63;
-che dovevano riconoscersi a titolo di danno a. euro 69.558,27 per illegittima sospensione dei lavori b. euro 11.826,61 a titolo di utile calcolato ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 163/2006 e così complessivamente euro 81.386,88. Ha interposto gravame il . Si è costituita Parte_1 Controparte_1
Concessi i termini ex art. 352 cpc e fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 3 luglio 2025, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
I Motivi di Appello I. Viene censurata la decisione del tribunale di ritenere il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per inadempimento della stazione appaltante, nonostante alcuna efficacia potesse attribuirsi alla diffida del legale di datata 1.03.22, non contenendo l'intimazione alcuna menzione della procura conferita dalla parte, presupposto indispensabile secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della validità della diffida. II. Il lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale dei fatti in Parte_1 virtù dei quali aveva ritenuto la stazione appaltante inadempiente all'obbligo di pagamento sotto vari profili. A. L'appellante contesta la violazione dell'art. 12 del contratto di appalto, che stabilisce il diritto dell'appaltatore a ricevere acconti in corso d'opera al raggiungimento dell'importo di euro 150.000,00 sottolineando che l'impresa non aveva mai richiesto il pagamento di tali acconti bensì aveva manifestato la volontà di attendere il sal finale, pagina 5 di 14 B. Rappresenta altresì la volontà della stazione appaltante di procedere al pagamento del SAL IV come rettificato, pagamento che era stato impedito dal rifiuto dell'appaltatore di provvedere all'emissione di una nota di credito. Il mancato pagamento era dunque imputabile esclusivamente alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del creditore;
C. Contesta la quantificazione dell'importo dei lavori eseguita dal CTU, senza prendere in considerazione il SAL IV sottoscritto senza riserve dall'appaltatore e considerando anche gli importi che erano stati detratti dal DL. Tale quantificazione non poteva costituire il parametro per valutare l'inadempimento della stazione appaltante in corso di contratto, poiché utile esclusivamente ai fini della determinazione delle restituzioni correlate all'azione di risoluzione del contratto;
D. Censura la decisione di ritenere non giustificata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla stazione appaltante sulla base dell'argomentazione del modesto valore delle difformità riscontrate e senza considerare che l'utilizzo della fibra mineraria per la controsoffittatura in luogo dell'alluminio rendeva inutilizzabili i laboratori chimici;
E. Contesta l'affermazione della sentenza secondo cui la stazione appaltante non avrebbe mai sollecitato l'eliminazione delle difformità che, si sottolinea, avevano inciso significativamente sul sinallagma contrattuale;
F. Afferma l'erronea valutazione da parte del giudice riguardo quanto eccepito in punto di inadempimento dalla stazione appaltante relativamente alla consegna da parte di di dichiarazioni di conformità benché gli impianti non fossero stati ancora ultimati e consegnati. III. Si lamenta l'erronea ricostruzione e interpretazione dei fatti da parte del tribunale laddove ha ritenuto che la stazione appaltante avesse illegittimamente sospeso di fatto i lavori. L'appellante sottolinea l'assenza di un provvedimento di sospensione dei lavori ed altresì che, nei fatti, il DL aveva sempre adottato disposizioni contrarie all'ipotesi di sospensione, sollecitando l'eliminazione delle difformità riscontrate. Il fatto che fosse all'esame del DL la redazione di una variante in corso d'opera, in assenza di una qualsiasi disposizione a riguardo da parte del DL, non giustificava pertanto il comportamento dell'impresa, cui era imputabile la sospensione dei lavori. IV. L'appellante prospetta l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice non attribuisce alcuna rilevanza alla mancata iscrizione delle riserve in pagina 6 di 14 contabilità in relazione ai maggiori oneri che sarebbero derivati dalla illegittima sospensione dei lavori. V. L'appellante lamenta l'erroneità della decisione del tribunale di non attribuire rilievo al fatto che la contabilità dei lavori indicava in euro 1.241.255,82 l'importo dei lavori eseguiti e che il IV SAL era stato sottoscritto senza riserve dall'impresa. Censura altresì l'affermazione del tribunale secondo cui la stazione appaltante non avrebbe eccepito in maniera puntuale la decadenza dell'appaltatrice dal diritto di formulare riserva. VI. In via subordinata si sollecita una riforma della quantificazione del valore dell'opera eseguito dal primo giudice senza tenere conto delle detrazioni computate dal DL. VII. L'appellante censura la decisione di riconoscere su un debito di valore quale deve essere considerato l'importo dovuto a titolo di restitutio in integrum, l'iva al 10%. L'appellante ritiene che trattandosi di un'obbligazione di natura risarcitoria non sarebbe soggetta al l'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, lamenta un errore di quantificazione laddove la rivalutazione è stata calcolata sull'importo comprensivo di iva e non solo sul capitale. VIII. La doglianza attiene al riconoscimento in favore di di un danno da illegittima sospensione del cantiere sebbene l'impresa appaltatrice non abbia mai sollevato contestazioni e apposto riserva.
L'Opinione della Corte Occorre preliminarmente precisare che dell'esito della ulteriore iniziativa processuale intrapresa, come riferisce la stessa parte appellante (pag. 9 atto di impugnazione), da volta a far dichiarare l'illegittimità Controparte_1 del decreto emesso in data 13.06.2023 dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna con cui, su proposta del è stata disposta la risoluzione del medesimo contratto ai sensi dell'art. 136, co. 6, d.lgs n. 163/2006, non può in questa sede tenersi conto. Solo con la comparsa conclusionale di cui all'art. 352 co. 1 n. 2 cpc l'appellata ha depositato la sentenza che ha definito quel processo chiedendo fosse dichiarata
“l'improcedibilità dell'appello” in ragione del passaggio in giudicato di quella sentenza. La domanda è tuttavia inammissibile e sulla stessa, come sulla questione ad essa correlata degli effetti in questo giudizio del giudicato esterno, questa Corte non può pronunciarsi (Cass. Sez. 1, 23/06/2022, n. 20232).
pagina 7 di 14 Venendo dunque all'esame delle doglianze, il motivo sub I non merita accoglimento. L'eccezione di inefficacia della diffida è infondata, in quanto come insegna la Corte di cassazione, con la sottoscrizione dell'atto di citazione e il rilascio del mandato ad litem al proprio difensore, ha ratificato l'operato svolto precedentemente in via stragiudiziale da quest'ultimo e dunque anche tramite la diffida ad adempiere inviata alla controparte (Cassazione civile sez. II, 03/11/2017, n.26206; Cass. n. 21229 del 14/10/2010; Cass. n. 16221/2002). In ogni caso la doglianza è nella sostanza irrilevante giacché, stante l'identità di presupposti, sarebbe meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. proposta in via subordinata con conseguente conferma delle ulteriori statuizioni restitutorie e risarcitorie. Anche il motivo sub II, volto a confutare la sussistenza di un inadempimento della stazione appaltante per il mancato pagamento dei lavori eseguiti, non ha fondamento. Premesso che il punto C. della doglianza verrà trattato unitamente ai motivi IV, V e VIII, inerenti il tema delle riserve, si osserva che: Quanto al punto A., l'assunto dell'appellante in base al quale “..non risulta che l'impresa appaltatrice abbia mai chiesto pagamenti in acconto al raggiungimento dell'importo di euro 150.000,00” , è smentito dalla stessa documentazione richiamata dal Ministero (docc. 12, 18, 19, 22) in cui sollecita ripetutamente il pagamento dei lavori eseguiti e contesta nello specifico la tardiva emissione dei SAL in violazione degli accordi contrattuali (cfr doc. 22). Considerato che la predisposizione della contabilità dei lavori e la conseguente emissione dei SAL costituiscono obblighi posti a carico della stazione appaltante, oltre che dal contratto, dalla legge, secondo quanto prevedono gli artt. 181 e ss. del DPR n. 207/2010, l'eventuale iniziale tolleranza del creditore all'inadempimento della contro parte non giustifica l'inadempimento, né un consenso alla modificazione della disciplina negoziale (Cass. Sez. 1, 18/03/2003, n. 3964, Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019) soprattutto quando ad esso facciano seguito
– come nel caso in questione – plurime manifestazioni da parte del creditore rivolte a sollecitare l'adempimento di tali obblighi;
Quanto ai punti B., D. ed E., il tribunale correttamente ha ritenuto prive di rilievo le giustificazioni addotte dalla stazione appaltante in merito al mancato pagamento dei lavori e qui riproposte come motivo di impugnazione. L'appellante non spiega per quale ragione il regime di fatturazione elettronica impedirebbe, in assenza di una nota di credito dell'appaltatore, di provvedere al pagina 8 di 14 pagamento parziale della fattura emessa, né confuta l'ulteriore considerazione del primo giudice che contesta all'appellante che lavorazioni eseguite dalla avevano, in realtà, un valore nettamente superiore tanto a quello indicato nel certificato di pagamento del 22.11.2021, quanto (a fortiori) a quello indicato nel certificato “rettificato” del 28.2.2022>>. La questione non trova adeguata risposta nelle difese dell'appellante fatte valere con l'impugnazione, non risultando chiarito né giustificato come mai la contabilità dei lavori non fosse aggiornata al valore effettivo delle opere, circostanza che rende conclamato l'inadempimento all'obbligo di pagamento dell'amministrazione. Riguardo poi all'incidenza delle difformità sul piano sinallagmatico, questa Corte non può che confermare la correttezza della valutazione comparativa degli opposti inadempimenti operata dal tribunale, sotto il profilo di una valutazione di proporzionalità rispetto alla funzione economico sociale del contratto e della loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico. Partendo dalla considerazione che l'inadempimento contestato all'amministrazione si concretizza non solo nel mancato pagamento dei lavori eseguiti, ma anche nella illegittima sospensione di fatto dei lavori (tema che verrà trattato sub III), occorre rimarcare che le difformità della pannellatura, come anche quelle delle porte, erano agevolmente rimediabili ed anche con un modesto dispendio economico rispetto al complessivo importo delle opere eseguite;
Ugualmente non dirimenti si considerano le argomentazioni di cui al punto F., proprio perché la consegna delle certificazioni è adempimento che viene in rilievo ad opera ultimata, il committente non può rifiutarsi di pagare le opere eseguite sulla base dell'assunto che l'appaltatore non doveva consegnare certificazioni per opere pacificamente non ultimate. Poiché l'appaltatore non ha mai preteso il pagamento dei lavori sostenendone l'ultimazione, ma solo che venisse rispettato l'impegno di pagamento a stati di avanzamento dei lavori, tali certificazioni vanno considerate tamquam non esset. Segue la medesima sorte il motivo sub III. L'appellante sostiene l'erroneità della decisione del tribunale di attribuire all'amministrazione l'illegittima sospensione dei lavori. La stazione appaltante contesta la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di I grado sottolineando, oltre alla mancanza di un provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori, l'assenza di alcuna volontà di sospendere di fatto l'esecuzione delle opere. Questa la motivazione impugnata: pagina 9 di 14 <<..Sempre con riferimento alla condotta assunta dalla stazione appaltante, va, poi,
osservato che, sulla scorta del contenuto delle comunicazioni prodotte in atti, deve effettivamente ritenersi che l'Amministrazione convenuta, per ragioni proprie, abbia, di fatto, determinato la sospensione dei lavori fin dal giugno 2021, così impedendo all'appaltatrice di portarli a termine. Già dalla più volte richiamata comunicazione del D.L. del 12.6.2021 (doc. n. 10 in produzione attorea) emerge, infatti, come lo stesso D.L., abbia manifestato la necessità,
“al di fuori delle non conformità” (ossia delle modeste difformità delle quali si è detto),
“di una variante in corso d'opera” (successivamente mai formalizzata) “per l'implementazione di talune opere richieste dalla Polizia scientifica”. Che tale situazione si sia, poi, di fatto, concretata in un'illegittima sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante emerge, poi, dal contenuto delle successive comunicazioni intercorse tra le parti. Per un verso, infatti, rileva che, pur a fronte delle comunicazioni promananti dalla (ed indirizzate sia al D.L. che al r.u.p.) del 13.8.2021 (doc. n. 12 in produzione attorea) e del 22.9.2021 (doc. n. 19 in produzione attorea) facenti espresso riferimento ad uno stato di sospensione dei lavori legato all'annunciata necessità di introdurre una variante da parte dell'Amministrazione, non risulta in alcun modo che la stazione appaltante abbia negato tale circostanza o abbia o, comunque, in qualche modo sollecitato il completamento dei lavori secondo il progetto originario (rectius secondo il progetto risultante dalla precedente variante formalmente introdotta in occasione della più volte citata transazione). Per altro verso, rileva, poi: a) che lo stesso D.L., a mezzo della propria comunicazione del 9.12.2021 (doc. n. 26 in produzione attorea) ha convocato una “riunione di coordinamento propedeutica” proprio “alla ripresa dei lavori” - lavori che, dunque, in quel momento, erano certamente, di fatto, sospesi;
b) che lo stesso r.u.p., nella propria comunicazione del 3.3.2022 (doc. n. 32 in produzione attorea), successiva alla diffida ad adempiere intimata dalla in data 1.3.2022, ha invitato il D.L. a comunicare la data nella quale sarebbe stata disposta la ripresa dei lavori nonché ad inviare bozza delle varianti ritenute necessarie. Alla luce di tutto quanto innanzi, dunque, il definitivo fallimento del programma negoziale deve effettivamente ascriversi alla condotta di grave inadempimento della stazione appaltante consistente, per un verso, nell'aver operato una illegittima sospensione di fatto dei lavori fin dal giugno 2021 e, per altro verso (e soprattutto), nel non aver provveduto al pagamento dei dovuti acconti in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite dall'appaltatrice>>. pagina 10 di 14 Come ha correttamente rilevato il tribunale, i documenti prodotti in atti forniscono ampia dimostrazione che il cantiere fosse stato di fatto sospeso dal DL. L'assunto dell'appellante secondo cui, dalla comunicazione del 12.06.21, emergerebbe la volontà dell'amministrazione di dar corso ai lavori, la cui prosecuzione non sarebbe stata impedita dalla circostanza “che fosse all'esame del Direttore dei lavori la redazione di una variante in corso d'opera” è ampiamente smentito, oltre che dalla documentazione menzionata dal primo giudice, dalla pec del 25.09.21 (doc. 20 . In detta comunicazione il DL, nel replicare alla mail di in cui, tra l'altro, veniva contestata l'ulteriore sospensione dei lavori in attesa dell'ennesima perizia in variante, esplicitamente riconosceva tale sospensione giustificandola sulla base del rilievo che “la sospensione dei lavori è intervenuta per dar modo all'Amministrazione Pubblica di perfezionare la raccolta delle esigenze da parte dell'utilizzatore finale e tradurle non in una variante, ma in un atto necessario per il completamento dell'opera che consentisse la piena utilizzabilità”. Tale esplicita ammissione, peraltro proveniente dal soggetto preposto, ex art. 158 DPR 207/2010, a sospendere i lavori nei casi e nei modi previsti dalla legge, smentisce ampiamente la tesi difensiva dell'appellante. In definitiva, pertanto, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni esposte, deve essere confermata integralmente la valutazione compiuta dal tribunale in merito alla natura recessiva dell'inadempimento imputabile all'appaltatore rispetto a quello attribuibile alla stazione appaltante. Non hanno sorte migliore il II punto C., il IV, il V e VIII motivo. Il minimo comun denominatore delle suddette censure è dato dal rilievo che le pretese economiche riconosciute a sia un punto di valore delle opere eseguite e non pagate sia in ordine al danno da illegittima sospensione dei lavori, non avrebbero fondamento, non avendo l'impresa sottoscritto tempestiva riserva. Al tema delle riserve sono dedicati dalla sentenza impugnata i seguenti passaggi:
<<la decisione deve prendere le mosse dal rilievo che, benché parti abbiano < i>
ampiamente dibattuto il tema della tempestività della riserva apposta dall'appaltatrice attraverso la propria comunicazione dell'1.3.2022 (e tale tematica è stata oggetto anche del quesito sottoposto al C.T.U. dal precedente Istruttore), in realtà, l'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 20.10.2022, non ha effettivamente eccepito la decadenza dell'appaltatrice dal diritto di formulare la medesima riserva, con la conseguenza che, trattandosi di eccezione in senso stretto (vedi, in tal senso,
pagina 11 di 14 ex multis, Cass. n. 281/2017), alcun rilievo può operarsi in merito alla tempestività della riserva di cui si tratta. In proposito, deve, inoltre, in ogni caso, rilevarsi, in senso invero assorbente, che “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso” (esattamente ricorrente nella specie) “della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (cfr. Cass., n. 22275/2016)>>. Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. Come ha correttamente sottolineato il tribunale è assorbente il rilievo che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio” (Cass. Sez. 1, 10/01/2017, n. 281; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3824 del 14/03/2003). Tale eccezione andava conseguentemente proposta nei termini decadenziali di rito e non già nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. Secondo l'appellante l'eccezione di decadenza sarebbe stata ritualmente proposta in comparsa di risposta, laddove a pag. 9, rileva che “negli appalti di lavori pubblici può essere riconosciuto soltanto il diritto al pagamento dei lavori risultanti dal registro di contabilità”. Si tratta di una tesi non condivisibile. Quella menzionata dall'appellante è un'allegazione di estrema genericità, non interpretabile nei termini di un'eccezione processuale di decadenza. Piuttosto sembra volta a contestare la sussistenza di prova dell'esecuzione di opere per il valore preteso dall'appaltatore, in linea con il complessivo tenore delle difese del convenuto, dirette ad eccepire l'inesistenza nel merito delle pretese economiche fatte valere dall'appaltatore. Del resto se il avesse sollevato Parte_1 un'eccezione di decadenza, avrebbe dedotto la tardività anche delle pretese risarcitorie (come sostenuto in questa sede), anche in particolare dei maggiori oneri richiesti in relazione al fermo cantiere, di cui invece al punto 10 della comparsa di risposta si limita a dedurre l'infondatezza nel merito. Tali considerazioni sono assorbenti e precludono alla Corte di sindacare sulla tempestività o meno delle riserve, anche in relazione al compenso richiesto da per i lavori eseguiti. pagina 12 di 14 Non coglie nel segno neppure il VI motivo. Il tribunale nel determinare l'importo da riconoscere a a titolo di restitutio in integrum, ha rilevato non corretta l'espunzione nel IV Sal di una serie di voci in relazione a lavorazioni già contabilizzate nei precedenti SAL, sulla base del rilievo che
<< le parti, a mezzo della più volte richiamata transazione del 7.8.2020, hanno, in
realtà, rinunciato ad ogni rispettiva pretesa riguardante i lavori fin a quel momento effettuati e contabilizzati nei primi tre SAL, risultando, pertanto, preclusa alla stazione appaltante qualsivoglia “revisione” degli importi già contabilizzati nei precedenti SAL e già liquidati anche per effetto della transazione stessa. Ne deriva che gli importi oggetto delle detrazioni operate dal D.L. successivamente al terzo SAL in relazione ad opere contabilizzate nei primi tre SAL, per quanto sono state tenute ferme dal C.T.U., non devono, in realtà, essere espunte dalla quantificazione della totalità dei lavori eseguiti>>. Non si confronta con queste argomentazioni la doglianza dell'appellante che imputa al tribunale di non avere “considerato che i lavori contabilizzati nei SAL n. 1, 2, e 3 sono stati tutti interamente corrisposti e le riserve iscritte interamente tacitate”. Il primo giudice, non considerando le detrazioni operate nel IV Sal relative a opere contabilizzate nei SAL precedenti, lungi dal riconoscere importi già corrisposti, si è limitato a quantificare il valore delle opere tenendo in debito conto gli accordi transattivi, che precludevano alla stazione appaltante la possibilità di far valere vizi e difformità dei lavori contabilizzati sino al III Sal. Anche il VII motivo, per come è stato sollevato, non merita accoglimento. Riguardo la contestata applicazione dell'IVA, occorre rilevare che se gli effetti restitutori non possono essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente, secondo il principio "pretium succedit in locum rei" (Cass. 15/5/1996 n. 4498). L'obbligazione restitutoria per equivalente è dunque il compenso per equivalente del valore delle opere ed è conseguentemente soggetta a IVA. Il Ministero, infine, sulla base del rilievo che il debito restitutorio ha natura risarcitoria, non censura il riconoscimento della rivalutazione, bensì che sia stato rivalutato l'intero importo comprensivo di iva. Come tuttavia osserva l'appellata rivalutare solo l'importo capitale e su tale somma applicare l'Iva porta al medesimo risultato di euro 737.814,63 determinato dal tribunale.
* pagina 13 di 14 Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante a rifondere le spese del grado, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_5 milia-Romagna avverso la
[...] sentenza del Tribunale di Milano n.9134/2024, pubblicata in data 22.10.2024, così dispone: 1. rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 9134/2024, pubblicata in data 22.10.2024;
2.condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 15.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 9 luglio 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3312/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ANGELUCCI DAVIDE elettivamente domiciliato in PIAZZALE CLODIO, 8 - SCALA C, INT. 2 00195 ROMA presso il difensore avv. ANGELUCCI DAVIDE pagina 1 di 14 APPELLATO avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione 7° civile, dott. Pacifico, 22 ottobre 2024, n. 9134, notificata il 24 ottobre 2024, rigettare tutte le domande della società appellante. Con la rifusione delle spese processuali”.
Per Controparte_1
Nell'interesse di si confermano le conclusioni già Controparte_1 rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e si CHIEDE che venga rigettato l'appello avversario e confermata la sentenza n. 9134 emessa dal Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2024, in relazione alla causa R.G. n. 22107/2022. In via subordinata, nel caso in cui fosse accolto il primo motivo di appello, accertare e dichiarare, la risoluzione, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto di appalto, per grave e colpevole inadempimento del
[...]
- Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Parte_1
Lombardia e l'Emilia Romagna, Sezione territoriale di Milano, adottando ogni conseguente pronuncia dichiarativa e/o costitutiva e confermando per il resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto convenne in giudizio innanzi il tribunale di Milano il Controparte_1 esponendo: Parte_1
pagina 2 di 14 -di avere sottoscritto, all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, in data 18.12.2012 con la convenuta, un contratto di appalto avente ad oggetto opere di ristrutturazione del gabinetto di Polizia Scientifica di Milano;
che a seguito di contrasti insorti, in data 7.8.2020 le parti avevano concluso un accordo transattivo, in cui veniva dato atto che i lavori sino a quel momento eseguiti dovevano ritenersi esenti da vizi e accettati dalla stazione appaltante;
che successivamente era stato sottoscritto l' 11.12.2020 un verbale di ripresa dei lavori con fissazione del termine di 180 giorni per il completamento degli stessi;
che, tuttavia, a giugno e ad opere quasi ultimate, si era verificato uno stallo nei lavori, non formalizzato dal DL, motivato dalla necessità di adottare una nuova variante in corso d'opera; che tuttavia la stazione appaltante non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo maturato per i lavori eseguiti, benché da contratto fosse previsto il pagamento, a seguito dell'emissione di SAL, dell'importo di euro 150.000,00; che la convenuta, dopo avere emesso il IV per l'importo di euro 335.390,00 cui seguiva la corrispondente fattura dell'attrice, aveva rettificato la contabilizzazione emettendo un nuovo SAL per il minore importo di euro 296.300,00; che la condotta della stazione appaltante era divenuta foriera di un gravoso nocumento per l'appaltatrice che, oltre a vantare un credito da corrispettivo non pagato per lavori eseguiti pari a euro 923.085,19, subiva un danno conseguente alla illegittima sospensione dei lavori;
che in ragione di ciò aveva inoltrato una diffida ad adempiere rimasta inevasa. Concluse quindi chiedendo accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto ovvero, in subordine, pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta a norma dell'art. 1453 c.c. con conseguente condanna della stazione appaltante al pagamento dei lavori eseguiti pari a euro 923.085,19 oltre iva e all'importo di euro 61.861,33, pari al maggiore valore venale delle opere, e a risarcire il danno quantificato nell'importo di euro 865.298,36. Si costituì il contestando la fondatezza delle domande attoree. Rilevò Parte_1 in proposito che, a seguito di un errore di contabilizzazione in eccesso, era stato nuovamente riemesso il che tuttavia l'appaltatrice si era rifiutata di Pt_3 emettere una nota di credito per la differenza asserendo di vantare un maggiore contro credito per lavori eseguiti;
che nel corso di un sopralluogo, al quale si era rifiutata di partecipare, il DL aveva verificato la mancata rispondenza al progetto esecutivo dei pannelli utilizzati per il controsoffitto dei laboratori nonché delle porte installate ed altresì l'inidoneità delle dichiarazioni di pagina 3 di 14 conformità consegnate, perché riferite a impianti non completati;
che pertanto all'esito del sopralluogo era stato assegnato all'appaltatore il termine di 30 giorni per provvedere all'eliminazione delle difformità non osservato dall'appaltatore; che conseguentemente il mancato pagamento del corrispettivo e la mancata ultimazione delle opere erano ascrivibili esclusivamente all'inadempimento di
Disposta ctu, il tribunale di Milano, con sentenza n 9134/2024 pubblicata il 22.10.2024 così statuì:
<<
1. dichiara risolto il contratto per il quale è causa per fatto e colpa del
[...]
Parte_1
2. condanna il al pagamento, in favore Parte_1 della a titolo di restitutio in integrum, della somma di € Controparte_1
737.814,63 diminuita di quanto già corrisposto dall'Amministrazione, a titolo di sorte capitale ed interessi, in esecuzione della precedente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 22.3.2023; 3. condanna il al pagamento, in favore Parte_1 della a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Controparte_1
81.386,88; 4. condanna il al rimborso, in favore della Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed € Controparte_1
29.193,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato, detratto dalla somma risultante quanto già corrisposto dall'Amministrazione, a titolo di spese di lite, in esecuzione della precedente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 22.3.2023; 5. pone definitivamente le spese di C.T.U., nella misura già liquidata con precedente decreto, per l'intero a carico del con diritto Parte_1 della a vedersi rimborsato dal medesimo quanto Controparte_1 Parte_1 dalla stessa effettivamente corrisposto al C.T.U.>>. Il tribunale rilevò che:
-ogni questione in merito alla tardività della riserva fatta valere dall'appaltatrice doveva ritenersi superata dalla tardività dell'eccezione formulata dalla stazione appaltante;
-era preclusa ogni indagine circa la presenza di asserite non conformità delle opere eseguite prima della transazione e che pertanto, ai fini della valutazione delle domande delle parti e dei reciproci eccepiti inadempimenti, erano rilevanti pagina 4 di 14 esclusivamente le condotte tenute dai contraenti in seguito alla ripresa dei lavori avvenuta nel dicembre 2020;
-che il mancato pagamento del corrispettivo maturato dall'appaltatore non poteva giustificarsi né in ragione della presenza di vizi, stante la pochezza degli stessi, per come riscontrati dal ctu sulle opere eseguite successivamente alla transazione, né a cagione della mancata emissione di una nota di credito;
-che di fatto i lavori erano stati illegittimamente sospesi dalla stazione appaltante;
-che pertanto il contratto doveva ritenersi risolto per inadempimento della stazione appaltante, non avendo quest'ultima ottemperato alla diffida ex art. 1454 c.c. inoltrata dall'appaltatrice;
-che il valore complessivo dell'opera ancora da corrispondere all'attrice andava determinato nell'importo già rivalutato di euro 737.814,63;
-che dovevano riconoscersi a titolo di danno a. euro 69.558,27 per illegittima sospensione dei lavori b. euro 11.826,61 a titolo di utile calcolato ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 163/2006 e così complessivamente euro 81.386,88. Ha interposto gravame il . Si è costituita Parte_1 Controparte_1
Concessi i termini ex art. 352 cpc e fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 3 luglio 2025, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
I Motivi di Appello I. Viene censurata la decisione del tribunale di ritenere il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per inadempimento della stazione appaltante, nonostante alcuna efficacia potesse attribuirsi alla diffida del legale di datata 1.03.22, non contenendo l'intimazione alcuna menzione della procura conferita dalla parte, presupposto indispensabile secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della validità della diffida. II. Il lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale dei fatti in Parte_1 virtù dei quali aveva ritenuto la stazione appaltante inadempiente all'obbligo di pagamento sotto vari profili. A. L'appellante contesta la violazione dell'art. 12 del contratto di appalto, che stabilisce il diritto dell'appaltatore a ricevere acconti in corso d'opera al raggiungimento dell'importo di euro 150.000,00 sottolineando che l'impresa non aveva mai richiesto il pagamento di tali acconti bensì aveva manifestato la volontà di attendere il sal finale, pagina 5 di 14 B. Rappresenta altresì la volontà della stazione appaltante di procedere al pagamento del SAL IV come rettificato, pagamento che era stato impedito dal rifiuto dell'appaltatore di provvedere all'emissione di una nota di credito. Il mancato pagamento era dunque imputabile esclusivamente alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del creditore;
C. Contesta la quantificazione dell'importo dei lavori eseguita dal CTU, senza prendere in considerazione il SAL IV sottoscritto senza riserve dall'appaltatore e considerando anche gli importi che erano stati detratti dal DL. Tale quantificazione non poteva costituire il parametro per valutare l'inadempimento della stazione appaltante in corso di contratto, poiché utile esclusivamente ai fini della determinazione delle restituzioni correlate all'azione di risoluzione del contratto;
D. Censura la decisione di ritenere non giustificata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla stazione appaltante sulla base dell'argomentazione del modesto valore delle difformità riscontrate e senza considerare che l'utilizzo della fibra mineraria per la controsoffittatura in luogo dell'alluminio rendeva inutilizzabili i laboratori chimici;
E. Contesta l'affermazione della sentenza secondo cui la stazione appaltante non avrebbe mai sollecitato l'eliminazione delle difformità che, si sottolinea, avevano inciso significativamente sul sinallagma contrattuale;
F. Afferma l'erronea valutazione da parte del giudice riguardo quanto eccepito in punto di inadempimento dalla stazione appaltante relativamente alla consegna da parte di di dichiarazioni di conformità benché gli impianti non fossero stati ancora ultimati e consegnati. III. Si lamenta l'erronea ricostruzione e interpretazione dei fatti da parte del tribunale laddove ha ritenuto che la stazione appaltante avesse illegittimamente sospeso di fatto i lavori. L'appellante sottolinea l'assenza di un provvedimento di sospensione dei lavori ed altresì che, nei fatti, il DL aveva sempre adottato disposizioni contrarie all'ipotesi di sospensione, sollecitando l'eliminazione delle difformità riscontrate. Il fatto che fosse all'esame del DL la redazione di una variante in corso d'opera, in assenza di una qualsiasi disposizione a riguardo da parte del DL, non giustificava pertanto il comportamento dell'impresa, cui era imputabile la sospensione dei lavori. IV. L'appellante prospetta l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice non attribuisce alcuna rilevanza alla mancata iscrizione delle riserve in pagina 6 di 14 contabilità in relazione ai maggiori oneri che sarebbero derivati dalla illegittima sospensione dei lavori. V. L'appellante lamenta l'erroneità della decisione del tribunale di non attribuire rilievo al fatto che la contabilità dei lavori indicava in euro 1.241.255,82 l'importo dei lavori eseguiti e che il IV SAL era stato sottoscritto senza riserve dall'impresa. Censura altresì l'affermazione del tribunale secondo cui la stazione appaltante non avrebbe eccepito in maniera puntuale la decadenza dell'appaltatrice dal diritto di formulare riserva. VI. In via subordinata si sollecita una riforma della quantificazione del valore dell'opera eseguito dal primo giudice senza tenere conto delle detrazioni computate dal DL. VII. L'appellante censura la decisione di riconoscere su un debito di valore quale deve essere considerato l'importo dovuto a titolo di restitutio in integrum, l'iva al 10%. L'appellante ritiene che trattandosi di un'obbligazione di natura risarcitoria non sarebbe soggetta al l'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, lamenta un errore di quantificazione laddove la rivalutazione è stata calcolata sull'importo comprensivo di iva e non solo sul capitale. VIII. La doglianza attiene al riconoscimento in favore di di un danno da illegittima sospensione del cantiere sebbene l'impresa appaltatrice non abbia mai sollevato contestazioni e apposto riserva.
L'Opinione della Corte Occorre preliminarmente precisare che dell'esito della ulteriore iniziativa processuale intrapresa, come riferisce la stessa parte appellante (pag. 9 atto di impugnazione), da volta a far dichiarare l'illegittimità Controparte_1 del decreto emesso in data 13.06.2023 dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna con cui, su proposta del è stata disposta la risoluzione del medesimo contratto ai sensi dell'art. 136, co. 6, d.lgs n. 163/2006, non può in questa sede tenersi conto. Solo con la comparsa conclusionale di cui all'art. 352 co. 1 n. 2 cpc l'appellata ha depositato la sentenza che ha definito quel processo chiedendo fosse dichiarata
“l'improcedibilità dell'appello” in ragione del passaggio in giudicato di quella sentenza. La domanda è tuttavia inammissibile e sulla stessa, come sulla questione ad essa correlata degli effetti in questo giudizio del giudicato esterno, questa Corte non può pronunciarsi (Cass. Sez. 1, 23/06/2022, n. 20232).
pagina 7 di 14 Venendo dunque all'esame delle doglianze, il motivo sub I non merita accoglimento. L'eccezione di inefficacia della diffida è infondata, in quanto come insegna la Corte di cassazione, con la sottoscrizione dell'atto di citazione e il rilascio del mandato ad litem al proprio difensore, ha ratificato l'operato svolto precedentemente in via stragiudiziale da quest'ultimo e dunque anche tramite la diffida ad adempiere inviata alla controparte (Cassazione civile sez. II, 03/11/2017, n.26206; Cass. n. 21229 del 14/10/2010; Cass. n. 16221/2002). In ogni caso la doglianza è nella sostanza irrilevante giacché, stante l'identità di presupposti, sarebbe meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. proposta in via subordinata con conseguente conferma delle ulteriori statuizioni restitutorie e risarcitorie. Anche il motivo sub II, volto a confutare la sussistenza di un inadempimento della stazione appaltante per il mancato pagamento dei lavori eseguiti, non ha fondamento. Premesso che il punto C. della doglianza verrà trattato unitamente ai motivi IV, V e VIII, inerenti il tema delle riserve, si osserva che: Quanto al punto A., l'assunto dell'appellante in base al quale “..non risulta che l'impresa appaltatrice abbia mai chiesto pagamenti in acconto al raggiungimento dell'importo di euro 150.000,00” , è smentito dalla stessa documentazione richiamata dal Ministero (docc. 12, 18, 19, 22) in cui sollecita ripetutamente il pagamento dei lavori eseguiti e contesta nello specifico la tardiva emissione dei SAL in violazione degli accordi contrattuali (cfr doc. 22). Considerato che la predisposizione della contabilità dei lavori e la conseguente emissione dei SAL costituiscono obblighi posti a carico della stazione appaltante, oltre che dal contratto, dalla legge, secondo quanto prevedono gli artt. 181 e ss. del DPR n. 207/2010, l'eventuale iniziale tolleranza del creditore all'inadempimento della contro parte non giustifica l'inadempimento, né un consenso alla modificazione della disciplina negoziale (Cass. Sez. 1, 18/03/2003, n. 3964, Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019) soprattutto quando ad esso facciano seguito
– come nel caso in questione – plurime manifestazioni da parte del creditore rivolte a sollecitare l'adempimento di tali obblighi;
Quanto ai punti B., D. ed E., il tribunale correttamente ha ritenuto prive di rilievo le giustificazioni addotte dalla stazione appaltante in merito al mancato pagamento dei lavori e qui riproposte come motivo di impugnazione. L'appellante non spiega per quale ragione il regime di fatturazione elettronica impedirebbe, in assenza di una nota di credito dell'appaltatore, di provvedere al pagina 8 di 14 pagamento parziale della fattura emessa, né confuta l'ulteriore considerazione del primo giudice che contesta all'appellante che lavorazioni eseguite dalla avevano, in realtà, un valore nettamente superiore tanto a quello indicato nel certificato di pagamento del 22.11.2021, quanto (a fortiori) a quello indicato nel certificato “rettificato” del 28.2.2022>>. La questione non trova adeguata risposta nelle difese dell'appellante fatte valere con l'impugnazione, non risultando chiarito né giustificato come mai la contabilità dei lavori non fosse aggiornata al valore effettivo delle opere, circostanza che rende conclamato l'inadempimento all'obbligo di pagamento dell'amministrazione. Riguardo poi all'incidenza delle difformità sul piano sinallagmatico, questa Corte non può che confermare la correttezza della valutazione comparativa degli opposti inadempimenti operata dal tribunale, sotto il profilo di una valutazione di proporzionalità rispetto alla funzione economico sociale del contratto e della loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico. Partendo dalla considerazione che l'inadempimento contestato all'amministrazione si concretizza non solo nel mancato pagamento dei lavori eseguiti, ma anche nella illegittima sospensione di fatto dei lavori (tema che verrà trattato sub III), occorre rimarcare che le difformità della pannellatura, come anche quelle delle porte, erano agevolmente rimediabili ed anche con un modesto dispendio economico rispetto al complessivo importo delle opere eseguite;
Ugualmente non dirimenti si considerano le argomentazioni di cui al punto F., proprio perché la consegna delle certificazioni è adempimento che viene in rilievo ad opera ultimata, il committente non può rifiutarsi di pagare le opere eseguite sulla base dell'assunto che l'appaltatore non doveva consegnare certificazioni per opere pacificamente non ultimate. Poiché l'appaltatore non ha mai preteso il pagamento dei lavori sostenendone l'ultimazione, ma solo che venisse rispettato l'impegno di pagamento a stati di avanzamento dei lavori, tali certificazioni vanno considerate tamquam non esset. Segue la medesima sorte il motivo sub III. L'appellante sostiene l'erroneità della decisione del tribunale di attribuire all'amministrazione l'illegittima sospensione dei lavori. La stazione appaltante contesta la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di I grado sottolineando, oltre alla mancanza di un provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori, l'assenza di alcuna volontà di sospendere di fatto l'esecuzione delle opere. Questa la motivazione impugnata: pagina 9 di 14 <<..Sempre con riferimento alla condotta assunta dalla stazione appaltante, va, poi,
osservato che, sulla scorta del contenuto delle comunicazioni prodotte in atti, deve effettivamente ritenersi che l'Amministrazione convenuta, per ragioni proprie, abbia, di fatto, determinato la sospensione dei lavori fin dal giugno 2021, così impedendo all'appaltatrice di portarli a termine. Già dalla più volte richiamata comunicazione del D.L. del 12.6.2021 (doc. n. 10 in produzione attorea) emerge, infatti, come lo stesso D.L., abbia manifestato la necessità,
“al di fuori delle non conformità” (ossia delle modeste difformità delle quali si è detto),
“di una variante in corso d'opera” (successivamente mai formalizzata) “per l'implementazione di talune opere richieste dalla Polizia scientifica”. Che tale situazione si sia, poi, di fatto, concretata in un'illegittima sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante emerge, poi, dal contenuto delle successive comunicazioni intercorse tra le parti. Per un verso, infatti, rileva che, pur a fronte delle comunicazioni promananti dalla (ed indirizzate sia al D.L. che al r.u.p.) del 13.8.2021 (doc. n. 12 in produzione attorea) e del 22.9.2021 (doc. n. 19 in produzione attorea) facenti espresso riferimento ad uno stato di sospensione dei lavori legato all'annunciata necessità di introdurre una variante da parte dell'Amministrazione, non risulta in alcun modo che la stazione appaltante abbia negato tale circostanza o abbia o, comunque, in qualche modo sollecitato il completamento dei lavori secondo il progetto originario (rectius secondo il progetto risultante dalla precedente variante formalmente introdotta in occasione della più volte citata transazione). Per altro verso, rileva, poi: a) che lo stesso D.L., a mezzo della propria comunicazione del 9.12.2021 (doc. n. 26 in produzione attorea) ha convocato una “riunione di coordinamento propedeutica” proprio “alla ripresa dei lavori” - lavori che, dunque, in quel momento, erano certamente, di fatto, sospesi;
b) che lo stesso r.u.p., nella propria comunicazione del 3.3.2022 (doc. n. 32 in produzione attorea), successiva alla diffida ad adempiere intimata dalla in data 1.3.2022, ha invitato il D.L. a comunicare la data nella quale sarebbe stata disposta la ripresa dei lavori nonché ad inviare bozza delle varianti ritenute necessarie. Alla luce di tutto quanto innanzi, dunque, il definitivo fallimento del programma negoziale deve effettivamente ascriversi alla condotta di grave inadempimento della stazione appaltante consistente, per un verso, nell'aver operato una illegittima sospensione di fatto dei lavori fin dal giugno 2021 e, per altro verso (e soprattutto), nel non aver provveduto al pagamento dei dovuti acconti in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite dall'appaltatrice>>. pagina 10 di 14 Come ha correttamente rilevato il tribunale, i documenti prodotti in atti forniscono ampia dimostrazione che il cantiere fosse stato di fatto sospeso dal DL. L'assunto dell'appellante secondo cui, dalla comunicazione del 12.06.21, emergerebbe la volontà dell'amministrazione di dar corso ai lavori, la cui prosecuzione non sarebbe stata impedita dalla circostanza “che fosse all'esame del Direttore dei lavori la redazione di una variante in corso d'opera” è ampiamente smentito, oltre che dalla documentazione menzionata dal primo giudice, dalla pec del 25.09.21 (doc. 20 . In detta comunicazione il DL, nel replicare alla mail di in cui, tra l'altro, veniva contestata l'ulteriore sospensione dei lavori in attesa dell'ennesima perizia in variante, esplicitamente riconosceva tale sospensione giustificandola sulla base del rilievo che “la sospensione dei lavori è intervenuta per dar modo all'Amministrazione Pubblica di perfezionare la raccolta delle esigenze da parte dell'utilizzatore finale e tradurle non in una variante, ma in un atto necessario per il completamento dell'opera che consentisse la piena utilizzabilità”. Tale esplicita ammissione, peraltro proveniente dal soggetto preposto, ex art. 158 DPR 207/2010, a sospendere i lavori nei casi e nei modi previsti dalla legge, smentisce ampiamente la tesi difensiva dell'appellante. In definitiva, pertanto, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni esposte, deve essere confermata integralmente la valutazione compiuta dal tribunale in merito alla natura recessiva dell'inadempimento imputabile all'appaltatore rispetto a quello attribuibile alla stazione appaltante. Non hanno sorte migliore il II punto C., il IV, il V e VIII motivo. Il minimo comun denominatore delle suddette censure è dato dal rilievo che le pretese economiche riconosciute a sia un punto di valore delle opere eseguite e non pagate sia in ordine al danno da illegittima sospensione dei lavori, non avrebbero fondamento, non avendo l'impresa sottoscritto tempestiva riserva. Al tema delle riserve sono dedicati dalla sentenza impugnata i seguenti passaggi:
<<la decisione deve prendere le mosse dal rilievo che, benché parti abbiano < i>
ampiamente dibattuto il tema della tempestività della riserva apposta dall'appaltatrice attraverso la propria comunicazione dell'1.3.2022 (e tale tematica è stata oggetto anche del quesito sottoposto al C.T.U. dal precedente Istruttore), in realtà, l'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 20.10.2022, non ha effettivamente eccepito la decadenza dell'appaltatrice dal diritto di formulare la medesima riserva, con la conseguenza che, trattandosi di eccezione in senso stretto (vedi, in tal senso,
pagina 11 di 14 ex multis, Cass. n. 281/2017), alcun rilievo può operarsi in merito alla tempestività della riserva di cui si tratta. In proposito, deve, inoltre, in ogni caso, rilevarsi, in senso invero assorbente, che “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso” (esattamente ricorrente nella specie) “della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (cfr. Cass., n. 22275/2016)>>. Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. Come ha correttamente sottolineato il tribunale è assorbente il rilievo che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio” (Cass. Sez. 1, 10/01/2017, n. 281; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3824 del 14/03/2003). Tale eccezione andava conseguentemente proposta nei termini decadenziali di rito e non già nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. Secondo l'appellante l'eccezione di decadenza sarebbe stata ritualmente proposta in comparsa di risposta, laddove a pag. 9, rileva che “negli appalti di lavori pubblici può essere riconosciuto soltanto il diritto al pagamento dei lavori risultanti dal registro di contabilità”. Si tratta di una tesi non condivisibile. Quella menzionata dall'appellante è un'allegazione di estrema genericità, non interpretabile nei termini di un'eccezione processuale di decadenza. Piuttosto sembra volta a contestare la sussistenza di prova dell'esecuzione di opere per il valore preteso dall'appaltatore, in linea con il complessivo tenore delle difese del convenuto, dirette ad eccepire l'inesistenza nel merito delle pretese economiche fatte valere dall'appaltatore. Del resto se il avesse sollevato Parte_1 un'eccezione di decadenza, avrebbe dedotto la tardività anche delle pretese risarcitorie (come sostenuto in questa sede), anche in particolare dei maggiori oneri richiesti in relazione al fermo cantiere, di cui invece al punto 10 della comparsa di risposta si limita a dedurre l'infondatezza nel merito. Tali considerazioni sono assorbenti e precludono alla Corte di sindacare sulla tempestività o meno delle riserve, anche in relazione al compenso richiesto da per i lavori eseguiti. pagina 12 di 14 Non coglie nel segno neppure il VI motivo. Il tribunale nel determinare l'importo da riconoscere a a titolo di restitutio in integrum, ha rilevato non corretta l'espunzione nel IV Sal di una serie di voci in relazione a lavorazioni già contabilizzate nei precedenti SAL, sulla base del rilievo che
<< le parti, a mezzo della più volte richiamata transazione del 7.8.2020, hanno, in
realtà, rinunciato ad ogni rispettiva pretesa riguardante i lavori fin a quel momento effettuati e contabilizzati nei primi tre SAL, risultando, pertanto, preclusa alla stazione appaltante qualsivoglia “revisione” degli importi già contabilizzati nei precedenti SAL e già liquidati anche per effetto della transazione stessa. Ne deriva che gli importi oggetto delle detrazioni operate dal D.L. successivamente al terzo SAL in relazione ad opere contabilizzate nei primi tre SAL, per quanto sono state tenute ferme dal C.T.U., non devono, in realtà, essere espunte dalla quantificazione della totalità dei lavori eseguiti>>. Non si confronta con queste argomentazioni la doglianza dell'appellante che imputa al tribunale di non avere “considerato che i lavori contabilizzati nei SAL n. 1, 2, e 3 sono stati tutti interamente corrisposti e le riserve iscritte interamente tacitate”. Il primo giudice, non considerando le detrazioni operate nel IV Sal relative a opere contabilizzate nei SAL precedenti, lungi dal riconoscere importi già corrisposti, si è limitato a quantificare il valore delle opere tenendo in debito conto gli accordi transattivi, che precludevano alla stazione appaltante la possibilità di far valere vizi e difformità dei lavori contabilizzati sino al III Sal. Anche il VII motivo, per come è stato sollevato, non merita accoglimento. Riguardo la contestata applicazione dell'IVA, occorre rilevare che se gli effetti restitutori non possono essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente, secondo il principio "pretium succedit in locum rei" (Cass. 15/5/1996 n. 4498). L'obbligazione restitutoria per equivalente è dunque il compenso per equivalente del valore delle opere ed è conseguentemente soggetta a IVA. Il Ministero, infine, sulla base del rilievo che il debito restitutorio ha natura risarcitoria, non censura il riconoscimento della rivalutazione, bensì che sia stato rivalutato l'intero importo comprensivo di iva. Come tuttavia osserva l'appellata rivalutare solo l'importo capitale e su tale somma applicare l'Iva porta al medesimo risultato di euro 737.814,63 determinato dal tribunale.
* pagina 13 di 14 Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante a rifondere le spese del grado, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_5 milia-Romagna avverso la
[...] sentenza del Tribunale di Milano n.9134/2024, pubblicata in data 22.10.2024, così dispone: 1. rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 9134/2024, pubblicata in data 22.10.2024;
2.condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 15.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 9 luglio 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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