CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 2/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Senorbì il 27.07.1958, residente in [...]
e
con sede in Parte_2
nel Viale Matteotti n. 10 - P.IVA nella persona del suo amministratore, Pt_2 P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pisanu, presso il cui studio in via Luigi Pt_2
Garau n. 32, sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello,
appellanti
CONTRO
Pagina 1 (C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via Aosta n. 4, Pt_2
presso lo studio dell'Avv. Andrea Fulio che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Andrea Cocco giusta procura alle liti già in atti nei giudizi riuniti n. 10632/2017 e n.
9188/2018 R.G. nanti il Tribunale di Cagliari,
appellata, appellante incidentale
e
, residente Parte_2 Pt_2
Appellata contumace
All'udienza dell'11/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertato quanto di cui
alla superiore premessa, in riforma della gravata sentenza, accogliere le conclusioni di cui alla
comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2018:
- dichiarare - con riferimento alla domanda introduttiva di - il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva di Parte_1
- escludere l'attrice dalla AR TZ & C. S.n.c. stante la Controparte_1
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2286 C.c.;
- disporne la liquidazione della quota in denaro ai sensi dell'art. 2289 C.c. tenendo conto del
mancato apporto della convenuta;
Pagina 2 - compensando il valore della quota e comunque avendo considerazione dei vantaggi patrimoniali
conseguiti dalla convenuta nel corso della sua assenza, a far data dal 2012, per un saldo totale di
€. 186.776,73;
- condannandola al ristoro in favore di dei danni anche non patrimoniali Parte_1
giusto il disposto di cui all'art. 88 - rectius 96 - C.p.c.;
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluse le fasi cautelari;
- condannando, altresì, al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di CTU anticipate nella misura di complessivi € 11.419,20”.
Nell'interesse dell'appellata, appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
disattesa ogni contraria domanda, deduzione, eccezione e conclusione:
A) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per le Parte_1
ragioni di cui alla superiore espositiva;
B) nel merito, comunque rigettare integralmente l'appello proposto dalla AR TZ & C.
s.n.c. e per le ragioni di cui alla superiore espositiva;
Parte_1
C) accogliere l'appello incidentale proposto da con il presente atto, e per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: 1) condannare al pagamento Parte_1
delle spese di lite e delle competenze professionali del procedimento di primo grado in favore di
nella medesima misura in cui le stesse sono state liquidate a carico Controparte_1
della AR TZ & C. s.n.c., ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia;
2)
condannare la in solido tra loro, al pagamento Parte_3
integrale delle spese relative ai compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato nel
corso del giudizio di primo grado;
3) condannare la AR TZ & C. s.n.c. e Parte_1
in solido tra loro, al pagamento integrale delle spese relative alla custodia della quota di
[...]
Pagina 3 partecipazione di sequestrata nel corso del giudizio di primo grado e Controparte_1
successivamente dissequestrata.
D) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2475/2021, pubblicata in data 2.08.2021, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro la delibera con cui il Parte_4
socio l'aveva esclusa dalla compagine della società di famiglia, Sede Parte_1
di & c. s.n.c., per ritenuti, gravi inadempimenti delle Parte_2 Parte_2
obbligazioni assunte ai sensi del disposto dell'art. 2286 c.c., statuì nei seguenti termini: “ …,
accoglie l'opposizione di e per l'effetto dichiara la nullità della delibera Controparte_1
di esclusione dalla società Sede Farmaceutica n. 2 di dichiara Pt_2 Parte_2
inammissibile l'intervento di;
dichiara improcedibili le domande formulate da Parte_2
; compensa le spese tra e;
Parte_1 Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , che Parte_2 Parte_1
si liquidano in € 6.783,00 oltre rimborso ed accessori come per legge;
condanna
[...]
al pagamento delle spese processuali in Parte_2
favore di , che si liquidano in € 4.500,00 oltre rimborso ed accessori Controparte_1
come per legge”.
Si espongono, in sintesi, i tratti rilevanti della vicenda.
L'attrice aveva esposto di essere titolare di una quota pari al 50% della società, avente quale principale attività la conduzione di una farmacia in e che il fratello era titolare Pt_2 Pt_1
della restante quota del 50%; di essere caduta in grave depressione nell'autunno del 2012 anche a causa di contrasti sorti con il fratello, sfociata in un disturbo bipolare che aveva reso necessaria l'apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore, chiusa nel gennaio 2017, a seguito di un lungo periodo di osservazione medica;
che in tale arco temporale la società era stata gestita in via esclusiva dal fratello, il quale, una volta guarita, aveva ostacolato il suo rientro operativo nella
Pagina 4 farmacia fino a disporne l'esclusione, appunto, con la delibera impugnata, fondata sulle seguenti ragioni: mancato apporto professionale all'attività per un considerevole lasso temporale, prelievi di ingenti somme di denaro senza alcuna giustificazione dal conto corrente della società, impossibilità
di conseguire l'oggetto sociale in ragione di contrasti interni alla compagine.
Il convenuto , costituendosi nella duplice veste di socio e di legale Parte_1
rappresentante della società, non aveva contestato la invalidità della delibera, dichiaratamente assunta per indurre la socia a trovare un accordo sulla sua esclusione e liquidazione della quota, e,
in tale duplice veste aveva domandato, in via riconvenzionale, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 2287c.3 c.c., pronunciasse l'esclusione della socia per gli stessi motivi che avevano fondato l'adozione della delibera invalida ed accertasse il valore della quota da liquidare in favore della medesima, al netto delle somme che la socia doveva restituire in ragione della natura indebita dei prelevamenti effettuati.
Sospesa l'efficacia della delibera impugnata, il Tribunale aveva concesso il sequestro giudiziario della quota di cui era titolare l'attrice e nominato il custode, ma il provvedimento era stato reclamato e revocato poiché il ricorso cautelare era stato proposto dalla sola società, priva di legittimazione ad agire, non invece dal socio, unico legittimato ai sensi dell'art. 2287 c.3 c.c. a chiedere l'esclusione. L'istanza era stata dunque reiterata dal socio, che ne aveva ottenuto l'accoglimento. Di
seguito era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore della quota pari al 50% di partecipazione nella società, nonché l'entità dei prelievi effettuati dai due soci nel periodo 2012 – 2018.
Nel corso del giudizio era quindi intervenuta, in data 23 gennaio 2020, la signora Parte_2
chiarendo di essere l'originaria proprietaria della farmacia e di averne dapprima assegnato ai figli una quota del 35% ciascuno, trattenendo per sé il restante 30%, per poi cedere ad entrambi nell'anno 2006, la quota residua in eguale misura, verso la costituzione, in suo favore, di una rendita vitalizia di euro 20.000,00 annui a carico di ciascuno di essi. Lamentando che dal maggio
Pagina 5 intendeva ora far valere, in particolare nei confronti di la risoluzione per inadempimento Pt_1
della cessione della quota del 15%, con conseguente venir meno del potere in capo a questi, di chiedere al tribunale l'esclusione dell'altro socio. Difatti la presenza di tre soci avrebbe comportato l'operatività della regola della maggioranza per assumere la delibera in questione. Aveva soggiunto l'interveniente, che con atto pubblico del 31 luglio 2019 aveva donato alla Parte_1
propria coniuge la sua quota di partecipazione nella società in violazione dell'art. 10 Parte_5
dello statuto, che prevede il previo consenso degli altri soci al trasferimento, salvo che il cessionario sia coniuge o figlio del cedente in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 362/1991. Peraltro,
nella specie, non risultava essere in possesso dei requisiti di cui alla legge cit. sicché Parte_5
la cessione era inefficace e non opponibile alla società e ai restanti soci. L' interveniente aveva chiesto, dunque, di accertare la risoluzione della cessione della quota del 15% in favore di Parte_1
per inadempimento di questi e nel merito di dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione
[...]
delle quote da a Parte_1 Parte_5
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio e preso atto della impossibilità per le parti di raggiungere una definizione transattiva della controversia, il giudice aveva trattenuto la causa a decisione.
***
La sentenza impugnata si fonda sul seguente ordine di ragioni.
1. Era incontestabile la nullità della delibera di esclusione oggetto di impugnazione, pacificamente assunta dal socio in violazione del disposto di cui all'art 2287 c.3 c.c.
2. Difettava la legittimazione ad agire della società in ordine alla domanda di esclusione del socio ex art. 2287 c. 3 c.c., competendo la legittimazione esclusivamente al socio, mentre la società
era legittimata a partecipare al giudizio con riguardo all'altra domanda riconvenzionale proposta, di determinazione del valore della quota del socio da escludere.
3. aveva dispiegato un intervento autonomo nel giudizio intendendo far valere un Parte_2
proprio diritto, in particolare nei confronti del figlio Tale intervento, disciplinato Pt_1
Pagina 6 dall'art. 105 c.p.c. era da considerare inammissibile, posto che le domande svolte erano scollegate da quelle formulate nel processo.
4. La domanda formulata da ai sensi del disposto dell'art. 2287 c. 3 c.c. non era Parte_1
procedibile, avendo questi perso la qualità di socio nel corso del giudizio, per avere ceduto la partecipazione al coniuge con atto pubblico del 2019, perdendo così il potere di chiedere l'esclusione della sorella dalla compagine sociale, siccome ormai privo della titolarità del diritto sancito dalla disposizione normativa cit., circostanza che, del resto, lo privava di qualsiasi interesse ad agire a che la socia venisse esclusa dalla società, essendo egli ormai un estraneo rispetto ad essa. In particolare non era condivisibile la tesi del in merito alla Pt_1
persistenza della sua legittimazione ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. che presuppone che ad essere ceduto sia il diritto controverso, ipotesi non sussistente nel caso in esame, dove la cessione aveva riguardato la partecipazione di mentre il diritto controverso Parte_1
concerneva la partecipazione di di cui era stata chiesta l'esclusione Controparte_1
dalla compagine societaria. Dichiarati dunque, la nullità della delibera di esclusione di
[...]
, l'inammissibilità dell'intervento di WA TZ e l'improcedibilità delle Parte_4
domande proposte da , il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per Parte_1
l'integrale compensazione delle spese processuali, incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio,
sul rilievo che era risultato vittorioso nella fase cautelare mentre la sua Parte_1
domanda di merito era stata dichiarata improcedibile per un evento intervenuto solo alla fine della causa. Di contro la società doveva essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di in quanto soccombente nelle fasi cautelari e di reclamo. Parte_4
WA TZ a sua volta è stata condannata al pagamento delle spese in favore di Parte_1
per essere inammissibile l'intervento dispiegato contro questi.
[...]
***
Avverso la sentenza hanno proposto appello e la Sede Numero 2 Parte_1 Parte_2
di Parte_2 Controparte_2
Pagina 7 Ha resistito la sola , proponendo appello incidentale limitatamente alle Parte_4
statuizioni sulle spese del procedimento. non si è invece costituita, divenendo così Parte_2
definitive le statuizioni che l'hanno riguardata.
Gli appellanti hanno formulato le seguenti censure.
a. Il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la legittimazione ad agire della società. Questa
ricorrerebbe in relazione alla domanda di liquidazione in denaro del valore della quota della socia di cui si chiedeva l'esclusione e, pertanto, sarebbe evidente la necessità/opportunità di una trattazione unitaria delle posizioni. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della molteplicità di posizioni sostanziali e processuali di cui era portatrice la farmacia.
b. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere venuta meno la legittimazione processuale di sull'assunto che non ricorresse nella specie l' ipotesi disciplinata dall'art. 111 Parte_1
c.p.c.; difatti costituisce principio pacifico in giurisprudenza che tale ipotesi sia integrata ogni qualvolta l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, un subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la situazione dedotta in giudizio (in proposito gli appellanti richiamano Cass. 26/05/2003 n. 8316 e Cass. sez. un. n.
22727/2011), volendo, storicamente, l'istituto consentire la libera disponibilità delle situazioni giuridiche controverse. In definitiva, il Tribunale avrebbe fatto propria la posizione della dottrina minoritaria, ben più restrittiva rispetto al maggioritario orientamento giurisprudenziale, finendo per mortificare la portata generale dell'art. 111 c.p.c. posto a tutela della parte cui è diretta la domanda,
la quale non deve subire conseguenze dalla cessione della res litigiosa.
c. d. Con i successivi motivi di gravame la parte appellante reitera la domanda di esclusione della socia, di cui sostiene la fondatezza alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio,
attraverso la quale sarebbero stati accertati prelevamenti indebiti, peraltro neppure contestati,
essendo, per un verso pacifico che , fin dal 2012, non operasse nella Controparte_1
farmacia e che, di seguito, avesse ostacolato l'operatività della società opponendosi, fra l'altro, al rinnovo della fideiussione decennale. La valutazione della quota sociale pari al 50% era stata di
Pagina 8 euro 854.886,00 importo che, detratti i prelevamenti effettuati nel tempo, portava ad un saldo di poco più di euro 186.000,00 che esso appellante si era sempre dichiarato disponibile a versare,
formalizzando tale suo intendimento con proposta transattiva depositata il 19 ottobre 2020, non accettata dalla controparte.
e. Ferma la condanna di in ragione della totale inconferenza del suo intervento Parte_2
rispetto ai rapporti dedotti in giudizio, supponendo l'accoglimento delle proprie domande, gli appellanti chiedono, da ultimo, che le spese processuali, incluse quelle di c.t.u. vengano poste a carico di . Controparte_1
***
L'appello è infondato.
a. Si dà atto che non è sollevata questione circa la nullità della delibera di esclusione della socia
, su cui fin da subito ha concordato la parte convenuta. Controparte_1
Va poi rilevato che il primo motivo di gravame non esplica in realtà una censura, pur assumendo la apparente veste di doglianza avverso la decisione del tribunale. Invero, il primo giudice ha dato atto che la AR TZ non era legittimata a domandare l'esclusione della socia, ma ha anche precisato che lo era con riguardo alla domanda di liquidazione della quota. Non chiare paiono,
invece, le allusioni contenute nel corpo della stessa censura ad un interesse della AR a proteggere il proprio patrimonio e ad una mancata considerazione da parte del giudice della molteplicità di posizioni sostanziali e processuali che rendevano opportuna una trattazione unitaria delle questioni introdotte, in ossequio al principio di economia processuale. Ebbene, il Tribunale
non si è pronunciato sulla domanda che la AR era legittimata a proporre semplicemente perché ha riscontrato la sopravvenuta carenza del presupposto che avrebbe consentito di andare oltre e di esaminarla, vale a dire la legittimazione ad agire di , in relazione alla Parte_1
domanda di esclusione della socia.
b. Infondato è anche il secondo motivo di gravame. Il Tribunale ha esattamente applicato il principio sancito dall'art. 111 c.p.c. pronunciando sul solco degli insegnamenti della Suprema
Pagina 9 Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sulla base di richiami a precedenti nient'affatto conferenti al caso in esame. E' difatti inconfutabile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice che, lungi dal fornire un interpretazione restrittiva del concetto di diritto controverso,
ne ha invece colto appieno il senso, individuandolo, in concreto, nella partecipazione di
[...]
, di cui era stata domandata l'esclusione e la conseguenziale liquidazione della Parte_4
quota.
Per contro, la cessazione della qualità di socio in capo a ha inciso sulla sua Parte_1
legittimazione processuale, che deve sussistere fino al momento della pronuncia, facendo venir meno, al contempo, anche il suo l'interesse ex art. 100 c.p.c. a domandare l'esclusione della socia dalla compagine societaria a cui egli stesso non appartiene più.
Il rigetto del motivo è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.
Solo per ragioni di completezza, essendosi anche l'appellata soffermata sul punto, deve darsi atto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha posto in evidenza una situazione ben più articolata, essendo stati riscontrati prelievi da ambo le parti, e, in misura assai più consistente da parte di , in prevalenza a titolo di Parte_1
compensi all'amministratore. Con riguardo ai prelievi in favore di , in Controparte_1
gran parte effettuati con la causale anticipazione utili, non può trascurarsi il fatto che si tratti prevalentemente di prelievi mensili di identico importo che hanno riguardato un lungo arco temporale in cui la stessa era sottoposta ad amministrazione di sostegno: appare dunque del tutto plausibile che si fosse trattato di prelievi assentiti dallo stesso in base alle Parte_1
disposizioni impartite dal giudice tutelare, come assunto dall'appellata. Né alla medesima si sarebbe potuta ascrivere una colposa assenza dalla fattiva collaborazione nell'attività della farmacia con riguardo al periodo della sua malattia.
Appello incidentale. L'appellata ritiene non corretta la statuizione che ha disposto la compensazione delle spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio tra i due fratelli e si duole della mancata pronuncia esplicita concernente la regolazione definitiva delle
Pagina 10 spese di custodia della quota sottoposta a sequestro. In proposito l'appellata ha osservato che, tenuto conto dei provvedimenti assunti in corso di causa, la sentenza ne avrebbe, di fatto, tacitamente confermato la loro ripartizione in misura paritaria, pur a fronte della indubbia soccombenza di
. Sarebbe, viceversa, irrilevante il fatto che questi fosse stato vittorioso nella Parte_1
fase cautelare, posto che l'accertamento svolto in quella sede, per espressa previsione normativa ha una efficacia limitata a tale fase, dovendosi, per contro, disciplinare le spese processuali in relazione all'esito del giudizio di cognizione piena. Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio gli accertamenti svolti in ragione delle domande proposte dal non avrebbero costituito alcun fondamento Pt_1
della decisione di merito, rivelandosi superflui stante il sopravvenuto difetto di legittimazione del socio.
La doglianza è fondata sotto tutti i profili, non potendo condividersi le ragioni poste dal primo giudice a supporto della pronuncia di compensazione delle spese processuali e di c.t.u. fra Pt_1
e , e dovendo la Corte pronunciare sulle spese di custodia tenendo Controparte_1
parimenti conto della regola della soccombenza.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello per cui: “Le spese del
procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del
merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini
della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non
si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla
decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.” (Cass. Sez. 2 -
, ord. n. 9785 del 25/03/2022).
Nella specie è stato indubbiamente soccombente nel primo grado, quantunque Parte_1
abbia ottenuto un provvedimento cautelare a sé favorevole in corso di causa (per inciso, in questa sede la domanda di sequestro riformulata dal medesimo, è stata rigetta con ordinanza del primo giugno 2023 nel subprocedimento instaurato prima della trattazione del merito).
Pagina 11 Analizzando le conclusioni precisate dall'appellante incidentale deve, tuttavia, rilevarsi che si è costituito con un unico atto redatto dal medesimo difensore unitamente alla Parte_1
Società, per quanto le rispettive posizioni non fossero pienamente coincidenti sul piano delle rispettive legittimazioni ad agire. Consegue che le conclusioni sub C 1 (laddove sono domandate competenze professionali nella medesima misura in cui sono state liquidate a carico della AR
TZ & C.) non possono trovare pieno accoglimento, dovendosi piuttosto applicare il disposto di cui all'art. 4 comma 2 ultima parte del DM 55/2014 come aggiornato dal DM n. 37/2018 che recita:
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il
compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi
dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando
più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste
un solo soggetto contro più soggetti” (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ord. n. 2956 del 31/01/2024: “In
tema di spese processuali l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un
solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l'avvocato
assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio
della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando
maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di
un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. In applicazione del principio la
S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, in conseguenza del rigetto delle domande
proposte da una pluralità di medici specializzandi contro quattro Amministrazioni, tutte assistite
dall'Avvocatura dello Stato, nel liquidare le spese di lite aveva applicato l'aumento previsto dal
citato articolo 4, tenendo conto del numero delle parti soccombenti.”), cosicché l'importo già
riconosciuto deve essere posto a carico solidale di entrambi (Sede Controparte_3
con una maggiorazione del 30%.
[...]
Pagina 12 Merita inoltre accoglimento la domanda sub C 2 di porre interamente a carico della AR e di in solido le spese di consulenza tecnica d'ufficio nonché sub C 3 di condanna al Parte_1
pagamento integrale delle spese relative alla custodia della quota di partecipazione nella società
sequestrata nel corso del primo grado di giudizio e successivamente dissequestrata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore indeterminabile, parametro minimo (tutte le fasi inclusa trattazione/istruttoria in considerazione del subprocedimento istaurato con l'appello) con un incremento del 30% per le presenza di due controparti soccombenti difese con unico atto dal medesimo avvocato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da e Sede Parte_1 Parte_2
di in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Pt_2 Parte_2
Tribunale di Cagliari n. 2475/2021, pubblicata in data 2.08.2021;
2) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2475/2021, pubblicata in data 2.08.2021 e per l'effetto, parzialmente riformando la sentenza di primo grado che nel resto conferma:
- condanna alla rifusione in solido con Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante delle spese del primo grado di
[...]
giudizio, che ridetermina per compensi di avvocato in euro 5.850,00 inclusa maggiorazione del
30%, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
- pone interamente a carico di e Sede di di Parte_1 Parte_2 Pt_2 [...]
in persona del legale rappresentante le spese di consulenza tecnica d'ufficio, Parte_2
Pagina 13 nonché le spese di custodia della quota sequestrata, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente interamente anticipato da mercede;
CP_1 Pt_1
Pt_ 3) condanna e Sede di in Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_2
persona del legale rappresentante in solido alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per compensi di avvocato, in € 6.494,80
inclusa la maggiorazione del 30%, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
4) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di e Sede Parte_1
in persona del legale rappresentante, Parte_2 Parte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 i figli non avevano più adempiuto alle obbligazioni di pagamento assunte, l'interveniente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 2/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Senorbì il 27.07.1958, residente in [...]
e
con sede in Parte_2
nel Viale Matteotti n. 10 - P.IVA nella persona del suo amministratore, Pt_2 P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pisanu, presso il cui studio in via Luigi Pt_2
Garau n. 32, sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello,
appellanti
CONTRO
Pagina 1 (C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via Aosta n. 4, Pt_2
presso lo studio dell'Avv. Andrea Fulio che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Andrea Cocco giusta procura alle liti già in atti nei giudizi riuniti n. 10632/2017 e n.
9188/2018 R.G. nanti il Tribunale di Cagliari,
appellata, appellante incidentale
e
, residente Parte_2 Pt_2
Appellata contumace
All'udienza dell'11/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertato quanto di cui
alla superiore premessa, in riforma della gravata sentenza, accogliere le conclusioni di cui alla
comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2018:
- dichiarare - con riferimento alla domanda introduttiva di - il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva di Parte_1
- escludere l'attrice dalla AR TZ & C. S.n.c. stante la Controparte_1
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2286 C.c.;
- disporne la liquidazione della quota in denaro ai sensi dell'art. 2289 C.c. tenendo conto del
mancato apporto della convenuta;
Pagina 2 - compensando il valore della quota e comunque avendo considerazione dei vantaggi patrimoniali
conseguiti dalla convenuta nel corso della sua assenza, a far data dal 2012, per un saldo totale di
€. 186.776,73;
- condannandola al ristoro in favore di dei danni anche non patrimoniali Parte_1
giusto il disposto di cui all'art. 88 - rectius 96 - C.p.c.;
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluse le fasi cautelari;
- condannando, altresì, al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di CTU anticipate nella misura di complessivi € 11.419,20”.
Nell'interesse dell'appellata, appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
disattesa ogni contraria domanda, deduzione, eccezione e conclusione:
A) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per le Parte_1
ragioni di cui alla superiore espositiva;
B) nel merito, comunque rigettare integralmente l'appello proposto dalla AR TZ & C.
s.n.c. e per le ragioni di cui alla superiore espositiva;
Parte_1
C) accogliere l'appello incidentale proposto da con il presente atto, e per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: 1) condannare al pagamento Parte_1
delle spese di lite e delle competenze professionali del procedimento di primo grado in favore di
nella medesima misura in cui le stesse sono state liquidate a carico Controparte_1
della AR TZ & C. s.n.c., ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia;
2)
condannare la in solido tra loro, al pagamento Parte_3
integrale delle spese relative ai compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato nel
corso del giudizio di primo grado;
3) condannare la AR TZ & C. s.n.c. e Parte_1
in solido tra loro, al pagamento integrale delle spese relative alla custodia della quota di
[...]
Pagina 3 partecipazione di sequestrata nel corso del giudizio di primo grado e Controparte_1
successivamente dissequestrata.
D) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2475/2021, pubblicata in data 2.08.2021, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro la delibera con cui il Parte_4
socio l'aveva esclusa dalla compagine della società di famiglia, Sede Parte_1
di & c. s.n.c., per ritenuti, gravi inadempimenti delle Parte_2 Parte_2
obbligazioni assunte ai sensi del disposto dell'art. 2286 c.c., statuì nei seguenti termini: “ …,
accoglie l'opposizione di e per l'effetto dichiara la nullità della delibera Controparte_1
di esclusione dalla società Sede Farmaceutica n. 2 di dichiara Pt_2 Parte_2
inammissibile l'intervento di;
dichiara improcedibili le domande formulate da Parte_2
; compensa le spese tra e;
Parte_1 Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , che Parte_2 Parte_1
si liquidano in € 6.783,00 oltre rimborso ed accessori come per legge;
condanna
[...]
al pagamento delle spese processuali in Parte_2
favore di , che si liquidano in € 4.500,00 oltre rimborso ed accessori Controparte_1
come per legge”.
Si espongono, in sintesi, i tratti rilevanti della vicenda.
L'attrice aveva esposto di essere titolare di una quota pari al 50% della società, avente quale principale attività la conduzione di una farmacia in e che il fratello era titolare Pt_2 Pt_1
della restante quota del 50%; di essere caduta in grave depressione nell'autunno del 2012 anche a causa di contrasti sorti con il fratello, sfociata in un disturbo bipolare che aveva reso necessaria l'apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore, chiusa nel gennaio 2017, a seguito di un lungo periodo di osservazione medica;
che in tale arco temporale la società era stata gestita in via esclusiva dal fratello, il quale, una volta guarita, aveva ostacolato il suo rientro operativo nella
Pagina 4 farmacia fino a disporne l'esclusione, appunto, con la delibera impugnata, fondata sulle seguenti ragioni: mancato apporto professionale all'attività per un considerevole lasso temporale, prelievi di ingenti somme di denaro senza alcuna giustificazione dal conto corrente della società, impossibilità
di conseguire l'oggetto sociale in ragione di contrasti interni alla compagine.
Il convenuto , costituendosi nella duplice veste di socio e di legale Parte_1
rappresentante della società, non aveva contestato la invalidità della delibera, dichiaratamente assunta per indurre la socia a trovare un accordo sulla sua esclusione e liquidazione della quota, e,
in tale duplice veste aveva domandato, in via riconvenzionale, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 2287c.3 c.c., pronunciasse l'esclusione della socia per gli stessi motivi che avevano fondato l'adozione della delibera invalida ed accertasse il valore della quota da liquidare in favore della medesima, al netto delle somme che la socia doveva restituire in ragione della natura indebita dei prelevamenti effettuati.
Sospesa l'efficacia della delibera impugnata, il Tribunale aveva concesso il sequestro giudiziario della quota di cui era titolare l'attrice e nominato il custode, ma il provvedimento era stato reclamato e revocato poiché il ricorso cautelare era stato proposto dalla sola società, priva di legittimazione ad agire, non invece dal socio, unico legittimato ai sensi dell'art. 2287 c.3 c.c. a chiedere l'esclusione. L'istanza era stata dunque reiterata dal socio, che ne aveva ottenuto l'accoglimento. Di
seguito era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore della quota pari al 50% di partecipazione nella società, nonché l'entità dei prelievi effettuati dai due soci nel periodo 2012 – 2018.
Nel corso del giudizio era quindi intervenuta, in data 23 gennaio 2020, la signora Parte_2
chiarendo di essere l'originaria proprietaria della farmacia e di averne dapprima assegnato ai figli una quota del 35% ciascuno, trattenendo per sé il restante 30%, per poi cedere ad entrambi nell'anno 2006, la quota residua in eguale misura, verso la costituzione, in suo favore, di una rendita vitalizia di euro 20.000,00 annui a carico di ciascuno di essi. Lamentando che dal maggio
Pagina 5 intendeva ora far valere, in particolare nei confronti di la risoluzione per inadempimento Pt_1
della cessione della quota del 15%, con conseguente venir meno del potere in capo a questi, di chiedere al tribunale l'esclusione dell'altro socio. Difatti la presenza di tre soci avrebbe comportato l'operatività della regola della maggioranza per assumere la delibera in questione. Aveva soggiunto l'interveniente, che con atto pubblico del 31 luglio 2019 aveva donato alla Parte_1
propria coniuge la sua quota di partecipazione nella società in violazione dell'art. 10 Parte_5
dello statuto, che prevede il previo consenso degli altri soci al trasferimento, salvo che il cessionario sia coniuge o figlio del cedente in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 362/1991. Peraltro,
nella specie, non risultava essere in possesso dei requisiti di cui alla legge cit. sicché Parte_5
la cessione era inefficace e non opponibile alla società e ai restanti soci. L' interveniente aveva chiesto, dunque, di accertare la risoluzione della cessione della quota del 15% in favore di Parte_1
per inadempimento di questi e nel merito di dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione
[...]
delle quote da a Parte_1 Parte_5
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio e preso atto della impossibilità per le parti di raggiungere una definizione transattiva della controversia, il giudice aveva trattenuto la causa a decisione.
***
La sentenza impugnata si fonda sul seguente ordine di ragioni.
1. Era incontestabile la nullità della delibera di esclusione oggetto di impugnazione, pacificamente assunta dal socio in violazione del disposto di cui all'art 2287 c.3 c.c.
2. Difettava la legittimazione ad agire della società in ordine alla domanda di esclusione del socio ex art. 2287 c. 3 c.c., competendo la legittimazione esclusivamente al socio, mentre la società
era legittimata a partecipare al giudizio con riguardo all'altra domanda riconvenzionale proposta, di determinazione del valore della quota del socio da escludere.
3. aveva dispiegato un intervento autonomo nel giudizio intendendo far valere un Parte_2
proprio diritto, in particolare nei confronti del figlio Tale intervento, disciplinato Pt_1
Pagina 6 dall'art. 105 c.p.c. era da considerare inammissibile, posto che le domande svolte erano scollegate da quelle formulate nel processo.
4. La domanda formulata da ai sensi del disposto dell'art. 2287 c. 3 c.c. non era Parte_1
procedibile, avendo questi perso la qualità di socio nel corso del giudizio, per avere ceduto la partecipazione al coniuge con atto pubblico del 2019, perdendo così il potere di chiedere l'esclusione della sorella dalla compagine sociale, siccome ormai privo della titolarità del diritto sancito dalla disposizione normativa cit., circostanza che, del resto, lo privava di qualsiasi interesse ad agire a che la socia venisse esclusa dalla società, essendo egli ormai un estraneo rispetto ad essa. In particolare non era condivisibile la tesi del in merito alla Pt_1
persistenza della sua legittimazione ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. che presuppone che ad essere ceduto sia il diritto controverso, ipotesi non sussistente nel caso in esame, dove la cessione aveva riguardato la partecipazione di mentre il diritto controverso Parte_1
concerneva la partecipazione di di cui era stata chiesta l'esclusione Controparte_1
dalla compagine societaria. Dichiarati dunque, la nullità della delibera di esclusione di
[...]
, l'inammissibilità dell'intervento di WA TZ e l'improcedibilità delle Parte_4
domande proposte da , il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per Parte_1
l'integrale compensazione delle spese processuali, incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio,
sul rilievo che era risultato vittorioso nella fase cautelare mentre la sua Parte_1
domanda di merito era stata dichiarata improcedibile per un evento intervenuto solo alla fine della causa. Di contro la società doveva essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di in quanto soccombente nelle fasi cautelari e di reclamo. Parte_4
WA TZ a sua volta è stata condannata al pagamento delle spese in favore di Parte_1
per essere inammissibile l'intervento dispiegato contro questi.
[...]
***
Avverso la sentenza hanno proposto appello e la Sede Numero 2 Parte_1 Parte_2
di Parte_2 Controparte_2
Pagina 7 Ha resistito la sola , proponendo appello incidentale limitatamente alle Parte_4
statuizioni sulle spese del procedimento. non si è invece costituita, divenendo così Parte_2
definitive le statuizioni che l'hanno riguardata.
Gli appellanti hanno formulato le seguenti censure.
a. Il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la legittimazione ad agire della società. Questa
ricorrerebbe in relazione alla domanda di liquidazione in denaro del valore della quota della socia di cui si chiedeva l'esclusione e, pertanto, sarebbe evidente la necessità/opportunità di una trattazione unitaria delle posizioni. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della molteplicità di posizioni sostanziali e processuali di cui era portatrice la farmacia.
b. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere venuta meno la legittimazione processuale di sull'assunto che non ricorresse nella specie l' ipotesi disciplinata dall'art. 111 Parte_1
c.p.c.; difatti costituisce principio pacifico in giurisprudenza che tale ipotesi sia integrata ogni qualvolta l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, un subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la situazione dedotta in giudizio (in proposito gli appellanti richiamano Cass. 26/05/2003 n. 8316 e Cass. sez. un. n.
22727/2011), volendo, storicamente, l'istituto consentire la libera disponibilità delle situazioni giuridiche controverse. In definitiva, il Tribunale avrebbe fatto propria la posizione della dottrina minoritaria, ben più restrittiva rispetto al maggioritario orientamento giurisprudenziale, finendo per mortificare la portata generale dell'art. 111 c.p.c. posto a tutela della parte cui è diretta la domanda,
la quale non deve subire conseguenze dalla cessione della res litigiosa.
c. d. Con i successivi motivi di gravame la parte appellante reitera la domanda di esclusione della socia, di cui sostiene la fondatezza alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio,
attraverso la quale sarebbero stati accertati prelevamenti indebiti, peraltro neppure contestati,
essendo, per un verso pacifico che , fin dal 2012, non operasse nella Controparte_1
farmacia e che, di seguito, avesse ostacolato l'operatività della società opponendosi, fra l'altro, al rinnovo della fideiussione decennale. La valutazione della quota sociale pari al 50% era stata di
Pagina 8 euro 854.886,00 importo che, detratti i prelevamenti effettuati nel tempo, portava ad un saldo di poco più di euro 186.000,00 che esso appellante si era sempre dichiarato disponibile a versare,
formalizzando tale suo intendimento con proposta transattiva depositata il 19 ottobre 2020, non accettata dalla controparte.
e. Ferma la condanna di in ragione della totale inconferenza del suo intervento Parte_2
rispetto ai rapporti dedotti in giudizio, supponendo l'accoglimento delle proprie domande, gli appellanti chiedono, da ultimo, che le spese processuali, incluse quelle di c.t.u. vengano poste a carico di . Controparte_1
***
L'appello è infondato.
a. Si dà atto che non è sollevata questione circa la nullità della delibera di esclusione della socia
, su cui fin da subito ha concordato la parte convenuta. Controparte_1
Va poi rilevato che il primo motivo di gravame non esplica in realtà una censura, pur assumendo la apparente veste di doglianza avverso la decisione del tribunale. Invero, il primo giudice ha dato atto che la AR TZ non era legittimata a domandare l'esclusione della socia, ma ha anche precisato che lo era con riguardo alla domanda di liquidazione della quota. Non chiare paiono,
invece, le allusioni contenute nel corpo della stessa censura ad un interesse della AR a proteggere il proprio patrimonio e ad una mancata considerazione da parte del giudice della molteplicità di posizioni sostanziali e processuali che rendevano opportuna una trattazione unitaria delle questioni introdotte, in ossequio al principio di economia processuale. Ebbene, il Tribunale
non si è pronunciato sulla domanda che la AR era legittimata a proporre semplicemente perché ha riscontrato la sopravvenuta carenza del presupposto che avrebbe consentito di andare oltre e di esaminarla, vale a dire la legittimazione ad agire di , in relazione alla Parte_1
domanda di esclusione della socia.
b. Infondato è anche il secondo motivo di gravame. Il Tribunale ha esattamente applicato il principio sancito dall'art. 111 c.p.c. pronunciando sul solco degli insegnamenti della Suprema
Pagina 9 Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sulla base di richiami a precedenti nient'affatto conferenti al caso in esame. E' difatti inconfutabile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice che, lungi dal fornire un interpretazione restrittiva del concetto di diritto controverso,
ne ha invece colto appieno il senso, individuandolo, in concreto, nella partecipazione di
[...]
, di cui era stata domandata l'esclusione e la conseguenziale liquidazione della Parte_4
quota.
Per contro, la cessazione della qualità di socio in capo a ha inciso sulla sua Parte_1
legittimazione processuale, che deve sussistere fino al momento della pronuncia, facendo venir meno, al contempo, anche il suo l'interesse ex art. 100 c.p.c. a domandare l'esclusione della socia dalla compagine societaria a cui egli stesso non appartiene più.
Il rigetto del motivo è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.
Solo per ragioni di completezza, essendosi anche l'appellata soffermata sul punto, deve darsi atto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha posto in evidenza una situazione ben più articolata, essendo stati riscontrati prelievi da ambo le parti, e, in misura assai più consistente da parte di , in prevalenza a titolo di Parte_1
compensi all'amministratore. Con riguardo ai prelievi in favore di , in Controparte_1
gran parte effettuati con la causale anticipazione utili, non può trascurarsi il fatto che si tratti prevalentemente di prelievi mensili di identico importo che hanno riguardato un lungo arco temporale in cui la stessa era sottoposta ad amministrazione di sostegno: appare dunque del tutto plausibile che si fosse trattato di prelievi assentiti dallo stesso in base alle Parte_1
disposizioni impartite dal giudice tutelare, come assunto dall'appellata. Né alla medesima si sarebbe potuta ascrivere una colposa assenza dalla fattiva collaborazione nell'attività della farmacia con riguardo al periodo della sua malattia.
Appello incidentale. L'appellata ritiene non corretta la statuizione che ha disposto la compensazione delle spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio tra i due fratelli e si duole della mancata pronuncia esplicita concernente la regolazione definitiva delle
Pagina 10 spese di custodia della quota sottoposta a sequestro. In proposito l'appellata ha osservato che, tenuto conto dei provvedimenti assunti in corso di causa, la sentenza ne avrebbe, di fatto, tacitamente confermato la loro ripartizione in misura paritaria, pur a fronte della indubbia soccombenza di
. Sarebbe, viceversa, irrilevante il fatto che questi fosse stato vittorioso nella Parte_1
fase cautelare, posto che l'accertamento svolto in quella sede, per espressa previsione normativa ha una efficacia limitata a tale fase, dovendosi, per contro, disciplinare le spese processuali in relazione all'esito del giudizio di cognizione piena. Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio gli accertamenti svolti in ragione delle domande proposte dal non avrebbero costituito alcun fondamento Pt_1
della decisione di merito, rivelandosi superflui stante il sopravvenuto difetto di legittimazione del socio.
La doglianza è fondata sotto tutti i profili, non potendo condividersi le ragioni poste dal primo giudice a supporto della pronuncia di compensazione delle spese processuali e di c.t.u. fra Pt_1
e , e dovendo la Corte pronunciare sulle spese di custodia tenendo Controparte_1
parimenti conto della regola della soccombenza.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello per cui: “Le spese del
procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del
merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini
della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non
si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla
decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.” (Cass. Sez. 2 -
, ord. n. 9785 del 25/03/2022).
Nella specie è stato indubbiamente soccombente nel primo grado, quantunque Parte_1
abbia ottenuto un provvedimento cautelare a sé favorevole in corso di causa (per inciso, in questa sede la domanda di sequestro riformulata dal medesimo, è stata rigetta con ordinanza del primo giugno 2023 nel subprocedimento instaurato prima della trattazione del merito).
Pagina 11 Analizzando le conclusioni precisate dall'appellante incidentale deve, tuttavia, rilevarsi che si è costituito con un unico atto redatto dal medesimo difensore unitamente alla Parte_1
Società, per quanto le rispettive posizioni non fossero pienamente coincidenti sul piano delle rispettive legittimazioni ad agire. Consegue che le conclusioni sub C 1 (laddove sono domandate competenze professionali nella medesima misura in cui sono state liquidate a carico della AR
TZ & C.) non possono trovare pieno accoglimento, dovendosi piuttosto applicare il disposto di cui all'art. 4 comma 2 ultima parte del DM 55/2014 come aggiornato dal DM n. 37/2018 che recita:
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il
compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi
dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando
più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste
un solo soggetto contro più soggetti” (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ord. n. 2956 del 31/01/2024: “In
tema di spese processuali l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un
solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l'avvocato
assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio
della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando
maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di
un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. In applicazione del principio la
S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, in conseguenza del rigetto delle domande
proposte da una pluralità di medici specializzandi contro quattro Amministrazioni, tutte assistite
dall'Avvocatura dello Stato, nel liquidare le spese di lite aveva applicato l'aumento previsto dal
citato articolo 4, tenendo conto del numero delle parti soccombenti.”), cosicché l'importo già
riconosciuto deve essere posto a carico solidale di entrambi (Sede Controparte_3
con una maggiorazione del 30%.
[...]
Pagina 12 Merita inoltre accoglimento la domanda sub C 2 di porre interamente a carico della AR e di in solido le spese di consulenza tecnica d'ufficio nonché sub C 3 di condanna al Parte_1
pagamento integrale delle spese relative alla custodia della quota di partecipazione nella società
sequestrata nel corso del primo grado di giudizio e successivamente dissequestrata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore indeterminabile, parametro minimo (tutte le fasi inclusa trattazione/istruttoria in considerazione del subprocedimento istaurato con l'appello) con un incremento del 30% per le presenza di due controparti soccombenti difese con unico atto dal medesimo avvocato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da e Sede Parte_1 Parte_2
di in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Pt_2 Parte_2
Tribunale di Cagliari n. 2475/2021, pubblicata in data 2.08.2021;
2) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2475/2021, pubblicata in data 2.08.2021 e per l'effetto, parzialmente riformando la sentenza di primo grado che nel resto conferma:
- condanna alla rifusione in solido con Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante delle spese del primo grado di
[...]
giudizio, che ridetermina per compensi di avvocato in euro 5.850,00 inclusa maggiorazione del
30%, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
- pone interamente a carico di e Sede di di Parte_1 Parte_2 Pt_2 [...]
in persona del legale rappresentante le spese di consulenza tecnica d'ufficio, Parte_2
Pagina 13 nonché le spese di custodia della quota sequestrata, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente interamente anticipato da mercede;
CP_1 Pt_1
Pt_ 3) condanna e Sede di in Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_2
persona del legale rappresentante in solido alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per compensi di avvocato, in € 6.494,80
inclusa la maggiorazione del 30%, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
4) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di e Sede Parte_1
in persona del legale rappresentante, Parte_2 Parte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 i figli non avevano più adempiuto alle obbligazioni di pagamento assunte, l'interveniente