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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 29/12/2021, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2021
N. 00078/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non costituiti in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento, con ogni conseguente statuizione,
1) del decreto del 27 settembre 2018 n -OMISSIS- del Ministero della Difesa direzione generale della previdenza militare e della leva -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la declaratoria di causa di servizio, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
2) del parere n. -OMISSIS- reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, preso atto del processo verbale n. -OMISSIS-, con cui si deliberava il parere negativo al riconoscimento della causa di servizio;
Nonché per il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
A)
Rilevato:
- che con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, di rigetto della domanda di concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio, presentata dal -OMISSIS-, e altresì il risarcimento del danno, iure ereditaris , da perdita parentale;
- che il militare -OMISSIS- è stato impiegato in missione in Afghanistan, presso la sede di Farah, -OMISSIS-, con l’incarico di “ O-OMISSIS- ”;
- che i ricorrenti hanno prodotto una perizia medica di parte secondo cui il servizio prestato dal sergente -OMISSIS-, nel corso della missione in Afghanistan, sarebbe causa della patologia che ne ha determinato il -OMISSIS-;
- che l’Amministrazione resistente invece esclude tale nesso di causalità;
Ritenuto:
- che ai fini della decisione risulta necessario effettuare approfondimenti istruttori per accertare l’incidenza causale dell’attività di servizio espletata dal -OMISSIS- in Afghanistan nell’insorgere della patologia dedotta nel ricorso;
- che, trattandosi di approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche, è necessario nominare un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm.;
Ritenuto in particolare:
- di dare mandato al dirigente preposto alla Direzione Regionale I.N.A.I.L. per il Veneto di individuare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza, il medico legale per lo svolgimento dell’accertamento tecnico di seguito specificato;
- di assegnare al C.T.U. il compito - esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché gli altri documenti giudicati necessari presso l’Amministrazione di appartenenza, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche ritenute eventualmente necessarie, e tenuto conto dell’età, delle eventuali concause dovute a fattori genetici o ambientali e dello stato di salute preesistente - di rispondere ai seguenti quesiti:
“1 - se il servizio prestato dal signor -OMISSIS- in Afghanistan, -OMISSIS-, possa considerarsi o meno causa o concausa, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’infermità dedotta nel ricorso;
2 – in caso di risposta positiva al primo quesito, a quale categoria, nell’ambito delle tabelle allegate al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, debba essere ascritta la patologia sofferta dal signor -OMISSIS-;
Ritenuto inoltre:
- che il Consulente Tecnico d’Ufficio trasmetta lo schema della propria relazione alle parti, ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici di parte, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di prestazione del giuramento, come di seguito fissata;
- che i consulenti tecnici di parte, se nominati, trasmettano al Consulente Tecnico d’Ufficio le proprie osservazioni entro il successivo termine di giorni 15 (quindici);
- che la relazione scritta finale del Consulente Tecnico d’Ufficio, con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, venga depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla data di prestazione del giuramento innanzi al Giudice relatore, che avrà luogo presso la sede del Tribunale il giorno 25 gennaio 2022, previo avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria;
- che fino alla data del giuramento è data facoltà alle parti di nominare consulente tecnico di parte, nei modi previsti dall’art. 67 del CPA;
- che la corresponsione in via provvisoria dell’anticipo del compenso del C.T.U. – stabilito in Euro 1.000,00 – è posta a carico dell’Amministrazione resistente, mentre ogni decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio e sulla liquidazione del compenso definitivo del C.T.U., previa produzione da parte di quest’ultimo di apposita nota spese, è rinviata alla sentenza definitiva;
- che, ai fini del prosieguo della causa, è fissata la pubblica udienza del 16 giugno 2022;
B)
Considerato:
- che le controversie aventi ad oggetto una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione, proposte iure proprio dai congiunti di un militare, che assumono deceduto per una patologia derivante da causa di servizio, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le domande risarcitorie formulate dagli stessi congiunti iure hereditatis (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 giugno 2020, n. 5821);
- che i danni richiesti nel ricorso – danni da perdita parentale - e precisati nelle “ Tabelle calcolo danno non patrimoniale ” (documento n. 53 del ricorrente) paiono costituire danni iure proprio, non danni iure hereditatis;
Ritenuto che per tale ragione la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti potrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione;
Ritenuto pertanto di assegnare alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il termine di 30 giorni prima dell’udienza di discussione di merito per il deposito di memorie vertenti anche su tale profilo di inammissibilità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima, riservata ogni decisione:
- dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- assegna alle parti il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza di merito per il deposito di memorie scritte aventi ad oggetto i profili evidenziati in motivazione;
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 16 giugno 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.