Articolo 1 della Legge 30 giugno 1959, n. 465
Versione
29 luglio 1959
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Pagani, dell'immobile sito in quella localita', appartenente al patrimonio dello Stato, denominato ex ospedale militare baraccato, per il prezzo di lire 50.000.000 pagabile in dieci rate annuali con gli interessi legali a scalare.
Il Ministro per le finanze provvedera' alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Entrata in vigore il 29 luglio 1959