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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2442/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n° 30048/2022 - recante R.G. n. 4142/2020 – emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 05/08/2022 e pubblicata in data 01/09/2022, non notificata,
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'Avv. Antonia Romano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello, rilasciata dal Dott. , nella Sua qualità di Controparte_1
Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 177893 raccolta nr 11776, del
28/04/2022,
Appellante
E
, in persona del Controparte_2
Prefetto p.t., elettivamente domiciliata, ope legis, in Napoli in Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , che la rappresenta e difende, C.F._1
Appellata
NONCHE'
, CP_3
Appellato Contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. citava in giudizio, innanzi il CP_3
Giudice di Pace di Napoli, la e la per veder Controparte_4 Controparte_2 annullata la cartella di pagamento n. 07120180065621422, relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada, contestando l'omessa notifica della stessa e dei verbali presupposti, premettendo di essere venuto a conoscenza del carico a mezzo estratto di ruolo;
la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo con n. RG
4142/2020; il concessionario della riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, la carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la correttezza del proprio operato;
la benché regolarmente evocata in Controparte_2 giudizio, rimaneva contumace.
Con la sentenza n. 30048 del 2022 che si impugna, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda, rilevando la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale e dichiarando non convalidata la cartella opposta, con condanna dei convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito per il sig. , dichiaratosi antistatario. CP_3
L'agente della riscossione ha proposto appello avverso tale sentenza onde ottenerne la riforma, deducendo un vizio di motivazione apparente, non avendo il Giudice di prime cure specificato le ragioni logico- giuridiche poste a base del proprio convincimento, e ribadendo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, in ragione della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, stante la regolare notifica della cartella di pagamento impugnata, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione.
Si è costituita la rilevando anch'essa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Controparte_2 sig. , per carenza di interesse ad agire, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e CP_3
l'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione.
L'appello è fondato per le motivazioni che seguono.
La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo al sig. . CP_3
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza. Va preliminarmente osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis, che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa entra in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co.
1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV- bis, d.P.R. n. 602/1973, limitandosi ad argomentare un presunto diniego ricevuto ad una richiesta di finanziamento, relativamente al quale non ha fornito alcuna prova;
pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto dall' ed in riforma della sentenza del Controparte_4
Giudice di pace di Napoli n. 30048/2022 emessa in data 5.08.2022 e pubblicata in data 01.09.2022, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal sig. ; CP_3
- c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2442/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n° 30048/2022 - recante R.G. n. 4142/2020 – emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 05/08/2022 e pubblicata in data 01/09/2022, non notificata,
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'Avv. Antonia Romano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello, rilasciata dal Dott. , nella Sua qualità di Controparte_1
Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 177893 raccolta nr 11776, del
28/04/2022,
Appellante
E
, in persona del Controparte_2
Prefetto p.t., elettivamente domiciliata, ope legis, in Napoli in Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , che la rappresenta e difende, C.F._1
Appellata
NONCHE'
, CP_3
Appellato Contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. citava in giudizio, innanzi il CP_3
Giudice di Pace di Napoli, la e la per veder Controparte_4 Controparte_2 annullata la cartella di pagamento n. 07120180065621422, relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada, contestando l'omessa notifica della stessa e dei verbali presupposti, premettendo di essere venuto a conoscenza del carico a mezzo estratto di ruolo;
la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo con n. RG
4142/2020; il concessionario della riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, la carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la correttezza del proprio operato;
la benché regolarmente evocata in Controparte_2 giudizio, rimaneva contumace.
Con la sentenza n. 30048 del 2022 che si impugna, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda, rilevando la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale e dichiarando non convalidata la cartella opposta, con condanna dei convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito per il sig. , dichiaratosi antistatario. CP_3
L'agente della riscossione ha proposto appello avverso tale sentenza onde ottenerne la riforma, deducendo un vizio di motivazione apparente, non avendo il Giudice di prime cure specificato le ragioni logico- giuridiche poste a base del proprio convincimento, e ribadendo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, in ragione della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, stante la regolare notifica della cartella di pagamento impugnata, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione.
Si è costituita la rilevando anch'essa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Controparte_2 sig. , per carenza di interesse ad agire, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e CP_3
l'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione.
L'appello è fondato per le motivazioni che seguono.
La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo al sig. . CP_3
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza. Va preliminarmente osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis, che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa entra in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co.
1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV- bis, d.P.R. n. 602/1973, limitandosi ad argomentare un presunto diniego ricevuto ad una richiesta di finanziamento, relativamente al quale non ha fornito alcuna prova;
pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto dall' ed in riforma della sentenza del Controparte_4
Giudice di pace di Napoli n. 30048/2022 emessa in data 5.08.2022 e pubblicata in data 01.09.2022, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal sig. ; CP_3
- c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale