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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/12/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa RO IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG2208\ 2019 introitata in decisione il 16 settembre 2025 con concessione dei termini ex art 190 cpc a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
già C.F. / P.IVA Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore Sig.ra P.IVA_1 [...]
con sede in 98039 Taormina, via Leonardo Da Vinci, 46, ed Pt_3
elettivamente domiciliata per la presente procedura in Letojanni, via Vittorio
Emanuele, 137 presso lo studio e la persona dell'avv. Giacomo Rossini del foro di Torino (C.F. , che dichiara di voler ricevere CodiceFiscale_1
le comunicazioni di cancelleria a mezzo telefax al n. 0942.89.76.76 ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura 14 marzo 2019 in atti opponente CONTRO avente c.f. e partita Iva , con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Taormina (Messina), Via Spagnuolo n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa per CP_2
procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Antonio
LE (pec: , elettivamente domiciliata presso Email_2
il suo studio in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 54;-
opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con ricorso ritualmente notificato il 19 aprile 2019
[...] impugnava il decreto ingiuntivo n. 289/2019, con il quale si Parte_1
ingiungeva il pagamento della somma di € 6.745,08 (di cui € 4.757,20 per sorte capitale ed € 1.987,88 per interessi ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 maturati all'epoca della proposizione del ricorso) , oltre interessi e spese della procedura monitoria, i.v.a., c.p.a. e spese successive in favore della CP_1
[...]
Rilevava l'istante la parziale prescrizione del credito azionato e la mancanza di prova della fornitura della merce.
Con comparsa di costituzione e risposta 14 ottobre 2019 si costituiva in giudizio l'opposta e , contestando l'assunto avversario chiedeva preliminarmente la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'integrale conferma del decreto medesimo.
All'udienza del 23 ottobre 2019 il Giudice, in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, rigettava la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto, concedeva i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 15 settembre
2020 per decidere in merito all'ammissione dei mezzi di prova dedotti.
Ammessi i mezzi istruttori espletata la prova testimoniale , la causa perveniva per la prima volta innanzi a questo giudice il 26 marzo 2024, indi differita per la precisazione delle conclusioni, stante il carico di ruolo fino all'udienza del 16 settembre 2025 ove veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione. Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla inesistenza della pretesa creditoria risulta destituita di fondamento posto che
Il credito vantato dalla scaturisce da una serie di forniture di CP_1
merci, regolarmente documentate da fatture emesse tra il 2012 e il 2017, rimaste insolute nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, tra cui la formale costituzione in mora del 14/05/2018; non ha mai Parte_1
negato la sussistenza del rapporto commerciale con l'opponente , ma ha eccepito la parziale prescrizione del credito e la presunta mancanza di prova della fornitura della merce . Or, sono stati infatti prodotti gli estratti autentici notarili del registro delle fatture di vendita, i quali, ai sensi dell'art. 2710 c.c., costituiscono piena prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio la giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che tali risultanze contabili, specialmente se relative a libri regolarmente tenuti, hanno un valore probatorio significativo che non può essere scalfito da mere contestazioni generiche.
Giova peraltro osservare che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto non tassativa l'elencazione della documentazione operata dall'articolo 634
c.p.c. osservando che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” e che “ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato..” (Cass. Civ. sentenza n.
12388/2000).
Orbene nell'atto di opposizione aveva formulato un'offerta di Parte_1
pagamento, per un importo pari ad euro 2.000,00 inferiore a quello richiesto senza tuttavia fornire alcun seguito concreto.
Il quadro probatorio è stato suffragato dalle risultanze istruttorie ove il teste indicato quale soggetto che materialmente "curava la Testimone_1
consegna dei beni forniti/venduti", ha dichiarato di aver regolarmente e costantemente effettuato le consegne della merce ordinata presso la sede della senza che venissero mai sollevate contestazioni al Parte_1
momento della ricezione.
Altro teste escusso, agente di commercio della Testimone_2 CP_1
ha confermato la sussistenza di un consolidato rapporto commerciale
[...]
tra le parti, nell'ambito del quale l'opponente era solita effettuare ordini per le forniture poi puntualmente eseguite dalla società opposta. Le deposizioni testimoniali, puntuali e dettagliate, hanno corroborato in pieno il quadro documentale già in atti, fornendo la prova definitiva che tutte le forniture di cui alle fatture azionate sono state regolarmente ordinate, consegnate e ricevute dalla società opponente, la quale non ha mai mosso alcuna contestazione in ordine alla quantità o qualità della merce.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è infondata stante che
La pretesa creditoria origina non da prestazioni periodiche da pagarsi annualmente o in termini più brevi, ma da un contratto di vendita e fornitura continuativa di beni. Pertanto, alla fattispecie si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Orbene detto termine risulta interrotto dal sollecito di pagamento inviato dalla società di recupero crediti e ricevuto a mezzo PEC CP_3
dalla in data 12/12/2017e dalla successiva lettera di Parte_1
costituzione in mora, inviata a mezzo raccomandata A/R dal sottoscritto difensore spedita in data 14/5/2018 ricevuta il 17/5/2018.
L'opposizione va rigettata il decreto pertanto confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa
RO IC definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 289/2019, con il quale viene ingiunto il pagamento della somma di € 6.745 , oltre interessi e spese.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro
3.190,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive oltre iva, c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Messina il 15 dicembre 2025
Il GOP dott.ssa RO IC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa RO IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG2208\ 2019 introitata in decisione il 16 settembre 2025 con concessione dei termini ex art 190 cpc a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
già C.F. / P.IVA Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore Sig.ra P.IVA_1 [...]
con sede in 98039 Taormina, via Leonardo Da Vinci, 46, ed Pt_3
elettivamente domiciliata per la presente procedura in Letojanni, via Vittorio
Emanuele, 137 presso lo studio e la persona dell'avv. Giacomo Rossini del foro di Torino (C.F. , che dichiara di voler ricevere CodiceFiscale_1
le comunicazioni di cancelleria a mezzo telefax al n. 0942.89.76.76 ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura 14 marzo 2019 in atti opponente CONTRO avente c.f. e partita Iva , con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Taormina (Messina), Via Spagnuolo n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa per CP_2
procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Antonio
LE (pec: , elettivamente domiciliata presso Email_2
il suo studio in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 54;-
opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con ricorso ritualmente notificato il 19 aprile 2019
[...] impugnava il decreto ingiuntivo n. 289/2019, con il quale si Parte_1
ingiungeva il pagamento della somma di € 6.745,08 (di cui € 4.757,20 per sorte capitale ed € 1.987,88 per interessi ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 maturati all'epoca della proposizione del ricorso) , oltre interessi e spese della procedura monitoria, i.v.a., c.p.a. e spese successive in favore della CP_1
[...]
Rilevava l'istante la parziale prescrizione del credito azionato e la mancanza di prova della fornitura della merce.
Con comparsa di costituzione e risposta 14 ottobre 2019 si costituiva in giudizio l'opposta e , contestando l'assunto avversario chiedeva preliminarmente la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'integrale conferma del decreto medesimo.
All'udienza del 23 ottobre 2019 il Giudice, in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, rigettava la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto, concedeva i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 15 settembre
2020 per decidere in merito all'ammissione dei mezzi di prova dedotti.
Ammessi i mezzi istruttori espletata la prova testimoniale , la causa perveniva per la prima volta innanzi a questo giudice il 26 marzo 2024, indi differita per la precisazione delle conclusioni, stante il carico di ruolo fino all'udienza del 16 settembre 2025 ove veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione. Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla inesistenza della pretesa creditoria risulta destituita di fondamento posto che
Il credito vantato dalla scaturisce da una serie di forniture di CP_1
merci, regolarmente documentate da fatture emesse tra il 2012 e il 2017, rimaste insolute nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, tra cui la formale costituzione in mora del 14/05/2018; non ha mai Parte_1
negato la sussistenza del rapporto commerciale con l'opponente , ma ha eccepito la parziale prescrizione del credito e la presunta mancanza di prova della fornitura della merce . Or, sono stati infatti prodotti gli estratti autentici notarili del registro delle fatture di vendita, i quali, ai sensi dell'art. 2710 c.c., costituiscono piena prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio la giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che tali risultanze contabili, specialmente se relative a libri regolarmente tenuti, hanno un valore probatorio significativo che non può essere scalfito da mere contestazioni generiche.
Giova peraltro osservare che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto non tassativa l'elencazione della documentazione operata dall'articolo 634
c.p.c. osservando che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” e che “ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato..” (Cass. Civ. sentenza n.
12388/2000).
Orbene nell'atto di opposizione aveva formulato un'offerta di Parte_1
pagamento, per un importo pari ad euro 2.000,00 inferiore a quello richiesto senza tuttavia fornire alcun seguito concreto.
Il quadro probatorio è stato suffragato dalle risultanze istruttorie ove il teste indicato quale soggetto che materialmente "curava la Testimone_1
consegna dei beni forniti/venduti", ha dichiarato di aver regolarmente e costantemente effettuato le consegne della merce ordinata presso la sede della senza che venissero mai sollevate contestazioni al Parte_1
momento della ricezione.
Altro teste escusso, agente di commercio della Testimone_2 CP_1
ha confermato la sussistenza di un consolidato rapporto commerciale
[...]
tra le parti, nell'ambito del quale l'opponente era solita effettuare ordini per le forniture poi puntualmente eseguite dalla società opposta. Le deposizioni testimoniali, puntuali e dettagliate, hanno corroborato in pieno il quadro documentale già in atti, fornendo la prova definitiva che tutte le forniture di cui alle fatture azionate sono state regolarmente ordinate, consegnate e ricevute dalla società opponente, la quale non ha mai mosso alcuna contestazione in ordine alla quantità o qualità della merce.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è infondata stante che
La pretesa creditoria origina non da prestazioni periodiche da pagarsi annualmente o in termini più brevi, ma da un contratto di vendita e fornitura continuativa di beni. Pertanto, alla fattispecie si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Orbene detto termine risulta interrotto dal sollecito di pagamento inviato dalla società di recupero crediti e ricevuto a mezzo PEC CP_3
dalla in data 12/12/2017e dalla successiva lettera di Parte_1
costituzione in mora, inviata a mezzo raccomandata A/R dal sottoscritto difensore spedita in data 14/5/2018 ricevuta il 17/5/2018.
L'opposizione va rigettata il decreto pertanto confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa
RO IC definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 289/2019, con il quale viene ingiunto il pagamento della somma di € 6.745 , oltre interessi e spese.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro
3.190,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive oltre iva, c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Messina il 15 dicembre 2025
Il GOP dott.ssa RO IC