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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1514/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1514/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata il [...] negli USA;
Parte_1
, nato il [...] negli USA;
Parte_2
, nata il [...] negli USA;
Parte_3 con il patrocinio dell'avv. RIZZO Alessia ed elettivamente domiciliati in IE , via Cesare
Nebbia n. 1
pagina 1 di 8 RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, veniva dedotto che:
- gli odierni ricorrenti, tutti cittadini statunitensi, erano discendenti diretti dell'ava
[...]
, cittadina italiana nata il [...] nel Comune di Frosolone (IS); costei, Persona_1
dopo essersi traferita negli USA, il 10.12.1911, contraeva matrimonio con Per_2
e, il 5.04.1915, generava costui, il 18.11.1939, sposava
[...] Persona_3
e, il 27.11.1941, nasceva quest'ultimo, in data Persona_4 Persona_5
17.09.1966, contraeva matrimonio con che generava due figli: TR [...]
, nata il [...], e nato il [...]; il 3.06.2000, Parte_1 Parte_2
sposava e dalla loro unione, il Parte_1 Controparte_3
19.05.2002, nasceva Parte_3
- l'ava si era volontariamente naturalizzata statunitense nel 1943, Persona_1
quindi dopo la nascita di al quale, pertanto, aveva trasmesso iure Persona_3
sanguinis, vale a dire ai sensi della Legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana;
- trattandosi di un caso di trasmissione di cittadinanza iure sanguinis per parte di madre ante
1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale (e non amministrativa).
pagina 2 di 8 Veniva quindi chiesto all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente , cittadina italiana nata il Persona_1
20.04.1891 nel Comune di Frosolone (IS).
Costei, dopo essersi traferita negli USA, il 10.12.1911, aveva contratto matrimonio con e, il 5.04.1915, aveva generato , dando inizio alla Persona_2 Persona_3
linea di discendenza in esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua Persona_1
cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"). Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
pagina 3 di 8 Rispetto al caso di specie si osserva che la predetta, nel 1943, ha effettivamente richiesto ed ottenuto volontariamente di essere riconosciuta quale cittadina americana, così perdendo la cittadinanza italiana.
Tale fatto, però, non osta all'accoglimento della presente domanda, atteso che ella, avendo generato il figlio nel 1915, risulta aver legittimamente trasmesso la propria Persona_3
cittadinanza italiana ai suoi discendenti tutti.
5. ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure Persona_1
sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_1 Persona_3
- da a Persona_3 Persona_5
- da ai suoi due figli: e Persona_5 Parte_1 Parte_2
- da a Parte_1 Parte_3
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava a sulla quale trova applicazione Persona_1 Persona_3
l'interpretazione estensiva che le S.U. hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn.
87/1975 e 30/1983; né in relazione a quella da al figlio, che seppur Persona_3
pagina 5 di 8 antecedente al 1948 si è avuta da parte di padre;
né per quanto alle restanti trasmissioni, tutte verificatesi dopo il 1948.
In particolare, non può intendersi che l'ava indicata dai ricorrenti, prima del 1943, quindi prima della sua volontaria naturalizzazione statunitense, abbia perso la sua cittadinanza italiana per essersi sposata, il 10.12.1911, con In merito, vista la cittadinanza Persona_2 italiana di non può infatti darsi applicazione, in ogni caso, dell'art. 10 Persona_2
della legge n. 555/1921, che - si ricorda - comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza dall'ascendente al figlio il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, tale status potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione che è stata data dalla Corte di cassazione nel 2009 che - come prima esplicato - ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi, anche in relazione a fattispecie - come quella in discorso - antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In relazione alle ulteriori trasmissioni di cittadinanza non si profilano invece questioni giuridiche dal momento che - come anticipato - sono avvenute per parte di padre o, comunque, dopo l'1.01.1948, con conseguente piena efficacia delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, le quali retroagiscono naturalmente i loro effetti da tale data.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda effettuata dai ricorrenti in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Nel caso in esame, in data anteriore al 1°.01.1948, ancora nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 555/1912, si registrava una trasmissione per via materna della cittadinanza, da che sarebbe verosimilmente disceso il rigetto della domanda qualora presentata presso l'Autorità consolare statunitense.
pagina 6 di 8 Difatti, in sede amministrativa, rispetto a casi simili, non può essere effettuato un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, posto che non può essere data autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della
Carta.
Quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale ai fini della domanda di cittadinanza.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza dei ricorrenti, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello Controparte_1
stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1514/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1514/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata il [...] negli USA;
Parte_1
, nato il [...] negli USA;
Parte_2
, nata il [...] negli USA;
Parte_3 con il patrocinio dell'avv. RIZZO Alessia ed elettivamente domiciliati in IE , via Cesare
Nebbia n. 1
pagina 1 di 8 RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, veniva dedotto che:
- gli odierni ricorrenti, tutti cittadini statunitensi, erano discendenti diretti dell'ava
[...]
, cittadina italiana nata il [...] nel Comune di Frosolone (IS); costei, Persona_1
dopo essersi traferita negli USA, il 10.12.1911, contraeva matrimonio con Per_2
e, il 5.04.1915, generava costui, il 18.11.1939, sposava
[...] Persona_3
e, il 27.11.1941, nasceva quest'ultimo, in data Persona_4 Persona_5
17.09.1966, contraeva matrimonio con che generava due figli: TR [...]
, nata il [...], e nato il [...]; il 3.06.2000, Parte_1 Parte_2
sposava e dalla loro unione, il Parte_1 Controparte_3
19.05.2002, nasceva Parte_3
- l'ava si era volontariamente naturalizzata statunitense nel 1943, Persona_1
quindi dopo la nascita di al quale, pertanto, aveva trasmesso iure Persona_3
sanguinis, vale a dire ai sensi della Legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana;
- trattandosi di un caso di trasmissione di cittadinanza iure sanguinis per parte di madre ante
1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale (e non amministrativa).
pagina 2 di 8 Veniva quindi chiesto all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente , cittadina italiana nata il Persona_1
20.04.1891 nel Comune di Frosolone (IS).
Costei, dopo essersi traferita negli USA, il 10.12.1911, aveva contratto matrimonio con e, il 5.04.1915, aveva generato , dando inizio alla Persona_2 Persona_3
linea di discendenza in esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua Persona_1
cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"). Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
pagina 3 di 8 Rispetto al caso di specie si osserva che la predetta, nel 1943, ha effettivamente richiesto ed ottenuto volontariamente di essere riconosciuta quale cittadina americana, così perdendo la cittadinanza italiana.
Tale fatto, però, non osta all'accoglimento della presente domanda, atteso che ella, avendo generato il figlio nel 1915, risulta aver legittimamente trasmesso la propria Persona_3
cittadinanza italiana ai suoi discendenti tutti.
5. ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure Persona_1
sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_1 Persona_3
- da a Persona_3 Persona_5
- da ai suoi due figli: e Persona_5 Parte_1 Parte_2
- da a Parte_1 Parte_3
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava a sulla quale trova applicazione Persona_1 Persona_3
l'interpretazione estensiva che le S.U. hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn.
87/1975 e 30/1983; né in relazione a quella da al figlio, che seppur Persona_3
pagina 5 di 8 antecedente al 1948 si è avuta da parte di padre;
né per quanto alle restanti trasmissioni, tutte verificatesi dopo il 1948.
In particolare, non può intendersi che l'ava indicata dai ricorrenti, prima del 1943, quindi prima della sua volontaria naturalizzazione statunitense, abbia perso la sua cittadinanza italiana per essersi sposata, il 10.12.1911, con In merito, vista la cittadinanza Persona_2 italiana di non può infatti darsi applicazione, in ogni caso, dell'art. 10 Persona_2
della legge n. 555/1921, che - si ricorda - comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza dall'ascendente al figlio il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, tale status potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione che è stata data dalla Corte di cassazione nel 2009 che - come prima esplicato - ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi, anche in relazione a fattispecie - come quella in discorso - antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In relazione alle ulteriori trasmissioni di cittadinanza non si profilano invece questioni giuridiche dal momento che - come anticipato - sono avvenute per parte di padre o, comunque, dopo l'1.01.1948, con conseguente piena efficacia delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, le quali retroagiscono naturalmente i loro effetti da tale data.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda effettuata dai ricorrenti in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Nel caso in esame, in data anteriore al 1°.01.1948, ancora nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 555/1912, si registrava una trasmissione per via materna della cittadinanza, da che sarebbe verosimilmente disceso il rigetto della domanda qualora presentata presso l'Autorità consolare statunitense.
pagina 6 di 8 Difatti, in sede amministrativa, rispetto a casi simili, non può essere effettuato un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, posto che non può essere data autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della
Carta.
Quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale ai fini della domanda di cittadinanza.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza dei ricorrenti, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello Controparte_1
stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1514/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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