Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
Nel giudizio promosso da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Del vecchio e De rosis –ricorrente- contro
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Balducci - resistente-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6.11.24, la parte ricorrente di cui in epigrafe contestava la legittimità di una sanzione disciplinare conservativa con cui era stata prevista la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, applicata nei suoi confronti.
Il datore di lavoro resisteva.
Alla udienza odierna, istruita documentalmente, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è inammissibile.
La S.C., nella sentenza del 2.9.2003, n. 12798, ha offerto un quadro completo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di arbitrato ex art. 7 St. lav.Si è ricordato che la
Cassazione (Cass., sez. I, 13 aprile 2001, n. 5527) ha già affermato che nell'arbitrato, sia rituale che irrituale, si configura sempre la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione delloStato.
Più in particolare - con riferimento alla procedura arbitrale prevista dall'art. 7 della legge n. 300 del
1970 (che ha natura di arbitrato irrituale: Cass. 4 aprile 2002 n. 4841) -la Corte (Cass. 26 luglio
2002 n. 11106) ha affermato che in caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio
ipotesi questa che si verifica nel momento in cui tutti gli arbitri abbiano accettato l'incarico, dovendo l'alternativa tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando non sia iniziata la procedura arbitrale.
Analogamente Cass. 9 giugno 1993 n. 6411 ha ritenuto che nell'ipotesi di ricorso al procedimento arbitrale previsto per l'impugnazione di sanzioni disciplinari dall'art. 7,sesto comma della legge n.
300 del 1970, la manifestazione di volontà del lavoratore di adire il collegio arbitrale può essere revocata (e l'esperibilità dell'azione giudiziaria non è quindi preclusa) fino a quando non si è completato, con l'accettazione per iscritto dell'incarico da parte di tutti gli arbitri, il procedimento previsto dalla legge per la costituzione del collegio, ancorché in mancanza di tale accettazione sia intervenuta la convocazione del collegio arbitrale;
conf. Cass. 18 febbraio 1992 n. 1978 secondo cui nell'ipotesi di ricorso al procedimento arbitrale previsto per l'impugnativa di sanzioni disciplinari dall'art. 7, sesto comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, la manifestazione di volontà del lavoratore di adire il collegio arbitrale può essere revocata con la proposizione dell'azione dinanzi al giudice ordinario ove non sia intervenuta l'accettazione dell'arbitro designato. Peraltro Cass. 7 aprile
1992 n. 4245 ha precisato che comunque la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale, conseguente alla devoluzione della controversia in tema di applicazione di sanzione disciplinare al collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970, è risolutivamente condizionata alla sopravvenienza di un lodo valido, sicché quando per qualsiasi ragione il patto compromissorio abbia esaurito la sua efficacia per l'impossibilità di far regolare dagli arbitri il rapporto controverso - come nell'ipotesi in cui il rappresentante designato dal datore di lavoro in seno al collegio comunichi la rinuncia al procedimento arbitrale - risorge per le parti la facoltà di sottoporre al giudice la questione controversa, senza che dall'inadempimento del patto compromissorio imputabile ad una parte possa conseguire per la stessa la preclusione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito.
Nel caso di specie il lodo arbitrale vi è stato e quindi vi è preclusione per la parte di accedere alla tutela giurisdizionale.
Il ricorso non è dunque ammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa. Taranto, 5.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE