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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI RE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 957/2021 a cui è riunita la causa n. 962/2021 promosse da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DE GAETANO DAVIDE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nel proc. n. 957/2021
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CASELLI GIULIO (CF Controparte_1 C.F._2
C.F._3 APPELLANTE nel proc. n. 962/2021
nei confronti di
RE (CF , Controparte_2 P.IVA_1
(CF ), Controparte_3 P.IVA_2 CONDOMINO 12 VIALE ARIOSTO 507/521 SE TI (CF , P.IVA_3
(CF ), Controparte_4 P.IVA_4
(CF , Controparte_5 P.IVA_5
(CF ), Controparte_6 P.IVA_6 [...]
(CF , Controparte_7 P.IVA_7 Controparte_8
(CF ), (CF ,
[...] Controparte_9 P.IVA_8
(CF , Controparte_10 P.IVA_9
(CF ; Controparte_11 P.IVA_10 [...]
(CF , Controparte_12 P.IVA_11 Controparte_13 (CF , (CF ), P.IVA_12 Controparte_14 P.IVA_13
(CF , Controparte_15 P.IVA_14 Controparte_16
(CF con il patrocinio dell'Avv. FERRETTI ALBERTO (CF
[...] P.IVA_15
); C.F._4 pagina 1 di 15 (CF , Controparte_17 P.IVA_16 [...]
(CF con il patrocinio dell'Avv. MILANI Controparte_18 P.IVA_17 SC (CF ) C.F._5 APPELLATI
(CF ) Controparte_19 P.IVA_18
(CF ); Controparte_20 P.IVA_19
(CF ; Controparte_21 Parte_2 P.IVA_20
(CF ); Controparte_22 P.IVA_21
Controparte_12
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 2574/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/11/2020
CONCLUSIONI
In data 2-15/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello riformare per i motivi sopra esposti, della sentenza n. 2574/2020, resa dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Michela Biggi - RG n. 16533/2016 Repert. N. 6138/2020 del 23/11/2020 e pertanto accertata e dichiarata l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda di revocazione come formulata, per carenza di elementi, rigettarla. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: rigettare l'impugnazione avversaria e confermare integralmente la sentenza 2574/2020 Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, le sopra indicate parti, proponendo gravame avverso la sentenza n.
2574/2020, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/11/2020, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dai Condomini nei confronti di e di Parte_1 CP_1
, aveva dichiarato l'inefficacia dei seguenti atti: “- accordi di natura patrimoniale contenuti
[...] nella separazione personale RG 17166/11 Tribunale di Firenze Controparte_23 omologata il 11.01.2012 e trascritta il 1.3.12 presso l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità
Immobiliare di con Reg Gen 7163 e Reg Part 5210 – con i quali gli ex coniugi hanno CP_12 pattuito l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'attribuzione di diritto di abitazione vitalizio alla stessa e l'impegno del a trasferire gratuitamente alla moglie le proprie quote Pt_1 immobiliari di n.4 beni in comproprietà tra i coniugi (precisamente: - Quota di ½ pagina 2 di 15 dell'appartamento di , Via Segantini n.51, int.3, piano primo;
- Quota di 5/8 CP_12 dell'appartamento posto in AR (FR), Via S. Spirito n.10; - Quota di ½ dell'appartamento posto in AR (FR), Via Marconi n.4; - Quota di ½ del deposito posto in AR (FR), Via
Marconi n.22), - accordi contrattuali intervenuti tra i coniugi nell'atto di Parte_3
Convenzione del 27.6.2012 Notaio con i quali si è costituito un comodato su parte del Per_1 bene di Via Segantini 51, nonché trasferite gratuitamente dal alla le CP_12 Pt_1 CP_1 seguenti quote di comproprietà immobiliare: 1 – Quota di comproprietà pari a ½ dell'appartamento di 7,5 vani posto in , Via Giovanni Segantini n.51 piano primo int.3 così CP_12 identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di : Foglio 70, Part.970, Sub.21, Zona CP_12
Cens. 3, categoria A/3, classe 4, Consistenza vani 7,5, Rendita Euro 987,72. 2 - Quota di comproprietà pari a 5/8 dell'appartamento posto in Comune di AR, Via Santo Spirito n.10 piano terra e primo, vani 3, identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di AR:
Foglio 30, Part.696, Sub.2 Cat.A/3, Classe 2, 3 vani, Rendita Euro 139,44 3 - Quota di comproprietà pari a ½ dell'appartamento posto in Comune di AR, Via G. Marconi 4 piano terra e primo, di vani 2,5 così identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di AR:
Foglio 30 Part.495, Sub.5 Cat A/4 Classe 6 2,5 vani, rendita Euro 11,04; oltre a Foglio 30 Part.708 sub.6. 4 - Quota di comproprietà pari a ½ dell'unità immobiliare ad uso deposito posta in Comune di AR, Via Marconi 22 (già Via Tripoli n.2) piano terreno e seminterrato, di 28 mq così identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di AR: Foglio 30 Part.696 Sub.1 cat C/2
Classe 8 mq.28 Rendita Euro 37,60”, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Il ed altri avevano Parte_4 CP_12 convenuto in giudizio e , esponendo: Parte_1 Controparte_1
-) che, negli anni 2010-2011, era cessato dall'incarico di amministratore e, al suo Parte_1 posto, era subentrata la BR&T s.r.l., i cui soci erano il geom. ed Controparte_24 CP_25
(figlia di;
[...] Parte_1
-) che la nuova società amministratrice, nel ricostruire faticosamente la situazione finanziaria dei singoli Condomini, aveva scoperto l'esistenza di consistenti ammanchi di cassa addebitabili a il quale, a fronte dei regolari versamenti da parte dei condomini, non aveva Parte_1 provveduto a pagare le spese condominiali;
-) che, contestualmente al passaggio di consegne al nuovo amministratore, avvenuto a maggio/giugno 2011, , con atto pubblico a rogito Notaio di del Parte_1 Persona_2 CP_12
pagina 3 di 15 7.6.2011, aveva costituito, con la moglie , un fondo patrimoniale sui loro Controparte_1 immobili;
-) che, con atto di citazione del 16.1.2012, il ed altri 17 Parte_4 avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze (causa rubricata al n. 1181/2012
RG), i coniugi per ottenere la condanna del primo al risarcimento dei danni, Parte_3 costituiti dagli ammanchi di cassa, nonché la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale;
-) che, successivamente, i predetti coniugi avevano posto in essere ulteriori operazioni per sottrarre alla garanzia patrimoniale del debitore i beni immobili di sua
Pt_1 proprietà/comproprietà: a) nel dicembre 2011, infatti, il e la si erano separati;
Pt_1 CP_1 nell'atto di separazione, sottoscritto all'udienza del 27.12.2011, omologato dal tribunale con provvedimento dell'11.1.2012, aveva riconosciuto alla moglie l'assegnazione della Parte_1 casa coniugale di , via Segantini n. 51, ed il diritto di abitazione vitalizio sulla stessa;
CP_12 inoltre, il si era obbligato a trasferire gratuitamente alla moglie tutte le sue quote sui
Pt_1 quattro immobili in comproprietà con la stessa;
b) con atto notarile del 27.6.2012, il
Pt_1 quindi, aveva proceduto al trasferimento alla dei suoi diritti sui predetti immobili;
CP_1 contestualmente, le parti avevano stipulato un contratto di comodato, con cui la aveva CP_1 concesso al la facoltà, per due anni, di utilizzare una stanza ed un bagno facenti parte
Pt_1 dell'appartamento di via Segantini n. 51;
-) che tali atti era finalizzati unicamente a sottrarre i beni del alla garanzia patrimoniale Pt_1 dei creditori, essendosi, in tal modo, costui spogliato di tutti i suoi beni, e ciò rendeva evidente sia il requisito dell'eventus damni sia quello della scientia damni in capo allo stesso;
-) che, al riguardo, non si poteva dubitare dell'esistenza del credito degli attori, in quanto la c.t.u. contabile espletata nel giudizio RG 1181/2012, pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, aveva quantificato gli ammanchi addebitabili al in € 342.000; Pt_1
-) che tale credito, inoltre, doveva essere considerato anteriore rispetto agli atti dispositivi impugnati, atteso che la sua insorgenza doveva essere fissata al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore, avvenuto a maggio/giugno 2011.
Concludevano, quindi, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei suddetti atti dispositivi.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , eccependo preliminarmente il Parte_1 Controparte_1 difetto di legittimazione attiva dei Condomini e, per il resto, contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedevano il rigetto.
pagina 4 di 15 1.3. – Intervenivano in giudizio, associandosi alle domande degli attori, anche il
[...]
, il , il Controparte_26 Controparte_27 [...]
nonché il Controparte_28 Controparte_29
[...]
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale perveniva all'accoglimento della domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei Condomini era infondata, giacché, in caso di controversie aventi ad oggetto un interesse collettivo dei partecipanti, correlato solo in via mediata con gli interessi esclusivi dei singoli, la legittimazione ad agire spetta all'amministratore a ciò autorizzato dall'assemblea condominiale (Cass. n. 1208/2017);
-) sussistevano i presupposti per l'accoglimento della revocatoria, essendo dimostrati: i)
l'esistenza del credito vantato dai Condomini;
ii) la sua anteriorità rispetto agli atti dispositivi impugnati, in quanto la sua nascita doveva farsi risalire al maggio 2011 ovvero al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore;
iii) l' eventus damni, per essersi, in tal modo, il spogliato di tutti i suoi beni;
iv) la scientia damni in capo al debitore, non potendo questi Pt_1 non essere a conoscenza degli ammanchi di denaro da lui stesso posti in essere;
v) inoltre, anche voler considerare l'atto a titolo oneroso (il che, comunque, non era, dal momento che non sussisteva alcun obbligo di carattere giuridico a fronte del quale il era tenuto a trasferire i Pt_1 suoi beni alla , essendo pure rimasta indimostrata la tesi secondo cui tale trasferimento CP_1 costituiva la controprestazione della dazione di somme di denaro, elargite da costei, per lo svolgimento dell'attività di amministratore condominiale e per la manutenzione degli immobili), analoga consapevolezza esisteva anche in capo alla ex moglie, essendo poco credibile che ella non fosse al corrente dell'esposizione debitoria dell'ex marito, proprio in ragione del rapporto di coniugio.
-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto esistenti i presunti ammanchi di denaro, stante la mancanza di qualsiasi prova in merito.
Al riguardo, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla sentenza n. 3190/2019 emessa dal Tribunale di Firenze (che lo aveva condannato al pagamento di consistenti somme di denaro a favore dei
Condomini e dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale), essendo la stessa stata appellata.
pagina 5 di 15 2) – Con il secondo, rilevava che, in ogni caso, il credito doveva considerarsi successivo all'atto dispositivo impugnato, dal momento che gli accordi di separazione personale erano stati stipulati a distanza di circa due anni dalla cessazione dell'attività di amministratore del avvenuta nel Pt_1
2010, senza che gli pervenisse, per circa due anni, alcuna richiesta risarcitoria da parte dei
Condomini appellati.
In proposito, era significativo che il nuovo amministratore era la società di cui era CP_30 socia al 50% , figlia di e di , il che, dovendosi CP_25 Parte_1 Controparte_1 escludere che fosse intenzione dell'appellante coinvolgere la figlia in un'impresa gravemente in perdita, consentiva di ritenere insussistente il requisito della scientia damni in capo a costui.
Inoltre, i bilanci condominiali erano stati regolarmente approvati, mentre le contestazioni, da parte degli originari attori, erano state avanzate solo quando, nel 2012, il aveva sollecitato Pt_1 il rimborso delle somme a lui spettanti pari ad € 150.000.
Quindi, non vi era prova, neppure di natura presuntiva, che gli ex coniugi Parte_3 fossero a conoscenza di eventuali ragioni creditorie derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministratore del Pt_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Con separato atto, proponeva appello, articolando un unico motivo, anche Controparte_1 che, oltre a riproporre l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, si doleva del rigetto delle richieste istruttorie dalla stessa articolate, il che non aveva consentito al primo giudice di apprezzare la natura onerosa degli atti dispositivi impugnati.
Contestava, inoltre, la sussistenza del requisito della scientia damni, rilevando: i) che la situazione debitoria del marito era sorta dopo la separazione;
ii) che ella non aveva mai avuto alcuna ingerenza nell'attività professionale del iii) non era credibile che ella avrebbe lasciato Pt_1 coinvolgere la figlia (socia al 50% della in un'impresa gravemente in CP_25 CP_30 perdita, con pesanti profili di responsabilità̀ risarcitoria.
Rilevava, infine, che le contestazioni, da parte dei Condomini, erano state avanzate solo quando, nel 2012, il aveva sollecitato il rimborso delle somme a lui spettanti pari ad € 150.000. Pt_1
2.3. – Si costituivano in giudizio i Condomini indicati in epigrafe, contestando, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.4. – Disposta la riunione dei due giudizi, la causa veniva trattenuta in decisione in data
12.4.2023, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di pagina 6 di 15 replica.
2.5. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.6. – Indi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 2-15.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia del Controparte_19
[...
, , Controparte_20 Controparte_31 CP_22
, tutti ubicati in , non essendosi
[...] Controparte_12 CP_12 gli stessi costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione appello nei loro confronti.
3.2. – Vanno, poi, disattese le istanze istruttorie reiterate dalla (prova per interpello e CP_1 per testi), in quanto, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, il suo difensore si è limitato a chiedere il rigetto delle domande avversarie, senza in alcun modo richiamare le istanze istruttorie non ammesse (cfr. note di trattazione scritta depositate il
13.11.2020 e comparsa conclusionale del 5.11.2020).
Orbene, si applica il seguente principio: «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» (così Cass. sez.
2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492
– 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
Pertanto, la mancata reiterazione delle richieste istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale comporta che le stesse, dovendosi ritenere abbandonate, non possono essere riproposte in questo grado.
3.3. – In ogni caso, giova considerare come i capitoli della prova orale (“1) DCV se nello svolgimento delle attività di amministrazione in generale e in particolare dei Condomini parti in causa, sia durante l'amministrazione del rag. che durante l'amministrazione Parte_1 subentrante, avete avuto incontri e/o contatti, anche occasionalmente, nei quali avete trattato di relativi argomenti con la sig.ra . 2) DCV se nello svolgimento della attività del rag. Controparte_1
di amministratore di condomini, ha usufruito della partecipazione attiva della Parte_1
pagina 7 di 15 sig.ra ; 2a) DCV se il rag. e la sua amministrazione comunicava Controparte_1 Pt_1 abitualmente alla moglie particolari situazioni di lavoro;
2b) DCV se le sono state Controparte_1 comunicate situazioni specifiche di debito relative all'amministrazione dei Condomini parti in causa. 3) DCV che la sig.ra , ha fatto fronte alle spese di manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria, degli immobili siti in , Via Segantini, 51 e di quelli siti in AR (FR), Via CP_12
S.Spirito,10, Via G. Marconi, 4, 22; precisi consistenza dei lavori e valore. 4) DCV che il sig.
ha chiesto e riceve assistenza dalla sig.ra che lo aiuta nelle necessità anche Pt_1 CP_1 giornaliere;
4a) DCV che il sig. deve essere accompagnato in quasi tutti gli spostamenti, la Pt_1 maggior parte per controlli medici”) si presentassero estremamente generici, anche perché privi di qualunque riferimento temporale, difettando pure, ai fini del richiesto interrogatorio formale, di qualsiasi valenza confessoria, di talché correttamente non sono stati ammessi.
Ciò posto, i due gravami possono essere trattati congiuntamente, in quanto le relative argomentazioni sono del tutto sovrapponibili.
4 – L'esame dei gravami.
4.1. – Innanzi tutto, deve confermarsi la decisione del tribunale che ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei Condomini.
In realtà, tale eccezione è stata solo riproposta dalla , senza confrontarsi in alcun modo CP_1 con il percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata, sicché l'appello, sul punto, si presenta inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto privo di parte critica.
In ogni caso, mette conto di evidenziare che sono state versate in atti (cfr. doc. 19-36 di parte appellata) le delibere assembleari con cui è stato conferito l'incarico all'amministratore di agire in giudizio per il recupero del credito nei confronti del ragion per cui sussiste la Pt_5 legittimazione attiva dei Condomìni, stante il disposto dell'art. 1131 c.c., secondo cui “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”.
Al riguardo, anche la Suprema Corte ha affermato che l'assemblea dei condomini ha il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comuni dell'edificio condominiale, non rientrano nella rappresentanza giudiziale attiva attribuitagli dall'art. 1131 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 5645/2022).
Nella specie, la spiegata azione è volta alla ricostituzione della garanzia patrimoniale dei in vista dell'esperimento dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'ex Parte_6 amministratore con la conseguenza che la stessa deve ritenersi certamente rientrante Pt_1
pagina 8 di 15 nella competenza dell'assemblea, in quanto tendente, in ultima analisi, a ripristinare le disponibilità finanziarie dell'ente.
4.2. – Ciò posto, il primo motivo dell'appello proposto dal è infondato. Pt_1
Difatti, risulta versata in atti la sentenza n. 2329/2023, depositata il 15.11.2023, con cui questa
Corte ha rigettato gli appelli proposti dal e dalla avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
3190/2019 emessa dal Tribunale di Firenze (nel giudizio RG 1181/2012) e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal , ha condannato il al Controparte_32 Pt_1 pagamento dell'ulteriore somma di € 130.450,22 (oltre interessi e rivalutazione monetaria).
Ha, inoltre, confermato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il al Pt_1 pagamento delle seguenti somme: € 28.519,49 in favore del Parte_7
; € 3.029,00 in favore del Condominio via Berchet n. 15; € 6.501,04 in favore del
[...]
; € 29.584,91 in favore del Condominio viale Guidoni n. 2; € Parte_8
1.251,60 in favore del;
€ 620,58 in favore del Parte_9 Parte_10
; € 21.830,41 in favore del;
€ 4.331,60 in favore del
[...] Parte_11
Condominio via Ponte alle Riffe;
€ 3.431,63 in favore del;
€ Parte_12
9.443.12 in favore del;
€ 3.095,55 in favore del Controparte_28
; € 15.666,08 in favore del condominio via Ciarpaglini n. 1; € Parte_13
11.626,21 in favore del;
€ 4.120,05 in favore del Parte_14 Controparte_33
; € 3.862,25 in favore del;
€ 17.549,97 in
[...] Controparte_5 Pt_15 favore del Belgio n. 12; € 2.023,45 in favore del;
CP_12 CP_12 Parte_16
€ 1.126,63 in favore del;
€ 1.446,02 in favore del Parte_17 Parte_18
; € 6.628,48 in favore del;
€
[...] Parte_19
14.227,21 in favore del;
€ 17.926,99 in favore del Parte_20
; € 1.719,50 in favore del Parte_21 Parte_22
.
[...]
Tale sentenza non è stata impugnata (come da relativa certificazione della cancelleria) ed è, pertanto, passata in giudicato.
Ne consegue che la pretesa creditoria dei sopra menzionati Condomini deve ritenersi definitamente accertata.
Ad ogni modo, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a
pagina 9 di 15 conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. Cass. civ., n. 28141/2023).
Il mezzo, dunque, è caducato.
4.3. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo dell'appello proposto dal che, per Pt_1 ragioni di connessione, si tratterà congiuntamente con le restanti doglianze formulate dalla
. CP_1
4.3.1. – Il credito vantato dai derivante dalle condotte di dissipazione patrimoniale Parte_6 poste in essere dal non può che ritenersi anteriore agli atti dispositivi impugnati (accordi Pt_1 contenuti nel ricorso per separazione personale omologata in data 11.1.2012 e trasferimenti immobiliari a favore della stipulati il 27.6.2012 con atto a rogito Notaio ). CP_1 Per_1
In proposito, si presenta significativa la raccomandata del 23.5.2011, inviata dal alla Pt_1 CP_3
in cui si legge “con la presente comunico che con il corrente mese di maggio 2011 ho passato a codesta tutta la mia attività in oggetto indicata come accordo sottoscritto il 07 CP_30 dicembre 2009. Per quanto sopra comunico che a far data del 31 maggio 2011 cesserò la mia attività di amministratore di condomini”. (cfr. doc. 4 parte attrice).
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che, con la cessazione dell'attività di amministratore (avvenuta, appunto, il 31.5.2011), il abbia anche perso la Pt_1 possibilità di operare sui conti correnti condominiali e, quindi, di porre in essere le contestate condotte.
Al riguardo, non rileva che i vari abbiano solo in seguito rivolto le loro istanze Parte_6 risarcitorie nei confronti del in quanto “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito Pt_1 dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. civ., n. 22161/2019).
Pertanto, occorre far riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito stesso si ricollega (cfr. pure Cass. civ., n. 1050/1996) che, nella specie, non può che essere ravvisato in quello in cui sono state poste in essere le singole condotte ascritte al Pt_1 da collocarsi necessariamente in un periodo anteriore alla cessazione delle sue funzioni di amministratore.
4.3.2. – Ciò posto, è evidente la sussistenza del requisito della scientia damni in capo al Pt_1 giacché non è revocabile in dubbio che egli fosse perfettamente a conoscenza del carattere illecito dei fatti a lui contestati.
4.3.2.a. – In proposito, è irrilevante che i rendiconti, da lui predisposti, siano stati approvati dall'assemblea dei vari Condomini, in quanto non risulta che, al momento della relativa delibera, pagina 10 di 15 questa fosse stata messa al corrente della condotta dell'amministratore che, quindi, non poteva confidare in una ratifica del suo (illecito) operato.
Inoltre, non consta che le istanze risarcitorie siano state rivolte, nei suoi confronti, solo dopo che egli aveva richiesto il pagamento delle sue competenze, trattandosi di circostanza che è risultata del tutto indimostrata (a tacere del fatto che, dalla sentenza n. 2329/2023, pag. 19, si evince che CP_3 il credito era vantato dal nei confronti della e non dei singoli Condomìni). Pt_1
4.3.2.b. – Del resto, è significativo che, subito dopo la cessazione dall'incarico di amministratore condominiale (avvenuta il 31.5.2011), il e la , con atto pubblico del 7.6.2011 a Pt_1 CP_1 rogito Notaio di (rep. n. 1711; racc. n. 1273), abbiano proceduto alla Persona_2 CP_12 costituzione di un fondo patrimoniale sui beni immobili in comproprietà tra di loro.
In più, con ricorso per separazione consensuale, omologata in data 11.1.2012, alla era CP_1 stato assegnato il diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in , via Segantini n. 51, con CP_12 impegno del a trasferirle anche la quota di proprietà degli immobili “tanto anche a Pt_1 restituzione delle maggiori somme che la moglie ha pagato per l'attività del marito”.
In esecuzione di tale impegno, , con atto pubblico del 27.6.2012 a rogito Notaio Parte_1
di (rep. n. 275; racc. n. 198), aveva trasferito a la sua Persona_3 CP_12 Controparte_1 quota di proprietà sui suddetti immobili, con contestuale concessione in comodato, a favore del medesimo di una porzione dell'abitazione ubicata in , via Giovanni Segantini n. 51. Pt_1 CP_12
Ebbene, proprio la successione temporale delle suddette operazioni si presenta particolarmente sospetta, in quanto tutte racchiuse entro l'anno dalla cessazione dell'incarico di amministratore del
Pt_1
D'altra parte, è davvero arduo credere che, a distanza di pochi mesi dalla costituzione di un fondo patrimoniale (istituto, come noto, volto a far fronte ai bisogni della famiglia), l' affectio coniugalis abbia subito una crisi così profonda da sfociare repentinamente nella presentazione di un ricorso per la separazione personale, senza che ciò impedisse il persistere della convivenza tra gli ex coniugi, come dimostra la successiva concessione in comodato, al di una porzione della Pt_1 casa coniugale su cui la si era già vista attribuire il diritto di abitazione. CP_1
Proprio la palese incoerenza di tali operazioni appare sintomatica di un complessivo disegno volto alla dismissione, da parte del dei suoi beni all'unico fine di sottrarli alla garanzia dei Pt_1 creditori. CP_2
4.3.2.c. – Né possono gli appellanti, in senso contrario, far valere la presenza della figlia nella (subentrata al nella gestione dei Condomini de quibus). CP_30 Pt_1
Difatti, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 2329/2023 (pag. 19) – che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c. – “l'argomentazione secondo cui pagina 11 di 15 tale presenza escluderebbe la ravvisabilità in capo al dell'elemento soggettivo richiesto Pt_1 dall'art. 2901 c.c. significa operare, sostanzialmente, una petizione di principio. La presenza in questione non risulta rivestire, secondo alcuna massima d'esperienza, il valore sintomatico attribuitole dalla e dal e, in teoria astratta, si presta anche ad altre possibili CP_1 Pt_1 ricostruzioni (solo esemplificativamente: il mantenimento di un soggetto fidato, in quanto riconducibile alla cerchia familiare, nell'ambito della gestione in questione) che di per sé elidono la plausibilità degli assunti prospettici degli appellanti predetti”.
4.3.2.d. – Peraltro, gli appellanti non hanno mosso alcuna censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, nell'affermare il carattere gratuito degli atti di trasferimento immobiliare, ha osservato che “l'attribuzione patrimoniale non trova alcuna giustificazione nell'ambito della separazione personale posto che sia il che la , al momento Pt_1 CP_1 della separazione erano entrambi pensionati con importi di pensione pressoché identici - come risultato dal verbale di separazione prodotto in atti;
infine, con la separazione, il si era già Pt_1 assunto un obbligo di mantenimento della moglie pari ad euro 500,00 mensili, mentre i figli erano già economicamente autosufficienti. In tale contesto, non è dato rinvenire alcun obbligo a fronte di quale il avrebbe dovuto trasferire alla moglie, a titolo gratuito, le quote immobiliari de Pt_1 quo. Stessa considerazione per l'attribuzione dell'assegnazione della casa coniugale (risultando all'epoca i figli già economicamente autosufficienti) e del diritto di abitazione vitalizio” (cfr. sentenza impugnata, pag. 11).
Proprio la mancanza di una valida spiegazione in ordine all'attribuzione della piena proprietà degli immobili a favore della non può che rafforzare il convincimento circa il carattere CP_1 fraudolento dell'intera operazione.
4.3.2.e. – Per completezza, si rileva che non pertinente è il riferimento, fatto dagli appellanti in memoria di replica, a Cass. civ., S.U., n. 1898/2025 (onde “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1,
c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”), in quanto concernente la diversa ipotesi dell'atto dispositivo posto in essere in data anteriore al sorgere del credito. pagina 12 di 15 4.3.3. – Deve, poi, ribadirsi il carattere gratuito degli atti impugnati, dal momento che il trasferimento degli immobili a favore della non risulta essere configurabile come una CP_1 prestazione corrispettiva.
Al riguardo, è rimasta completamente indimostrata la tesi degli appellanti secondo cui tale trasferimento sarebbe avvenuto a fronte delle somme di denaro elargite dalla moglie al marito per l'esercizio della sua attività di amministratore condominiale nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione dei loro immobili.
Quindi, il carattere gratuito dell'atto rende superflua ogni indagine circa la sussistenza del requisito della scientia damni in capo alla . CP_1
A tacere del fatto che, proprio in ragione del rapporto di coniugio, è altamente inverosimile che la non fosse a conoscenza dell'illiceità del comportamento tenuto dal nei confronti CP_1 Pt_1 dei Condomini da lui amministrati.
In particolare, fra le presunzioni semplici da cui può ricavarsi la prova della scientia damni è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Corte di Cassazione, Sez. III civ., 02 novembre 2023, n. 30486, Corte di Cassazione, III Sez. Civ. n. 161 08.01.2021, Cass. civ. Sez. VI – 3 26.01.2016, n. 1404).
4.3.4. – Infine, si rileva che alcuna contestazione hanno sollevato gli appellanti circa l'esistenza dell'eventus damni, di talché l'integrazione di tale requisito, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, deve ritenersi pacifica.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto degli appelli.
6 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 12.154,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva espletata.
Si precisa che la condanna è rivolta a favore delle due parti processuali costituite e rappresentante dall'Avv. Ferretti e dall'Avv. Milani, dichiaratisi anche antistatari.
pagina 13 di 15 6.1 – Non può, tuttavia, riconoscersi l'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 invocato dagli appellati.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
Quindi, il numero delle parti assistite non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione (cfr. pure
Corte di Appello Firenze, sez. III, sentenza n. 1116/2025 depositata l'11.6.2025).
Nella specie, il numero delle parti non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli atti depositati dalla difesa dei Condomini, dove la posizione è stata trattata unitariamente, senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
6.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sugli appelli proposti da (RG n. 957/2021) e da Parte_1 [...]
(RG n. 962/2021) avverso la sentenza n. 2574/2020 emessa dal Tribunale di Firenze CP_1
e pubblicata il 20/11/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , Controparte_19 Controparte_20
, , Controparte_31 Controparte_22 [...]
; Controparte_12
2) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, per ciascuna delle due parti appellate costituite, di € 12.154,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
pagina 14 di 15 Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI RE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 957/2021 a cui è riunita la causa n. 962/2021 promosse da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DE GAETANO DAVIDE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nel proc. n. 957/2021
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CASELLI GIULIO (CF Controparte_1 C.F._2
C.F._3 APPELLANTE nel proc. n. 962/2021
nei confronti di
RE (CF , Controparte_2 P.IVA_1
(CF ), Controparte_3 P.IVA_2 CONDOMINO 12 VIALE ARIOSTO 507/521 SE TI (CF , P.IVA_3
(CF ), Controparte_4 P.IVA_4
(CF , Controparte_5 P.IVA_5
(CF ), Controparte_6 P.IVA_6 [...]
(CF , Controparte_7 P.IVA_7 Controparte_8
(CF ), (CF ,
[...] Controparte_9 P.IVA_8
(CF , Controparte_10 P.IVA_9
(CF ; Controparte_11 P.IVA_10 [...]
(CF , Controparte_12 P.IVA_11 Controparte_13 (CF , (CF ), P.IVA_12 Controparte_14 P.IVA_13
(CF , Controparte_15 P.IVA_14 Controparte_16
(CF con il patrocinio dell'Avv. FERRETTI ALBERTO (CF
[...] P.IVA_15
); C.F._4 pagina 1 di 15 (CF , Controparte_17 P.IVA_16 [...]
(CF con il patrocinio dell'Avv. MILANI Controparte_18 P.IVA_17 SC (CF ) C.F._5 APPELLATI
(CF ) Controparte_19 P.IVA_18
(CF ); Controparte_20 P.IVA_19
(CF ; Controparte_21 Parte_2 P.IVA_20
(CF ); Controparte_22 P.IVA_21
Controparte_12
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 2574/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/11/2020
CONCLUSIONI
In data 2-15/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello riformare per i motivi sopra esposti, della sentenza n. 2574/2020, resa dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Michela Biggi - RG n. 16533/2016 Repert. N. 6138/2020 del 23/11/2020 e pertanto accertata e dichiarata l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda di revocazione come formulata, per carenza di elementi, rigettarla. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: rigettare l'impugnazione avversaria e confermare integralmente la sentenza 2574/2020 Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, le sopra indicate parti, proponendo gravame avverso la sentenza n.
2574/2020, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/11/2020, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dai Condomini nei confronti di e di Parte_1 CP_1
, aveva dichiarato l'inefficacia dei seguenti atti: “- accordi di natura patrimoniale contenuti
[...] nella separazione personale RG 17166/11 Tribunale di Firenze Controparte_23 omologata il 11.01.2012 e trascritta il 1.3.12 presso l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità
Immobiliare di con Reg Gen 7163 e Reg Part 5210 – con i quali gli ex coniugi hanno CP_12 pattuito l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'attribuzione di diritto di abitazione vitalizio alla stessa e l'impegno del a trasferire gratuitamente alla moglie le proprie quote Pt_1 immobiliari di n.4 beni in comproprietà tra i coniugi (precisamente: - Quota di ½ pagina 2 di 15 dell'appartamento di , Via Segantini n.51, int.3, piano primo;
- Quota di 5/8 CP_12 dell'appartamento posto in AR (FR), Via S. Spirito n.10; - Quota di ½ dell'appartamento posto in AR (FR), Via Marconi n.4; - Quota di ½ del deposito posto in AR (FR), Via
Marconi n.22), - accordi contrattuali intervenuti tra i coniugi nell'atto di Parte_3
Convenzione del 27.6.2012 Notaio con i quali si è costituito un comodato su parte del Per_1 bene di Via Segantini 51, nonché trasferite gratuitamente dal alla le CP_12 Pt_1 CP_1 seguenti quote di comproprietà immobiliare: 1 – Quota di comproprietà pari a ½ dell'appartamento di 7,5 vani posto in , Via Giovanni Segantini n.51 piano primo int.3 così CP_12 identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di : Foglio 70, Part.970, Sub.21, Zona CP_12
Cens. 3, categoria A/3, classe 4, Consistenza vani 7,5, Rendita Euro 987,72. 2 - Quota di comproprietà pari a 5/8 dell'appartamento posto in Comune di AR, Via Santo Spirito n.10 piano terra e primo, vani 3, identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di AR:
Foglio 30, Part.696, Sub.2 Cat.A/3, Classe 2, 3 vani, Rendita Euro 139,44 3 - Quota di comproprietà pari a ½ dell'appartamento posto in Comune di AR, Via G. Marconi 4 piano terra e primo, di vani 2,5 così identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di AR:
Foglio 30 Part.495, Sub.5 Cat A/4 Classe 6 2,5 vani, rendita Euro 11,04; oltre a Foglio 30 Part.708 sub.6. 4 - Quota di comproprietà pari a ½ dell'unità immobiliare ad uso deposito posta in Comune di AR, Via Marconi 22 (già Via Tripoli n.2) piano terreno e seminterrato, di 28 mq così identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di AR: Foglio 30 Part.696 Sub.1 cat C/2
Classe 8 mq.28 Rendita Euro 37,60”, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Il ed altri avevano Parte_4 CP_12 convenuto in giudizio e , esponendo: Parte_1 Controparte_1
-) che, negli anni 2010-2011, era cessato dall'incarico di amministratore e, al suo Parte_1 posto, era subentrata la BR&T s.r.l., i cui soci erano il geom. ed Controparte_24 CP_25
(figlia di;
[...] Parte_1
-) che la nuova società amministratrice, nel ricostruire faticosamente la situazione finanziaria dei singoli Condomini, aveva scoperto l'esistenza di consistenti ammanchi di cassa addebitabili a il quale, a fronte dei regolari versamenti da parte dei condomini, non aveva Parte_1 provveduto a pagare le spese condominiali;
-) che, contestualmente al passaggio di consegne al nuovo amministratore, avvenuto a maggio/giugno 2011, , con atto pubblico a rogito Notaio di del Parte_1 Persona_2 CP_12
pagina 3 di 15 7.6.2011, aveva costituito, con la moglie , un fondo patrimoniale sui loro Controparte_1 immobili;
-) che, con atto di citazione del 16.1.2012, il ed altri 17 Parte_4 avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze (causa rubricata al n. 1181/2012
RG), i coniugi per ottenere la condanna del primo al risarcimento dei danni, Parte_3 costituiti dagli ammanchi di cassa, nonché la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale;
-) che, successivamente, i predetti coniugi avevano posto in essere ulteriori operazioni per sottrarre alla garanzia patrimoniale del debitore i beni immobili di sua
Pt_1 proprietà/comproprietà: a) nel dicembre 2011, infatti, il e la si erano separati;
Pt_1 CP_1 nell'atto di separazione, sottoscritto all'udienza del 27.12.2011, omologato dal tribunale con provvedimento dell'11.1.2012, aveva riconosciuto alla moglie l'assegnazione della Parte_1 casa coniugale di , via Segantini n. 51, ed il diritto di abitazione vitalizio sulla stessa;
CP_12 inoltre, il si era obbligato a trasferire gratuitamente alla moglie tutte le sue quote sui
Pt_1 quattro immobili in comproprietà con la stessa;
b) con atto notarile del 27.6.2012, il
Pt_1 quindi, aveva proceduto al trasferimento alla dei suoi diritti sui predetti immobili;
CP_1 contestualmente, le parti avevano stipulato un contratto di comodato, con cui la aveva CP_1 concesso al la facoltà, per due anni, di utilizzare una stanza ed un bagno facenti parte
Pt_1 dell'appartamento di via Segantini n. 51;
-) che tali atti era finalizzati unicamente a sottrarre i beni del alla garanzia patrimoniale Pt_1 dei creditori, essendosi, in tal modo, costui spogliato di tutti i suoi beni, e ciò rendeva evidente sia il requisito dell'eventus damni sia quello della scientia damni in capo allo stesso;
-) che, al riguardo, non si poteva dubitare dell'esistenza del credito degli attori, in quanto la c.t.u. contabile espletata nel giudizio RG 1181/2012, pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, aveva quantificato gli ammanchi addebitabili al in € 342.000; Pt_1
-) che tale credito, inoltre, doveva essere considerato anteriore rispetto agli atti dispositivi impugnati, atteso che la sua insorgenza doveva essere fissata al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore, avvenuto a maggio/giugno 2011.
Concludevano, quindi, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei suddetti atti dispositivi.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , eccependo preliminarmente il Parte_1 Controparte_1 difetto di legittimazione attiva dei Condomini e, per il resto, contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedevano il rigetto.
pagina 4 di 15 1.3. – Intervenivano in giudizio, associandosi alle domande degli attori, anche il
[...]
, il , il Controparte_26 Controparte_27 [...]
nonché il Controparte_28 Controparte_29
[...]
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale perveniva all'accoglimento della domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei Condomini era infondata, giacché, in caso di controversie aventi ad oggetto un interesse collettivo dei partecipanti, correlato solo in via mediata con gli interessi esclusivi dei singoli, la legittimazione ad agire spetta all'amministratore a ciò autorizzato dall'assemblea condominiale (Cass. n. 1208/2017);
-) sussistevano i presupposti per l'accoglimento della revocatoria, essendo dimostrati: i)
l'esistenza del credito vantato dai Condomini;
ii) la sua anteriorità rispetto agli atti dispositivi impugnati, in quanto la sua nascita doveva farsi risalire al maggio 2011 ovvero al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore;
iii) l' eventus damni, per essersi, in tal modo, il spogliato di tutti i suoi beni;
iv) la scientia damni in capo al debitore, non potendo questi Pt_1 non essere a conoscenza degli ammanchi di denaro da lui stesso posti in essere;
v) inoltre, anche voler considerare l'atto a titolo oneroso (il che, comunque, non era, dal momento che non sussisteva alcun obbligo di carattere giuridico a fronte del quale il era tenuto a trasferire i Pt_1 suoi beni alla , essendo pure rimasta indimostrata la tesi secondo cui tale trasferimento CP_1 costituiva la controprestazione della dazione di somme di denaro, elargite da costei, per lo svolgimento dell'attività di amministratore condominiale e per la manutenzione degli immobili), analoga consapevolezza esisteva anche in capo alla ex moglie, essendo poco credibile che ella non fosse al corrente dell'esposizione debitoria dell'ex marito, proprio in ragione del rapporto di coniugio.
-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto esistenti i presunti ammanchi di denaro, stante la mancanza di qualsiasi prova in merito.
Al riguardo, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla sentenza n. 3190/2019 emessa dal Tribunale di Firenze (che lo aveva condannato al pagamento di consistenti somme di denaro a favore dei
Condomini e dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale), essendo la stessa stata appellata.
pagina 5 di 15 2) – Con il secondo, rilevava che, in ogni caso, il credito doveva considerarsi successivo all'atto dispositivo impugnato, dal momento che gli accordi di separazione personale erano stati stipulati a distanza di circa due anni dalla cessazione dell'attività di amministratore del avvenuta nel Pt_1
2010, senza che gli pervenisse, per circa due anni, alcuna richiesta risarcitoria da parte dei
Condomini appellati.
In proposito, era significativo che il nuovo amministratore era la società di cui era CP_30 socia al 50% , figlia di e di , il che, dovendosi CP_25 Parte_1 Controparte_1 escludere che fosse intenzione dell'appellante coinvolgere la figlia in un'impresa gravemente in perdita, consentiva di ritenere insussistente il requisito della scientia damni in capo a costui.
Inoltre, i bilanci condominiali erano stati regolarmente approvati, mentre le contestazioni, da parte degli originari attori, erano state avanzate solo quando, nel 2012, il aveva sollecitato Pt_1 il rimborso delle somme a lui spettanti pari ad € 150.000.
Quindi, non vi era prova, neppure di natura presuntiva, che gli ex coniugi Parte_3 fossero a conoscenza di eventuali ragioni creditorie derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministratore del Pt_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Con separato atto, proponeva appello, articolando un unico motivo, anche Controparte_1 che, oltre a riproporre l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, si doleva del rigetto delle richieste istruttorie dalla stessa articolate, il che non aveva consentito al primo giudice di apprezzare la natura onerosa degli atti dispositivi impugnati.
Contestava, inoltre, la sussistenza del requisito della scientia damni, rilevando: i) che la situazione debitoria del marito era sorta dopo la separazione;
ii) che ella non aveva mai avuto alcuna ingerenza nell'attività professionale del iii) non era credibile che ella avrebbe lasciato Pt_1 coinvolgere la figlia (socia al 50% della in un'impresa gravemente in CP_25 CP_30 perdita, con pesanti profili di responsabilità̀ risarcitoria.
Rilevava, infine, che le contestazioni, da parte dei Condomini, erano state avanzate solo quando, nel 2012, il aveva sollecitato il rimborso delle somme a lui spettanti pari ad € 150.000. Pt_1
2.3. – Si costituivano in giudizio i Condomini indicati in epigrafe, contestando, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.4. – Disposta la riunione dei due giudizi, la causa veniva trattenuta in decisione in data
12.4.2023, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di pagina 6 di 15 replica.
2.5. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.6. – Indi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 2-15.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia del Controparte_19
[...
, , Controparte_20 Controparte_31 CP_22
, tutti ubicati in , non essendosi
[...] Controparte_12 CP_12 gli stessi costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione appello nei loro confronti.
3.2. – Vanno, poi, disattese le istanze istruttorie reiterate dalla (prova per interpello e CP_1 per testi), in quanto, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, il suo difensore si è limitato a chiedere il rigetto delle domande avversarie, senza in alcun modo richiamare le istanze istruttorie non ammesse (cfr. note di trattazione scritta depositate il
13.11.2020 e comparsa conclusionale del 5.11.2020).
Orbene, si applica il seguente principio: «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» (così Cass. sez.
2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492
– 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
Pertanto, la mancata reiterazione delle richieste istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale comporta che le stesse, dovendosi ritenere abbandonate, non possono essere riproposte in questo grado.
3.3. – In ogni caso, giova considerare come i capitoli della prova orale (“1) DCV se nello svolgimento delle attività di amministrazione in generale e in particolare dei Condomini parti in causa, sia durante l'amministrazione del rag. che durante l'amministrazione Parte_1 subentrante, avete avuto incontri e/o contatti, anche occasionalmente, nei quali avete trattato di relativi argomenti con la sig.ra . 2) DCV se nello svolgimento della attività del rag. Controparte_1
di amministratore di condomini, ha usufruito della partecipazione attiva della Parte_1
pagina 7 di 15 sig.ra ; 2a) DCV se il rag. e la sua amministrazione comunicava Controparte_1 Pt_1 abitualmente alla moglie particolari situazioni di lavoro;
2b) DCV se le sono state Controparte_1 comunicate situazioni specifiche di debito relative all'amministrazione dei Condomini parti in causa. 3) DCV che la sig.ra , ha fatto fronte alle spese di manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria, degli immobili siti in , Via Segantini, 51 e di quelli siti in AR (FR), Via CP_12
S.Spirito,10, Via G. Marconi, 4, 22; precisi consistenza dei lavori e valore. 4) DCV che il sig.
ha chiesto e riceve assistenza dalla sig.ra che lo aiuta nelle necessità anche Pt_1 CP_1 giornaliere;
4a) DCV che il sig. deve essere accompagnato in quasi tutti gli spostamenti, la Pt_1 maggior parte per controlli medici”) si presentassero estremamente generici, anche perché privi di qualunque riferimento temporale, difettando pure, ai fini del richiesto interrogatorio formale, di qualsiasi valenza confessoria, di talché correttamente non sono stati ammessi.
Ciò posto, i due gravami possono essere trattati congiuntamente, in quanto le relative argomentazioni sono del tutto sovrapponibili.
4 – L'esame dei gravami.
4.1. – Innanzi tutto, deve confermarsi la decisione del tribunale che ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei Condomini.
In realtà, tale eccezione è stata solo riproposta dalla , senza confrontarsi in alcun modo CP_1 con il percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata, sicché l'appello, sul punto, si presenta inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto privo di parte critica.
In ogni caso, mette conto di evidenziare che sono state versate in atti (cfr. doc. 19-36 di parte appellata) le delibere assembleari con cui è stato conferito l'incarico all'amministratore di agire in giudizio per il recupero del credito nei confronti del ragion per cui sussiste la Pt_5 legittimazione attiva dei Condomìni, stante il disposto dell'art. 1131 c.c., secondo cui “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”.
Al riguardo, anche la Suprema Corte ha affermato che l'assemblea dei condomini ha il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comuni dell'edificio condominiale, non rientrano nella rappresentanza giudiziale attiva attribuitagli dall'art. 1131 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 5645/2022).
Nella specie, la spiegata azione è volta alla ricostituzione della garanzia patrimoniale dei in vista dell'esperimento dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'ex Parte_6 amministratore con la conseguenza che la stessa deve ritenersi certamente rientrante Pt_1
pagina 8 di 15 nella competenza dell'assemblea, in quanto tendente, in ultima analisi, a ripristinare le disponibilità finanziarie dell'ente.
4.2. – Ciò posto, il primo motivo dell'appello proposto dal è infondato. Pt_1
Difatti, risulta versata in atti la sentenza n. 2329/2023, depositata il 15.11.2023, con cui questa
Corte ha rigettato gli appelli proposti dal e dalla avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
3190/2019 emessa dal Tribunale di Firenze (nel giudizio RG 1181/2012) e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal , ha condannato il al Controparte_32 Pt_1 pagamento dell'ulteriore somma di € 130.450,22 (oltre interessi e rivalutazione monetaria).
Ha, inoltre, confermato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il al Pt_1 pagamento delle seguenti somme: € 28.519,49 in favore del Parte_7
; € 3.029,00 in favore del Condominio via Berchet n. 15; € 6.501,04 in favore del
[...]
; € 29.584,91 in favore del Condominio viale Guidoni n. 2; € Parte_8
1.251,60 in favore del;
€ 620,58 in favore del Parte_9 Parte_10
; € 21.830,41 in favore del;
€ 4.331,60 in favore del
[...] Parte_11
Condominio via Ponte alle Riffe;
€ 3.431,63 in favore del;
€ Parte_12
9.443.12 in favore del;
€ 3.095,55 in favore del Controparte_28
; € 15.666,08 in favore del condominio via Ciarpaglini n. 1; € Parte_13
11.626,21 in favore del;
€ 4.120,05 in favore del Parte_14 Controparte_33
; € 3.862,25 in favore del;
€ 17.549,97 in
[...] Controparte_5 Pt_15 favore del Belgio n. 12; € 2.023,45 in favore del;
CP_12 CP_12 Parte_16
€ 1.126,63 in favore del;
€ 1.446,02 in favore del Parte_17 Parte_18
; € 6.628,48 in favore del;
€
[...] Parte_19
14.227,21 in favore del;
€ 17.926,99 in favore del Parte_20
; € 1.719,50 in favore del Parte_21 Parte_22
.
[...]
Tale sentenza non è stata impugnata (come da relativa certificazione della cancelleria) ed è, pertanto, passata in giudicato.
Ne consegue che la pretesa creditoria dei sopra menzionati Condomini deve ritenersi definitamente accertata.
Ad ogni modo, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a
pagina 9 di 15 conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. Cass. civ., n. 28141/2023).
Il mezzo, dunque, è caducato.
4.3. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo dell'appello proposto dal che, per Pt_1 ragioni di connessione, si tratterà congiuntamente con le restanti doglianze formulate dalla
. CP_1
4.3.1. – Il credito vantato dai derivante dalle condotte di dissipazione patrimoniale Parte_6 poste in essere dal non può che ritenersi anteriore agli atti dispositivi impugnati (accordi Pt_1 contenuti nel ricorso per separazione personale omologata in data 11.1.2012 e trasferimenti immobiliari a favore della stipulati il 27.6.2012 con atto a rogito Notaio ). CP_1 Per_1
In proposito, si presenta significativa la raccomandata del 23.5.2011, inviata dal alla Pt_1 CP_3
in cui si legge “con la presente comunico che con il corrente mese di maggio 2011 ho passato a codesta tutta la mia attività in oggetto indicata come accordo sottoscritto il 07 CP_30 dicembre 2009. Per quanto sopra comunico che a far data del 31 maggio 2011 cesserò la mia attività di amministratore di condomini”. (cfr. doc. 4 parte attrice).
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che, con la cessazione dell'attività di amministratore (avvenuta, appunto, il 31.5.2011), il abbia anche perso la Pt_1 possibilità di operare sui conti correnti condominiali e, quindi, di porre in essere le contestate condotte.
Al riguardo, non rileva che i vari abbiano solo in seguito rivolto le loro istanze Parte_6 risarcitorie nei confronti del in quanto “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito Pt_1 dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. civ., n. 22161/2019).
Pertanto, occorre far riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito stesso si ricollega (cfr. pure Cass. civ., n. 1050/1996) che, nella specie, non può che essere ravvisato in quello in cui sono state poste in essere le singole condotte ascritte al Pt_1 da collocarsi necessariamente in un periodo anteriore alla cessazione delle sue funzioni di amministratore.
4.3.2. – Ciò posto, è evidente la sussistenza del requisito della scientia damni in capo al Pt_1 giacché non è revocabile in dubbio che egli fosse perfettamente a conoscenza del carattere illecito dei fatti a lui contestati.
4.3.2.a. – In proposito, è irrilevante che i rendiconti, da lui predisposti, siano stati approvati dall'assemblea dei vari Condomini, in quanto non risulta che, al momento della relativa delibera, pagina 10 di 15 questa fosse stata messa al corrente della condotta dell'amministratore che, quindi, non poteva confidare in una ratifica del suo (illecito) operato.
Inoltre, non consta che le istanze risarcitorie siano state rivolte, nei suoi confronti, solo dopo che egli aveva richiesto il pagamento delle sue competenze, trattandosi di circostanza che è risultata del tutto indimostrata (a tacere del fatto che, dalla sentenza n. 2329/2023, pag. 19, si evince che CP_3 il credito era vantato dal nei confronti della e non dei singoli Condomìni). Pt_1
4.3.2.b. – Del resto, è significativo che, subito dopo la cessazione dall'incarico di amministratore condominiale (avvenuta il 31.5.2011), il e la , con atto pubblico del 7.6.2011 a Pt_1 CP_1 rogito Notaio di (rep. n. 1711; racc. n. 1273), abbiano proceduto alla Persona_2 CP_12 costituzione di un fondo patrimoniale sui beni immobili in comproprietà tra di loro.
In più, con ricorso per separazione consensuale, omologata in data 11.1.2012, alla era CP_1 stato assegnato il diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in , via Segantini n. 51, con CP_12 impegno del a trasferirle anche la quota di proprietà degli immobili “tanto anche a Pt_1 restituzione delle maggiori somme che la moglie ha pagato per l'attività del marito”.
In esecuzione di tale impegno, , con atto pubblico del 27.6.2012 a rogito Notaio Parte_1
di (rep. n. 275; racc. n. 198), aveva trasferito a la sua Persona_3 CP_12 Controparte_1 quota di proprietà sui suddetti immobili, con contestuale concessione in comodato, a favore del medesimo di una porzione dell'abitazione ubicata in , via Giovanni Segantini n. 51. Pt_1 CP_12
Ebbene, proprio la successione temporale delle suddette operazioni si presenta particolarmente sospetta, in quanto tutte racchiuse entro l'anno dalla cessazione dell'incarico di amministratore del
Pt_1
D'altra parte, è davvero arduo credere che, a distanza di pochi mesi dalla costituzione di un fondo patrimoniale (istituto, come noto, volto a far fronte ai bisogni della famiglia), l' affectio coniugalis abbia subito una crisi così profonda da sfociare repentinamente nella presentazione di un ricorso per la separazione personale, senza che ciò impedisse il persistere della convivenza tra gli ex coniugi, come dimostra la successiva concessione in comodato, al di una porzione della Pt_1 casa coniugale su cui la si era già vista attribuire il diritto di abitazione. CP_1
Proprio la palese incoerenza di tali operazioni appare sintomatica di un complessivo disegno volto alla dismissione, da parte del dei suoi beni all'unico fine di sottrarli alla garanzia dei Pt_1 creditori. CP_2
4.3.2.c. – Né possono gli appellanti, in senso contrario, far valere la presenza della figlia nella (subentrata al nella gestione dei Condomini de quibus). CP_30 Pt_1
Difatti, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 2329/2023 (pag. 19) – che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c. – “l'argomentazione secondo cui pagina 11 di 15 tale presenza escluderebbe la ravvisabilità in capo al dell'elemento soggettivo richiesto Pt_1 dall'art. 2901 c.c. significa operare, sostanzialmente, una petizione di principio. La presenza in questione non risulta rivestire, secondo alcuna massima d'esperienza, il valore sintomatico attribuitole dalla e dal e, in teoria astratta, si presta anche ad altre possibili CP_1 Pt_1 ricostruzioni (solo esemplificativamente: il mantenimento di un soggetto fidato, in quanto riconducibile alla cerchia familiare, nell'ambito della gestione in questione) che di per sé elidono la plausibilità degli assunti prospettici degli appellanti predetti”.
4.3.2.d. – Peraltro, gli appellanti non hanno mosso alcuna censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, nell'affermare il carattere gratuito degli atti di trasferimento immobiliare, ha osservato che “l'attribuzione patrimoniale non trova alcuna giustificazione nell'ambito della separazione personale posto che sia il che la , al momento Pt_1 CP_1 della separazione erano entrambi pensionati con importi di pensione pressoché identici - come risultato dal verbale di separazione prodotto in atti;
infine, con la separazione, il si era già Pt_1 assunto un obbligo di mantenimento della moglie pari ad euro 500,00 mensili, mentre i figli erano già economicamente autosufficienti. In tale contesto, non è dato rinvenire alcun obbligo a fronte di quale il avrebbe dovuto trasferire alla moglie, a titolo gratuito, le quote immobiliari de Pt_1 quo. Stessa considerazione per l'attribuzione dell'assegnazione della casa coniugale (risultando all'epoca i figli già economicamente autosufficienti) e del diritto di abitazione vitalizio” (cfr. sentenza impugnata, pag. 11).
Proprio la mancanza di una valida spiegazione in ordine all'attribuzione della piena proprietà degli immobili a favore della non può che rafforzare il convincimento circa il carattere CP_1 fraudolento dell'intera operazione.
4.3.2.e. – Per completezza, si rileva che non pertinente è il riferimento, fatto dagli appellanti in memoria di replica, a Cass. civ., S.U., n. 1898/2025 (onde “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1,
c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”), in quanto concernente la diversa ipotesi dell'atto dispositivo posto in essere in data anteriore al sorgere del credito. pagina 12 di 15 4.3.3. – Deve, poi, ribadirsi il carattere gratuito degli atti impugnati, dal momento che il trasferimento degli immobili a favore della non risulta essere configurabile come una CP_1 prestazione corrispettiva.
Al riguardo, è rimasta completamente indimostrata la tesi degli appellanti secondo cui tale trasferimento sarebbe avvenuto a fronte delle somme di denaro elargite dalla moglie al marito per l'esercizio della sua attività di amministratore condominiale nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione dei loro immobili.
Quindi, il carattere gratuito dell'atto rende superflua ogni indagine circa la sussistenza del requisito della scientia damni in capo alla . CP_1
A tacere del fatto che, proprio in ragione del rapporto di coniugio, è altamente inverosimile che la non fosse a conoscenza dell'illiceità del comportamento tenuto dal nei confronti CP_1 Pt_1 dei Condomini da lui amministrati.
In particolare, fra le presunzioni semplici da cui può ricavarsi la prova della scientia damni è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Corte di Cassazione, Sez. III civ., 02 novembre 2023, n. 30486, Corte di Cassazione, III Sez. Civ. n. 161 08.01.2021, Cass. civ. Sez. VI – 3 26.01.2016, n. 1404).
4.3.4. – Infine, si rileva che alcuna contestazione hanno sollevato gli appellanti circa l'esistenza dell'eventus damni, di talché l'integrazione di tale requisito, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, deve ritenersi pacifica.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto degli appelli.
6 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 12.154,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva espletata.
Si precisa che la condanna è rivolta a favore delle due parti processuali costituite e rappresentante dall'Avv. Ferretti e dall'Avv. Milani, dichiaratisi anche antistatari.
pagina 13 di 15 6.1 – Non può, tuttavia, riconoscersi l'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 invocato dagli appellati.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
Quindi, il numero delle parti assistite non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione (cfr. pure
Corte di Appello Firenze, sez. III, sentenza n. 1116/2025 depositata l'11.6.2025).
Nella specie, il numero delle parti non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli atti depositati dalla difesa dei Condomini, dove la posizione è stata trattata unitariamente, senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
6.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sugli appelli proposti da (RG n. 957/2021) e da Parte_1 [...]
(RG n. 962/2021) avverso la sentenza n. 2574/2020 emessa dal Tribunale di Firenze CP_1
e pubblicata il 20/11/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , Controparte_19 Controparte_20
, , Controparte_31 Controparte_22 [...]
; Controparte_12
2) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, per ciascuna delle due parti appellate costituite, di € 12.154,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
pagina 14 di 15 Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15