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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. AN LL Presidente
Dott.ssa AR IA MO Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1039/2023 del Tribunale di
Milano (est. dott.ssa Camilla Stefanizzi), promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Romano Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Milite Ignoto n. 37, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè n. 1 appellato
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_2
NG OL, AR IA ER, MA IN, LI CH,
[...]
ed elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Controparte_3 uffici dell'Avvocatura Comunale appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis:
- In via principale accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1039/2023 pronunciata dal Tribuna-le Ordinario di Milano Sez. Lavoro, in persona della Dott.ssa Camilla Stefanizzi il 23.03.2023, mai notificata, sul ricorso R.G. n. 3897/2022, accertare e dichiarare che il Sig.
[...] rispetta il requisito della residenza ai sensi dell'art. 2, co. 1, a), 2) Parte_2 L. 26/2019 e, per l'effetto annullare il provvedimento di indebito comunicato dall' il CP_4 19.10.2021;
- e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi l'intestato Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito.
APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, previa declaratoria di inammissibilità delle nuove domande formulate ex adverso nell'odierno giudizio in violazione del disposto dell'art.345 cpc, in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1039/23 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quanto alla domanda CP_4 di accertamento del requisito della residenza, respingendo in ogni caso tutte le avverse domande. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.8.2023, l'appellante ha impugnato la sentenza n.
1039/2023 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad ottenere la modifica del provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza nonché l'annullamento del provvedimento di indebito del 19.10.2021, previo accertamento della condizione di residente in Italia da più di 10 anni.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto non assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti ai fini del beneficio richiesto, considerato il certificato anagrafico storico allegato dal Comune ed attestante una presenza in Italia per
9 anni e due mesi, e considerata l'irrilevanza probatoria dell'estratto contributivo ai CP_4 fini dell'effettiva permanenza in Italia, dal quale emergeva lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale in maniera discontinua e lacunosa, in mancanza di contributi riferibili alle annualità 2011, 2013, 2016, 2017, e 2018 e in considerazione del fatto che le settimane di lavoro delle annualità riportate rappresentavano, in alcuni casi, una modesta frazione temporale rispetto all'intera annualità.
2 L'appellante, nel censurare la sentenza, sostiene che il giudice avrebbe dovuto valutare il certificato di residenza storico congiuntamente all'estratto contributivo.
Solo così avrebbe notato che dall'estratto contributivo risultava l'attività di collaboratore familiare dall'1.4.2009 al 31.12.2009 e dall'1.1.2010 al 11.9.2010, per un totale di 16 mesi. Periodo non coperto dal certificato di residenza storico.
Si sono costituiti e il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4 Controparte_2
La causa, dopo vari rinvii in attesa della decisone della Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lettera a) n.2 del DL n.
4/2019 nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi, è stata discussa dalla parti che, in considerazione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale n. 31 del 2025, ed a seguito di rinuncia all'indebito da parte dell' , CP_4 hanno chiesto concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere salvo con riferimento alle spese di lite per la cui condanna dell' ha insisto la difesa CP_4 di parte appellante.
Preso atto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'indebito oggetto di causa.
Il regolamento delle spese processuali va operato secondo il principio della soccombenza virtuale, come ripetutamente sancito dalla Corte di Cassazione (v. sent. 11.2.2015, n.
2719, secondo cui, in caso di cessata materia del contendere occorre “delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale”; conf. Cass. 9.3.2017, n. 6016).
Tale vaglio non può che essere sfavorevole all' proprio alla luce della sentenza della CP_4
Corte Costituzionale n. 31/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Il ricorso di primo grado e l'impugnazione proposti si presentavano, quindi, come potenzialmente fondati.
Considerato che l'erogazione del reddito spettava all' , non avendo il Comune alcun CP_4 ruolo in proposito, le spese del doppio grado vanno poste a carico dell' e liquidate CP_1 come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n.
3 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno invece compensate le spese del doppio grado tra le altre parti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1039/2023 del Tribunale di Milano dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che CP_4 liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Compensa tra le altre parti le spese del doppio grado.
Milano, 8.10.2025
La Consigliera est Il Presidente
AR IA MO AN LL
4
Registro generale Appello Lavoro n. 887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. AN LL Presidente
Dott.ssa AR IA MO Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1039/2023 del Tribunale di
Milano (est. dott.ssa Camilla Stefanizzi), promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Romano Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Milite Ignoto n. 37, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè n. 1 appellato
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_2
NG OL, AR IA ER, MA IN, LI CH,
[...]
ed elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Controparte_3 uffici dell'Avvocatura Comunale appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis:
- In via principale accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1039/2023 pronunciata dal Tribuna-le Ordinario di Milano Sez. Lavoro, in persona della Dott.ssa Camilla Stefanizzi il 23.03.2023, mai notificata, sul ricorso R.G. n. 3897/2022, accertare e dichiarare che il Sig.
[...] rispetta il requisito della residenza ai sensi dell'art. 2, co. 1, a), 2) Parte_2 L. 26/2019 e, per l'effetto annullare il provvedimento di indebito comunicato dall' il CP_4 19.10.2021;
- e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi l'intestato Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito.
APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, previa declaratoria di inammissibilità delle nuove domande formulate ex adverso nell'odierno giudizio in violazione del disposto dell'art.345 cpc, in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1039/23 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quanto alla domanda CP_4 di accertamento del requisito della residenza, respingendo in ogni caso tutte le avverse domande. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.8.2023, l'appellante ha impugnato la sentenza n.
1039/2023 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad ottenere la modifica del provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza nonché l'annullamento del provvedimento di indebito del 19.10.2021, previo accertamento della condizione di residente in Italia da più di 10 anni.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto non assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti ai fini del beneficio richiesto, considerato il certificato anagrafico storico allegato dal Comune ed attestante una presenza in Italia per
9 anni e due mesi, e considerata l'irrilevanza probatoria dell'estratto contributivo ai CP_4 fini dell'effettiva permanenza in Italia, dal quale emergeva lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale in maniera discontinua e lacunosa, in mancanza di contributi riferibili alle annualità 2011, 2013, 2016, 2017, e 2018 e in considerazione del fatto che le settimane di lavoro delle annualità riportate rappresentavano, in alcuni casi, una modesta frazione temporale rispetto all'intera annualità.
2 L'appellante, nel censurare la sentenza, sostiene che il giudice avrebbe dovuto valutare il certificato di residenza storico congiuntamente all'estratto contributivo.
Solo così avrebbe notato che dall'estratto contributivo risultava l'attività di collaboratore familiare dall'1.4.2009 al 31.12.2009 e dall'1.1.2010 al 11.9.2010, per un totale di 16 mesi. Periodo non coperto dal certificato di residenza storico.
Si sono costituiti e il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4 Controparte_2
La causa, dopo vari rinvii in attesa della decisone della Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lettera a) n.2 del DL n.
4/2019 nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi, è stata discussa dalla parti che, in considerazione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale n. 31 del 2025, ed a seguito di rinuncia all'indebito da parte dell' , CP_4 hanno chiesto concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere salvo con riferimento alle spese di lite per la cui condanna dell' ha insisto la difesa CP_4 di parte appellante.
Preso atto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'indebito oggetto di causa.
Il regolamento delle spese processuali va operato secondo il principio della soccombenza virtuale, come ripetutamente sancito dalla Corte di Cassazione (v. sent. 11.2.2015, n.
2719, secondo cui, in caso di cessata materia del contendere occorre “delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale”; conf. Cass. 9.3.2017, n. 6016).
Tale vaglio non può che essere sfavorevole all' proprio alla luce della sentenza della CP_4
Corte Costituzionale n. 31/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Il ricorso di primo grado e l'impugnazione proposti si presentavano, quindi, come potenzialmente fondati.
Considerato che l'erogazione del reddito spettava all' , non avendo il Comune alcun CP_4 ruolo in proposito, le spese del doppio grado vanno poste a carico dell' e liquidate CP_1 come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n.
3 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno invece compensate le spese del doppio grado tra le altre parti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1039/2023 del Tribunale di Milano dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che CP_4 liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Compensa tra le altre parti le spese del doppio grado.
Milano, 8.10.2025
La Consigliera est Il Presidente
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