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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 25/03/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5411/2020 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Guastafierro presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale alla Via G. Della Rocca n. 120, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avv. Daniela Guarino , con la quale elett.te domicilia in Verona alla Via Cesare Battisti n. 19, presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTE Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con atto depositato in data 03/11/2020 parte ricorrente premetteva di aver presentato, in data 11/11/2019, domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere il diritto alla indennità di disoccupazione che la suddetta CP_2 richiesta era stata accolta, con provvedimento del 05/03/2020, con decorrenza dal 11/11/2019 per 445 giorni;
che, nonostante l'avvenuto riconoscimento della prestazione in via amministrativa, nulla gli era stato effettivamente corrisposto a tale titolo. Pertanto, avverso il mancato pagamento della prestazione presentava formale ricorso al Comitato Provinciale Inps, ai sensi dell'art. 46 L.88/89, senza ottenere alcun riscontro in merito.
Tanto premesso, conveniva l'Inps dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento e il conseguente pagamento dell'indennità di disoccupazione a decorrere dal 12/11/2019 (giorno successivo alla CP_2 presentazione domanda); il tutto con vittoria di spese.
L'Inps si costituiva in giudizio, sostenendo che la mancata corresponsione della prestazione era stato determinato dal persistente blocco del codice fiscale per , in conseguenza dell'attività di controllo effettuata dalla Org_1
Vigilanza Ispettiva.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta.
Rileva preliminarmente il Giudicante che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. lgs. n. 22/2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, è stata istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92, un'indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La Naspi sostituisce le prestazioni di Aspi e mini-Aspi introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Sono destinatari della Naspi i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Le disposizioni relative alla Naspi non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato e nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, i quali sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS- COLL.
La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente CP_2 la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Nella fattispecie al vaglio, è da rilevare che il ricorrente ha fornito prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per percepire la Naspi in relazione al periodo rivendicato, visto che il rapporto è cessato per scadenza del termine finale in data 03/11/2019, che il lavoratore può far valere nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione (vedi estratto contributivo) e che il medesimo ha svolto trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (dal 01/04/2019 al 03/11/2019 alle dipendenze della società "). Org_2
Non vi è contestazione da parte dell in ordine al fatto che parte CP_1 ricorrente ha diritto alla prestazione oggetto del giudizio.
L'Ente previdenziale sostiene, infatti, che il blocco della posizione di cui trattasi deriva dallo svolgimento di accertamenti ispettivi e che, alla luce delle anomalie emerse in relazione alla posizione contributiva e retributiva del ricorrente, ha sospeso la liquidazione della prestazione, al fine di evitare erogazioni indebite, in difetto dei presupposti di leggi.
Tuttavia, il verbale di accertamento ispettivo oltre a non essere mai stato notificato al ricorrente non è stato nemmeno prodotto dall'Inps nel presente giudizio. Pertanto, parte resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare la propria tesi.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda giudiziale va accolta. Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 3/11/2020 nei confronti dell'INPS così Parte_1 provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento in favore di dell'indennità Naspi per il periodo in Parte_1 ricorso indicato, a decorrere 12/11/2019 (giorno successivo alla presentazione domanda) , oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo: b) condanna l'Inps al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 dovute per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15/05/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 25/03/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5411/2020 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Guastafierro presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale alla Via G. Della Rocca n. 120, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avv. Daniela Guarino , con la quale elett.te domicilia in Verona alla Via Cesare Battisti n. 19, presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTE Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con atto depositato in data 03/11/2020 parte ricorrente premetteva di aver presentato, in data 11/11/2019, domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere il diritto alla indennità di disoccupazione che la suddetta CP_2 richiesta era stata accolta, con provvedimento del 05/03/2020, con decorrenza dal 11/11/2019 per 445 giorni;
che, nonostante l'avvenuto riconoscimento della prestazione in via amministrativa, nulla gli era stato effettivamente corrisposto a tale titolo. Pertanto, avverso il mancato pagamento della prestazione presentava formale ricorso al Comitato Provinciale Inps, ai sensi dell'art. 46 L.88/89, senza ottenere alcun riscontro in merito.
Tanto premesso, conveniva l'Inps dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento e il conseguente pagamento dell'indennità di disoccupazione a decorrere dal 12/11/2019 (giorno successivo alla CP_2 presentazione domanda); il tutto con vittoria di spese.
L'Inps si costituiva in giudizio, sostenendo che la mancata corresponsione della prestazione era stato determinato dal persistente blocco del codice fiscale per , in conseguenza dell'attività di controllo effettuata dalla Org_1
Vigilanza Ispettiva.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta.
Rileva preliminarmente il Giudicante che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. lgs. n. 22/2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, è stata istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92, un'indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La Naspi sostituisce le prestazioni di Aspi e mini-Aspi introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Sono destinatari della Naspi i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Le disposizioni relative alla Naspi non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato e nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, i quali sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS- COLL.
La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente CP_2 la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Nella fattispecie al vaglio, è da rilevare che il ricorrente ha fornito prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per percepire la Naspi in relazione al periodo rivendicato, visto che il rapporto è cessato per scadenza del termine finale in data 03/11/2019, che il lavoratore può far valere nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione (vedi estratto contributivo) e che il medesimo ha svolto trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (dal 01/04/2019 al 03/11/2019 alle dipendenze della società "). Org_2
Non vi è contestazione da parte dell in ordine al fatto che parte CP_1 ricorrente ha diritto alla prestazione oggetto del giudizio.
L'Ente previdenziale sostiene, infatti, che il blocco della posizione di cui trattasi deriva dallo svolgimento di accertamenti ispettivi e che, alla luce delle anomalie emerse in relazione alla posizione contributiva e retributiva del ricorrente, ha sospeso la liquidazione della prestazione, al fine di evitare erogazioni indebite, in difetto dei presupposti di leggi.
Tuttavia, il verbale di accertamento ispettivo oltre a non essere mai stato notificato al ricorrente non è stato nemmeno prodotto dall'Inps nel presente giudizio. Pertanto, parte resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare la propria tesi.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda giudiziale va accolta. Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 3/11/2020 nei confronti dell'INPS così Parte_1 provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento in favore di dell'indennità Naspi per il periodo in Parte_1 ricorso indicato, a decorrere 12/11/2019 (giorno successivo alla presentazione domanda) , oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo: b) condanna l'Inps al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 dovute per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15/05/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco