Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 5674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2024 e vertente tra
(cf. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elett. te dom. te in RO, via Guattani 14/A, presso lo studio dell'avv. Michele C.F._2
Pesiri, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellanti
e
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., elett. te dom.ta negli uffici CP_1 P.IVA_1
dell'Avvocatura Capitolina in RO, via del Tempio di Giove n.21, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Scerpa, in virtù di procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4800/21 emessa dal Tribunale di RO
Conclusioni per le appellanti: come in atti
Conclusioni per l'appellata: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di RO, , in persona del Sindaco CP_1
p.t., al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno, esteso circa mq.1000, sito in RO - località Pescina Gagliarda n.86 - censito in catasto al foglio 727 part.lla n.1010 nonché del capannone ivi insistente.
Deducevano che
-esercitavano fin dagli anni '80 un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sull'area in contesa ove insisteva un capannone che avevano edificato ed utilizzato per alcuni periodi in proprio, per altri concesso in locazione a terzi;
-all'epoca il bene era nella titolarità della NO , Parte_3
e ; Parte_4 Parte_5
-avevano instaurato nei confronti della società sopra indicata un giudizio avente
NRG.78893/14 presso il Tribunale di RO tendente al riconoscimento dell'intervenuto acquisto a titolo originario;
-all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio espletata in tale procedimento emergeva che l'immobile era stato acquisito nel 1986 al patrimonio del comune di RO (nota di trascrizione risalente al 1991);
-il giudizio Rg. 78893/14 veniva definito con il rigetto della domanda per difetto di titolarità passiva in capo alla società convenuta (sent. n.6226/19 emessa dal Tribunale di RO). 3
Resisteva che, in via riconvenzionale, chiedeva ordinarsi il rilascio del bene CP_1
e la condanna delle attrici al pagamento di una indennità a titolo di occupazione illegittima.
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.4800/21; il Tribunale di RO rigettava la domanda e condannava le attrici al rilascio dell'immobile nonché al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-dalla documentazione in atti emergeva che e non Parte_1 Parte_2
godevano dei beni in contesa e non avevano realizzato né il capannone né il muro di recinzione;
-gli atti riguardanti gli immobili erano riconducibili alla NO EV s.n.c., società che nel
1985 proponeva istanza, presso gli uffici del Comune di RO, di sanatoria degli abusi edilizi;
, nella qualità di legale rappresentante di detta società, aveva Parte_3
realizzato opere abusive consistenti in un capannone di circa mq.250 di cui veniva richiesta la regolarizzazione;
-il con provvedimento notificato a - socio della NO EV CP_2 Parte_4
s.n.c. - aveva ordinato la demolizione del manufatto, atto nel quale veniva precisato che, nella ipotesi di inottemperanza, l'ente territoriale avrebbe acquisito gratuitamente il bene al patrimonio;
-analoghe contestazioni avevano ad oggetto il muro di recinzione;
-la NO EV s.n.c. aveva proposto avverso l'ordinanza di demolizione ricorso giurisdizionale amministrativo, atto nel quale riconosceva di aver realizzato le opere abusive;
-l'acquisizione dei beni da parte del Comune avveniva attraverso un procedimento sanzionatorio e autoritativo avente effetti ablatori;
-l'acquisizione forzosa costituisce un istituto assimilabile all'esproprio, procedura che preclude il concretizzarsi di situazioni possessorie utili ad usucapionem;
-il decreto di espropriazione costituisce atto idoneo oltre che a far acquisire la proprietà del bene anche ad escludere qualsiasi altra situazione incompatibile, di diritto o di fatto, e qualora 4
il precedente proprietario o un soggetto diverso continui ad esercitare sulla cosa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà viene meno l'animus possidendi;
-doveva trovare accoglimento, di conseguenza, la domanda riconvenzionale di rilascio del bene, mentre era da respingersi quella di condanna al pagamento dell'indennità per occupazione illegittima in mancanza di prova circa l'effettivo godimento dell'immobile da parte delle attrici.
Avverso tale decisione proponevano gravame, innanzi a questa Corte, e Parte_1
chiedendone la riforma. Parte_2
Resisteva . CP_1
La causa all'udienza del 28-11-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame le appellanti lamentano una erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie.
Deducono che i testimoni e ascoltati nell'ambito del Tes_1 Testimone_2
procedimento Rg. 78893/14, avevano confermato il potere di fatto esercitato sul terreno e sul capannone realizzato a loro spese ed assumono che i documenti prodotti (ricevute di pagamento ICI, contratti di locazione a terzi del capannone) avvaloravano tale tesi.
Contestano la mancata ammissione delle prove orali ritualmente articolate nei termini prescritti ed evidenziano che le notifiche effettuale dall'ente territoriale nei confronti della società, comunque irregolari, non costituivano elementi atti ad escludere il loro potere di fatto esercitato sui beni.
Adducono di aver contestato i documenti depositati da controparte e che la mancata produzione degli originali aveva determinato la non utilizzabilità ai fini della decisione.
Rilevano che era legittimata ad acquisire al patrimonio dell'ente il solo CP_1
manufatto e non l'area circostante. 5
Eccepiscono che la domanda di sanatoria proposta da NO EV s.n.c. era maturata a seguito di una loro specifica richiesta, essendo stato raggiunto un accordo con detta società secondo cui, una volta regolarizzati gli abusi, avrebbero acquisito il terreno.
I rilievi appaiono infondati.
La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado il quale reputava la domanda di usucapione carente sotto il profilo probatorio e, di conseguenza, insuscettibile di accoglimento.
Non v'è dubbio che in tema di acquisto a titolo originario l'agente debba offrire prova rigorosa del possesso al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, idonee a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato (Cass. 20539/17).
Nel caso di specie deve in primo luogo rilevarsi che le deposizioni rese dai testimoni nel procedimento Rg.78893/14 - promosso nei confronti di NO EV s.n.c. e non dell'ente appellato - non assumono alcuna rilevanza nel presente giudizio;
alla luce della documentazione versata in atti deve piuttosto ritenersi che la disponibilità degli immobili in contesa fosse esclusivamente in capo alla società e che la realizzazione del capannone e della recinzione non fosse opera delle appellanti, circostanze queste che rendevano del tutto inutile l'espletamento della prova orale articolata in primo grado.
In particolare occorre evidenziare che gli atti amministrativi riguardanti gli immobili in contesa sono riconducibili esclusivamente alla NO EV s.n.c., società che nel 1985 proponeva all'ente territoriale domanda di sanatoria per abusi edilizi;
il Corpo dei Vigili Urbani, infatti, aveva contestato, con atto notificato al legale rappresentante della società, la realizzazione abusiva di un capannone e, successivamente, della recinzione.
All'accertamento seguiva l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario e di una ordinanza di demolizione con la quale veniva fatto avviso che in caso di inottemperanza i beni sarebbero stati acquisiti al patrimonio dell'ente. 6
La NO EV s.n.c. con ricorso giurisdizionale amministrativo contestava la legittimità del provvedimento riconoscendo di avere eseguito le opere in contestazione nel 1983 con ultimazione avvenuta l'anno successivo;
il processo, comunque, veniva dichiarato interrotto in data 6-5-1991 ed il 21-12-1991 il provvedeva alla trascrizione della CP_2
acquisizione gratuita del bene.
La vicenda come sopra descritta induce ad escludere che le appellanti fossero nel godimento e nella disponibilità degli immobili di cui viene invocata l'usucapione.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, peraltro, l'acquisizione di beni al patrimonio dell'ente territoriale derivante da un atto amministrativo con effetti ablatori determina senza dubbio una ipotesi di acquisto a titolo originario e tale modalità comporta il venir meno dell'animus possidendi in capo a terzi.
Del resto l'accordo al quale fanno riferimento le appellanti secondo cui una volta ottenuta la sanatoria avrebbero fatto proprio l'immobile dimostra inequivocabilmente l'insussistenza dell'elemento soggettivo, presupposto imprescindibile ai fini dell'acquisto a titolo originario.
Del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum appaiono i rilievi sollevati relativi all'irregolarità delle notificazioni degli atti amministrativi;
quanto al fatto che non siano stati prodotti gli originali dei documenti all'eccezione non può essere riconosciuta alcuna valenza, in mancanza di querela di falso.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti deducono che l'emissione di un decreto di espropriazione, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non determina l'estinzione di una situazione possessoria preesistente.
Rilevano che solo dal momento della notifica dell'atto ablatorio il soggetto che ha il bene in godimento acquista la consapevolezza della sua alienità e dell'impossibilità di farne uso come se fosse proprio.
Assumono che nel caso in esame non erano state destinatarie di alcuna notificazione e pertanto non era possibile ipotizzare una mutazione dell'animus possidendi, atteso che all'atto 7
ablatorio non seguiva l'apprensione materiale del bene da parte dell'amministrazione comunale.
Le censure appaiono infondate.
Osserva la Corte che l'acquisizione forzosa dei beni in quanto volta a tutelare interessi pubblici prevalenti è assimilabile all'esproprio e preclude ogni situazione possessoria utile ad usucapionem in quanto la perdita della proprietà del bene da parte del soggetto espropriato fa venir meno l'elemento soggettivo del possesso in capo a costui ed a terzi (Cass.
SS.UU.3563/91); il decreto di espropriazione, quindi, costituisce atto amministrativo in grado di far acquisire la proprietà piena del bene, ma anche ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile e qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continui ad esercitare sul bene un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà la notifica del decreto determina la perdita dell'animus possidendi (Cass. 24485/2017).
Affinché il detentore possa acquisire per usucapione un immobile attraverso un potere di fatto continuato ed ininterrotto sul bene, questi deve dimostrare, con atti riconoscibili dal proprietario, che la detenzione si era trasformata in possesso, atti non riscontrabili nella fattispecie in esame.
Resta assorbito l'ultimo motivo di gravame con il quale le appellanti contestano l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile avanzata da . CP_1
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo la tariffa professionale vigente (D.M.55/2014), con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
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La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da e Parte_1
nei confronti di , in persona del Sindaco p.t., avverso la Parte_2 CP_1
sentenza n.4800/2021, emessa dal Tribunale di RO, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna le appellanti al pagamento, in favore dell'ente, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in RO, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano