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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele De Parte_1
Nicolò ;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del presente giudizio da parte dell'istituto previdenziale.
Condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della controparte, in misura pari ai minimi, atteso il riconoscimento della prestazione successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 1.865,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre.
Bari, 14.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele De Parte_1
Nicolò ;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del presente giudizio da parte dell'istituto previdenziale.
Condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della controparte, in misura pari ai minimi, atteso il riconoscimento della prestazione successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 1.865,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre.
Bari, 14.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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