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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 15166/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 19.12.2024 da
Parte_1
e
Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 04.03.2025
“Nel merito:
A modifica della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di
Padova n. 564/2023 pronunciata in data 23/03/2023 depositata in data 24/03/2024, nel procedimento n 797/2023 R.G., dichiarare l'avvenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza e, per l'effetto
1) Revocare l'obbligo a carico del padre del versamento dell'assegno di € 600,00 a titolo di mantenimento della figlia con effetto immediato, fermo l'obbligo da parte del Parte_2 medesimo di versare in favore della figlia l'importo una tantum di € 4.020,00, a mezzo Pt_2 versamenti mensili di € 670,00 ciascuno da dicembre 2024 a maggio 2025, oltre all'80% delle sole spese mediche per la figlia sino a marzo 2025;
2) Spese di lite compensate.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto deposito il 19.12.2024 le parti hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 564/2023 di Questo Tribunale del 24.03.2023.
All'udienza di comparizione delle parti, svoltasi in modalità cartolare (su loro richiesta) ex art. 473bis.51 c.p.c., le stesse confermavano le condizioni di cui al ricorso soprammenzionate chiedendone il recepimento. ***
Ciò premesso, va preso atto dell'accordo: si rileva infatti che l'accordo non presenta profili di illegittimità ed è conforme agli interessi della figlia e congruo rispetto alla situazione Pt_2 economica del padre.
Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza n. 564/2023 di
Questo Tribunale del 24.03.2023, così decide:
1. Prende atto delle condizioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente trascritte.
2. Spese di lite compensate.
Padova, il 25.03.25
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 15166/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 19.12.2024 da
Parte_1
e
Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 04.03.2025
“Nel merito:
A modifica della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di
Padova n. 564/2023 pronunciata in data 23/03/2023 depositata in data 24/03/2024, nel procedimento n 797/2023 R.G., dichiarare l'avvenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza e, per l'effetto
1) Revocare l'obbligo a carico del padre del versamento dell'assegno di € 600,00 a titolo di mantenimento della figlia con effetto immediato, fermo l'obbligo da parte del Parte_2 medesimo di versare in favore della figlia l'importo una tantum di € 4.020,00, a mezzo Pt_2 versamenti mensili di € 670,00 ciascuno da dicembre 2024 a maggio 2025, oltre all'80% delle sole spese mediche per la figlia sino a marzo 2025;
2) Spese di lite compensate.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto deposito il 19.12.2024 le parti hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 564/2023 di Questo Tribunale del 24.03.2023.
All'udienza di comparizione delle parti, svoltasi in modalità cartolare (su loro richiesta) ex art. 473bis.51 c.p.c., le stesse confermavano le condizioni di cui al ricorso soprammenzionate chiedendone il recepimento. ***
Ciò premesso, va preso atto dell'accordo: si rileva infatti che l'accordo non presenta profili di illegittimità ed è conforme agli interessi della figlia e congruo rispetto alla situazione Pt_2 economica del padre.
Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza n. 564/2023 di
Questo Tribunale del 24.03.2023, così decide:
1. Prende atto delle condizioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente trascritte.
2. Spese di lite compensate.
Padova, il 25.03.25
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi