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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/07/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 624 R.G.A.C. per l'anno 2016
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'Avv. Francesco Muzzopappa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla via G. D'Alessandria 1/b, giusta procura stesa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore,
-ATTORE-
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vibo Valentia, in Via G. Boccaccio, 7 presso e nello studio dell'avv. Bruno Ganino, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-CONVENUTI CONTUMACI-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1 onde ottenere accertamento della proprietà per usucapione sull'immobile sito in agro del Comune di Vibo Valentia, località “San Pietro” o “Candeloro”, esteso complessivamente in quattro ettari, otto are e settantadue centiare riportato in
Catasto Terreni del detto Comune al foglio di mappa 10, particelle 188,189,
190,191,192,193,194. Ha dedotto che tali terreni risultano intestati a CP_5 proprietaria per la quota di un mezzo e , proprietaria per la residua quota CP_6
e sono pervenuti alle stesse a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria sui beni appartenenti al giusta sentenza del Tribunale di Parte_2
Vibo Valentia n. 1362/2009 dell'11.11.2009, precisando che avverso tale provvedimento risulta pendente il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro, e che pertanto risulta necessario evocare in giudizio anche gli ulteriori condividenti dell'intero asse ereditario, ovvero Controparte_7 per la quota di 20/42 e le germane e per la Controparte_2 Controparte_1 quota di 4,2/42.
Ha inoltre dedotto che risulta deceduta e che la sua quota è stata CP_6 acquisita per successione dalla sorella , che poi a sua volta tramite CP_5 testamento olografo ha designato quali eredi universali le cugine e Controparte_2
che risultano pertanto titolari della quota di 22/42 sull'intero Controparte_1 asse ereditario di fu Francesco avendo le stesse acquistato per Parte_2 successione le quote ereditarie spettanti a;
CP_5
Ha ulteriormente precisato che per quanto concerne , una quota Controparte_2 della sua eredità è stata acquistata dal marito successivamente Persona_1 deceduto in data 2.05.1991 e allo stesso per successione sono subentrati i figli e . Controparte_3 Controparte_4
Ha rilevato di aver goduto dell'immobile rurale e dei terreni per cui è causa sin dal
1980, provvedendo alla manutenzione, utilizzazione e pulizia, provvedendo altresì ad apportare delle migliorie, tra le quali si annoverano il parziale rifacimento del piccolo immobile rurale per risolvere i problemi di staticità e di infiltrazioni, di avere stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica, nonché l'apposizione della pagina 2 di 10 recinzione metallica e dei cancelli di ingresso, di aver piantato alberi ed arbusti e di aver potato periodicamente le piante esistenti nonché la raccolta dei relativi frutti.
Ha rilevato in punto di diritto di avere continuato inequivocabilmente ad esercitare sui predetti beni un potere corrispondente a quello del proprietario senza aver mai ricevuto alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie, estrinsecando una indiscussa e piena signoria sulla cosa.
Per tutti questi motivi ha chiesto di sentir accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili di cui in narrativa e per l'effetto ordinare al Competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione dei suddetti beni immobili ed al competente Ufficio Tecnico Erariale di registrarla. Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.7.2016
, che ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per materia del Controparte_1
Tribunale adito in quanto, ai fini della determinazione della competenza si deve far riferimento al contenuto concreto della domanda così come proposta dalla parte attrice e poiché l'uso dell'anzidetto terreno deriva da un precedente rapporto di fitto agrario con la defunta sussiste la competenza delle sezioni specializzate CP_5 agrarie, ritenendo che possa trovare applicazione l'art. 409, c.1., n.2, che dispone in merito ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari.
Sempre preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza assoluta degli elementi di cui al combinato disposto degli art. 163, n. 3 e 4 c.p.c, rilevando che non è stato identificato da parte attorea né il diritto sostanziale fatto valere in giudizio, né l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda per come formulata, rilevando sul punto che non è rispondente al vero l'assunto avversario secondo il quale l'attore possiede uti dominus in modo pacifico, pubblico ed incontestato, da oltre vent'anni il terreno sopra specificato. Infatti, dalla documentazione che si allega in atti, risulta pagina 3 di 10 in particolare che l'attore possedeva detto bene in virtù di un contratto agrario, tanto
è vero che la defunta sig.ra , annotava tutte le operazioni economiche in CP_5 una rubrica dalla quale risulta che il sig. versava per il fitto del Persona_2 fondo “Candeloro” un canone di lire 150.000 in data 13 febbraio 1995 per l'anno
1994, ed un secondo canone di lire 150.000 in data 30 maggio 1996. Ha richiamato in diritto l'art. 41 della L. 203/1982 secondo cui “i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”. Tale articolo ammette la forma orale per la validità dei contratti di affitto a coltivatore diretto di durata superiore ai nove anni, prevedendo una regola eccezionale rispetto a quella fissata dall'art. 1350, n. 8, c.c., in virtù del quale soggiacciono alla forma scritta ad substantiam i contratti di locazione quindi anche di affitto a fondo rustico di beni immobili per una durata superiore ai nove anni. Ha dedotto pertanto che in presenza di un regolare rapporto di fitto agrario l'attore non può avere posseduto come proprietario esclusivo il bene che oggi intende acquisire a titolo originario.
In punto di diritto ha rilevato che nel caso di specie in capo a parte attrice difetta l'animus possidendi quale presupposto indefettibile per l'acquisto della proprietà a titolo originario, dovendo piuttosto ritenersi consolidato in capo all'attore un rapporto di detenzione qualificata discendente dal canone di fitto corrisposto nei confronti della Sig.ra incontestabilmente fondato sul riconoscimento CP_2 dell'altruità della cosa.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare dichiarare l'incompetenza per materia dell'On.le Tribunale adito;
in rito dichiarare nullo l'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c.; nel merito rigettare tutte le domande attorea perché infondata in fatto e in diritto.” Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A seguito della rinnovazione della citazione, disposta dal mutato giudice istruttore
Dott. Giuseppe Cardona, si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.04.17 il quale ha preliminarmente Controparte_8 rilevato la nullità della citazione ex art 164 terzo comma per il mancato rispetto del termine a comparire.
pagina 4 di 10 Sempre preliminarmente ha aderito all'eccezione di incompetenza per materia così come sollevata dalla convenuta , stante l'esistenza di un contratto Controparte_1 di fitto agrario. Nel merito ha comunque dedotto che la domanda attorea è del tutto infondata, difettando dei requisiti richiesti per l'acquisto per usucapione, avendo allegato in atti documentazione comprovante l'esclusiva proprietà del fondo degli odierni convenuti. Ed invero ha rilevato che trattasi di terreno per anni soggetto a procedura esecutiva immobiliare nell'ambito della quale, per ordine del Giudice dell'Esecuzione, sono stati nominati custodi giudiziari che si sono immessi nel giuridico e materiale possesso dell'immobile stesso. Con le memorie ex art 183, primo termine, il convenuto ha invero specificato che il terreno sul quale si Pt_2 invoca il presunto possesso ad usucapionem, è stato pignorato ed è oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 23/1994 – 103/94 all'interno della quale è stato sottoposto alla connessa custodia giudiziaria con interruzione di ogni presunto precedente possesso.
Ha rilevato altresì che dalla data del 30.10.1999 gli immobili de quibus, proprio per essere compresi nella procedura esecutiva sopra indicata, sono oggetto di Custodia
Giudiziaria, prima con il nominato Custode Ing. ed a partire dal Persona_3
12.04.2011 con la Dott.ssa . Di tal che ha rilevato che l'immissione Persona_4 in possesso concretamente eseguita in favore del nominato custode con provvedimento del 30.10.1999 equivale a contestuale immediata esclusione di ogni altra eventuale altrui presenza.
Per tutti questi motivi ha sostenuto che, per come esattamente rilevato dalla coerede
, la presenza sui fondi oggetto di causa da parte dell'attore Controparte_1
, è da riferirsi esclusivamente all'esistenza di un contratto di Persona_2 locazione e dunque il rapporto che lega l'attore al fondo è unicamente di detenzione nomine alieno.
Sul punto e nell'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta l'esistenza di un contratto di locazione inter partes, stante l'occupazione illegittima e senza titolo alcuno da parte dell'attore dei fondi oggetto di causa, ha spiegato in subordine apposita domanda riconvenzionale per la restituzione del fondo pagina 5 di 10 Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito interamente rigettare l'avversa domanda di usucapione essendo del tutto infondata in fatto e in diritto e non provata. In via riconvenzionale per l'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta l'esistenza di un contratto di locazione inter partes, stante l'occupazione illegittima e senza titolo alcuno da parte dell'attore dei fondi oggetto di causa, ne sia disposta l'immediata restituzione ai legittimi proprietari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Il mutato giudice istruttore Dott. Giuseppe Cardona con ordinanza del 23.05.2017, rigettava l'eccezione di nullità della citazione per omesso rispetto del termine a comparire e rinviava all'udienza del 8.02.18 per l'esame delle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 21.5.2019, il Mutato Giudice Istruttore, dott.ssa Maria Chiara
Sannino, valutate le richieste istruttorie, dichiarava la contumacia dei convenuti
, e che, seppur regolarmente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 citati, non si costituivano nel presente giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita tramite l'escussione dei testi ammessi e rinviata all'udienza del 4.10.21 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 20.12.2022, il Giudice Istruttore dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso della parte ed il processo Controparte_8 veniva regolarmente riassunto nei confronti degli eredi, e nei confronti delle altre parti, al fine di sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni già formulate in atti.
Con ordinanza del 19.12. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del ruolo con provvedimento presidenziale del 22.01.24 previa concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, ritiene Questo Tribunale che l'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dalla parte convenuta è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
pagina 6 di 10 Parte convenuta, in particolare, sul punto ha dedotto che ai fini della determinazione della competenza si deve far riferimento al contenuto concreto delle prospettazioni delle Parti e che, invero, poiché l'uso dell'anzidetto terreno da parte del Sig. Per_2
deriva da un precedente rapporto di fitto agrario con la Sig.ra
[...] CP_5
sussiste la competenza delle sezioni specializzate agrarie. Nella specie, ha
[...] rilevato che l'attore non ha mai avuto il possesso utile ad usucapire il fondo rustico, atteso che il possesso è stato sempre esercitato dalle legittime proprietarie a mezzo del detentore qualificato. Invero tra il Sig. e la defunta Per_2 CP_5 sussisteva un contratto di affitto agrario relativo al fondo per cui è causa tanto è vero che, come risulta dalla rubrica in cui la proprietaria annotava la contabilità, il sig. versava per il fitto del fondo “Candeloro” un canone di lire Persona_2
150.000 in data 13 febbraio 1995 per l'anno 1994, ed un secondo canone di lire
150.000 in data 30 maggio 1996.
Invocata la competenza delle predette sezioni, ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. 203/1982 prima di intraprende una causa civile in materia agraria.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. l'attore ha chiesto il rigetto dell'eccezione deducendo che la giurisprudenza è ferma nell'imporre al Giudice ordinario la declaratoria di incompetenza a fronte di eccezione riguardante la sussistenza di un rapporto di godimento di natura agraria in quanto di competenza della sezione specializzata agraria, salvo che appaia “ictu oculi” infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati nella speciale legislazione sui contratti agrari”. Ha sul punto rilevato che la tesi avversa non è supportata dall'unico elemento probatorio idoneo a dimostrare con certezza l'esistenza dell'invocato contratto, difettando la prova scritta dello stesso. Invero, l'art. 41 della legge n. 203/82, ammette una deroga alla ordinaria disciplina civilistica, costituita dagli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8, cod. civ., secondo la quale i contratti di locazione immobiliari ultranovennali – ivi compresi quelli agrari - debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità, nel caso in cui il conduttore sia un coltivatore diretto. Pertanto, ha concluso che non possedendo l'attore né i requisiti soggettivi, né tantomeno quelli oggettivi per essere qualificato coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo, il difetto di prova scritta del contratto costituisce pagina 7 di 10 causa di rigetto dell'avversa eccezione, atteso che anche il ricorso alla sezioni specializzate non consentirebbe comunque di accertare, in altro modo, l'esistenza di un contratto che deve necessariamente essere provata per iscritto.
Ciò premesso e passando alla disamina dell'eccezione di incompetenza di Questo
Tribunale sollevata da parte convenuta, giova osservare preliminarmente che, secondo i principi consolidati in materia, la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale costituisce questione di competenza e non di mera ripartizione interna degli affari di un unico ufficio giudiziario.
Pertanto, rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia ictu oculi infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari (Cass. 13 giugno 2006, n. 13644).
Perchè il giudice possa ritenere "prima facie" infondata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, nel caso che l'attore o il convenuto abbiano dedotto l'esistenza di un contratto agrario, ed escludere così la competenza delle sezioni specializzate agrarie in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, occorre che l'assoluta pretestuosità di tali deduzioni emerga dalle stesse asserzioni delle parti e da una prima, sommaria delibazione che il giudice stesso deve compiere della propria competenza, senza bisogno di ulteriori indagini. A tal fine non è pertanto consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice (cfr.
Cass. 250/06; Cass. 10577/95; Cass. 9689/90).
Ancora e nel medesimo senso la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che
“Per radicare la competenza della Sezione Specializzata Agraria è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, come nel caso in cui sia necessario accertare se il convenuto per il pagina 8 di 10 rilascio del fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto o di altro contratto agrario (fattispecie in cui il convenuto per il rilascio del fondo aveva opposto l'esistenza di un contratto agrario e l'attore aveva chiesto nei confronti del detentore e del preteso affittante l'accertamento della inopponibilità nei suoi confronti del contratto di affitto in questione;
conforme, da ultimo: Cass.
15881/2014).
Pertanto, affinchè sorga la competenza per materia della sezione specializzata agraria, è sufficiente che una delle parti in lite deduca questioni relative alle caratteristiche, validità e all'efficacia del contratto agrario, inquadrabile tra le fattispecie previste dalla legislazione agraria in materia, e ciò indipendentemente dalla fondatezza della questione.
In tal senso, non assumono alcun rilievo le contestazioni di parte attrice circa la nascita del rapporto in forma orale. Ed infatti, nel caso in cui il convenuto opponga l'esistenza di un contratto agrario non può negarsi la competenza delle sezioni specializzate per la mancata dimostrazione dell'esistenza del contratto. Peraltro, colui che prospetta l'esistenza di un contratto agrario ed eccepisce l'incompetenza del giudice adito non solo non deve fornire prova dell'esistenza del contratto ma non
è neppure obbligato ad individuare astrattamente le caratteristiche e il nomen iuris del rapporto affermato (si veda in motivazione Cass. 2 settembre 2022, n.25946).
Nella specie, diversamente da quanto prospettato dall'attore, la deduzione della c.d. agrarietà non risulta, alla luce dell'allegazioni delle parti, prima facie priva di fondamento rendendosi necessarie, al contrario, alla luce delle risultanze processuali, ulteriori indagini e accertamenti volti a verificare il possesso o meno in capo all'attore della qualità di coltivatore diretto, accertamenti questi che per la loro natura esulano dalla cognizione di questo Tribunale e appartengono alla competenza esclusiva delle Sezioni specializzate Agrarie in funzione della considerazione da sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della sezione, che
è appunto integrata da componenti non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia.
pagina 9 di 10 Nel caso che ci occupa la possibilità di attribuire la qualifica di coltivatore diretto all'attore è dirimente per determinare che forma debba avere il contratto di affitto ipoteticamente intercorrente tra l'attore e la defunta e quindi in che CP_5 modo possa essere fornita la prova.
E' fuor dubbio che la qualità di coltivatore diretto integra una circostanza di fatto - la cui prova può essere fornita con ogni mezzo di prova (escludendosi, quindi, i limiti degli artt. 2721 ss.) compresi testi, presunzioni, e persino in base alla condotta processuale tenuta ex adverso (cfr, Cass n. 9604/1999; Cass n. 5671/1996; Cass n.
19076/2006)- e il cui accertamento, richiedendo specifiche competenze e cognizioni tecniche, è demandato alla Sezioni specializzate agrarie.
Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore della
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA sulla domanda di usucapione spiegata dall'odierno attore la cui disamina non può che passare attraverso l'accertamento del rapporto agrario dedotto dal convenuto.
In ragione della natura della presente pronuncia si reputa equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiara la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale ed assegna il termine di giorni 90 per la riassunzione della causa;
- compensa le spese processuali
Vibo Valentia, 7 luglio 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 624 R.G.A.C. per l'anno 2016
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'Avv. Francesco Muzzopappa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla via G. D'Alessandria 1/b, giusta procura stesa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore,
-ATTORE-
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vibo Valentia, in Via G. Boccaccio, 7 presso e nello studio dell'avv. Bruno Ganino, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-CONVENUTI CONTUMACI-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1 onde ottenere accertamento della proprietà per usucapione sull'immobile sito in agro del Comune di Vibo Valentia, località “San Pietro” o “Candeloro”, esteso complessivamente in quattro ettari, otto are e settantadue centiare riportato in
Catasto Terreni del detto Comune al foglio di mappa 10, particelle 188,189,
190,191,192,193,194. Ha dedotto che tali terreni risultano intestati a CP_5 proprietaria per la quota di un mezzo e , proprietaria per la residua quota CP_6
e sono pervenuti alle stesse a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria sui beni appartenenti al giusta sentenza del Tribunale di Parte_2
Vibo Valentia n. 1362/2009 dell'11.11.2009, precisando che avverso tale provvedimento risulta pendente il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro, e che pertanto risulta necessario evocare in giudizio anche gli ulteriori condividenti dell'intero asse ereditario, ovvero Controparte_7 per la quota di 20/42 e le germane e per la Controparte_2 Controparte_1 quota di 4,2/42.
Ha inoltre dedotto che risulta deceduta e che la sua quota è stata CP_6 acquisita per successione dalla sorella , che poi a sua volta tramite CP_5 testamento olografo ha designato quali eredi universali le cugine e Controparte_2
che risultano pertanto titolari della quota di 22/42 sull'intero Controparte_1 asse ereditario di fu Francesco avendo le stesse acquistato per Parte_2 successione le quote ereditarie spettanti a;
CP_5
Ha ulteriormente precisato che per quanto concerne , una quota Controparte_2 della sua eredità è stata acquistata dal marito successivamente Persona_1 deceduto in data 2.05.1991 e allo stesso per successione sono subentrati i figli e . Controparte_3 Controparte_4
Ha rilevato di aver goduto dell'immobile rurale e dei terreni per cui è causa sin dal
1980, provvedendo alla manutenzione, utilizzazione e pulizia, provvedendo altresì ad apportare delle migliorie, tra le quali si annoverano il parziale rifacimento del piccolo immobile rurale per risolvere i problemi di staticità e di infiltrazioni, di avere stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica, nonché l'apposizione della pagina 2 di 10 recinzione metallica e dei cancelli di ingresso, di aver piantato alberi ed arbusti e di aver potato periodicamente le piante esistenti nonché la raccolta dei relativi frutti.
Ha rilevato in punto di diritto di avere continuato inequivocabilmente ad esercitare sui predetti beni un potere corrispondente a quello del proprietario senza aver mai ricevuto alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie, estrinsecando una indiscussa e piena signoria sulla cosa.
Per tutti questi motivi ha chiesto di sentir accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili di cui in narrativa e per l'effetto ordinare al Competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione dei suddetti beni immobili ed al competente Ufficio Tecnico Erariale di registrarla. Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.7.2016
, che ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per materia del Controparte_1
Tribunale adito in quanto, ai fini della determinazione della competenza si deve far riferimento al contenuto concreto della domanda così come proposta dalla parte attrice e poiché l'uso dell'anzidetto terreno deriva da un precedente rapporto di fitto agrario con la defunta sussiste la competenza delle sezioni specializzate CP_5 agrarie, ritenendo che possa trovare applicazione l'art. 409, c.1., n.2, che dispone in merito ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari.
Sempre preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza assoluta degli elementi di cui al combinato disposto degli art. 163, n. 3 e 4 c.p.c, rilevando che non è stato identificato da parte attorea né il diritto sostanziale fatto valere in giudizio, né l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda per come formulata, rilevando sul punto che non è rispondente al vero l'assunto avversario secondo il quale l'attore possiede uti dominus in modo pacifico, pubblico ed incontestato, da oltre vent'anni il terreno sopra specificato. Infatti, dalla documentazione che si allega in atti, risulta pagina 3 di 10 in particolare che l'attore possedeva detto bene in virtù di un contratto agrario, tanto
è vero che la defunta sig.ra , annotava tutte le operazioni economiche in CP_5 una rubrica dalla quale risulta che il sig. versava per il fitto del Persona_2 fondo “Candeloro” un canone di lire 150.000 in data 13 febbraio 1995 per l'anno
1994, ed un secondo canone di lire 150.000 in data 30 maggio 1996. Ha richiamato in diritto l'art. 41 della L. 203/1982 secondo cui “i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”. Tale articolo ammette la forma orale per la validità dei contratti di affitto a coltivatore diretto di durata superiore ai nove anni, prevedendo una regola eccezionale rispetto a quella fissata dall'art. 1350, n. 8, c.c., in virtù del quale soggiacciono alla forma scritta ad substantiam i contratti di locazione quindi anche di affitto a fondo rustico di beni immobili per una durata superiore ai nove anni. Ha dedotto pertanto che in presenza di un regolare rapporto di fitto agrario l'attore non può avere posseduto come proprietario esclusivo il bene che oggi intende acquisire a titolo originario.
In punto di diritto ha rilevato che nel caso di specie in capo a parte attrice difetta l'animus possidendi quale presupposto indefettibile per l'acquisto della proprietà a titolo originario, dovendo piuttosto ritenersi consolidato in capo all'attore un rapporto di detenzione qualificata discendente dal canone di fitto corrisposto nei confronti della Sig.ra incontestabilmente fondato sul riconoscimento CP_2 dell'altruità della cosa.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare dichiarare l'incompetenza per materia dell'On.le Tribunale adito;
in rito dichiarare nullo l'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c.; nel merito rigettare tutte le domande attorea perché infondata in fatto e in diritto.” Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A seguito della rinnovazione della citazione, disposta dal mutato giudice istruttore
Dott. Giuseppe Cardona, si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.04.17 il quale ha preliminarmente Controparte_8 rilevato la nullità della citazione ex art 164 terzo comma per il mancato rispetto del termine a comparire.
pagina 4 di 10 Sempre preliminarmente ha aderito all'eccezione di incompetenza per materia così come sollevata dalla convenuta , stante l'esistenza di un contratto Controparte_1 di fitto agrario. Nel merito ha comunque dedotto che la domanda attorea è del tutto infondata, difettando dei requisiti richiesti per l'acquisto per usucapione, avendo allegato in atti documentazione comprovante l'esclusiva proprietà del fondo degli odierni convenuti. Ed invero ha rilevato che trattasi di terreno per anni soggetto a procedura esecutiva immobiliare nell'ambito della quale, per ordine del Giudice dell'Esecuzione, sono stati nominati custodi giudiziari che si sono immessi nel giuridico e materiale possesso dell'immobile stesso. Con le memorie ex art 183, primo termine, il convenuto ha invero specificato che il terreno sul quale si Pt_2 invoca il presunto possesso ad usucapionem, è stato pignorato ed è oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 23/1994 – 103/94 all'interno della quale è stato sottoposto alla connessa custodia giudiziaria con interruzione di ogni presunto precedente possesso.
Ha rilevato altresì che dalla data del 30.10.1999 gli immobili de quibus, proprio per essere compresi nella procedura esecutiva sopra indicata, sono oggetto di Custodia
Giudiziaria, prima con il nominato Custode Ing. ed a partire dal Persona_3
12.04.2011 con la Dott.ssa . Di tal che ha rilevato che l'immissione Persona_4 in possesso concretamente eseguita in favore del nominato custode con provvedimento del 30.10.1999 equivale a contestuale immediata esclusione di ogni altra eventuale altrui presenza.
Per tutti questi motivi ha sostenuto che, per come esattamente rilevato dalla coerede
, la presenza sui fondi oggetto di causa da parte dell'attore Controparte_1
, è da riferirsi esclusivamente all'esistenza di un contratto di Persona_2 locazione e dunque il rapporto che lega l'attore al fondo è unicamente di detenzione nomine alieno.
Sul punto e nell'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta l'esistenza di un contratto di locazione inter partes, stante l'occupazione illegittima e senza titolo alcuno da parte dell'attore dei fondi oggetto di causa, ha spiegato in subordine apposita domanda riconvenzionale per la restituzione del fondo pagina 5 di 10 Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito interamente rigettare l'avversa domanda di usucapione essendo del tutto infondata in fatto e in diritto e non provata. In via riconvenzionale per l'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta l'esistenza di un contratto di locazione inter partes, stante l'occupazione illegittima e senza titolo alcuno da parte dell'attore dei fondi oggetto di causa, ne sia disposta l'immediata restituzione ai legittimi proprietari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Il mutato giudice istruttore Dott. Giuseppe Cardona con ordinanza del 23.05.2017, rigettava l'eccezione di nullità della citazione per omesso rispetto del termine a comparire e rinviava all'udienza del 8.02.18 per l'esame delle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 21.5.2019, il Mutato Giudice Istruttore, dott.ssa Maria Chiara
Sannino, valutate le richieste istruttorie, dichiarava la contumacia dei convenuti
, e che, seppur regolarmente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 citati, non si costituivano nel presente giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita tramite l'escussione dei testi ammessi e rinviata all'udienza del 4.10.21 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 20.12.2022, il Giudice Istruttore dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso della parte ed il processo Controparte_8 veniva regolarmente riassunto nei confronti degli eredi, e nei confronti delle altre parti, al fine di sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni già formulate in atti.
Con ordinanza del 19.12. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del ruolo con provvedimento presidenziale del 22.01.24 previa concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, ritiene Questo Tribunale che l'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dalla parte convenuta è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
pagina 6 di 10 Parte convenuta, in particolare, sul punto ha dedotto che ai fini della determinazione della competenza si deve far riferimento al contenuto concreto delle prospettazioni delle Parti e che, invero, poiché l'uso dell'anzidetto terreno da parte del Sig. Per_2
deriva da un precedente rapporto di fitto agrario con la Sig.ra
[...] CP_5
sussiste la competenza delle sezioni specializzate agrarie. Nella specie, ha
[...] rilevato che l'attore non ha mai avuto il possesso utile ad usucapire il fondo rustico, atteso che il possesso è stato sempre esercitato dalle legittime proprietarie a mezzo del detentore qualificato. Invero tra il Sig. e la defunta Per_2 CP_5 sussisteva un contratto di affitto agrario relativo al fondo per cui è causa tanto è vero che, come risulta dalla rubrica in cui la proprietaria annotava la contabilità, il sig. versava per il fitto del fondo “Candeloro” un canone di lire Persona_2
150.000 in data 13 febbraio 1995 per l'anno 1994, ed un secondo canone di lire
150.000 in data 30 maggio 1996.
Invocata la competenza delle predette sezioni, ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. 203/1982 prima di intraprende una causa civile in materia agraria.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. l'attore ha chiesto il rigetto dell'eccezione deducendo che la giurisprudenza è ferma nell'imporre al Giudice ordinario la declaratoria di incompetenza a fronte di eccezione riguardante la sussistenza di un rapporto di godimento di natura agraria in quanto di competenza della sezione specializzata agraria, salvo che appaia “ictu oculi” infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati nella speciale legislazione sui contratti agrari”. Ha sul punto rilevato che la tesi avversa non è supportata dall'unico elemento probatorio idoneo a dimostrare con certezza l'esistenza dell'invocato contratto, difettando la prova scritta dello stesso. Invero, l'art. 41 della legge n. 203/82, ammette una deroga alla ordinaria disciplina civilistica, costituita dagli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8, cod. civ., secondo la quale i contratti di locazione immobiliari ultranovennali – ivi compresi quelli agrari - debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità, nel caso in cui il conduttore sia un coltivatore diretto. Pertanto, ha concluso che non possedendo l'attore né i requisiti soggettivi, né tantomeno quelli oggettivi per essere qualificato coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo, il difetto di prova scritta del contratto costituisce pagina 7 di 10 causa di rigetto dell'avversa eccezione, atteso che anche il ricorso alla sezioni specializzate non consentirebbe comunque di accertare, in altro modo, l'esistenza di un contratto che deve necessariamente essere provata per iscritto.
Ciò premesso e passando alla disamina dell'eccezione di incompetenza di Questo
Tribunale sollevata da parte convenuta, giova osservare preliminarmente che, secondo i principi consolidati in materia, la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale costituisce questione di competenza e non di mera ripartizione interna degli affari di un unico ufficio giudiziario.
Pertanto, rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia ictu oculi infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari (Cass. 13 giugno 2006, n. 13644).
Perchè il giudice possa ritenere "prima facie" infondata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, nel caso che l'attore o il convenuto abbiano dedotto l'esistenza di un contratto agrario, ed escludere così la competenza delle sezioni specializzate agrarie in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, occorre che l'assoluta pretestuosità di tali deduzioni emerga dalle stesse asserzioni delle parti e da una prima, sommaria delibazione che il giudice stesso deve compiere della propria competenza, senza bisogno di ulteriori indagini. A tal fine non è pertanto consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice (cfr.
Cass. 250/06; Cass. 10577/95; Cass. 9689/90).
Ancora e nel medesimo senso la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che
“Per radicare la competenza della Sezione Specializzata Agraria è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, come nel caso in cui sia necessario accertare se il convenuto per il pagina 8 di 10 rilascio del fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto o di altro contratto agrario (fattispecie in cui il convenuto per il rilascio del fondo aveva opposto l'esistenza di un contratto agrario e l'attore aveva chiesto nei confronti del detentore e del preteso affittante l'accertamento della inopponibilità nei suoi confronti del contratto di affitto in questione;
conforme, da ultimo: Cass.
15881/2014).
Pertanto, affinchè sorga la competenza per materia della sezione specializzata agraria, è sufficiente che una delle parti in lite deduca questioni relative alle caratteristiche, validità e all'efficacia del contratto agrario, inquadrabile tra le fattispecie previste dalla legislazione agraria in materia, e ciò indipendentemente dalla fondatezza della questione.
In tal senso, non assumono alcun rilievo le contestazioni di parte attrice circa la nascita del rapporto in forma orale. Ed infatti, nel caso in cui il convenuto opponga l'esistenza di un contratto agrario non può negarsi la competenza delle sezioni specializzate per la mancata dimostrazione dell'esistenza del contratto. Peraltro, colui che prospetta l'esistenza di un contratto agrario ed eccepisce l'incompetenza del giudice adito non solo non deve fornire prova dell'esistenza del contratto ma non
è neppure obbligato ad individuare astrattamente le caratteristiche e il nomen iuris del rapporto affermato (si veda in motivazione Cass. 2 settembre 2022, n.25946).
Nella specie, diversamente da quanto prospettato dall'attore, la deduzione della c.d. agrarietà non risulta, alla luce dell'allegazioni delle parti, prima facie priva di fondamento rendendosi necessarie, al contrario, alla luce delle risultanze processuali, ulteriori indagini e accertamenti volti a verificare il possesso o meno in capo all'attore della qualità di coltivatore diretto, accertamenti questi che per la loro natura esulano dalla cognizione di questo Tribunale e appartengono alla competenza esclusiva delle Sezioni specializzate Agrarie in funzione della considerazione da sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della sezione, che
è appunto integrata da componenti non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia.
pagina 9 di 10 Nel caso che ci occupa la possibilità di attribuire la qualifica di coltivatore diretto all'attore è dirimente per determinare che forma debba avere il contratto di affitto ipoteticamente intercorrente tra l'attore e la defunta e quindi in che CP_5 modo possa essere fornita la prova.
E' fuor dubbio che la qualità di coltivatore diretto integra una circostanza di fatto - la cui prova può essere fornita con ogni mezzo di prova (escludendosi, quindi, i limiti degli artt. 2721 ss.) compresi testi, presunzioni, e persino in base alla condotta processuale tenuta ex adverso (cfr, Cass n. 9604/1999; Cass n. 5671/1996; Cass n.
19076/2006)- e il cui accertamento, richiedendo specifiche competenze e cognizioni tecniche, è demandato alla Sezioni specializzate agrarie.
Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore della
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA sulla domanda di usucapione spiegata dall'odierno attore la cui disamina non può che passare attraverso l'accertamento del rapporto agrario dedotto dal convenuto.
In ragione della natura della presente pronuncia si reputa equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiara la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale ed assegna il termine di giorni 90 per la riassunzione della causa;
- compensa le spese processuali
Vibo Valentia, 7 luglio 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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