Articolo 1325 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1325 bisArticolo 1325 quater
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17 agosto 2023
Art. 1325-ter. (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri) 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che:
a) hanno maturato ((6 anni)) di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del «rimprovero»;
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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