Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
a) del provvedimento emesso e notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Dirigente del V Reparto Mobile di -OMISSIS- della Polizia di Stato ha disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 359/1991, il “versamento” al predetto Reparto dell’armamento individuale (pistola di ordinanza, caricatori, cartucce e manette) assegnato al ricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 782/1985, il ritiro della tessera di riconoscimento e della placca metallica di pertinenza del medesimo;
b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ed in particolare: il referto dell’11.2.2023 del Funzionario Medico di Polizia, dott. -OMISSIS-; la nota prot. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- del dott. -OMISSIS-; il verbale dell’-OMISSIS- di ritiro della pistola, dei caricatori, delle cartucce, delle manette, della placca metallica, del tesserino di riconoscimento e della patente ministeriale del ricorrente; tutti i referti in cui è stato formulato un giudizio medico-legale di temporanea non idoneità del ricorrente al servizio, ivi compresi i referti in data -OMISSIS- e quelli non noti nel loro tenore testuale, in quanto mai consegnati al ricorrente.
Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EN MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS-, agente della Polizia di Stato assegnato al V reparto mobile di -OMISSIS-, impugnava il provvedimento emesso e notificato in data 11.2.2023, con il quale il Dirigente del V Reparto Mobile di -OMISSIS- della Polizia di Stato ha disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 359 del 1991, il “versamento” al predetto Reparto dell’armamento individuale (pistola di ordinanza, caricatori, cartucce e manette) assegnato al ricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 782 del 1985, il ritiro della tessera di riconoscimento e della placca metallica di pertinenza del medesimo.
Il provvedimento veniva adottato sulla base della ritenuta temporanea inidoneità al servizio del ricorrente per “anormalità comportamentali” manifestate nel corso di una esercitazione.
Il ricorrente impugnava altresì gli atti presupposti e conseguenti con i quali veniva accertata la propria temporanea inidoneità al servizio, fino al momento della riconsegna dell’arma e della dotazione di riconoscimento, avvenuta in data7.4.2023 (sulla base dell’accertamento di idoneità al servizio da parte della C.M.O. del 5.4.2023).
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Violazione di legge (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 359/1991; art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 782/1985; artt. 3 e 6, comma 1, della legge n. 241/1990; art. 97 della Costituzione). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di ragionevolezza, erroneità e carenza della motivazione, violazione di circolare, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
2. Violazione di legge (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 359/1991; art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 782/1985; art. 6, comma 1, della legge n. 241/1990; art. 97 della Costituzione). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà rispetto ad atto presupposto e violazione del principio di ragionevolezza.
3. Violazione di legge (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 359/1991; art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 782/1985; art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per erroneità e carenza della motivazione, violazione di circolare, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.
5. In via subordinata. Violazione di legge (art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 782/1985). Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atto-presupposto, violazione del principio di proporzionalità e violazione di circolare.
6. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
Il ricorrente avanzava altresì domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall’illegittima azione amministrativa.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
In vista dell’udienza discussione le parti depositavano memorie a norma dell’art. 73 c.p.a.
All’odierna udienza parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, preso atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
Il Collegio ritiene di dover muovere dall’esame del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui viene lamentata l’illegittimità dell’atto impugnato in ragione della genericità della valutazione medica che ne costituisce il fondamento, la quale « menziona soltanto – senza fornire alcuna precisazione – la presunta “emersione”, in sede di colloquio, di “elementi psicopatologici degni di nota” (sic), che non vengono minimamente dettagliati né nella nota né nel referto del dott. -OMISSIS-, la cui diagnosi, a sua volta generica, è quella di “allegate anormalità comportamentali” ».
Il motivo è fondato.
In via preliminare è opportuno chiarire (in quanto trattasi di circostanze di fatto che non vengono delineate né nell’atto impugnato né negli atti in esso richiamati) che l’adozione del provvedimento impugnato è conseguita alla condotta tenuta dal ricorrente nel corso di una esercitazione tenutasi in data 10.2.2023, durante la quale l’agente -OMISSIS- mostrava affaticamento e, piangendo, affermava di trovarsi in un momento delicato in ragione del suicidio (avvenuto circa una settimana prima) di un collega con il quale aveva in passato lavorato. Successivamente, trascorso qualche minuto, il ricorrente manifestava la volontà di portare a termine l’addestramento, che veniva concluso positivamente (vedi doc. 2 allegato al ricorso).
Ciò posto, è dirimente, ai fini della decisione, la considerazione per cui manca, nel provvedimento impugnato e negli atti istruttori che ne costituiscono il fondamento, una valutazione critica dei fatti che hanno determinato il giudizio di inidoneità temporanea del ricorrente al servizio.
L’amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato, si limita a affermare (anche rinviando alla nota del sanitario della Polizia di Stato, dott. -OMISSIS-) che il ricorrente « potrebbe essere affetto da una condizione clinica incompatibile con la detenzione dell’arma in dotazione personale », senza operare uno specifico riferimento ai fatti posti a fondamento di tale valutazione.
Né una simile valutazione emerge dagli atti istruttori richiamati nel provvedimento.
In particolare, nel referto redatto dal dott. -OMISSIS- in data 11.2.2023 (doc. 4 allegato al ricorso) il sanitario formula una generica diagnosi di « anormalità comportamentali », facendone derivare un giudizio di temporanea inidoneità al servizio (per giorni 6) e, nella successiva nota avente pari data (doc. 5 allegato al ricorso) il sanitario fa esclusivo riferimento a generici « elementi psicopatologici degni di nota » emersi nel corso della visita medica a cui il ricorrente è stato sottoposto.
Ritiene il Tribunale che, seppur l’atto impugnato sia caratterizzato da una spiccata finalità “cautelare” e sia stato adottato sulla scorta dell’urgenza di porre al riparo il ricorrente ed i terzi che con esso vengono in contatto da eventuali fattori di rischio connessi allo stato emotivo del dipendente, l’esercizio del relativo potere non può prescindere dall’accertamento di specifici profili di instabilità emotiva che supportino la determinazione cautelativa dell’amministrazione e da un bilanciamento di tale esigenza precauzionale rispetto all’interesse del dipendente a non vedersi arbitrariamente privato delle prerogative connesse all’espletamento delle proprie mansioni lavorative.
In particolare, l’istruttoria e la ponderazione alle quali l’amministrazione è chiamata devono mettere in evidenza, da un lato, i fatti specifici su cui si fonda la valutazione di inidoneità al servizio e, dall’altro, la qualificazione, in termini tecnici, dei profili di alterazione comportamentale che rendono opportuna la riconsegna dell’arma e della tessera di riconoscimento.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie tali principi non siano stati rispettati dall’amministrazione, atteso che:
- il provvedimento impugnato non costituisce esito di un bilanciamento tra gli interessi coinvolti (poiché di tale ponderazione non si dà atto nella motivazione);
- nella documentazione medica richiamata manca una specifica indicazione dei fatti rilevanti, così come non vi è una qualificazione tecnica, alla luce della scienza medica, dello stato di alterazione emotiva del ricorrente, da ritenersi indispensabile atteso che su di essa l’amministrazione ha fondato il giudizio di inidoneità al servizio e la conseguente adozione del provvedimento di riconsegna delle armi e del tesserino.
Non può, peraltro, ritenersi idonea a “sanare” il vulnus motivazionale del provvedimento impugnato la relazione del 13.2.2026 del dott. -OMISSIS- e della dott. -OMISSIS-, atteso che, pur volendo in ipotesi attribuire rilevanza esterna a tale parere medico (privo di efficacia vincolante e reso su iniziativa del ricorrente, sottopostosi spontaneamente a visita successivamente all’adozione dell’atto impugnato), lo stesso non potrebbe dirsi idoneo ad integrare in via postuma la motivazione, atteso che vizio riscontrato assume connotazione sostanziale (nella misura in cui disvela l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’atto) e non è passibile di integrazione successiva.
Si impone, sulla base di tali argomentazioni, l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure, atteso che dall’eventuale accoglimento delle stesse non potrebbe derivare alcuna utilità ulteriore in favore del ricorrente.
Ciò posto, occorre procedere all’esame della domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal ricorrente in conseguenza dell’illegittima attività provvedimentale dell’amministrazione.
La domanda è fondata, nei termini che si vanno ad esporre.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, la domanda è meritevole di accoglimento in quanto:
- in conseguenza del provvedimento impugnato, la cui illegittimità deve ritenersi accertata, il ricorrente non ha potuto svolgere (dall’11.2.2023 al 7.4.2023) servizi di ordine pubblico, remunerati con indennità speciali che si aggiungono allo stipendio base;
- la mancata erogazione di tali indennità, non può essere “compensata” dall’amministrazione (“ora per allora”) in sede di riesercizio del potere come conseguenza dell’effetto conformativo della sentenza, atteso che il riconoscimento dell’indennità in esame non può prescindere dalla circostanza di fatto dell’effettivo svolgimento delle più gravose mansioni che la stessa è funzionale a remunerare;
- alla stregua del giudizio controfattuale tipico dell’indagine sul nesso di causalità materiale deve ritenersi che verosimilmente tali servizi sarebbero stati svolti in assenza del provvedimento impugnato, anche tenuto conto che essi sono stati espletati con continuità dal ricorrente nel periodo successivo alla restituzione dell’arma e del tesserino di riconoscimento (vedi doc. 1 allegato alla memoria del 24.12.2025 di parte resistente);
- sussiste l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione, atteso che nello specifico ambito di attività ove si è manifestato l’ agere illegittimo non sussistono profili di incertezza del dato normativo ovvero una complessità istruttoria tali da far ritenere che l’amministrazione sia incorsa in un errore scusabile;
In punto di quantificazione dei danni risarcibili (c.d. danno conseguenza) può condividersi, dal punto di vista metodologico, la ricostruzione operata dal ricorrente, con la precisazione che ai fini del calcolo dell’indennità mensile media non rileva la circostanza che l’emolumento speciale sia stato corrisposto da altro ente (come sembra ritenere l’amministrazione resistente nel doc. 1 allegato alla memoria del 24.12.2025), atteso che risulta dirimente il dato per cui il servizio è stato comunque espletato.
Può dirsi provato (in quanto trattasi di importi su cui le parti concordano) che il ricorrente, nelle mensilità successive alla restituzione dell’arma e del tesserino di riconoscimento, ha percepito, negli 8 mesi residui dell’anno 2023, le seguenti competenze accessorie:
- competenze accessorie di maggio 2023 (liquidate nella busta paga di luglio 2023): euro 977,02 (non possono essere conteggiati gli importi, per euro 1.206,00 e 110,00, corrisposti per le voci “FESI/produttività collettiva anno 2022” e “FESI/Cambio turno forfettario anno 2022”, vedi doc. 1 allegato alla memoria della resistente del 24.12.2025);
- competenze accessorie di giugno 2023 (liquidate nella busta paga di agosto 2023): euro 1.093,54;
- competenze accessorie di luglio 2023 (liquidate nella busta paga di settembre 2023): euro 1.281,02;
- competenze accessorie di agosto 2023 (liquidate nella busta paga di ottobre 2023): euro 1.047,84;
- competenze accessorie di settembre 2023 (liquidate nella busta paga di novembre 2023): euro 1.185,30;
- competenze accessorie di ottobre e novembre 2023 (liquidate nelle due busta paga di dicembre 2023): euro 928,96 + euro 1.100,92;
- competenze accessorie di dicembre 2023 (liquidate nella busta paga di febbraio 2024): euro 1.896,40.
Ciò posto, l’indennità media mensile va determinata in euro 1188,80 (euro 9.511/8). Può ritenersi, pertanto, provato in base allo standard del “più probabile che non” che il ricorrente avrebbe percepito euro 2.378,00 (arrotondato per eccesso) per il periodo (di circa due mesi) in cui non ha potuto espletare mansioni remunerate con indennità speciali.
Tenendo conto che tali maggiori importi avrebbero determinato anche la corresponsione di maggiori somme ad altro titolo (tra cui, a titolo esemplificativo, tredicesima mensilità), il Tribunale ritiene equo (a norma del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c..) liquidare il complessivo danno patrimoniale subito in euro 2.500,00.
La domanda va accolta anche con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto:
- il provvedimento impugnato ha arrecato un pregiudizio al ricorrente, consistito nello svilimento della propria dignità professionale, con riflessi sia sulla percezione che l’individuo ha di sé, sia sul versante dell’immagine del ricorrente nel proprio ambiente di lavoro;
- devono ritenersi sussistenti gli ulteriori elementi strutturali della responsabilità, vale a dire la causalità materiale tra provvedimento e lesione della situazione soggettiva e la colpa dell’amministrazione, sulla base di argomentazioni non dissimili da quelle sopra svolte in merito al danno patrimoniale.
In punto di quantificazione delle conseguenze non patrimoniali risarcibili, in applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno di cui al combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c., il Tribunale ritiene che il danno possa essere quantificato in euro 2.000,00, tenuto conto che l’illegittima valutazione di inidoneità del ricorrente alla detenzione dell’arma ha avuto una durata non esigua (avendo protratto i propri effetti per circa due mesi) e ha impedito al ricorrente di svolgere mansioni (quali quelle di pubblica sicurezza) tipiche del ruolo di agente rivestito dal dipendente e connotate da un’elevata rilevanza sul piano sociale (tanto da giustificare, sul piano normativo, l’erogazione di una indennità speciale).
L’amministrazione resistente va, dunque, condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 4.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali (questi ultimi decorrenti dalla decisione, trattandosi di credito non liquido nel momento in cui è sorto, fino al saldo effettivo).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 4.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali soggetti terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
EN MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN MA LI | SA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.