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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4004/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MANFREDINI Parte_1
LIDIA e SCARPATO ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992,
e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite.
CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998). Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che
è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del
2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003). Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001
n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri
(Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Va parimenti precisato che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992). Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. (Cass. 30.10.81, n. 5729); la fattispecie costitutiva di tale diritto consta:
a) di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie;
b) di un requisito relativo alle condizioni economiche, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dal Comitato Provinciale di Assistenza e
Beneficenza Pubblica, organo che delibera, altresì, la concessione delle prestazioni. Orbene, è palese che con il ricorso in esame parte ricorrente ha dedotto proprio il diritto soggettivo alla prestazione predetta, per cui il giudice deve e può accertare se si è realizzata la fattispecie integrale costitutiva del diritto e, quindi, anche se sussistono i requisiti medico-legali controversi.
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di
“handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. L'art.3 della citata legge così recita :”
Soggetti aventi diritto – 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione , alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale , correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali”.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario ha avanzato per il ricorrente una diagnosi di “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare variante classica (10/2023), già sottoposto a radioterapia, in terapia ormonale sostitutiva e in attuale follow up negativo”.
Si legge nella relazione peritale che la “malattia neoplastica” viene riconosciuta in poche voci nell'ambito delle Tabelle emanate con il D.M.
05.02.1992 ma che oltre a quella a “prognosi infausta o probabilmente sfavorevole” (9325) con indicazione di un tasso fisso del 100%, sarebbe necessario riconoscere una valutazione progressiva dell'incidenza sulla validità del soggetto avuto riguardo al fatto che le acquisizioni scientifiche diagnostico-terapeutiche in ambito oncologico hanno negli ultimi due decenni di molto variata la “sopravvivenza” dei pazienti neoplastici consentendo anche di pervenire alla “guarigione” o, quanto meno, a lunghe fasi di
“remissione della malattia”. L'ausiliario afferma come nella valutazione della patologia si debba tenere conto di “alcuni parametri della malattia neoplastica” e segnatamente: “1) l'età del paziente (che serve per valutare il tempo residuo di vita nei confronti dell'età media, di quella lavorativa e di quella fertile); 2) la situazione di malattia sia patologica che clinica;
3) il grading (espressione del grado di deviazione della cellula neoplastica dall'istotipo di partenza)”. Riferiva poi che il grado di autonomia del paziente espresso come performance status (PS), quale indice dello stato psico-fisico generale del malato, va valutato tenendo conto dei su indicati parametri e dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere l'indennità di accompagnamento;
da ciò appare evidente come per la valutazione della malattia neoplastica si debba, quindi, far riferimento ad indicazioni evincibili dalla letteratura medico-legale di merito e al caso di specie.
Ciò premesso il consulente precisa che dalla documentazione in atti si evince una diagnosi di carcinoma papillare della tiroide nel settembre 2023 con tiroidectomia totale nell'ottobre 2023; seguiva, a dicembre 2023, un ciclo di terapia radiometabolica prescritta nei casi con rischio intermedio/alto di recidiva.
Espone il ctu che il carcinoma papillare tiroideo, specie nei pazienti giovani e in stadio pT2N1, ha una prognosi favorevole con bassissima mortalità e una risposta eccellente ai trattamenti;
la prognosi migliora con il passare del tempo, per cui se il rischio di recidiva è massimo nei primi 5 anni dal trattamento, si riduce significativamente col passare del tempo.
Evidenzia dunque come nel caso in esame, ad oltre un anno dall'intervento e dalla terapia radiometabolica, non vi siano segni di ripresa di malattia, e che il soggetto non presenta complicanze legate alla terapia o sequele invalidanti, né sintomi che compromettano la capacità lavorativa o le attività quotidiane;
è residuata infatti la sola condizione di ipotiroidismo iatrogeno, trattato con terapia ormonale sostitutiva, a vita, anche se avendo la patologia recente diagnosi, indipendentemente dalla buona prognosi, il sig. Parte_1
non potendosi considerare ancora guarito, dovrà sottoporsi a periodici follow up come da protocolli clinici.
Conclude dunque affermando che il non presenta i requisiti Parte_1
sanitari per essere dichiarato invalido civile totale ai sensi della L. 115/71 e del D.L. 509/88, concordando con la valutazione espressa dall' e CP_1 riconoscendo un'invalidità dell'80% con revisione a giugno 2025. Anche per quanto attiene l'handicap grave, il ctu, non risultando una compromissione tale da rendere necessario un supporto continuativo e globale nelle attività quotidiane, conferma i precedenti giudizi espressi dalla commissione CP_1
negando il godimento dei benefici connessi.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso non può trovare dunque accoglimento.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino