Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2022, proposto dal Centro di Chirurgia Ambulatoriale Oculare Dr. Francesco Laurelli S.A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Regionale del IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione IS, il sub Commissario ad acta per l’ Attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione IS, Regione IS, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
la Regione IS, non costituita in giudizio;
nei confronti
Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
Gea Medica s.r.l. unipersonale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto commissariale n. 18 del 28.4.2022 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione IS, avente ad oggetto “ Annullamento parziale in sede giurisdizionale del DCA n. 10 e del DCA n. 11 del 5 febbraio 2020. Provvedimenti consequenziali ”, pubblicato sul BURM della Regione IS n. 24 del 16.5.2022 e mai comunicato alla ricorrente, e di ogni atto a esso consecutivo e connesso, ivi incluso lo schema allegato di “ Contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie ” per l'anno 2019;
nonché dei verbali dei tavoli tecnici e dei parerei ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati:
tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente;
nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la nota del 28.4.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’istituto ricorrente è una struttura autorizzata ed accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale per le prestazioni sanitarie ambulatoriali e di chirurgia ambulatoriale.
Tali prestazioni vengono erogate anche in favore di utenti provenienti da altre Regioni che vengano a curarsi presso le strutture sanitarie molisane, nel qual caso l’onere delle prime grava sulle rispettive Regioni di provenienza.
2. La ricorrente, come altre consimili strutture private mediante analoghi gravami, ha già proposto innanzi a questo Tribunale, avverso la originaria determinazione di budget per l’anno 2019, da parte dell’Amministrazione Sanitaria Regionale, relativa alle prestazioni sanitarie da essa svolte in accreditamento, il ricorso r.g. n. 87/2020, conclusosi con la favorevole sentenza n. 94/2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4370/2022.
3. Mediante l’attuale ricorso è stato invece gravato il successivo decreto commissariale n. 18/2022, con il quale, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, l’Amministrazione sanitaria, pur operando in dichiarata attuazione della sentenza del T.A.R. n. 94/2021, ne avrebbe disatteso i contenuti, riproponendo in realtà, relativamente alle prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2019 all’utenza regionale ed extraregionale, le medesime limitazioni quantitative e strutturali in precedenza introdotte con i decreti commissariali nn. 10 e 11 del 2020, ormai però annullati dalla citata sentenza di questo Tribunale.
La presente impugnativa è stata affidata a motivi così rubricati:
I. Violazione e elusione delle sentenze n. 94/2021 del TAR IS, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 4370/2022. Nullità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 septies della l. n. 241/90. Eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà. Mancato contemperamento degli interessi che vengono in rilievo specie in considerazione del carattere sostanzialmente retroattivo delle disposizioni impugnate. Violazione del principio di affidamento.
II. Sulla carenza di istruttoria, sulla illogicità e irragionevolezza di mantenere la clausola di salvaguardia per lo schema di contratto 2019. Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione. Sviamento di potere e iniquità.
III. Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 120 della Costituzione e sui poteri sostitutivi della struttura commissariale. Difetto di attribuzione. Violazione art. 21 septies l.gs. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del punto xii della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.3.2021.
4. L’EM si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso deducendone l’inammissibilità ed improcedibilità sotto plurimi aspetti e, in ogni caso, l’infondatezza.
5. Le altre Amministrazioni statali e regionali intimate si sono del pari costituite, con atto di mera forma.
6. In vista dell’udienza pubblica del 21.5.2025 la struttura ricorrente, con memoria depositata in data 28.04.2025, ha infine dichiarato che, “ nelle more del proposto ricorso, è sopravvenuta, per il Centro Ricorrente la carenza di interesse alla decisione della causa ”, chiedendo così al Tribunale di: 1) “ prendere atto della rinuncia al presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ”; 2) “ compensare le spese, i diritti e gli onorari di giudizio ”.
7. E all’udienza pubblica del 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso va effettivamente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm..
Il Collegio deve infatti prendere senz’altro atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire formulata dalla parte ricorrente con la memoria depositata in data 28.04.2025.
Va quindi pronunciata la declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante l’esito del giudizio, e in assenza di motivata opposizione all’esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente nella sua memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO