Articolo 2 della Legge 2 novembre 1964, n. 1160
Articolo 1
Versione
2 dicembre 1964
Art. 2.
Sono, altresi', esentati dall'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta di cui all'articolo 1 i Depositi franchi, istituiti ai sensi del regio decreto 17 marzo 1938, n. 726 , per i depositi di olii minerali concessi ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma precedente, fino alla capacita' di metri cubi 200, destinati all'immagazzinamento di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sempre che l'immagazzinamento stesso sia consentito, ai fini della sicurezza, dai rispettivi regolamenti interni, previsti dall'articolo 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856 .

Entrata in vigore il 2 dicembre 1964