Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 6 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
P.IVA , con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola Parte_1 P.IVA_1
B/3, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Pt_2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avvocato Giorgia
[...]
Gaudino (C.F. ) presso lo studio della quale elettivamente domicilia in C.F._1
Napoli alla Via Giuseppe Fiorelli n.
5. Le comunicazioni giudiziarie potranno essere inviate al n. di fax 081 19569765 o all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore del giudizio di primo grado r.g. 7039/2021 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro , dall'Avv. Alessandro Credentino con studio in Afragola (Napoli) alla Via Sardegna n. 2 presso il quale elettivamente domicilia
(dichiarando di voler ricevere comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC
e fax 0816589889). Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 750/2023 pubblicata il giorno 7.02.2023
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della accolse interamente la Parte_1 domanda di condanna proposta nei confronti della da per il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle differenze retributive, maturate in ragione del rapporto di lavoro intercorso dal giorno 1.10.2009 all'8.11.2020, pari alla somma complessiva di euro 16.518,27 di cui euro
1074,47 a titolo di stipendio del mese di novembre 2020 e tredicesima 2020 ed euro 15.444,00
a titolo di E.G.R. (elemento di garanzia retributiva, previsto dall'art. 67 del CCNL Agenzie di
Sicurezza sussidiaria non armata, mai corrisposto in corso di rapporto lavorativo).
Con ricorso depositato il giorno 11.05.2023 la società ha proposto Parte_1 appello alla sentenza sopra indicata affidando il gravame a due motivi: con il primo ha censurato la statuizione nella parte in cui -in assenza di adesione del datore di lavoro al
Contratto Collettivo invocato- aveva ritenuto applicabile il disposto dell'art. 67 CCNL sopra menzionato, ritenuto non vincolante in quanto clausola obbligatoria (aggiungendo che il contratto invocato aveva introdotto l'istituto solo a partire dall'anno 2011 e ne aveva previsto l'applicazione per le ore effettive lavorate) e nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di prescrizione.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; sono state acquisite telematicamente le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025; quindi, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio la Corte ha disposto nei termini di seguito espressi.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Come ha statuito la Suprema Corte (cfr. Cass. VI, 1.07.2020 n. 13293) gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/13, convertito con modificazioni in Legge n. 134/12 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, in tale contesto può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante non dialoghino con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice ( così Cass., Sez. II, 29 agosto 2019 numero 21.824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Ciò posto, l'appello è infondato e va pertanto disatteso.
Ancora preliminarmente va osservato che pacifica tra le parti è la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso sino alla cessazione dello stesso.
Si deve conseguentemente sottolineare che l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno intercorso tra le parti dal giorno 1.10.2009 all'8.11.2020 con inquadramento nel VI livello retributivo CCNL agenzie di sicurezza sussidiaria non armata possono considerarsi elementi definitivamente accertati nella fattispecie poiché il capo della sentenza relativo a tali specifiche circostanze non contestate di cui si chiedeva il previo accertamento è passato definitivamente in giudicato.
L'appellante censura la statuizione di primo grado esclusivamente in relazione al quantum della condanna pronunciata contestando la decisione specificamente nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di riconoscere l'indennità E.G.R. (elemento di garanzia retributiva) complessivamente maturata nel corso degli anni di servizio svolti dal ricorrente alle dipendenze della società resistente nell'attività di agente di vigilanza non armata.
Parte appellante ha infatti abbandonato ogni ulteriore resistenza non riproposta in questa sede ad esclusione dell'eccezione di prescrizione in ordine ai capi a sé ulteriormente favorevoli, definitivamente consolidatisi, quindi, per effetto del giudicato interno.
Occorre quindi in primo luogo verificare la spettanza dell'elemento di garanzia retributiva (EGR) di cui al CCNL richiamato nelle buste paga provenienti dalla società datrice, reclamato dal dipendente in forza delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 12 e
67 del CCNL agenzie di sicurezza sussidiaria non armata applicato al rapporto di lavoro.
La società basa il suo assunto, in primo luogo, sulla circostanza di non essere iscritta alle associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di settore applicato, di conseguenza, al rapporto in relazione alla sola parte normativa del contratto e non a quella obbligatoria, alla quale apparterrebbe la previsione contrattuale azionata da parte attrice.
All'opposto, nella prospettiva -favorevole alla tesi dell'originario ricorrente- dell'appartenenza della clausola alla parte normativa del contratto collettivo ( in quanto diretta a regolare il rapporto individuale di lavoro e non già rapporti tra le associazioni sindacali stipulanti) il Tribunale è giunto ad affermarne l'efficacia vincolante per la società datrice non stipulante, nel rapporto di lavoro de quo, circostanza riscontrata dal richiamo nei cedolini paga in atti al CCNL.
Orbene all'articolo 12 del CCNL in esame si prevede che la contrattazione collettiva territoriale o aziendale possa derogare a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro mediante la sottoscrizione dei contratti di prossimità sottoscritti a livello regionale e provinciale ma che, in assenza di tali deroghe, “sarà riconosciuto, così come previsto dall'Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 sui nuovi assetti del modello contrattuale, a tutti i lavoratori un premio pari ad euro 0,60 per ogni ora lavorata su base annua a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)…Il premio è riconosciuto solo per le ore ordinarie, escluso dal calcolo della maggiorazione per festivo, notturno e straordinario Premio aziendale forfetizzato
(euro 0,60) ove non sia prevista la negoziazione del premio di cui all'art. 12”. L'art. 67, dal canto suo, inserisce tale elemento nell'ambito delle voci componenti la retribuzione.
Alla luce del combinato disposto delle due norme pattizie, interpretate nell'osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la Corte ritiene che possa evincersi la natura economica e normativa dell'EGR atteso che, essendo pacificamente assente una contrattazione aziendale, dalla lettura delle due clausole emerge che l'EGR debba essere applicato a tutti i lavoratori e sia ricompreso nella normale retribuzione.
Quanto alla vincolatività della disciplina del contratto collettivo anche alla società, pacificamente non aderente alle associazioni stipulanti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “…nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. 12.1. E' stato invero puntualizzato da questa Corte di cassazione che
l'obbligo del rispetto del CCNL sorga in prima battuta per i rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti (Cass. 13 ottobre 2021, n.
27923, Cass. n. 5596/01, Cass. n. 42001/2021).
12.2. Inoltre, in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che "abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole" (così, Cass. 31 dicembre 2021, n. 42097, Cass.
13 ottobre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923).
L'eventuale adesione ad un'organizzazione sindacale di categoria non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d. "atti di volontà", capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro sia sottoposto a una specifica disciplina collettiva (in questi termini, Cass. 2 maggio 2019, n.
11537).
…
13.- Dalla ricostruzione giurisprudenziale compiuta risulta che il contratto collettivo di diritto comune è efficace ex ex art. 1372 c.c.., dal punto di vista soggettivo, nei confronti delle parti stipulanti (e, cioè, da un lato, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, dall'altro, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o direttamente il datore di lavoro), nonché ex art.
1387 e ss c.c. nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro che alle parti stipulanti hanno conferito mandato, in base alle regole sulla rappresentanza.
Inoltre, in conformità alla propria natura, il contratto collettivo è aperto all'adesione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti.
Come si è visto, la giurisprudenza ha ritenuto che la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo possa essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o comportamenti concludenti, che sia pure implicitamente esprimono la volontà del datore di lavoro di applicare la disciplina collettiva.
Di conseguenza, il contratto collettivo è efficace anche nei confronti delle parti del rapporto di lavoro che, pur non essendo iscritte ai sindacati stipulanti, abbiano volontariamente aderito alla disciplina del contratto collettivo, o l'abbiano comunque recepita.
14.- Nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro
(adesione esplicita); oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda l'applicazione in via giudiziale (adesione implicita).” ( Cass.civ. Sez.Lav. Ord. 18.03.2024 n. 7203 in motivazione). Nel caso in esame, è proprio quest'ultima l'ipotesi di vincolatività che è stata posta alla base della domanda dall'appellato, atteso che il datore di lavoro (non iscritto ad alcuna associazione stipulante) era vincolato al CCNL Terziario in base alla pregressa e costante applicazione di fatto emergente dalle buste paga allegate, contenenti l'espresso richiamo al contratto collettivo in questione con l'applicazione della retribuzione prevista dall'art. 67.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'elemento retributivo in esame è stato costantemente previsto dai contratti collettivi succedutisi in costanza di rapporto
(peraltro l'art. 12 già citato richiama l'Accordo del 2009).
Del pari infondato si appalesa il secondo motivo di appello, non richiedendosi sul punto neppure un particolare sforzo argomentativo, essendo sufficiente rimandare, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli articoli 132 c.p.c.e 118 disp.att c.p.c., al costante orientamento di questa Corte secondo cui, in ossequio ai principi ormai consolidati la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez.Lav. 6 settembre 2022 numero 26246 e Cass civ, Sez.Lav. 29/12/2023 numero 36345), per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 il termine di prescrizione decorre a norma del combinato disposto degli articoli 2948, numero 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che, essendo il rapporto di lavoro cessato in data dell'8.11.2020, alla data del deposito del ricorso la prescrizione dei crediti rivendicati dall'odierno ricorrente non era ancora maturata.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto calcolato dalla parte attorea e riconosciuto dal tribunale va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dell'attore, ai sensi degli articoli 167, comma 1, e 416 comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti non implica necessariamente l'affermazione dell'erronea della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro fondato su un sistema di preclusioni diretto consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva. Ne discende la correttezza dei conteggi formulati dall'odierno appellato, posti a base della domanda, che non sono stati specificamente contestati (il riferimento alle giornate di effettiva presenza non sembra infatti costituire un valido argomento alla luce dell'elaborazione dei conteggi formulati secondo il contenuto delle buste paga) ed appaiono congrui e ben impostati. A tali argomenti consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono infine i presupposti per il versamento dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2906,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali, come da Tariffa Forense, con distrazione;
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano