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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12244 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 7698/2025 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7698/2025 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via L. Caldieri 63 presso Parte_1
l'avv. Luigi Ferrara, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto d'appello
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., indirizzo pec " CP_1 Email_1
LA RE, residente in [...] isolato E4 fabbricato P1 scala D pagina 1 di 3 APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Con sentenza 3824/2024 il GdP di Napoli/Barra ha dichiarato LA RE responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 28/2/2017 in Nola tra il motociclo tg. EB17326 sul quale era trasportata e l'autovettura Parte_1
Daewoo DF848MC di proprietà di LA ed assicurata per la Rca con – ed CP_1
ha condannato e LA in solido a pagare a la somma di € 4550,37 CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate nel sinistro, già detratta la somma di € 2150 “ricevuta a titolo di offerta risarcitoria”, oltre interessi e spese di lite;
ha proposto appello chiedendo di riformare Parte_1
parzialmente la predetta sentenza e di “condannare gli appellati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del Sig. quantificati nella somma CP_2
di €. 11.291,95 detratto quanto già riconosciuto nel giudizio di primo grado, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese del secondo grado con distrazione;
sia che LA CP_1
RE sono rimasti contumaci;
alla (prima) udienza del 25/11/2025 nessuno è comparso, e la causa è stata rinviata ex art. 348 cpc al 23/12/2025; il rinvio è stato regolarmente comunicato in data 26/11/2025 al difensore della parte appellante;
nemmeno alla (ultima) udienza del 23/12/2025 è comparso qualcuno, e la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 348.2 cpc dispone: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad pagina 2 di 3 una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”, mentre il terzo comma primo periodo: “L'improcedibilità dell'appello
è dichiarata con sentenza.” (commi secondo e terzo dell'art. 348 cpc nel testo applicabile al presente giudizio;
in particolare, il terzo comma dell'art. 348 cpc, ai sensi dell'art. 35.5 D.Lvo 149/2022, si applica alle impugnazioni proposte successivamente al
28/2/2023: come in questo caso.
Per quanto detto, con la presente sentenza, l'appello proposto da Parte_1
va dichiarato improcedibile. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio, perché questo tipo di pronuncia non lo prevede.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7698/2025 rgac tra:
[...]
, appellante;
e LA RE, appellati;
così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara improcedibile l'appello.
Così deciso in Portici in data 23/12/2025 Il giudice unico
pagina 3 di 3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7698/2025 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via L. Caldieri 63 presso Parte_1
l'avv. Luigi Ferrara, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto d'appello
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., indirizzo pec " CP_1 Email_1
LA RE, residente in [...] isolato E4 fabbricato P1 scala D pagina 1 di 3 APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Con sentenza 3824/2024 il GdP di Napoli/Barra ha dichiarato LA RE responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 28/2/2017 in Nola tra il motociclo tg. EB17326 sul quale era trasportata e l'autovettura Parte_1
Daewoo DF848MC di proprietà di LA ed assicurata per la Rca con – ed CP_1
ha condannato e LA in solido a pagare a la somma di € 4550,37 CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate nel sinistro, già detratta la somma di € 2150 “ricevuta a titolo di offerta risarcitoria”, oltre interessi e spese di lite;
ha proposto appello chiedendo di riformare Parte_1
parzialmente la predetta sentenza e di “condannare gli appellati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del Sig. quantificati nella somma CP_2
di €. 11.291,95 detratto quanto già riconosciuto nel giudizio di primo grado, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese del secondo grado con distrazione;
sia che LA CP_1
RE sono rimasti contumaci;
alla (prima) udienza del 25/11/2025 nessuno è comparso, e la causa è stata rinviata ex art. 348 cpc al 23/12/2025; il rinvio è stato regolarmente comunicato in data 26/11/2025 al difensore della parte appellante;
nemmeno alla (ultima) udienza del 23/12/2025 è comparso qualcuno, e la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 348.2 cpc dispone: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad pagina 2 di 3 una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”, mentre il terzo comma primo periodo: “L'improcedibilità dell'appello
è dichiarata con sentenza.” (commi secondo e terzo dell'art. 348 cpc nel testo applicabile al presente giudizio;
in particolare, il terzo comma dell'art. 348 cpc, ai sensi dell'art. 35.5 D.Lvo 149/2022, si applica alle impugnazioni proposte successivamente al
28/2/2023: come in questo caso.
Per quanto detto, con la presente sentenza, l'appello proposto da Parte_1
va dichiarato improcedibile. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio, perché questo tipo di pronuncia non lo prevede.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7698/2025 rgac tra:
[...]
, appellante;
e LA RE, appellati;
così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara improcedibile l'appello.
Così deciso in Portici in data 23/12/2025 Il giudice unico
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