Versione
31 gennaio 1963
31 gennaio 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.