Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.