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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/12/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Michelina Iannetta, alla udienza del 15/12/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 372/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
TRA
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
società con sede in Vasto alla Via S.S. 16 Sud n. 75 (P.I. Controparte_1
) elettivamente domiciliati in Vasto alla Via San Giovanni da Capestrano n. P.IVA_1
2 presso lo studio dell'avv. Domenico Conti (C.F. , che li C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
E
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dal Dirigente del Servizio Dott. For. Sabatino Belmaggio;
RESISTENTE TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
*****************
LETTE le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
PREMESSO IN FATTO CHE
1. Con verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 21/2019 del
11/06/2019, la Regione Carabinieri Forestale Molise” Stazione di Vasto (CH), CP_2
accertava l'attività illecita di natura edile ed ambientale in violazione dell'art. 30,
comma 5 della L.R. n. 3/2014 consistita nella movimentazione di terra in riporto su terreni dati in concessione dall'Agenzia del DE di Pescara foglio 2 p.lla 4501 del
Comune di San VO. Il suddetto terreno risultava gravato da vincolo idrogeologico, e l'attività di movimentazione terra - effettuata dal sig. in proprio quale Parte_2
direttore tecnico capo mandatario dei lavori del cantiere di provenienza della terra movimentata di riporto, nonché come legale rappresentante della Controparte_1
- veniva eseguita in assenza della prescritta autorizzazione da parte del
[...]
competente Ufficio della . Controparte_2
2. Venivano prodotti rituali scritti difensivi da parte dei ricorrenti e le controdeduzioni da parte dei Carabinieri della Forestale.
3. Il procedimento si concludeva con l'emanazione da parte del Controparte_3
del provvedimento di ingiunzione di pagamento n. 015221/24
[...]
dell'11/04/2024, regolarmente notificato al sig. , in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della . Controparte_1
4. Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento parte ricorrente, sulla base di due distinte eccezioni, si duoleva dell'illegittimità
dell'ordinanza ingiunzione e decideva di convenire in giudizio l' Parte_3
innanzi all'intestato Tribunale, per richiederne l'annullamento.
[...]
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5. La Controparte_2
costituitasi in giudizio, contestava le circostanze allegate dalle ricorrenti e concludevano per il rigetto dell'opposizione proposta, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, con conferma dell'ordinanza ingiunzione.
6. La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non necessitava di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
RITENUTO IN DIRITTO CHE
1. La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2. Dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine alle seguenti circostanze: Il movimento di terra oggetto dell'ordinanza regionale è stato effettuato dalla società
Edilflorio s.r.l., la quale aveva effettuato uno scavo per la costruzione di un plesso scolastico per conto del di San VO, suo committente. Prima di aver posto in CP_4
essere l'attività di deposito del terreno di scavo, la società Edilflorio s.r.l., aveva depositato presso il Comune di San VO una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017. Siffatta dichiarazione di utilizzo ex art.21 del DPR 120/2017 assolve a molteplici funzioni: a) deve indicare anzitutto il produttore del materiale di scavo;
b) deve specificare il sito di produzione;
c) deve precisare il sito di destinazione, del quale devono essere descritti la precisa ubicazione, gli estremi catastali di riferimento, la parte proprietaria, la destinazione urbanistica, il quantitativo di materiale da depositare ed il relativo impiego, gli estremi delle autorizzazioni edilizie;
d) infine, devono essere illustrati i tempi di utilizzo. La legge prevede espressamente che una
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volta ricevuta la dichiarazione di utilizzo l'amministrazione competente ha la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni nel termine di 30 giorni e che, in mancanza, la documentazione è da intendersi completa, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma
3, del DPR 120/17. Nel caso di specie è pacifico che il di San VO ha ricevuto CP_4
la dichiarazione de qua a mezzo PEC in data 26.11.2018 e che nel termine di legge non ha richiesto alcuna integrazione, con la conseguenza che secondo il meccanismo legale,
la dichiarazione deve ritenersi completa di ogni documento ed il soggetto interessato è
liberato dall'onere di compiere ulteriori attività di alligazione o di richiedere autorizzazioni aggiuntive. Il mancato riscontro della dichiarazione ha ingenerato nei privati un legittimo affidamento circa la perfetta liceità del proprio operato e dunque nulla può essere addebitato in ordine alla mancata richiesta dell'autorizzazione idrogeologica, beninteso ammesso che quest'ultima fosse effettivamente necessaria stante la completezza della dichiarazione di utilizzo. Il , dopo aver Controparte_5
ricevuto la dichiarazione di utilizzo, avrebbe dovuto sollecitare i privati a richiedere anche l'autorizzazione idrogeologica, ma tanto non ha fatto, liberando l'interessato dal relativo onere, e ritenendo, per converso, che l'autorizzazione non fosse necessaria. In
merito giova precisare che l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale nel caso in cui i movimenti di terra siano connessi agli interventi di seguito elencati, fatte salve le specifiche autorizzazioni richieste: 1) trasformazione dei boschi;
2) trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
3) realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli 34 e 37; L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma. Le competenze sono ulteriormente migrate ai Comuni con la pubblicazione sul BURAT Speciale n. 190 del 1.12.2021 della L. R. n. 23 del 29.11.2021
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“Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni”, in particolare dell'art. 37 che ha apportato sostanziali modifiche all'art. 30 della L.R.
n.3/2014 sostituendo i commi 5 e 5-bis e inserendo il comma 5-ter, così come di seguito. Comma 5: I movimenti di terra e di roccia nei boschi (così come definiti nell'articolo 3 della medesima L. R. 3/2014 N.d.A.) e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione. Comma 5-bis: L'autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale per: a) la trasformazione dei boschi;
b) le trasformazioni dei terreni saldi (un terreno è definito, ai sensi dell'art. 30, comma 5,
saldo o rinsaldato se abbandonato dalle coltivazioni da oltre 15 anni, N.d.A.) in terreni soggetti a periodica lavorazione;
c) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli 34 e 37. Comma 5-ter: L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma. Sussistono dunque profili di incompetenza funzionale della ad emettere l'ordinanza impugnata, dal momento che nel caso di Controparte_2
specie non si verte in materia di trasformazione dei boschi, né di trasformazione di terreni saldi e neppure di opere connesse al taglio dei boschi. Va ulteriormente rimarcato che il deposito di materiale, come ritenuto dalla Procura della Repubblica di
Vasto e dal Giudice per le indagini preliminari, non ha alterato l'ambiente in modo rilevante e tale circostanza, comprovata da riscontri documentali, è stata ritenuta sufficiente per escludere non solo il reato ambientale, ma anche quello edilizio.
Addirittura, il Gip in riferimento alla posizione del DE (che non figura tra i destinatari della sanzione amministrativa) ha ritenuto che il deposito del materiale di
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scavo aveva avuto effetti migliorativi poiché aveva portato il terreno allo stesso livello del manto stradale. Dal chiaro ed univoco tenore dei provvedimenti emessi in sede penale risulta evidente che nel caso di specie non è stata prodotta alcuna lesione del bene tutelato dalla normativa richiamata. La condotta contestata (movimento di terra in riporto su zona sottoposta a vincolo idrogeologico) è conseguenza di un'attività edilizia connessa alla realizzazione di un'opera pubblica (costruzione di una scuola)
portata avanti dal Comune di San VO con il finanziamento dello Stato. L'intervento de
quo rientra dunque nella tipologia di interventi contemplati dall'art. 7 del DPR n.
380/2001, che prevede un regime derogatorio in materia di titoli abilitativi.
3. Dalla lettura delle autorizzazioni acquisite è risultata erronea la contestazione svolta dalla resistente in merito alla asserita mancata autorizzazione ritenuta necessaria per zona sottoposta a vincolo idrogeologico in quanto il relativo parere sullo specifico intervento (livellamento con la quota strada), eseguito conformemente alle previsioni del PRG, di cui alla Tav. 5B del PRG, non necessitava di alcun rinnovo (e tantomeno di essere nuovamente acquisito) dato che l'obbligo era stato assolto dall'organo competente in sede di conferenza dei servizi indetta per l'approvazione della vigente pianificazione. A tal proposito si fa richiamo e riferimento all'art. 10, co 4, della L.R.
18/1993, nel testo vigente, e all'art. 14, commi 2 e 3 della Legge 241/90; peraltro, la competente autorità regionale, con nota n. 01937 prot. del 04.06.2002 aveva espressamente dato parere favorevole alla variante al PRG e quindi anche alla CP_6
che ne faceva parte. Inoltre, nel caso di specie, occorre considerare che l'attività contestata è stata effettuata nell'ambito di un intervento edilizio autorizzato. Quindi,
l'opera di “movimento di terra in riporto” non era autonoma ma svolta nell'ambito dell'attività edilizia autorizzata e come tale non necessitava di alcuna ulteriore autorizzazione se non quella prevista ex lege in materia di terre e rocce da scavo che
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sia il Comune di San VO che le società conferenti hanno regolarmente eseguito. Va pure considerato, sempre per quanto attiene il parere sul vincolo idrogeologico, che anche qualora fosse stato necessario richiederlo nuovamente, nonostante l'irrilevanza dell'intervento, tale incombenza era a carico dello stesso ai sensi Controparte_5
del DPR 380/2001 (art. 5 comma 3 lettera “i”).
4. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento del ricorso segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei valori medi stabiliti dal D.M. n. 55/14 come aggiornato dal D.M. n. 147/22.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
società nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
ND Controparte_2
al pagamento, in favore di , in proprio e quale legale
[...] Parte_1
rappresentante della società delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 711,00 (di cui € 70,00 per spese documentate, €
641,00 per compensi professionali esclusa la fase istruttoria) nonché per rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55 come aggiornate dal D.M. n. 147 del 13.08.2022;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
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Così deciso in Vasto, 15/12/2025.
IL GIUDICE dott. Michelina Iannetta
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