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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5202/2023 R.G. iniziata con atto di citazione notifica- to il 05/9/2023, da
, c.f.: , elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in VIA OLIVI 4/A 30171 MESTRE presso lo studio dell'Avv. TIGANI
STEFANO, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
- ATTORE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in Via Milano 75 65122 PESCARA, presso lo studio dell'Avv. DRAGANI
MASSIMO, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
- CONVENUTO -
Causa rimessa in decisione a seguito di espletamento di ctu da parte del per.
Ind. , sulle seguenti conclusioni Persona_1
di parte attrice: “In via principale: previo accertamento del difetto di conformità della vettura modello BMW X1, tg.FM856BE, in data 14.02.2023, venduta all'attore, ex art. 135 D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo), condannare corrente in Via Controparte_1 Romano Guardini 24, 38121 – TRENTO (codice fiscale e n. iscrizione registro imprese n.
, P. IVA . IVA ), in persona del suo rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 6.964,87, ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, se del caso previa CTU, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 135 quater D. Lgs. 206/2005; condannare corrente in Via Romano Guardini 24, 38121 – TRENTO Controparte_1 (codice fiscale e n. iscrizione registro imprese n. , P. IVA . IVA P.IVA_1 P.IVA_2
), in persona del suo rappresentante legale pro tempore al risarcimento del P.IVA_3 danno cagionato all'attore, in ragione di € 2168,01 di cui € 1.500,00 per fermo tecnico, € 320,01 per il costo sostenuto per la ricerca del guasto presso l'officina di Controparte_2 ed € 348,00 per spese di assicurazione, ovvero del maggiore o minore importo, quantifi-
[...] cato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.
In via subordinata: dichiarare corrente in Via Romano Guardini 24, Controparte_1 38121 – TRENTO (codice fiscale e n. iscrizione registro imprese n. , P. IVA P.IVA_1
. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 tenuta alla riparazione dell'autovettura dell'attore di cui in narrativa e alla sostituzione in essa dei pezzi difettosi, senza spesa alcuna a carico del consumatore o in alternativa, a paga- re all'attore il prezzo della riparazione stessa, pari ad € 6.964,87, o la diversa, maggiore e/o minore, somma che dovesse risultare di Giustizia anche secondo l'eventuale espletanda CTU estimativa e tecnica. condannare corrente in Via Romano Guardini 24, 38121 – TRENTO Controparte_1 (codice fiscale e n. iscrizione registro imprese n. , P. IVA . IVA P.IVA_1 P.IVA_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento del P.IVA_3 danno cagionato all'attore, in ragione di € 2168,01 di cui € 1.500,00 per fermo tecnico, € 320,01 per il costo sostenuto per il costo sostenuto per la ricerca del guasto presso l'officina di ed € 348,00 per spese di assicurazione, ovvero del maggiore o mino- Controparte_2 re importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.
In via istruttoria, Sul punto ci si richiama alla nota di trattazione scritta sostitutiva di udienza del 16.10.2024, al cui contenuto si rimanda e pertanto, si insiste affinché rimessa in istrutto- ria la causa, sia chiamato a chiarimenti il CTU in ordine a quanto sopra, ferma la precisa- zione delle conclusioni dimessa nel presente atto.”
e di parte convenuta: “In via preliminare: si chiede la remissione in istruttoria affin- chè il CTU venga richiamato al fine di chiarire: la modalità di determinazione del fine vita del motore in Km 300.000 ed i motivi per i quali si è discostato dalla dichiarazione di con- formità; la modalità di determinazione "matematica" delle (pur riconosciute) quote parte vo- lendo anche considerare il fine vita del motore in Km 300.000! Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, l'inammissibili- tà della domanda di riduzione del prezzo;
il tutto con la condanna alle spese ed oneri di lite;
In via principale: rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
Il tutto con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla deducente, limitare le pretese risarcitorie di parte attrice in base a quanto argomentato nella suesposta narrativa;
”
FATTO E DIRITTO.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto in parte accolta. ha diritto alla riduzione del prezzo ex art. 135 bis, comma 4 Parte_1
lett. a) del d.lgs. n.206/2005 (c.d. codice del consumo) ma non nella misura da lui pretesa nonché al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del guasto alla pompa ad iniezione.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
- 2 - 1) Il 14/02/2023 l'attore ha acquistato da l'autovettura Controparte_1
BMW X1 tg. FM 856 BE, di seconda mano (aveva già percorso km. 204.442
– immatricolata il 04/10/1997), al prezzo di €14.202,00# iva e tassa di pas- saggio di proprietà inclusa (vedasi doc.1 attoreo).
2) Il 25/3/2023, la citata auto si è fermata per strada ed è stata trasportata col carroattrezzi, presso l'officina di Padova, la quale ha accerta- CP_2 to che il guasto era riconducibile ad un'anomalia dell'impianto di alimenta- zione. Al momento del guasto, l'attore possedeva l'auto da una quarantina di giorni e con essa, aveva percorso km.1.400 (vedasi doc.10 attoreo).
3) Il 30/3/2023, For Dealer srl, per conto della convenuta, ha proposto a
[...]
di provvedere ai lavori di riparazione/sostituzione meglio descritti Parte_2 al successivo punto 5, a condizione che quest'ultimo si accollasse il 91,48% della spesa preventivata in complessivi €7.226,46# iva inclusa, mentre il resi- duo sarebbe rimasto a carico di (vedasi doc.6 convenuto). Controparte_1
La suestesa offerta si fondava sul presupposto che la durata naturale di una pompa ad iniezione fosse di km.225.000 e che poiché l'auto in questione, al momento della sua vendita all'attore, aveva percorso km.204.442, la convenu- ta avrebbe dovuto sopportare solo la minima parte del costo di riparazione e cioè il 8,52%.
4) Il ctu per. ind. , nel suo elaborato depositato il 07/10/2024, Persona_1
ha confermato l'anomalia già riscontrata dall'officina preci- CP_2
sando che si era verificato il grippaggio del rullo puntale e della sua sede, po- sti all'interno della pompa ad iniezione (vedasi pag.11 ctu).
Il consulente nominato dallo scrivente, ha altresì confermato che le riparazioni da effettuarsi erano quelle già individuate da nel suo preven- CP_2
tivo di spesa (vedasi doc. 3 attoreo) ma, al contrario di quanto sostenuto nell'offerta di cui al precedente punto 3, ha dichiarato che la durata naturale media della pompa ad iniezione montata sull'auto di cui è causa, è di km.300.000 (vedasi pag.14 secondo capoverso, ctu).
- 3 - 5) Nel mese di dicembre 2023, l'attore per rimettere l'auto su strada, ha prov- veduto alla sostituzione della pompa ad iniezione ed alla verifica e sistema- zione dell'intero sistema di alimentazione, affrontando la spesa complessiva di €6.964,87# iva inclusa (vedasi fatture prodotte il 22/01/2024, su autorizza- zione giudiziale).
Ad avviso dello scrivente, alla fattispecie sono applicabili gli artt. 129, com- ma 2 lett. d), 135 bis comma 4, lett. a) e 135 quater, comma 1 del codice del consumo.
L'auto compravenduta presentava un difetto di conformità in quanto ai sensi dell'art. 129, comma 2 lett. d), non possedeva in termini di durabilità, le carat- teristiche di un bene del medesimo tipo, vale a dire di un veicolo della stessa marca e con lo stesso motore. Infatti, la durata media di vita di una pompa ad iniezione montata su quel tipo di auto, è di km.300.000 e non km.205.000, che
Contr corrisponde alla percorrenza raggiunta dalla dell'attore, prima che si ve- rificasse il guasto in questione.
La pretesa riduzione del prezzo appare legittima in forza dell'art. 135 bis, comma 4 lett. a) del codice del consumo. Alla luce delle risultanze della ctu, infatti, le condizioni poste dalla convenuta per procedere alla riparazione dell'auto, sono inaccettabili in quanto fondate sul presupposto erroneo che la pompa ad iniezione avesse una durata media di vita di km.225.000. Il vendito- re pertanto non ha effettuato la riparazione ingiustificatamente e dunque l'attore ha diritto ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita.
Tale riduzione ai sensi dell'art. 135 quater, comma 1 del codice del consumo, deve essere proporzionale alla diminuzione di valore del bene rispetto a quello che esso avrebbe avuto se fosse stato conforme. Poiché la rottura della pompa ad iniezione è avvenuta km.95.000 prima del previsto, all'incirca un terzo
(33,33%) del costo da sostenere per la sua riparazione, deve rimanere a carico della convenuta.
- 4 - A tal riguardo, lo scrivente ritiene che la quota parte gravante sulla venditrice sia pari al 35%, arrotondata per eccesso ed ottenuta sulla base del seguente calcolo.
Km.205.000:km.300.000=Y:100
Y=205.000x100:300.000=68,33
100-68,33=31,77
6) per trasportare la sua auto presso l'officina Parte_1 CP_2
e per scoprire l'origine del guasto, ha sopportato la spesa di €320,01 (vedasi doc.10 attoreo).
7) La Bmw targata FM 856 BE è rimasta ferma in officina per nove mesi dal
25/3 al mese di dicembre 2023 (circostanza pacifica). Essa per tutto il predet- to periodo, è rimasta assicurata con , con una spesa di Controparte_4
€805,00# annui, pari ad €67,08# al mese (vedasi doc.11 attoreo).
A parere dello scrivente nulla è dovuto a titolo di fermo tecnico in quanto l'attore non ha fornito prova di tale pregiudizio.
In definitiva, la convenuta deve versare all'attore la complessiva somma di
€3.361,43# di cui €2.437,70# a titolo di riduzione del prezzo pattuito per l'acquisto dell'auto in questione, pari al 35% di €6.964,87# e cioè del costo della sua riparazione ed €923,73# quale danno subito in conseguenza del gua- sto e cioè €320,01#, per il carroattrezzi e la ricerca dell'origine del guasto ed Contr
€603,72#, per il premio mensile pattuito per l'assicurazione rca della sborsato nei nove mesi in cui essa è rimasta inutilizzabile
(€67,08x9=€603,72).
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico della convenuta ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €237,00# per esborsi, €2.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e
C.a. come per legge.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal ctu, le relative spese nonché quelle sostenute per i cc.tt.pp. vengono interamente compensate tra le parti.
- 5 -
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, condanna
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a CP_5
€3.361,43#, oltre interessi legali a far data dal 05/9/2023, Parte_1 giorno di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo.
Condanna , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a pagare a le spese di lite così come liquidate in par- Parte_1
te motiva.
Spese di ctu e di cc.tt.pp. interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Padova il 05 febbraio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
- 6 -