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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1956/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1956/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
ata a SAVIGLIANO (CN) il 08/05/1990 Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NEBBIOLO AMBRA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa familiare sita in Asti, in via Pompilio Grandi n. 9 resterà al signor la signora Parte_2
trasferirà la propria residenza altrove;
Pt_1
2) Il signor si impegna a vendere l'immobile, nel più breve tempo possibile, e a non Parte_2
concederlo in locazione, neppur per breve tempo a terzi;
3) Le parti si impegnano ad accettare qualsiasi proposta superiore ad € 235.000,00;
4) Qualora, entro gennaio 2028 l'esperimento della vendita sia risultato vano, l'immobile rimarrà nella piena proprietà del signor che solleverà la dal pagamento delle rate del mutuo Parte_2 Pt_1
e in caso di inadempienza dello stesso queste non ricadranno sulla solleverà la dal Pt_1 Pt_1
pagamento delle rate del mutuo e in caso di inadempienza dello stesso queste non ricadranno sulla
Pt_1
5) Tale accollo totale delle rate del mutuo da parte del che ha avuto inizio sin dal Parte_2
trasferimento di residenza della continuerà sino al 2028; Pt_1
6) In conseguenza di tale ultima condizione, entrambe le parti si impegnano a non ostacolare alcun tentativo di vendita dell'immobile e le spese notarili saranno a carico della parte a cui resterà
l'immobile stesso;
solleverà la Preti dal pagamento delle rate del mutuo e in caso di inadempienza dello stesso queste non ricadranno sulla Pt_1
7) Il ricavato della vendita verrà suddiviso al 50% tra i ricorrenti, dedotta la somma di € 1. 700,00, che il ha anticipato;
Parte_2
8) Tutti i mazzi di chiavi dell'abitazione coniugale saranno trattenute dal signor sino alla Parte_2
vendita della casa;
9) In occasione del rimborso del 730 relativo ai redditi del 2024, ancora in costanza di matrimonio, il che ha curato la redazione del modello corrisponderà immediatamente il 50% del Parte_2
rimborso pervenutogli previa documentazione comprovate lo stesso”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...], celebrato in ASTI in data 11/06/2016, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 21, Parte II, Serie A, Anno 2016, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1956/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
ata a SAVIGLIANO (CN) il 08/05/1990 Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NEBBIOLO AMBRA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa familiare sita in Asti, in via Pompilio Grandi n. 9 resterà al signor la signora Parte_2
trasferirà la propria residenza altrove;
Pt_1
2) Il signor si impegna a vendere l'immobile, nel più breve tempo possibile, e a non Parte_2
concederlo in locazione, neppur per breve tempo a terzi;
3) Le parti si impegnano ad accettare qualsiasi proposta superiore ad € 235.000,00;
4) Qualora, entro gennaio 2028 l'esperimento della vendita sia risultato vano, l'immobile rimarrà nella piena proprietà del signor che solleverà la dal pagamento delle rate del mutuo Parte_2 Pt_1
e in caso di inadempienza dello stesso queste non ricadranno sulla solleverà la dal Pt_1 Pt_1
pagamento delle rate del mutuo e in caso di inadempienza dello stesso queste non ricadranno sulla
Pt_1
5) Tale accollo totale delle rate del mutuo da parte del che ha avuto inizio sin dal Parte_2
trasferimento di residenza della continuerà sino al 2028; Pt_1
6) In conseguenza di tale ultima condizione, entrambe le parti si impegnano a non ostacolare alcun tentativo di vendita dell'immobile e le spese notarili saranno a carico della parte a cui resterà
l'immobile stesso;
solleverà la Preti dal pagamento delle rate del mutuo e in caso di inadempienza dello stesso queste non ricadranno sulla Pt_1
7) Il ricavato della vendita verrà suddiviso al 50% tra i ricorrenti, dedotta la somma di € 1. 700,00, che il ha anticipato;
Parte_2
8) Tutti i mazzi di chiavi dell'abitazione coniugale saranno trattenute dal signor sino alla Parte_2
vendita della casa;
9) In occasione del rimborso del 730 relativo ai redditi del 2024, ancora in costanza di matrimonio, il che ha curato la redazione del modello corrisponderà immediatamente il 50% del Parte_2
rimborso pervenutogli previa documentazione comprovate lo stesso”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...], celebrato in ASTI in data 11/06/2016, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 21, Parte II, Serie A, Anno 2016, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.