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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6340/2023 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione in data 08.11.2023
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.6, Codice Fiscale rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Murano C.F._1
e Vincenzo Paolino, entrambi del Foro di Potenza, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO
C.F. con sede TE P.IVA_1
legale in Via Giustiniani 2, in persona del Presidente pro tempore Sig. CP_1 CP_2
, C.F. , nato in [...] il [...], residente in [...],
[...] C.F._2
Via Angelo Incao 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Destro del Foro di ed CP_1
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Oggetto: annullamento delibera esclusione socio ex art. 24 comma 3 c.c.
Conclusioni dell'attore come da foglio di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, accogliere integralmente l'atto di citazione
introduttivo del giudizio e per l'effetto annullare l'esclusione da socio di Parte_1
dell'ente terzo settore Unione Trapiantati Polmone Padova - ODV, notificata con nota
dell'11/05/2023, ricevuta il 24/05/2023, con ogni conseguenziale statuizione. Vittoria di spese e
compensi di giudizio, come da nota spese già prodotta con la memoria di replica conclusiva”
Conclusioni della convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024:
“1) in via preliminare, in riferimento al primo motivo di cui all'atto di citazione, dichiararsi
inammissibile la domanda per difetto d'interesse ad agire;
2) in subordine, nel merito, rigettare
tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, comunque integralmente
sprovviste di prova per tutti i motivi esposti in corso di causa;
3) in ogni caso, ai sensi dell'art.
96 c.p.c., condannare il Sig. al risarcimento dei danni a favore di Parte_1 [...]
da determinarsi in via equitativa e, comunque, per un TE
importo non inferiore a € 10.000,00, avendo l'ente subito, e subendo a tutt'oggi, danni derivanti
dalla condotta giudiziaria del Sig. il quale ha agito in giudizio con mala fede, o Parte_1
quantomeno con colpa grave, anche risultando assente all'udienza del 20.03.2024, nonché
prestando argomentazioni palesemente infondate nel merito e in diritto, con il solo scopo di pagina 2 di 14 ottenere una rivalsa squisitamente personale sui Sig.ri , e Parte_2 Controparte_2
imponendo all'associazione, che ha un carattere esclusivamente di Controparte_3
volontariato e sociale, una gravosa resistenza in giudizio, paralizzandone per mesi l'attività e
deprimendone lo stato d'animo, anche arrecandole un danno d'immagine dei confronti dei terzi
e, in particolare, verso l'Ospedale di Padova, Reparto di Chirurgia Toracica, presso i cui locali
è stata fondata e ha sede, in Via Giustiniani 2; 4) in ogni caso, con vittoria di spese ed CP_1
onorari di lite, oltre a Spese Generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 08.11.2023 il sig. impugnava la delibera Parte_1
che disponeva la sua esclusione dall'ente del terzo settore TE
, emessa in data 11.05.2023 dall'Organo di Amministrazione dell'ente convenuto, di cui
[...]
egli faceva parte e comunicatagli a mezzo raccomandata in data 24.05.2023.
Deduceva la nullità della delibera per difetto di costituzione del Consiglio Direttivo, esponendo che colui che aveva proposto la sua esclusione, il sig. non poteva farne parte, Parte_2
avendo già ricoperto per tre mandati la carica di Presidente ed essendo stato nuovamente nominato membro dell'organo di amministrazione, in asserita violazione dell'art. 15 dello statuto dell'ente.
Asseriva, inoltre, che anche la sig.ra si trovava in simili condizioni di Controparte_3
ineleggibilità.
pagina 3 di 14 Eccepiva altresì la nullità della delibera per difetto di motivazione, in quanto disponeva l'esclusione sul solo presupposto che “l'associato ha contravvenuto gravemente ai doveri
stabiliti dallo statuto”.
Le doglianze attoree riguardavano anche le modalità con cui si era tenuta la seduta del direttivo dell'11.05.2023, sfociata nella sua esclusione. Allegava, infatti, l'esistenza di un clima intimidatorio dovuto alla condotta del e del nuovo presidente . Affermava di Parte_2 CP_2
aver chiesto dopo il voto chiesto, nella chat whatsapp del direttivo, di ricevere copia del verbale della seduta di quel giorno, nonché di quello del 14.04.2023 in cui era stata proposta l'esclusione e di quello dell'Assemblea Associativa Nazionale tenutasi l'08.04.2023 in cui era stato eletto il nuovo direttivo, deducendo che tale richiesta era rimasta senza riscontro.
Argomentava, infine, sull'impossibilità di qualificare i fatti contestati come gravi motivi idonei a determinare l'esclusione del socio.
Si costituiva in data 19.12.2023 la convenuta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
In particolare, con riferimento alla prima doglianza attorea, eccepiva la carenza di interesse ad agire per non aver impugnato il la delibera dell'08.04.2023 con cui veniva eletto il Parte_1
direttivo dell'ente. Ne contestava, comunque, la fondatezza nel merito, affermando che
Presidente e membro dell'Organo di Amministrazione sono due cariche distinte, ragione per cui non sussisteva l'impossibilità di ricoprire la seconda per chi avesse ricoperto per tre mandati consecutivi la prima.
Sui motivi determinanti l'esclusione, l'ente contestava la ricostruzione attorea. pagina 4 di 14 Seguiva lo scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c. Parte convenuta, con la seconda memoria depositata in data 28.02.2024, svolgeva istanze istruttorie di prova testimoniale.
Il Giudice ritenute inammissibili le istanze istruttorie, in quanto vertenti su circostanze in parte documentali o incontestate, in parte valutative, in parte non rilevanti ai fini della decisione,
istruiva la causa solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta in quanto le ragioni poste a fondamento dell'esclusione dell'associato non sono tali da giustificare il provvedimento adottato.
1) Andando ad analizzare quali sono state le motivazioni dell'esclusione, deve osservarsi che, se
è vero che la delibera adottata riporta la sola formula generica secondo cui “l'associato ha
contravvenuto gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto”, è altrettanto vero che tale delibera è
stata preceduta dalla comunicazione 26.04.2023 con cui l'associazione ha rappresentato al le contestazioni a lui mosse, sulle quali questi si è difeso per iscritto e oralmente. Parte_1
Al fine di verificare quali siano le motivazioni alla base del provvedimento adottato, va allora esaminato il contenuto della comunicazione 26.04.2023, nella quale si legge che: “La
motivazione è quella di aver divulgato a persona non facente parte dell'associazione
conversazioni personali avvenute nel gruppo WhatsApp destinato al consiglio direttivo, tramite
la condivisione di screenshots delle conversazioni stesse. Considerando la natura delicata
dell'associazione che tratta dati sensibili relativi alle condizioni di salute dei membri
dell'associazione, è particolarmente grave che un componente del consiglio direttivo arrivi a
pagina 5 di 14 compiere un atto lesivo della privacy pur di raggiungere i propri scopi. Per questo motivo non
sussistono le prerogative di fiducia nei confronti del socio né tantomeno quelle di Parte_1
condivisione delle finalità e gli scopi associativi e l'impegno per realizzare le attività di interesse
generale come da art. 6 “Ammissione del socio”, avendo in passato dichiarato di Parte_1
rimanere all'interno del consiglio direttivo “Perché le battaglie si combattono meglio
dall'interno”.
Osserva il giudice che se è pur vero che anche nella proposta di esclusione non sono chiaramente indicati i fatti storici posti alla base della contestazione (ovvero: a chi e quando il Parte_1
avrebbe divulgato conversioni personali intercorse nella “chat” del direttivo;
quando e in che contestato avrebbe dichiarato di rimanere all'interno del direttore perché in tal modo le battaglie si combattono meglio), è altrettanto vero che il non ha avuto difficoltà a individuare a Parte_1
quali eventi tale contestazione si riferisse e a difendersi nel merito, sia in sede di audizione e difese scritte nell'ambito del procedimento di esclusione, sia oggi in causa;
va poi osservato che anche l'Unione convenuta ha confermato, nella sostanza, che le vicende a cui la proposta di esclusione fa riferimento sono quelle individuate dal ragione per cui ritiene il giudice Parte_1
che la contestazione mossa al sia stata esposta in termini sufficientemente specifici e Parte_1
tali da poter essere da questi compresa.
2) Passando allora ad analizzare i fatti ritualmente contestati, al fine di verificarne la gravità e la possibilità quindi di porli alla base di un provvedimento espulsivo dell'associato, deve ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità sia univoca nell'affermare che “La norma dettata dall'art.
24 c.c., dunque, nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi, e nel pagina 6 di 14 prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il giudice
davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non
solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali
stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità
sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle
quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei
motivi, che può giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione
non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia
associativa; di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica
descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica
giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel
caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione. Quando,
invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si
sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di
contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella
quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o
comportamenti, da operarsi necessariamente “post factum”, il vaglio giurisdizionale si estende
necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la
suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.); in tal caso esso si esprime attraverso una valutazione
di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della
lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento pagina 7 di 14 espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione,
dall'altro (Cass. 17907/2004).” (Così Cass. 22896/2019, si veda anche Cassazione civile
2117/2024)
2.a) Al fine di verificare, allora, se si tratta nel caso di specie di “gravi motivi” di espulsione, va quindi in primo luogo esaminato il contenuto dello statuto dell'unione (doc. 2 prodotto dalla convenuta).
Va allora osservato che l'art 9 dello statuo prevede che “L'associato che contravviene
gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione”; quanto ai doveri di associato l'art 7 prevede che gli associati hanno il “dovere di: • rispettare il presente
statuto e l'eventuale regolamento interno;
• versare, se prevista, la quota associativa secondo
l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente”.
L'art. 6, a sua volta, nello stabilire i criteri di ammissione degli associati, prevede che “Sono
associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi
e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale”. Quanto poi alle finalità
dell'associazione, l'art 5 prevede che “L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale
una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale a livello nazionale e in particolare si occupa di
assistenza ai pazienti trapiantati di polmone, a persone affette da malattie polmonari e ai loro
familiari. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi
in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: • erogazione di beni e
servizi a sostegno di persone trapiantate di polmone, affette da malattie polmonari e loro pagina 8 di 14 familiari (art. 5, comma 1 lettera u, del D. Lgs. 117/2017); • organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1 lettera i, del D.Lgs. 117/2017)”.
Non è stata allegata né documentata l'esistenza di un regolamento interno dell'associazione.
Fatta questa ricognizione delle norme interne applicabili al caso di specie deve ritenersi che, ai sensi dello statuto, l'esclusione dell'associato può avvenire solo per grave violazione dei propri doveri che sono, come visto, oltre al pagamento della quota associativa, il dovere di rispettare lo statuto stesso.
Va inoltre ricordato che è onere dell'associazione provare l'esistenza storica dei fatti contestati e la loro gravità, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dell'associato.
Tutto ciò premesso, ritiene il giudice che la condotta contestata al non sia tale da Parte_1
rientrare in tali categorie e non sia tale da giustificare quindi il provvedimento adottato.
2.b) Come ricordato, il principale addebito mosso consiste nell'“aver divulgato a persona non
facente parte dell'associazione conversazioni personali avvenute nel gruppo WhatsApp
destinato al consiglio direttivo, tramite la condivisione di screenshots delle conversazioni stesse.
Considerando la natura delicata dell'associazione che tratta dati sensibili relativi alle
condizioni di salute dei membri dell'associazione, è particolarmente grave che un componente
del consiglio direttivo arrivi a compiere un atto lesivo della privacy pur di raggiungere i propri
scopi.” pagina 9 di 14 È pacifico e documentale che il abbia inoltrato alla sig.ra dei messaggi Parte_1 Pt_3
provenienti dal provenienti dal gruppo whatsapp dedicato alle comunicazioni del Parte_2
direttivo dell'associazione. Dalla lettura dei messaggi, prodotti dal convenuto sub doc. 8, emerge in particolare che il si fosse imbattuto in un articolo giornalistico in cui compariva la Parte_1
testimonianza della sig.ra la quale veniva presentata come membro dell Pt_3 [...]
pur non essendone socia. Egli, allora, chiedeva conto di ciò al , il quale CP_1 Parte_2
ammetteva di averla personalmente “da un anno delegata a partecipare alle conferenze
dell'Alleanza Malattie Rare per conto nostro, visto che non ne avevo il tempo”. L'attore, a questo punto, inoltrava alla Verazza lo scambio di messaggi avuto con e la invitata, inoltre, a Parte_2
iscriversi all TE
Ma se è così appare evidente che non vi è stata alcuna divulgazione di dati sanitari relativi ai membri dell'associazione ed alcuna lesione, sotto questo profilo, della normativa sulla privacy.
L'invio peraltro è stato effettuato a persona che era già stata coinvolta personalmente dal e fa riferimento esclusivo al contenuto di tale presunto incarico. Parte_2
Né può dirsi che i gravi motivi di esclusione siano corroborati dalla circostanza che tale divulgazione sarebbe avvenuta per “raggiungere i propri scopi” (come scritto nella contestazione). Ora, al di là della genericità di tale contestazione, non pare che gli scopi di siano stati di carattere esclusivamente personale e/o incompatibili con quelli Parte_1
dell'associazione; i messaggi inviati alla dimostrano infatti esclusivamente l'intento di Pt_3
comprendere le dinamiche relative alla “spendita del nome” dell'associazione con riferimento all'articolo contenente le dichiarazioni della stessa, di offrire il proprio futuro contributo Pt_3
pagina 10 di 14 anche sulla tematica da quest'ultima sollevata collaborando con la e di invitare la stessa Pt_3
ad iscriversi all'associazione.
In tale contesto, l'invio dei messaggi della chat del direttivo può essere considerato sicuramente un atto poco opportuno e poco cauto, anche perché denota un atteggiamento critico nei confronti delle decisioni degli organi direttivi che, se certo è lecito avere nell'ambito di una associazione,
sarebbe più consono mantenere nell'ambito della dialettica interna, senza coinvolgere soggetti estranei. Ciò nonostante, tale invio non può considerarsi, ad avviso del giudice, per le ragioni dette, un atto perpetrato con l'intento deliberato di nuocere agli interessi e agli scopi dell'unione ovvero perpetrato per “raggiungere i propri scopi” personali, tale quindi da giustificare il massimo provvedimento espulsivo dell'associato.
Anche l'ulteriore addebito mosso al nella lettera di contestazione (ove l'esclusione Parte_1
viene preannunciata anche “avendo in passato dichiarato di rimanere all'interno del Parte_1
consiglio direttivo “Perché le battaglie si combattono meglio dall'interno””) non può legittimare il provvedimento adottato.
Infatti, oltre ad essere una contestazione intempestiva, trattandosi di fatti avvenuti nel giugno
2021, nemmeno tale dichiarazione si pone in contrasto con le “finalità e gli scopi associativi e
l'impegno per realizzare le attività di interesse generale” (come al contrario contestato dall'associazione), in quanto risulta mossa dall'intento di dichiarare la volontà di continuare a portare il proprio punto di vista – anche critico - all'interno dell'associazione, allo scopo di dare,
per tale via, un contributo al raggiungimento degli scopi comuni.
pagina 11 di 14 Osserva in particolare il giudice che se è pur vero che da tale espressione emerge un atteggiamento polemico del e una evidente difficoltà relazionale, va comunque Parte_1
rilevato che, quantomeno con specifico riferimento all'espressione sopra riportata, l'associato non pare aver travalicato i limiti della dialettica propria di un'organizzazione democratica,
dovendosi interpretare, alla luce del contesto, il termine “battaglie” non come scontro fisico, ma come confronto, talvolta anche aspro, orientato al raggiungimento degli scopi dell'ente.
3) Risultano infine irrilevanti ai fini della presente decisione gli ulteriori fatti allegati in giudizio da parte della convenuta, secondo cui il si sarebbe reso artefice altresì in passato di Parte_1
una “battura offensiva nei confronti di una dottoressa” in una “chat” da cui veniva quindi rimosso;
avrebbe avuto nel 2021 un alterco con la commissione medica in sede di rinnovo della patente di guida, che gli sarebbe costato una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale;
avrebbe avuto, dopo la lettera di contestazione, una condotta aggressiva e canzonatoria nei confronti del
. Parte_2
Va infatti osservato che essendo, il presente, un giudizio di annullamento della delibera di esclusione del socio, gli unici fatti valutabili in questa sede sono quelli posti alla base della motivazione del provvedimento data dall'associazione, ossia quelli ricavabili dalla proposta di esclusione del 26.04.2023, prodotta da entrambe le parti e sopra esposti. Anche la giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito che il thema decidendum deve essere limitato agli specifici fatti posti alla base della delibera di esclusione, dato che: “E' principio consolidato che la norma
dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi,
e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il pagina 12 di 14 giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere
non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali
al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la
legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in
presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato (tra le altre:
Cass. n. 5192/1991; Cass. n. 17907/2004; Cass. n. 18186/2004; Cass. n. 22986/2019). La
verifica demandata al giudice, dunque, ha ad oggetto la sola deliberazione di esclusione
dell'associato, che il citato art. 24 richiede, infatti, che sia ad esso notificata, così da far
decorrere da tale momento il termine di sei mesi entro il quale ricorrere all'autorità giudiziaria”
(Cass. civ. n. 29655/2023).
La domanda va quindi accolta.
Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza tenendo conto del valore indeterminato della controversia, della sua bassa complessità e dell'istruttoria solo documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa 6340/2023 R.G., ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
Annulla la delibera impugnata.
Condanna l' a rifondere al sig. le TE Parte_1
spese di lite che liquida in euro 2.000 oltre 15% spese generali, euro 545 per spese anticipate,
accessori di legge. pagina 13 di 14 Si comunichi.
Padova, 17.3.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 14 di 14
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6340/2023 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione in data 08.11.2023
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.6, Codice Fiscale rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Murano C.F._1
e Vincenzo Paolino, entrambi del Foro di Potenza, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO
C.F. con sede TE P.IVA_1
legale in Via Giustiniani 2, in persona del Presidente pro tempore Sig. CP_1 CP_2
, C.F. , nato in [...] il [...], residente in [...],
[...] C.F._2
Via Angelo Incao 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Destro del Foro di ed CP_1
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Oggetto: annullamento delibera esclusione socio ex art. 24 comma 3 c.c.
Conclusioni dell'attore come da foglio di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, accogliere integralmente l'atto di citazione
introduttivo del giudizio e per l'effetto annullare l'esclusione da socio di Parte_1
dell'ente terzo settore Unione Trapiantati Polmone Padova - ODV, notificata con nota
dell'11/05/2023, ricevuta il 24/05/2023, con ogni conseguenziale statuizione. Vittoria di spese e
compensi di giudizio, come da nota spese già prodotta con la memoria di replica conclusiva”
Conclusioni della convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024:
“1) in via preliminare, in riferimento al primo motivo di cui all'atto di citazione, dichiararsi
inammissibile la domanda per difetto d'interesse ad agire;
2) in subordine, nel merito, rigettare
tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, comunque integralmente
sprovviste di prova per tutti i motivi esposti in corso di causa;
3) in ogni caso, ai sensi dell'art.
96 c.p.c., condannare il Sig. al risarcimento dei danni a favore di Parte_1 [...]
da determinarsi in via equitativa e, comunque, per un TE
importo non inferiore a € 10.000,00, avendo l'ente subito, e subendo a tutt'oggi, danni derivanti
dalla condotta giudiziaria del Sig. il quale ha agito in giudizio con mala fede, o Parte_1
quantomeno con colpa grave, anche risultando assente all'udienza del 20.03.2024, nonché
prestando argomentazioni palesemente infondate nel merito e in diritto, con il solo scopo di pagina 2 di 14 ottenere una rivalsa squisitamente personale sui Sig.ri , e Parte_2 Controparte_2
imponendo all'associazione, che ha un carattere esclusivamente di Controparte_3
volontariato e sociale, una gravosa resistenza in giudizio, paralizzandone per mesi l'attività e
deprimendone lo stato d'animo, anche arrecandole un danno d'immagine dei confronti dei terzi
e, in particolare, verso l'Ospedale di Padova, Reparto di Chirurgia Toracica, presso i cui locali
è stata fondata e ha sede, in Via Giustiniani 2; 4) in ogni caso, con vittoria di spese ed CP_1
onorari di lite, oltre a Spese Generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 08.11.2023 il sig. impugnava la delibera Parte_1
che disponeva la sua esclusione dall'ente del terzo settore TE
, emessa in data 11.05.2023 dall'Organo di Amministrazione dell'ente convenuto, di cui
[...]
egli faceva parte e comunicatagli a mezzo raccomandata in data 24.05.2023.
Deduceva la nullità della delibera per difetto di costituzione del Consiglio Direttivo, esponendo che colui che aveva proposto la sua esclusione, il sig. non poteva farne parte, Parte_2
avendo già ricoperto per tre mandati la carica di Presidente ed essendo stato nuovamente nominato membro dell'organo di amministrazione, in asserita violazione dell'art. 15 dello statuto dell'ente.
Asseriva, inoltre, che anche la sig.ra si trovava in simili condizioni di Controparte_3
ineleggibilità.
pagina 3 di 14 Eccepiva altresì la nullità della delibera per difetto di motivazione, in quanto disponeva l'esclusione sul solo presupposto che “l'associato ha contravvenuto gravemente ai doveri
stabiliti dallo statuto”.
Le doglianze attoree riguardavano anche le modalità con cui si era tenuta la seduta del direttivo dell'11.05.2023, sfociata nella sua esclusione. Allegava, infatti, l'esistenza di un clima intimidatorio dovuto alla condotta del e del nuovo presidente . Affermava di Parte_2 CP_2
aver chiesto dopo il voto chiesto, nella chat whatsapp del direttivo, di ricevere copia del verbale della seduta di quel giorno, nonché di quello del 14.04.2023 in cui era stata proposta l'esclusione e di quello dell'Assemblea Associativa Nazionale tenutasi l'08.04.2023 in cui era stato eletto il nuovo direttivo, deducendo che tale richiesta era rimasta senza riscontro.
Argomentava, infine, sull'impossibilità di qualificare i fatti contestati come gravi motivi idonei a determinare l'esclusione del socio.
Si costituiva in data 19.12.2023 la convenuta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
In particolare, con riferimento alla prima doglianza attorea, eccepiva la carenza di interesse ad agire per non aver impugnato il la delibera dell'08.04.2023 con cui veniva eletto il Parte_1
direttivo dell'ente. Ne contestava, comunque, la fondatezza nel merito, affermando che
Presidente e membro dell'Organo di Amministrazione sono due cariche distinte, ragione per cui non sussisteva l'impossibilità di ricoprire la seconda per chi avesse ricoperto per tre mandati consecutivi la prima.
Sui motivi determinanti l'esclusione, l'ente contestava la ricostruzione attorea. pagina 4 di 14 Seguiva lo scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c. Parte convenuta, con la seconda memoria depositata in data 28.02.2024, svolgeva istanze istruttorie di prova testimoniale.
Il Giudice ritenute inammissibili le istanze istruttorie, in quanto vertenti su circostanze in parte documentali o incontestate, in parte valutative, in parte non rilevanti ai fini della decisione,
istruiva la causa solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta in quanto le ragioni poste a fondamento dell'esclusione dell'associato non sono tali da giustificare il provvedimento adottato.
1) Andando ad analizzare quali sono state le motivazioni dell'esclusione, deve osservarsi che, se
è vero che la delibera adottata riporta la sola formula generica secondo cui “l'associato ha
contravvenuto gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto”, è altrettanto vero che tale delibera è
stata preceduta dalla comunicazione 26.04.2023 con cui l'associazione ha rappresentato al le contestazioni a lui mosse, sulle quali questi si è difeso per iscritto e oralmente. Parte_1
Al fine di verificare quali siano le motivazioni alla base del provvedimento adottato, va allora esaminato il contenuto della comunicazione 26.04.2023, nella quale si legge che: “La
motivazione è quella di aver divulgato a persona non facente parte dell'associazione
conversazioni personali avvenute nel gruppo WhatsApp destinato al consiglio direttivo, tramite
la condivisione di screenshots delle conversazioni stesse. Considerando la natura delicata
dell'associazione che tratta dati sensibili relativi alle condizioni di salute dei membri
dell'associazione, è particolarmente grave che un componente del consiglio direttivo arrivi a
pagina 5 di 14 compiere un atto lesivo della privacy pur di raggiungere i propri scopi. Per questo motivo non
sussistono le prerogative di fiducia nei confronti del socio né tantomeno quelle di Parte_1
condivisione delle finalità e gli scopi associativi e l'impegno per realizzare le attività di interesse
generale come da art. 6 “Ammissione del socio”, avendo in passato dichiarato di Parte_1
rimanere all'interno del consiglio direttivo “Perché le battaglie si combattono meglio
dall'interno”.
Osserva il giudice che se è pur vero che anche nella proposta di esclusione non sono chiaramente indicati i fatti storici posti alla base della contestazione (ovvero: a chi e quando il Parte_1
avrebbe divulgato conversioni personali intercorse nella “chat” del direttivo;
quando e in che contestato avrebbe dichiarato di rimanere all'interno del direttore perché in tal modo le battaglie si combattono meglio), è altrettanto vero che il non ha avuto difficoltà a individuare a Parte_1
quali eventi tale contestazione si riferisse e a difendersi nel merito, sia in sede di audizione e difese scritte nell'ambito del procedimento di esclusione, sia oggi in causa;
va poi osservato che anche l'Unione convenuta ha confermato, nella sostanza, che le vicende a cui la proposta di esclusione fa riferimento sono quelle individuate dal ragione per cui ritiene il giudice Parte_1
che la contestazione mossa al sia stata esposta in termini sufficientemente specifici e Parte_1
tali da poter essere da questi compresa.
2) Passando allora ad analizzare i fatti ritualmente contestati, al fine di verificarne la gravità e la possibilità quindi di porli alla base di un provvedimento espulsivo dell'associato, deve ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità sia univoca nell'affermare che “La norma dettata dall'art.
24 c.c., dunque, nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi, e nel pagina 6 di 14 prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il giudice
davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non
solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali
stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità
sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle
quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei
motivi, che può giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione
non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia
associativa; di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica
descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica
giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel
caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione. Quando,
invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si
sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di
contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella
quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o
comportamenti, da operarsi necessariamente “post factum”, il vaglio giurisdizionale si estende
necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la
suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.); in tal caso esso si esprime attraverso una valutazione
di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della
lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento pagina 7 di 14 espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione,
dall'altro (Cass. 17907/2004).” (Così Cass. 22896/2019, si veda anche Cassazione civile
2117/2024)
2.a) Al fine di verificare, allora, se si tratta nel caso di specie di “gravi motivi” di espulsione, va quindi in primo luogo esaminato il contenuto dello statuto dell'unione (doc. 2 prodotto dalla convenuta).
Va allora osservato che l'art 9 dello statuo prevede che “L'associato che contravviene
gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione”; quanto ai doveri di associato l'art 7 prevede che gli associati hanno il “dovere di: • rispettare il presente
statuto e l'eventuale regolamento interno;
• versare, se prevista, la quota associativa secondo
l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente”.
L'art. 6, a sua volta, nello stabilire i criteri di ammissione degli associati, prevede che “Sono
associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi
e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale”. Quanto poi alle finalità
dell'associazione, l'art 5 prevede che “L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale
una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale a livello nazionale e in particolare si occupa di
assistenza ai pazienti trapiantati di polmone, a persone affette da malattie polmonari e ai loro
familiari. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi
in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: • erogazione di beni e
servizi a sostegno di persone trapiantate di polmone, affette da malattie polmonari e loro pagina 8 di 14 familiari (art. 5, comma 1 lettera u, del D. Lgs. 117/2017); • organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1 lettera i, del D.Lgs. 117/2017)”.
Non è stata allegata né documentata l'esistenza di un regolamento interno dell'associazione.
Fatta questa ricognizione delle norme interne applicabili al caso di specie deve ritenersi che, ai sensi dello statuto, l'esclusione dell'associato può avvenire solo per grave violazione dei propri doveri che sono, come visto, oltre al pagamento della quota associativa, il dovere di rispettare lo statuto stesso.
Va inoltre ricordato che è onere dell'associazione provare l'esistenza storica dei fatti contestati e la loro gravità, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dell'associato.
Tutto ciò premesso, ritiene il giudice che la condotta contestata al non sia tale da Parte_1
rientrare in tali categorie e non sia tale da giustificare quindi il provvedimento adottato.
2.b) Come ricordato, il principale addebito mosso consiste nell'“aver divulgato a persona non
facente parte dell'associazione conversazioni personali avvenute nel gruppo WhatsApp
destinato al consiglio direttivo, tramite la condivisione di screenshots delle conversazioni stesse.
Considerando la natura delicata dell'associazione che tratta dati sensibili relativi alle
condizioni di salute dei membri dell'associazione, è particolarmente grave che un componente
del consiglio direttivo arrivi a compiere un atto lesivo della privacy pur di raggiungere i propri
scopi.” pagina 9 di 14 È pacifico e documentale che il abbia inoltrato alla sig.ra dei messaggi Parte_1 Pt_3
provenienti dal provenienti dal gruppo whatsapp dedicato alle comunicazioni del Parte_2
direttivo dell'associazione. Dalla lettura dei messaggi, prodotti dal convenuto sub doc. 8, emerge in particolare che il si fosse imbattuto in un articolo giornalistico in cui compariva la Parte_1
testimonianza della sig.ra la quale veniva presentata come membro dell Pt_3 [...]
pur non essendone socia. Egli, allora, chiedeva conto di ciò al , il quale CP_1 Parte_2
ammetteva di averla personalmente “da un anno delegata a partecipare alle conferenze
dell'Alleanza Malattie Rare per conto nostro, visto che non ne avevo il tempo”. L'attore, a questo punto, inoltrava alla Verazza lo scambio di messaggi avuto con e la invitata, inoltre, a Parte_2
iscriversi all TE
Ma se è così appare evidente che non vi è stata alcuna divulgazione di dati sanitari relativi ai membri dell'associazione ed alcuna lesione, sotto questo profilo, della normativa sulla privacy.
L'invio peraltro è stato effettuato a persona che era già stata coinvolta personalmente dal e fa riferimento esclusivo al contenuto di tale presunto incarico. Parte_2
Né può dirsi che i gravi motivi di esclusione siano corroborati dalla circostanza che tale divulgazione sarebbe avvenuta per “raggiungere i propri scopi” (come scritto nella contestazione). Ora, al di là della genericità di tale contestazione, non pare che gli scopi di siano stati di carattere esclusivamente personale e/o incompatibili con quelli Parte_1
dell'associazione; i messaggi inviati alla dimostrano infatti esclusivamente l'intento di Pt_3
comprendere le dinamiche relative alla “spendita del nome” dell'associazione con riferimento all'articolo contenente le dichiarazioni della stessa, di offrire il proprio futuro contributo Pt_3
pagina 10 di 14 anche sulla tematica da quest'ultima sollevata collaborando con la e di invitare la stessa Pt_3
ad iscriversi all'associazione.
In tale contesto, l'invio dei messaggi della chat del direttivo può essere considerato sicuramente un atto poco opportuno e poco cauto, anche perché denota un atteggiamento critico nei confronti delle decisioni degli organi direttivi che, se certo è lecito avere nell'ambito di una associazione,
sarebbe più consono mantenere nell'ambito della dialettica interna, senza coinvolgere soggetti estranei. Ciò nonostante, tale invio non può considerarsi, ad avviso del giudice, per le ragioni dette, un atto perpetrato con l'intento deliberato di nuocere agli interessi e agli scopi dell'unione ovvero perpetrato per “raggiungere i propri scopi” personali, tale quindi da giustificare il massimo provvedimento espulsivo dell'associato.
Anche l'ulteriore addebito mosso al nella lettera di contestazione (ove l'esclusione Parte_1
viene preannunciata anche “avendo in passato dichiarato di rimanere all'interno del Parte_1
consiglio direttivo “Perché le battaglie si combattono meglio dall'interno””) non può legittimare il provvedimento adottato.
Infatti, oltre ad essere una contestazione intempestiva, trattandosi di fatti avvenuti nel giugno
2021, nemmeno tale dichiarazione si pone in contrasto con le “finalità e gli scopi associativi e
l'impegno per realizzare le attività di interesse generale” (come al contrario contestato dall'associazione), in quanto risulta mossa dall'intento di dichiarare la volontà di continuare a portare il proprio punto di vista – anche critico - all'interno dell'associazione, allo scopo di dare,
per tale via, un contributo al raggiungimento degli scopi comuni.
pagina 11 di 14 Osserva in particolare il giudice che se è pur vero che da tale espressione emerge un atteggiamento polemico del e una evidente difficoltà relazionale, va comunque Parte_1
rilevato che, quantomeno con specifico riferimento all'espressione sopra riportata, l'associato non pare aver travalicato i limiti della dialettica propria di un'organizzazione democratica,
dovendosi interpretare, alla luce del contesto, il termine “battaglie” non come scontro fisico, ma come confronto, talvolta anche aspro, orientato al raggiungimento degli scopi dell'ente.
3) Risultano infine irrilevanti ai fini della presente decisione gli ulteriori fatti allegati in giudizio da parte della convenuta, secondo cui il si sarebbe reso artefice altresì in passato di Parte_1
una “battura offensiva nei confronti di una dottoressa” in una “chat” da cui veniva quindi rimosso;
avrebbe avuto nel 2021 un alterco con la commissione medica in sede di rinnovo della patente di guida, che gli sarebbe costato una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale;
avrebbe avuto, dopo la lettera di contestazione, una condotta aggressiva e canzonatoria nei confronti del
. Parte_2
Va infatti osservato che essendo, il presente, un giudizio di annullamento della delibera di esclusione del socio, gli unici fatti valutabili in questa sede sono quelli posti alla base della motivazione del provvedimento data dall'associazione, ossia quelli ricavabili dalla proposta di esclusione del 26.04.2023, prodotta da entrambe le parti e sopra esposti. Anche la giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito che il thema decidendum deve essere limitato agli specifici fatti posti alla base della delibera di esclusione, dato che: “E' principio consolidato che la norma
dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi,
e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il pagina 12 di 14 giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere
non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali
al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la
legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in
presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato (tra le altre:
Cass. n. 5192/1991; Cass. n. 17907/2004; Cass. n. 18186/2004; Cass. n. 22986/2019). La
verifica demandata al giudice, dunque, ha ad oggetto la sola deliberazione di esclusione
dell'associato, che il citato art. 24 richiede, infatti, che sia ad esso notificata, così da far
decorrere da tale momento il termine di sei mesi entro il quale ricorrere all'autorità giudiziaria”
(Cass. civ. n. 29655/2023).
La domanda va quindi accolta.
Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza tenendo conto del valore indeterminato della controversia, della sua bassa complessità e dell'istruttoria solo documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa 6340/2023 R.G., ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
Annulla la delibera impugnata.
Condanna l' a rifondere al sig. le TE Parte_1
spese di lite che liquida in euro 2.000 oltre 15% spese generali, euro 545 per spese anticipate,
accessori di legge. pagina 13 di 14 Si comunichi.
Padova, 17.3.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 14 di 14