Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 22 aprile 2025 ed iscritta al n. 626
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
n. 2
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Via F.lli Bandiera n. 3
entrambi rappresentati e difesi dai procc. domm. avv.ti Elena Barra e Andrea Salomoni del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dei difensori sito in Lecco, Piazza degli Affari
n.7, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 9.6.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 7
Matrimonio del Comune di Barzio (LC) al n. 3 parte II serie A - anno 2009 ordinando al competente
Ufficio di Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni, alle seguenti condizioni:
• Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con impegno da Per_1
parte degli stessi di continuare a curarlo, educarlo, istruirlo, assisterlo e di collaborare nel suo esclusivo interesse.
• Ogni decisione di maggior interesse per il figlio -in particolare inerente l'istruzione, l'educazione e la salute- verrà assunta di comune accordo tra i coniugi.
• Ciascun genitore potrà esercitare in modo disgiunto la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
• La residenza del figlio rimane fissata presso l'abitazione della mamma, attualmente in Lecco Via
F.lli Bandiera 3.
• starà con la mamma dal sabato sera alle ore 20.30 fino al mercoledì ore 20.30 e con il Per_1
papà dal mercoledì ore 20.30 fino al sabato ore 20.30.
• Anche durante le vacanze di Natale e Pasqua alternerà la permanenza con la mamma e col Per_1
papà con le modalità sopraindicate. In ogni caso si avrà cura di alternare il giorno di Natale e Santo
Stefano fra i genitori e il giorno di Natale di anno in anno col papà o con la mamma.
• nel corso delle vacanze estive, trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di due Per_1
settimane anche non consecutive da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
• Le modalità di frequentazione fra e i genitori potranno anche essere diversamente Per_1
concordate tra i coniugi, nel rispetto delle esigenze del figlio, in modo da salvaguardare le necessità
lavorative di ciascuno e allo stesso tempo prevedere la possibilità di trascorrere degli interi weekend con il figlio.
• Entrambi i genitori si impegnano a mantenere la collaborazione genitoriale, anche al fine di fornire saldi riferimenti educativi al figlio, impegnandosi espressamente affinché ciascuno faccia primariamente richiesta di aiuto all'altro genitore nel caso in cui, per il tempo che trascorre Per_1
con sé, sopravvenga un imprevisto o una diversa necessità.
pagina 2 di 7 • I genitori si comunicheranno reciprocamente e tempestivamente ogni cambiamento di residenza, impegnandosi, comunque, a non dare corso a trasferimenti che possano sostanzialmente impedire o rendere eccessivamente gravosa la regolare frequentazione del minore con l'altro genitore.
• I genitori concordano che, in ragione della loro attuale situazione economica e reddituale ed in considerazione dei periodi di permanenza di con ciascun genitore, entrambi provvederanno Per_1
in forma diretta al mantenimento ordinario del figlio, sostenendo ciascuno le spese necessarie per il periodo di permanenza presso di sé.
• I ricorrenti concordano che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla signora CP_2
• Le spese relative all'abbigliamento di e le spese straordinarie verranno suddivise tra i Per_1
genitori, ponendo a carico del padre il 70% ed a carico della madre il 30%. Sul punto i genitori concordano di utilizzare il protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Lecco che applicheranno anche per le voci di spesa relative all'abbigliamento.
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema: -
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
pagina 3 di 7 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
pagina 4 di 7 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
• I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano a qualunque pretesa a titolo di contributo per il mantenimento per sé.
• I coniugi danno atto di aver già regolato ogni altro aspetto economico tra loro derivante dal rapporto matrimoniale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 22.4.2025 ricorso di divorzio CP_1 Controparte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 12.9.2009 in Barzio;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 1.11.2012), attualmente minorenne;
Per_1
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
29.12.2021;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
pagina 5 di 7 5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi (prima tre anni) a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie,
dal momento della separazione - omologata in data 29.12.2021 – i coniugi non si sono riconciliati.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione paritaria, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze Per_1
del figlio alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permettergli una corretta crescita psico-
affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto tra i genitori affinché, in ragioni delle rispettive situazioni economiche e dei tempi di frequentazione con il figlio, provvedano in forma diretta al mantenimento del minore, palesandosi scelta adeguata a soddisfare le esigenze di nel Per_1
contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (c.f. CP_1
) nato a [...] il [...] e (c.f. ), C.F._1 Controparte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], sposati in Barzio il 12.9.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile
del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte II, serie A, numero 3);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
pagina 6 di 7 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barzio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 18 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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