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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/11/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1591/2017
N. R.G. 5377/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito, alla pubblica udienza del 6.11.2025 ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Odette Carignola;
Parte_1
E
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti EP Abruzzo, Carmela Filice;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due diversi ricorsi successivamente riuniti, parte ricorrente, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2009 (per 102 gg.), 2010 (per 51 gg.),
2011 (per 51 gg.), 2012 (per 51 gg.) e 2014 (per 102 gg.) alle dipendenze dell'azienda agricola “De IM EP”, ha lamentato la cancellazione delle relative giornate a seguito di accertamenti ispettivi nonché la ricezione di richiesta di ripetizione d'indebito relativamente alle indennità di malattia ricevute per le annualità 2011 e 2015, per cui susseguenti gli avvisi di addebito n. 33420220003015500000 di € 743,26 e n. 334 2022
0003022873000 di € 823,40.
Pertanto, dopo aver proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l' , domandando la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per le giornate CP_2 lavorative espletate nelle prefate annualità e sul riconoscimento delle quali insorta contestazione, l'accertamento negativo degli indebiti di cui eccepiva l'intervenuta prescrizione e l'annullamento dei connessi avvisi di addebito. CP_ Costituitasi la parte resistente ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande promosse, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto. ***
La domanda attorea è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
Quanto alla richiesta di reiscrizione per le giornate dedotte per gli anni 2009, 2010, 2011,
2012 e 2014, giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un CP_2 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003
n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. Lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Ulteriormente, giova rammentare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr.
Cass., Sent. n. 4232/00).
Tale principio ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 21702 del 2014.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di reiscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per gli anni e per le giornate indicate è infondata, non avendo parte ricorrente assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Nel caso in esame, infatti, assumono rilievo dirimente le contraddizioni emerse tra quanto rappresentato dalla parte ricorrente, quanto emerso dall'assunzione della prova e quanto emerso in sede ispettiva, laddove i rapporti lavorativi in esame sono stati disconosciuti dagli CP_ ispettori a seguito di un'indagine operata attraverso analitici riscontri di titoli e contratti legittimanti la disponibilità di terreni, le lavorazioni effettuate e la connessa attività
d'impresa nel settore dell'agricoltura in capo all'azienda agricola sottoposta ad un'ispezione dalla quale sono emersi:
1. Una notevole distonia tra il fabbisogno dichiarato con la denuncia aziendale e la manodopera denunciata tramite i modelli DMAG, considerato che il De IM è iscritto CP_ alla Gestione Autonoma dell' come coltivatore diretto sicché, peraltro, dalla quantificazione delle giornate occorrenti all'azienda per la coltivazione del fondo bisogna detrarre le giornate che lo stesso dedica alla coltivazione del fondo;
2. Dati dirimenti e decisivi per la definizione della presente controversia rappresentate dalle dichiarazioni decisive rese dal titolare dell'azione agricola in esame, mai contestate nella loro portata dalla parte ricorrente.
In concreto, infatti, lo stesso titolare dell'azienda agricola EP De IM in sede di audizione ha dichiarato agli ispettori che l'agrumeto presente sui terreni siti in
Contrada Galderate è costituito esclusivamente da clementini mentre i terreni siti in
Contrada Levica (detenuti senza alcun titolo e non presenti in D.A.) sono coltivati ad aranceto, qualità novellino e biondo;
che l'orto è stato coltivato soltanto in contrada
Galderate su limitata porzione di terreno ove poi, per problemi di salute del titolare, sono stati impiantati successivamente degli alberelli di limone;
di aver assunto annualmente circa n. 6 o 7 operai, tutti per n. 51 giornate annue e che le lavorazioni necessitanti l'ausilio degli operai assunti avvenivano annualmente nei periodi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre.
Contrariamente, invece, la parte ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo di aver lavorato spesso da agosto a dicembre, per come in parte confermato dalle testimonianze raccolte nel corso dell'istruzione probatoria.
In ogni caso, i testi escussi e all'udienza del 5.10.2018 e Tes_1 Tes_2
e all'udienza del 7.6.2019 hanno dichiarato Testimone_3 Testimone_4
CP_ di avere analogo contenzioso contro l' rendendo necessario un riscontro estrinseco volto a corroborare l'attendibilità di dette testimonianze.
3. Dati palesemente contraddittori con la denuncia di un numero elevatissimo di giornate agricole per singolo anno in ragione dell'estensione dei terreni, delle coltivazioni praticate e, soprattutto, delle attività effettivamente riscontrate dagli ispettori come eseguite dagli operai a tempo determinato assunti annualmente: infatti, dalla disamina delle fatture di vendita dei prodotti coltivati dall'azienda è emerso che la raccolta era sempre a carico dell'acquirente.
Non solo: dalla documentazione contabile esibita dal titolare dell'azienda agricola è emerso un volume d'affari modesto e sicuramente sproporzionato rispetto ai costi legati all'impiego di mano d'opera anche solo per il pagamento delle retribuzioni spettanti agli operai a tempo determinato assunti annualmente per molte giornate, con assoluta antieconomicità dell'attività aziendale intrapresa, risultando gravoso lo squilibrio, a tutto danno degli utili effettivi, tra i costi che si sarebbero dovuti sostenere a fronte delle CP_ assunzioni di mano d'opera per tutte le giornate denunciate annualmente all' ed i ricavi effettivamente percepiti negli stessi anni.
Troppe sono le incongruenze riscontrate in sede ispettiva rispetto alle denunce di mano CP_ d'opera agricola per tante giornate lavorative inoltrate negli anni all' per poter ritenere realistico il fabbisogno di mano d'opera agricola denunciata.
Evidente ed insuperabile appare la contraddizione tra quanto risultato e documentato nel verbale ispettivo e quanto dedotto dalla parte ricorrente ed emerso nel corso del giudizio per mezzo delle testimonianze raccolte, da alcune delle quali emerse l'esistenza di analoghe controversie con l' da parte degli stessi testi, da cui inferire quanto meno qualche CP_1 dubbio sulla loro attendibilità. Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte, tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse.
Si consideri, infatti, che la comunicazione dell'avvenuta assunzione della parte ricorrente nei diversi anni, le buste-paga e le denunce di mano d'opera provengono da un terzo, il presunto datore di lavoro, che è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame negli anni in contesa.
A ciò si aggiunga che l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei braccianti agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria in questo giudizio.
Ebbene, detta funzione viene meno quando vi è contestazione del rapporto lavorativo in agricoltura ad opera dell'istituto previdenziale anche a seguito di accertamenti ispettivi, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
Tanto basta per il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici, promossa dalla parte ricorrente, che va dichiarata infondata per insufficienza della prova, sulla stessa gravante, della sussistenza di validi rapporti lavorativi in agricoltura, non essendosi riusciti a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree.
Infine, sull'eccezione di prescrizione (decennale) delle pretese restitutorie sollevata con riferimento alle prestazioni erogate, essa deve, invece, ritenersi parzialmente fondata, in assenza di pregressi atti interruttivi.
Si precisa, al riguardo, che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nella specie, pur in assenza di allegazioni sulla data del pagamento, almeno con riferimento all'avviso di addebito n. 33420220003015500000 notificato il 10.10.2022 in inerenza al periodo di malattia 1/2011 – 2/2011, l' nulla ha provato in ordine all'interruzione dei CP_2 termini di prescrizione della propria pretesa che è da ritenersi prescritta, sicché la richiesta di restituzione recapitata al ricorrente risulta tardiva, in quanto intervenuta a termine prescrizionale decennale ormai decorso e, pertanto, illegittima.
Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 33420220003022873000 notificato il
10.10.2022, deve evidenziarsi come non risulti prova della data di pagamento della prestazione ma, considerato che l'indebito cui esso si riferisce è relativo al periodo di malattia 1/2015 al 2/2015, deve concludersi che il termine di prescrizione decennale non sia decorso così che la richiesta di restituzione risulta validamente svolta.
Pertanto, ed in definitiva, il ricorso deve essere accolto parzialmente.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme portate dall'avviso di addebito n.
33420220003015500000;
- rigetta le restanti domande;
- spese compensate.
Castrovillari, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
N. R.G. 5377/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito, alla pubblica udienza del 6.11.2025 ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Odette Carignola;
Parte_1
E
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti EP Abruzzo, Carmela Filice;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due diversi ricorsi successivamente riuniti, parte ricorrente, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2009 (per 102 gg.), 2010 (per 51 gg.),
2011 (per 51 gg.), 2012 (per 51 gg.) e 2014 (per 102 gg.) alle dipendenze dell'azienda agricola “De IM EP”, ha lamentato la cancellazione delle relative giornate a seguito di accertamenti ispettivi nonché la ricezione di richiesta di ripetizione d'indebito relativamente alle indennità di malattia ricevute per le annualità 2011 e 2015, per cui susseguenti gli avvisi di addebito n. 33420220003015500000 di € 743,26 e n. 334 2022
0003022873000 di € 823,40.
Pertanto, dopo aver proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l' , domandando la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per le giornate CP_2 lavorative espletate nelle prefate annualità e sul riconoscimento delle quali insorta contestazione, l'accertamento negativo degli indebiti di cui eccepiva l'intervenuta prescrizione e l'annullamento dei connessi avvisi di addebito. CP_ Costituitasi la parte resistente ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande promosse, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto. ***
La domanda attorea è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
Quanto alla richiesta di reiscrizione per le giornate dedotte per gli anni 2009, 2010, 2011,
2012 e 2014, giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un CP_2 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003
n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. Lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Ulteriormente, giova rammentare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr.
Cass., Sent. n. 4232/00).
Tale principio ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 21702 del 2014.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di reiscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per gli anni e per le giornate indicate è infondata, non avendo parte ricorrente assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Nel caso in esame, infatti, assumono rilievo dirimente le contraddizioni emerse tra quanto rappresentato dalla parte ricorrente, quanto emerso dall'assunzione della prova e quanto emerso in sede ispettiva, laddove i rapporti lavorativi in esame sono stati disconosciuti dagli CP_ ispettori a seguito di un'indagine operata attraverso analitici riscontri di titoli e contratti legittimanti la disponibilità di terreni, le lavorazioni effettuate e la connessa attività
d'impresa nel settore dell'agricoltura in capo all'azienda agricola sottoposta ad un'ispezione dalla quale sono emersi:
1. Una notevole distonia tra il fabbisogno dichiarato con la denuncia aziendale e la manodopera denunciata tramite i modelli DMAG, considerato che il De IM è iscritto CP_ alla Gestione Autonoma dell' come coltivatore diretto sicché, peraltro, dalla quantificazione delle giornate occorrenti all'azienda per la coltivazione del fondo bisogna detrarre le giornate che lo stesso dedica alla coltivazione del fondo;
2. Dati dirimenti e decisivi per la definizione della presente controversia rappresentate dalle dichiarazioni decisive rese dal titolare dell'azione agricola in esame, mai contestate nella loro portata dalla parte ricorrente.
In concreto, infatti, lo stesso titolare dell'azienda agricola EP De IM in sede di audizione ha dichiarato agli ispettori che l'agrumeto presente sui terreni siti in
Contrada Galderate è costituito esclusivamente da clementini mentre i terreni siti in
Contrada Levica (detenuti senza alcun titolo e non presenti in D.A.) sono coltivati ad aranceto, qualità novellino e biondo;
che l'orto è stato coltivato soltanto in contrada
Galderate su limitata porzione di terreno ove poi, per problemi di salute del titolare, sono stati impiantati successivamente degli alberelli di limone;
di aver assunto annualmente circa n. 6 o 7 operai, tutti per n. 51 giornate annue e che le lavorazioni necessitanti l'ausilio degli operai assunti avvenivano annualmente nei periodi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre.
Contrariamente, invece, la parte ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo di aver lavorato spesso da agosto a dicembre, per come in parte confermato dalle testimonianze raccolte nel corso dell'istruzione probatoria.
In ogni caso, i testi escussi e all'udienza del 5.10.2018 e Tes_1 Tes_2
e all'udienza del 7.6.2019 hanno dichiarato Testimone_3 Testimone_4
CP_ di avere analogo contenzioso contro l' rendendo necessario un riscontro estrinseco volto a corroborare l'attendibilità di dette testimonianze.
3. Dati palesemente contraddittori con la denuncia di un numero elevatissimo di giornate agricole per singolo anno in ragione dell'estensione dei terreni, delle coltivazioni praticate e, soprattutto, delle attività effettivamente riscontrate dagli ispettori come eseguite dagli operai a tempo determinato assunti annualmente: infatti, dalla disamina delle fatture di vendita dei prodotti coltivati dall'azienda è emerso che la raccolta era sempre a carico dell'acquirente.
Non solo: dalla documentazione contabile esibita dal titolare dell'azienda agricola è emerso un volume d'affari modesto e sicuramente sproporzionato rispetto ai costi legati all'impiego di mano d'opera anche solo per il pagamento delle retribuzioni spettanti agli operai a tempo determinato assunti annualmente per molte giornate, con assoluta antieconomicità dell'attività aziendale intrapresa, risultando gravoso lo squilibrio, a tutto danno degli utili effettivi, tra i costi che si sarebbero dovuti sostenere a fronte delle CP_ assunzioni di mano d'opera per tutte le giornate denunciate annualmente all' ed i ricavi effettivamente percepiti negli stessi anni.
Troppe sono le incongruenze riscontrate in sede ispettiva rispetto alle denunce di mano CP_ d'opera agricola per tante giornate lavorative inoltrate negli anni all' per poter ritenere realistico il fabbisogno di mano d'opera agricola denunciata.
Evidente ed insuperabile appare la contraddizione tra quanto risultato e documentato nel verbale ispettivo e quanto dedotto dalla parte ricorrente ed emerso nel corso del giudizio per mezzo delle testimonianze raccolte, da alcune delle quali emerse l'esistenza di analoghe controversie con l' da parte degli stessi testi, da cui inferire quanto meno qualche CP_1 dubbio sulla loro attendibilità. Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte, tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse.
Si consideri, infatti, che la comunicazione dell'avvenuta assunzione della parte ricorrente nei diversi anni, le buste-paga e le denunce di mano d'opera provengono da un terzo, il presunto datore di lavoro, che è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame negli anni in contesa.
A ciò si aggiunga che l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei braccianti agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria in questo giudizio.
Ebbene, detta funzione viene meno quando vi è contestazione del rapporto lavorativo in agricoltura ad opera dell'istituto previdenziale anche a seguito di accertamenti ispettivi, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
Tanto basta per il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici, promossa dalla parte ricorrente, che va dichiarata infondata per insufficienza della prova, sulla stessa gravante, della sussistenza di validi rapporti lavorativi in agricoltura, non essendosi riusciti a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree.
Infine, sull'eccezione di prescrizione (decennale) delle pretese restitutorie sollevata con riferimento alle prestazioni erogate, essa deve, invece, ritenersi parzialmente fondata, in assenza di pregressi atti interruttivi.
Si precisa, al riguardo, che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nella specie, pur in assenza di allegazioni sulla data del pagamento, almeno con riferimento all'avviso di addebito n. 33420220003015500000 notificato il 10.10.2022 in inerenza al periodo di malattia 1/2011 – 2/2011, l' nulla ha provato in ordine all'interruzione dei CP_2 termini di prescrizione della propria pretesa che è da ritenersi prescritta, sicché la richiesta di restituzione recapitata al ricorrente risulta tardiva, in quanto intervenuta a termine prescrizionale decennale ormai decorso e, pertanto, illegittima.
Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 33420220003022873000 notificato il
10.10.2022, deve evidenziarsi come non risulti prova della data di pagamento della prestazione ma, considerato che l'indebito cui esso si riferisce è relativo al periodo di malattia 1/2015 al 2/2015, deve concludersi che il termine di prescrizione decennale non sia decorso così che la richiesta di restituzione risulta validamente svolta.
Pertanto, ed in definitiva, il ricorso deve essere accolto parzialmente.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme portate dall'avviso di addebito n.
33420220003015500000;
- rigetta le restanti domande;
- spese compensate.
Castrovillari, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.