Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 4181/2023
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.M., dott. Silvia Pirone,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4181 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato all'atto di citazione, dall'avv. Nunzio
Mazzocchi ed elettivamente domiciliato con il difensore in Caserta alla via Pollio n. 18
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Torre del Greco alla via CP_1
Marconi n. 66, elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv.
Antonio Nardone che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione
CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24-01-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 281 decies cpc, il “ , in persona Parte_1 del suo l.r.p.t., assumendo di svolgere attività sanitaria di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Patologia Clinica in regime di accreditamento;
che, in data 27.06.2023, gli veniva notificato “avvio del procedimento amministrativo per il recupero della RTU 2017” per un importo da restituire pari ad € 10.704,06, oltre interessi al tasso legale;
che, con nota del 01.07.2023, il centro medico ricorrente forniva riscontro alla richiesta con indicazione dei motivi di fatto e di diritto impeditivi
della somma richiesta a titolo di regressione tariffaria unica per l'anno 2017, oltre vittoria Parte_2
delle spese di lite.
Cont Cont Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la resistente deducendo la fissazione da parte dell competente, con delibera n. 1121/21, rettificata con successiva delibera n. 397/2022, della regressione tariffaria unica (R.T.U.) dell'anno 2017 per la branca laboratorio;
l'ineludibilità del rispetto dei tetti massimi di spesa, al fine di evitare sforamenti a carico del cd. S.S.N., non subordinati né condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate;
la non sussistenza di alcun termine perentorio e decadenziale entro cui l'azione amministrativa volta al contenimento della spesa sanitaria debba essere esercitata e che la richiesta di restituzione ora impugnata è stata preceduta da provvedimenti amministrativi che avevano determinato la RTU e non erano stati impugnati divenendo così inoppugnabili. Tanto dedotto, ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Concessi con decreto ex art. 171 bis cpc i termini di cui al successivo art. 171 ter c.p.c., la causa, basata esclusivamente su allegazioni documentali, è stata rinviata ex art. 281 terdieces cpc all'udienza del
29.11.2024 ed in tale udienza è passata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Così brevemente riassunti i fatti essenziali di causa e le prospettazioni e richieste espresse dalle parti, si procede all'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione.
In via preliminare deve essere valutata la sussistenza o meno nella fattispecie della giurisdizione del
Giudice Amministrativo (questione non esaminata dalle parti, ma rilevabile d'ufficio senza obbligo di invitare le parti a dedurre sulla stessa trattandosi di questione di mero diritto che non implica accertamenti o difese “in fatto”).
Ritiene la scrivente che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del giudice ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2.7.2010, n. 104. Infatti, secondo la consolidata
Cont giurisprudenza in materia, più volte espressa dalla Corte di Cassazione, premesso che i rapporti tra e centri accreditati vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ogniqualvolta la controversia riguardi l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (Cass. SS.UU. n. 10149 del
20/06/2012; Cass. SS.UU. 28053 del 02/11/2018). In particolare, appare meritevole di conferma quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «le controversie aventi ad oggetto la decisione delle modalità di determinazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.), quale espressione di potere autoritativo, rientrano nell'ambito della giurisdizione - oltretutto esclusiva - del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici [...] attualmente ai sensi dell'art. 133,
comma 1, lett. c), c.p.a.: alla quale si sottraggono le sole controversie aventi ad oggetto la contestazione della mera quantificazione e concreta debenza delle somme computate dall'Amministrazione a titolo di regressione (cfr. da ultima C.d.S. sentenza 29 gennaio 2025, n. 715; C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2021, n.
6279; 30 agosto 2021, n. 6066; 30 ottobre 2019, n. 7426; 19 ottobre 2018, n. 6495); C.d.S., sent. n.
2792/2023; Cassazione n. 32259/2023).
Cont Nel presente giudizio si agisce per l'accertamento della non debenza della somma richiesta dall' a titolo di RTU al concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della
P.A. ed avendo parte ricorrente, nel chiedere di “disapplicare e dichiarare improduttiva di effetti la comunicazione del 20.07.2023”, sollevato doglianze anche «sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla.
Pertanto, si ritiene che la giurisdizione si appartenga in tal caso al G.O.
Nel merito, come chiaramente emerge dalle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, il istante ha chiesto la “disapplicazione” della nota n. 0144653 del 20.07.2023, con la quale è Parte_1
stata disposta la “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2017 a titolo di regressione tariffaria”.
Ora, vi è da dire che la questione della possibilità o meno della disapplicazione non somministra una questione di giurisdizione, ma si concreta in una questione di merito interna alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ora, nel merito la domanda non merita accoglimento.
Ed infatti, le sezioni unite della Cassazione, nell'escludere che l'erroneo esercizio del potere di disapplicazione determini un vizio riconducibile ad una violazione dei criteri di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, hanno affermato, nel caso specifico sottoposto al loro esame, che «nel giudizio promosso dal privato per la determinazione dell'indennità di espropriazione, costituisce error in procedendo, e non involge una questione di giurisdizione, bensì d'illegittimo esercizio di un potere interno alla giurisdizione ordinaria, la disapplicazione da parte della Corte di appello del decreto di esproprio in ragione di una presunta inefficacia della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'ente espropriante che ha emesso il decreto disapplicato è parte del giudizio e su di esso si fonda il diritto azionato, laddove il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio». (cfr. Cass. SS.UU., 12 aprile 2021, n. 9543).
Già in precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio, secondo cui “nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1°, lett. c), c.p.a., ove la
P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione della P.A. è riservato alla giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l'esercizio in funzione della tutela del diritto soggettivo vantato con la domanda (Cass., sez. un., 2 novembre 2018
n. 28053).
Ora, nella controversia in esame, l'atto amministrativo di cui si chiede la disapplicazione (rectius, la nota n. 144653 del 20.07.23 di chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2017 a titolo di regressione tariffaria) costituisce la fonte dalla quale scaturisce il diritto soggettivo a valle di cui il centro ricorrente chiede la tutela (id est il diritto alla non
Cont debenza della somma richiesta dall a tale titolo).
Per quanto innanzi osservato la domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità della questione trattata e della richiesta di restituzione delle somme a distanza di tempo, oltre il limite della ragionevolezza, si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa interamente le spese di lite.
Torre Annunziata, 18 marzo 2025. IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)