TRIB
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/11/2024, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5535/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/09/2024 da:
Parte_1
con l'avv. GATTO PAOLO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BETTO ELEONORA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/10/1996 da Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato
[...] Parte_2
a FR ET (TV) il 05/03/1969), trascritto al n. 46, Parte II, Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1) Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo di € 814,60 (pari ad € 407,30 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale sulla base
[...]
degli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole;
2) le spese straordinarie per la prole, determinate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Treviso, saranno
a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno ad esclusione delle spese di affitto della stanza a Padova della figlia
in Padova;
Per_1
2 3) le parti danno atto che, ogni rapporto economico fra loro intercorrente è già stato definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra anche rispetto a quanto dedotto in sede di separazione;
4) spese legali interamente compensate tra le parti, salvo l'importo del contributo unificato a carico di ciascuna parte in ragione del 50%.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/11/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
3