Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 3328/2024 R.G. promosso da
(C.F./CPF: 029.922.178-40), nato in data [...] nella città di Parte_1
Recife (PE – Brasile) e residente nella città di ÃO UL (SP – Brasile) in Via Gaivota, 188, Isolato
11, Moema, ÃO UL – Stato di ÃO UL;
( : Parte_2 C.F._1 C.F._2
[...
), nato in data [...] nella città di Em Hamilton, Província di Ontário (Canadá) e residente nella città di ÃO UL (SP – Brasile) Via Gaivota, 188, Isolato 11, Moema, ÃO UL – Stato di ÃO
UL; ( : ), nata in data [...] nella Parte_3 C.F._1 C.F._3
città di ÃO UL (SP – Brasile) e residente nella città di ÃO UL (SP – Brasile) in Via Gaivota,
188, Isolato 11, Moema, ÃO UL – Stato di ÃO UL;
Parte_4
( : ),nata in data [...] nella città di ÃO UL (SP – Brasile) e residente C.F._1 C.F._4
nella città di ÃO UL (SP – Brasile) in Via da Mata, 136, Isolato 93, ÃO UL – Stato CP_1
di ÃO UL, tutti con il patrocinio dell'Avv. Vanni Marco Ribechi (c.f. ) C.F._5
del Foro di Milano come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “In via principale, nel merito, Accertare
e dichiarare il diritto dei signori ( : ), Parte_1 C.F._1 C.F._6 [...]
( : 437.729.728-70), (C.F./CPF: Parte_2 C.F._7 Parte_3
) e ( : ) al riconoscimento C.F._3 Parte_4 C.F._1 C.F._4
Pag. 1 di 6
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile CP_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri di Stato
Civile, della cittadinanza italiana dei signori ( : ), Parte_1 C.F._1 C.F._6
( : ), ( : Parte_2 C.F._7 C.F._2 Parte_3 C.F._7
) e ( : ) provvedendo alle C.F._3 Parte_4 C.F._1 C.F._4 eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.” “In ogni caso, con vittoria di competenze di causa.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/03/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...] ed in seguito emigrato in Brasile dove ha Persona_1
vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.1-2-4).
Con decreto del 4/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di parte convenuta, non costituitasi in giudizio, essendovi prova in atti della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 20/02/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 7/04/2025 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di presentare la richiesta per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San Paolo tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le catture di schermo dei tentativi eseguiti nei mesi di febbraio e marzo 2024 unitamente a copia di pagine tratte dal sito internet della predetta Autorità consolare dalle quali risulta come nel luglio 2023 fossero in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013
e 2014, (docc.14-15).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si Parte_5
trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile in epoca non Persona_1
nota dove, in data 28/04/1899 nella città di OI UL (SP – Brasile), contraeva matrimonio con , (doc.3).Dalla loro unione coniugale nasceva in data 15/03/1905 nella Persona_2
città di OI UL (SP – Brasile), (doc.5), che in data 05/12/1927 Persona_3
nella città di OI UL (SP - Brasile), contraeva matrimonio con (doc.6). Persona_4
Dall'unione coniugale dei predetti nasceva in data 11/03/1932 nella città di OI UL (SP –
Brasile), la figlia , (doc.7). in data 16/10/1956, Persona_5 Persona_6
nella città di OI UL (SP - Brasile) contraeva matrimonio con , Persona_7
(doc.8). Dall'unione coniugale di questi ultimi nascevano i ricorrenti: i) in data Parte_1
05/10/1957 nella città di Recife (PE – Brasile) (doc.9); ii) in data Parte_4
16/05/1966 nella città di ÃO UL (SP – Brasile), (doc.10).
Dal matrimonio di con , celebrato il 05/11/1983 nella città Parte_1 Parte_6
di ÃO UL (SP – Brasile), (doc.11), sono nati i ricorrenti: in data 16/12/1988 Parte_3
nella città di ÃO UL (SP – Brasile),(doc. 12) e in data 13/07/1994 nella città Parte_2
di Hamilton, Provincia dell'Ontario (Canadá),(doc.13).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta Persona_1
dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti,
(All.), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio
[...]
che, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stato a sua volta in grado Persona_3
di trasmetterla alla figlia , della quale i ricorrenti sono figli e nipoti. Persona_5
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La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Consolati di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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