Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9748 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9748/2021 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO COGGIATTI Parte_1
ATTRICE contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LUCA PIOLANTI
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, già Parte_1 [...] ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Controparte_2
l' , Controparte_3 chiedendone la condanna al pagamento di:
- euro 828.692,71, a saldo delle fatture scadute e insolute sub. doc. 3;
- gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/02 sulla sorte capitale azionata di euro 828.692,71 con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- euro 215.573,13 a titolo di interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli della sorte capitale ed oggetto delle Note di Debito elencate nei docc. nn. 5 e 6;
1
- euro 229.840,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02.
In via subordinata, parte attrice ha chiesto che il convenuto sia condannato al pagamento delle somme che risulteranno dovute per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. A fondamento della propria domanda, ha anzitutto premesso di essere Parte_1 cessionaria dei crediti vantati da diverse società (Zimmer Biomet Italia S.r.l., Baxter S.p.A., Glaxosmithkline S.r.l., Becton Dickson S.p.A., Ferring S.p.A., Molnlycke Health Care S.r.l., Ge Healthcare S.r.l., Merck Serono S.p.A., Controparte_4 CP_5
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
e per la somministrazione di servizi e forniture in favore
[...] Controparte_14 dell'ente convenuto. L'attrice ha quindi dedotto di essere titolare dei diritti di credito derivanti dal saldo delle fatture scadute e insolute, nonché degli interessi di mora maturati sulle fatture pagate in ritardo e fatturati con note di debito, oltre che del diritto al risarcimento del danno per tale ritardato pagamento, da liquidarsi nella misura di euro 40 per ogni fattura. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto CP_3 infondata in fatto ed in diritto. Parte convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di titolarità dei crediti azionati per n. 82 fatture, stante il rifiuto della relativa cessione, ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016. L'ente ha inoltre contestato l'entità del credito azionato, rilevando anzitutto il pagamento delle fatture per un importo pari ad euro 248.543,58, dettagliato come da Allegato n. 3, nonché lo storno di ulteriori fatture per euro 23.208,33, dettagliato come da Allegato 4. In relazione al credito residuo, l ha evidenziato la sussistenza di alcuni fattori che CP_3 hanno impedito alla medesima di effettuare gli opportuni pagamenti. In particolar modo, il convenuto sostiene che il saldo di talune fatture non era avvenuto per ragioni imputabili all'inerzia del creditore. Conseguentemente, in relazione al preteso credito per interessi moratori e interessi anatocistici, l ha evidenziato l'erroneità del computo effettuato da CP_3 Parte_1
osservando altresì come il dies a quo debba più correttamente essere individuato con
[...] la data in cui l' a comunicato al fornitore l'avvenuta consegna della fattura. Infine, l'ente ha contestato la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. 231/02. A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
2 All'udienza del 27 novembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni così come rassegnate a verbale, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con la propria Comparsa Conclusionale, l'attrice, dando atto dell'intervenuto pagamento di parte del credito azionato nelle more del giudizio, ha operato una riduzione della domanda, chiedendo la condanna di al pagamento: CP_3
- euro 18.865,74, a saldo delle fatture rimaste insolute sub. doc. 28;
- gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/02 sulla sorte capitale azionata di euro 828.692,71 con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c..
****** 1. Sulla titolarità attiva dei crediti vantati da Parte_1
In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza della titolarità attiva di sollevata da parte convenuta in relazione ai crediti dalla prima vantati. Parte_1
1.1 La disciplina applicabile al caso di specie è la Legge 21.2.1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) che, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti al debitore ceduto (anche ove quest'ultimo sia una Pubblica Amministrazione), prevede l'idoneità della sola notifica a quest'ultimo, senza necessità di ulteriori formalità. La sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 52/1991 è confermata dal fatto che le società fornitrici, che hanno ceduto i crediti a svolgono attività di impresa, i crediti ceduti derivano da contratti stipulati da tali società con la P.A., nell'esercizio dell'attività, e la cessionaria è una . Controparte_16
1.2 Inoltre, si deve ritenere applicabile la disciplina speciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 co. 13, D. Lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile alla presente controversia, il quale dispone che: «Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato».
3 1.3 Tuttavia, è altresì doveroso rammentare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” (Cass. n. 268/2006).
1.4 Ed invero, nel caso di specie, ha addotto che i rapporti contrattuali , titoli Parte_1 dei crediti ceduti erano orami cessati e tale allegazione non è stata contestata da parte convenuta. Pertanto, non essendo in presenza di un “contratto in corso”, l'adesione della Pubblica Amministrazione non è requisito di opponibilità alla stessa dell'atto di cessione. Le argomentazioni svolte da sul punto vanno quindi disattese. CP_3
1.5 Ciò premesso, risulta altresì opportuno precisare che l'attrice ha soddisfatto l'onere di dimostrare la titolarità del credito dedotto, versando in atti la documentazione attestante le avvenute cessioni e le relative notifiche.
2. Debenza nel merito del credito azionato per inadempimento dell'obbligazione di pagamento. Come si è detto, in sede di comparsa conclusionale, ha ridotto il quantum Parte_1 richiesto a titolo di sorte capitale dalla somma di euro 828.692,71 alla somma di euro 18.865,74 (cfr. doc. 28 di parte attrice).
2.1 Trattandosi di un'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione contrattuale di pagamento, costituisce indirizzo giurisprudenziale cristallizzatosi sin dalla sent. SS.UU. n.13533/2001 della Corte di Cassazione quello per cui spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. («In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
4 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.», Cass. SS.UU. n.13533/2001).
2.2 Così delimitato l'onus probandi si osserva anzitutto che, riguardo ai crediti ceduti da parte delle società Zimmer Biomet Italia S.r.l., Becton Dickson S.p.A., Controparte_5 [...]
e costituenti il residuo del credito azionato, Controparte_9 Controparte_11 [...] ha soddisfatto gli oneri probatori su di essa gravanti. Pt_1
Di contro, l' non ha dato prova dell'esatto adempimento o di un inadempimento CP_3 determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Con particolare riferimento ai crediti sopra citati, infatti, la convenuta si è limitata a produrre alcuni elenchi di formazione unilaterale (cfr. Allegati 3 e 5), nel quale le fatture nn. 2020314258 e 2020314259 cedute dalle società vengono Controparte_5 genericamente indicate come “non pervenute”, mentre la fattura n. 20014157 ceduta da si dichiara semplicemente “chiusa”. Controparte_11
Tuttavia, non sono stati versati in atti i mandati di pagamento e i relativi codici univoci dell'operazione. Inoltre, a ben vedere, la stessa tabella sub. All. 3 di parte convenuta, indica un credito residuo, circa la sopra citata fattura emessa che conferma ulteriormente Controparte_11 la tesi attorea. Infine, si sottolinea come per le restanti fatture oggetto di cessione nulla abbia CP_3 osservato. I crediti portati dalle fatture appena esaminate devono quindi essere riconosciuti. 2.3 Alla luce di quanto sinora esposto, l'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale risulta debitore delle fatture di cui non ha provato né la specifica contestazione né l'avvenuto adempimento, per un importo totale pari ad euro 18.865,74.
3. Sulla debenza degli interessi moratori e degli interessi anatocistici sulle fatture inizialmente azionate dalla Parte_1
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'attorea pretesa inerente agli interessi moratori ed anatocistici maturati sui crediti azionati, asserendo: i) di aver tempestivamente pagato talune fatture;
ii) che in determinati casi il ritardato pagamento degli importi dovuti non è dipeso da una condotta alla medesima attribuibile, bensì dall'inerzia della creditrice;
iii) che alcune fatture non sono mai pervenute all'Ente. Tuttavia, stante il mancato soddisfacimento dell'onere della prova circa il tempestivo adempimento delle menzionate fatture, parte attrice ha diritto al riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulle fatture inizialmente azionate.
3.1 A tal proposito, è opportuno precisare che il d.lgs. 231/2002, dopo avere stabilito, all'art. 3, che "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e
5 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", dispone inequivocabilmente, all'art. 4, che " gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento". In mancanza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere, è fissato in trenta giorni, e decorre "dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente".
3.2 Risultano inoltre dovuti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sugli interessi moratori riconosciuti scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica dell'atto di citazione. Tali interessi decorrono dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio fino alla data del pagamento e sono computati nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., che è applicabile anche agli interessi anatocistici.
4. Spese di lite In ragione dell'accoglimento in minima parte della domanda attorea in punto di quantum, si giustifica la compensazione totale delle spese di lite in ossequio all'orientamento per cui «va ravvisata la reciproca soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento» (Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 169/2019; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
1) ACCOGLIE la domanda formulata da parte attrice nei Parte_1 confronti di parte convenuta
[...]
e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_17 parte convenuta a pagare, in favore di i) l'importo di euro Parte_1
18.865,74; ii) gli interessi moratori e gli interessi anatocistici maturati sulle fatture azionate, dalla notifica dell'atto di citazione e fino alla data dell'effettivo pagamento;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Firenze, 4 aprile 2025
La Giudice dott.sa Federica Samà Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi
6 della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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