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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
AVV. rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
il proprio studio in Avezzano, via Massa D'Albe n. 14
APPELLANTE
E
rappresentate e difese giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta in appello dagli avv.ti Franco Colucci e Federica Colucci presso lo studio dei quali in Avezzano alla via Trieste n. 73 sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
E rappresentati e difesi giusta procura in calce Controparte_2 Controparte_3
alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Gianni Paris presso il cui studio in
Avezzano Via San Francesco n. 260 sono elettivamente domiciliati
CONTRADDITTORI
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Avezzano n. 554/2023 pubblicata in data
12.12.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
1 << … accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza l'ordinanza 702 bis cron. 6740/2023 - Rep. 554/2023 del 12/12/2023 resa nel giudizio RG n. 1282/2021 dal Tribunale di Avezzano, depositata in cancelleria in data 12.12.23, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1.2. dichiarare che sul fondo distinto con la particella n. 1988 (ex 10), del foglio 33 del Catasto
Terreni del Comune di Avezzano i resistenti hanno la facoltà di parcheggiare solo le vetture di proprietà dei legittimi occupanti dell'edificio posto sulla p.lla 1695, nel posto che sia al momento disponibile e ciò nel rispetto di principi del minor aggravio possibile per il fondo servente e dell'equo contemperamento dei reciproci interessi, di tutti gli aventi diritto all'utilizzo della corte;
In ogni caso e per l'effetto, ordinare agli appellati:
2.1. la cessazione di tutti i menzionati comportamenti abusivi ed ostativi al legittimo esercizio di tutte le facoltà da parte del sottoscritto comproprietario del citato fondo distinto con la p.lla 1988;
2.2.di attenersi strettamente all'esercizio dei soli diritti espressamente menzionati nel rogito Notaio rep. 56663 del 22.5.2004, cessando ogni uso ulteriore e diverso della citata p.lla 1988 e quindi Per_1
di procedere alla immediata rimozione di tutti gli oggetti collocati nell'area della p.lla 1988 (ex 10), del foglio 33, così come alla rimozione del cartello con cui si riserva “ai condomini” il parcheggio nell'area del fondo prospiciente la loro abitazione.
3. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, nei soli confronti di e CP_1 CP_1
e non delle altre parti evocate in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio>>
[...]
Appellati e CP_1 CP_1 CP_1
<< … rigettare il gravame e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata. Spese tutte come per legge.>>
Contraddittori necessari e Controparte_2 Controparte_3
<< … estromettere i resistenti … dal presente giudizio … >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13.10.2021, l'avv. , deducendo Parte_1
di essere comproprietario di una corte, consistente di fatto in una strada privata denominata Via
Mercadante, distinta alla part. 1988 del foglio 33 del catasto terreni del Comune di Avezzano, e che e nonché e , proprietari Controparte_2 Controparte_3 CP_1 Controparte_1
di altro compendio immobiliare, tenevano comportamenti abusivi in violazione del diritto dominicale del ricorrente, chiedeva quanto segue:
2 “1.1. dichiarare che il fondo distinto con la particella n. 1988 (ex 10), del foglio 33 del Catasto
Terreni del Comune di Avezzano, non è gravato da servitù di parcheggio in favore dell'immobile di proprietà dei resistenti”;
In subordine
1.2. dichiarare che sul fondo distinto con la particella n. 1988 (ex 10), del foglio 33 del Catasto
Terreni del Comune di Avezzano i resistenti hanno la facoltà di parcheggiare solo le vetture di proprietà dei legittimi occupanti dell'edificio posto sulla p.lla 1695, nel posto che sia al momento disponibile e ciò nel rispetto di principi del minor aggravio possibile per il fondo servente e dell'equo contemperamento dei reciproci interessi, di tutti gli aventi diritto all'utilizzo della corte;
In ogni caso e per l'effetto, ordinare ai resistenti:
2.1. la cessazione di tutti i menzionati comportamenti abusivi ed ostativi al legittimo esercizio di tutte le facoltà da parte del sottoscritto comproprietario del citato fondo distinto con la p.lla 1988;
2.2.di attenersi strettamente all'esercizio dei soli diritti espressamente menzionati nel rogito
Notaio rep. 56663 del 22.5.2004, cessando ogni uso ulteriore e diverso della citata p.lla 1988 Per_1
e quindi di procedere alla immediata rimozione di tutti gli oggetti collocati nell'area della p.lla 1988
(ex 10), del foglio 33, così come alla rimozione del cartello con cui si riserva “ai condomini” il parcheggio nell'area del fondo prospiciente la loro abitazione;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della pregressa fase di mediazione”.
1.1. Con la sopraindicata ordinanza il Tribunale di Avezzano:
a) dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle domande preposte nei confronti di e;
Controparte_2 Controparte_3
b) rigettava il ricorso;
c) accertava l'esistenza del diritto di servitù di parcheggio sulla p.lla 1988 in favore di CP_1
e ;
[...] Controparte_1
d) rigettava la richiesta di riconoscimento del diritto di servitù di parcheggio sulla p.lla 912 in favore di e CP_1 Controparte_1
e) compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso tale decisione l'attore avv. ha proposto appello. Parte_1
Si riassumono i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Nel rigettare le domande di cui ai punti 1.2. e 2.2. del ricorso introduttivo (ossia, in buona sostanza, quelle di accertamento delle modalità di legittimo esercizio della servitù di parcheggio e di cessazione degli abusi) stigmatizzandone l'infondatezza, il giudice di prime cure ha trascurato che i
3 fatti dedotti dal ricorrente erano ampiamente dimostrati (alla stregua della documentazione versata in atti, mai contestata) e pure pacifici (tenuto conto che i resistenti e Controparte_2 Controparte_3
li avevano riconosciuti in sede transattiva e i resistenti e li avevano CP_1 Controparte_1
ammessi affermandone, tuttavia, la legittimità).
2.2. La motivazione del riconoscimento della servitù di parcheggio in favore delle resistenti e , basata sull'acquisto per intervenuta usucapione (peraltro, non CP_1 Controparte_1
invocata da queste ultime le quali fondano il loro diritto sul rogito notarile del Notaio del Per_1
22.5.2004) è vistosamente errata sia perché in contrasto con il principio nemini res sua servit
(l'utilizzazione della cosa da parte del proprietario non vale come possesso ai fini dell'usucapione invocata a seguito della sua vendita) sia perché viziata da ultrapetizione (art. 112 c.p.c.).
3. Con deposito di comparsa di risposta, si sono costituite e le CP_1 Controparte_1
quali hanno resistito agli avversi assunti.
3.1. Si sono costituiti anche e chiedendo l'estromissione dal Controparte_2 Controparte_3
giudizio.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 14.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'atto di appello è stato, del tutto correttamente, notificato, ai soli fini della integrità del contraddittorio, pure ai resistenti e dei quali, dunque, non può Controparte_2 Controparte_3 ordinarsi l'estromissione dal giudizio. Va, poi, da sé che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra la parte ricorrente ed i predetti resistenti (di cui al capo a) del dispositivo della sentenza gravata), per la transazione intervenuta tra gli stessi, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato.
6. Tanto premesso, il secondo motivo di appello – che, per motivi di ordine logico e giuridico, va esaminato per primo come afferma lo stesso appellante (dovendosi, innanzitutto, chiarire quale sia il titolo del diritto di servitù delle resistenti – è fondato. CP_1
6.1. L'appellante non si duole dell'accertamento del diritto di servitù di parcheggio sul fondo in questione in favore delle resistenti (di cui al capo c del dispositivo della sentenza gravata) CP_1
bensì del titolo dello stesso, come individuato dal giudice di prime cure il quale ha fatto riferimento all'acquisto per usucapione. In altri termini, l'appellante chiede che sia disconosciuto il diritto di servitù di parcheggio sul proprio fondo acquistato per usucapione, ma non contesta e/o non si oppone che sia affermato in quanto acquisito per effetto del sopraccitato negozio intervenuto tra i suoi danti
4 causa e le odierne appellate Coerentemente, l'appellante chiede l'accoglimento della domanda, CP_1
dal predetto contenuto, formulata in via subordinata (supra 1.2.). Ebbene, la doglianza è ammissibile in quanto vi è certamente un interesse, giuridico e attuale, dell'appellante alla corretta individuazione del titolo di acquisto del diritto delle appellate essendo evidente che la servitù risulta diversamente conformata a seconda che il titolo sia il rogito notarile del 22.5.2004 o sia il possesso ad usucapionem.
6.2. Così chiarite le implicazioni del motivo in esame, esso è manifestamente fondato poiché la motivazione della decisione gravata è censurabile sotto entrambi i profili evidenziati dall'appellante.
6.3. Innanzitutto, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., il giudice di prime cure ha rilevato il possesso ultraventennale del diritto di servitù accertando il perfezionamento dell'usucapione sebbene le resistenti non avessero allegato il predetto possesso (ma soltanto un determinato “uso consolidato” del fondo in questione, quale esercizio del diritto di servitù negozialmente acquistato e ciò al solo fine di resistere all'avversa domanda circa la perpetrazione di abusi in danno del comproprietario del fondo medesimo) e avessero fatto espresso riferimento, a sostegno del proprio diritto, al titolo negoziale del 22.5.2004. E', altresì, evidente che si è al di fuori dell'ambito di applicabilità del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. che concerne la qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti giuridici dedotti in giudizio (v., ex multis, Cass. sez. L. 5832/2021).
6.4. In secondo luogo, la motivazione, nel merito, è francamente aberrante. Senza tra l'altro specificare l'oggetto e le modalità dell'asserito dedotto e dimostrato possesso delle resistenti sulla cosa altrui, il giudice di prime cure ha preso in considerazione, ai fini dell'usucapione, anche – e soprattutto – l'esercizio del potere di fatto sulla cosa da parte delle resistenti e dei loro danti causa nel tempo in cui esse/esse ne erano proprietari, prima della vendita con il predetto atto pubblico notarile, possesso che ovviamente non può rilevare ai fini dell'usucapione.
6.5. Dunque, l'accertamento del diritto di servitù di parcheggio dei resistenti va confermato, ma esso deriva dall'atto pubblico per Notar rep. N. 56.663, racc. n.
6.914 che, all'art. 2, Persona_2 per quanto qui interessa, appunto così recita. “ … Per espresso accordo tra le parti la parte venditrice si riserva, per quanto ceduto, e la parte acquirente concede, per le quote già possedute, il diritto di passaggio pedonale e carrabile diurno e notturno, con ogni mezzo, con facoltà di parcheggiare autoveicoli, da esercitare sull'intera superficie delle particelle 10 e 912 del foglio 33; la servitù è a favore del fabbricato insistente sulla particella 699 dell0 stesso foglio. …>>.
7. Anche il primo motivo è fondato.
7.1. Invero, il ricorrente, odierno appellante, mediante ampia documentazione fotografica, non contestata dalle controparti, ha dimostrato i dedotti comportamenti reiteratamente posti in essere dalle controparti le quali, in sintesi, hanno usato e preteso di usare, in via esclusiva, tutta la porzione della
5 corte in questione – ossia, come si è detto, la part. 988, ex part. 10, del fg. 33 che, di fatto, è una strada privata – nella parte antistante il fabbricato di loro proprietà, impedendo a chicchessia di utilizzarla.
7.2. Comportamenti che, lungi dall'essere smentiti, sono stati di fatto rivendicati come legittimi dalle resistente, odierni appellate – e, dunque, effettivamente, come affermato dall'appellante, essi risultano pacifici – in forza di un “uso consolidato” (v. p. 8 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado dove si riconosce anche l'apposizione di oggetti, fioriere, cartelli e altro proprio sul marciapiede antistante l'abitazione dei resistenti, “costruito dal padre delle sigg. CP_1 [...]
e, tuttavia, è il caso di precisarlo, di proprietà dell'appellante quale parte del fondo per cui Pt_2
è causa).
7.3. Inoltre, va considerato che gli altri resistenti e con l'atto Controparte_2 Controparte_3 di transazione di cui si è detto, hanno riconosciuto come veri i fatti esposti nel ricorso dall'appellante; ciò costituisce, senz'altro, un argomento di prova a favore di quest'ultimo.
7.4. Acclarata la dimostrazione dei fatti allegati dall'appellante, resta da sancire la loro evidente illiceità poiché del tutto contrastanti con il contenuto del titolo negoziale (v. clausola sopra trascritta) il quale, come è chiaro, non attribuisce agli appellati un uso esclusivo di una o più porzioni del fondo in parola – sia esso consistente nel parcheggio esclusivo di autoveicoli e/o di apposizione di qualsiasi oggetto o materiali e/o altro –, come da essi preteso, ma esclusivamente, oltre al diritto di passaggio pedonale e carrabile diurno e notturno e con ogni mezzo (diritto indiscusso), la facoltà di parcheggiare autoveicoli da esercitarsi sull'intera superficie del fondo. Facoltà che, secondo il criterio generale del minimo aggravio per il fondo servente (art.1065 c.c.), deve essere esercitata nei limiti strettamente necessari al soddisfacimento dell'esigenza prevista dal titolo senza ulteriori pesi ed oneri per il fondo servente (cfr., ex multis, Cass. 3030/2009).
7.5. Dunque, tanto la domanda supra
1.2. quanto quelle supra
2.1. e 2.2. – queste ultime tese a far cessare le condotte abusive delle parti resistenti – risultano fondate e, di conseguenza, meritevoli di accoglimento.
8. In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, come riportato più precisamente nel dispositivo, va dichiarato il diritto di servitù di parcheggio delle resistenti in conformità al titolo negoziale sopraccitato con ordine di cessazione delle condotte poste in essere dalle stesse.
8.1. Va da sé che restano fermi i capi a) (cessazione della materia del contendere limitatamente alle domande preposte nei confronti di e e d) (rigetto della Controparte_2 Controparte_3
domanda di riconoscimento del diritto di servitù di parcheggio su altro fondo) del dispositivo della sentenza impugnata, non oggetto di impugnazione e, quindi, passati in giudicato.
6 9. Quanto alle spese, la riforma parziale della sentenza gravata rende necessaria la regolazione delle spese di lite sulla base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
9.1. Il rigetto della negatoria servitutis (domanda 1.1. del ricorso introduttivo) determina una soccombenza reciproca che, però, tenuto conto dell'accoglimento delle restanti domande, ha carattere parziale ed è limitata alla misura di 1/3, tenuto conto del peso ponderale di ciascuna delle domande e della circostanza che la prima non è stata ulteriormente coltivata dal ricorrente nel presente grado del giudizio. Ne segue che, per la restante misura di 2/3, le spese vanno poste a carico delle appellate.
9.2. Le spese di entrambi i gradi del giudizio si liquidano, per l'intero, come in dispositivo, in base alla documentazione versata in atti, al d.m. 55/2014 aggiornato con d.m. 147/2022, scaglione derivante dal valore della controversia secondo il decisum, valori medi, escluso quello della fase di trattazione-istruttoria del presente grado del giudizio per il quale, stante la rimessione della causa in decisione alla prima udienza, appaiono congrui i valori minimi.
9.3. Infine, nel rapporto tra l'appellante e e le spese di questi Controparte_2 Controparte_3 ultimi non sono ripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. in quanto, visto che l'appello è stato loro notificato ai soli fini della integrità del contraddittorio senza formulare alcuna domanda, la loro costituzione è da ritenersi del tutto superflua.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello:
1) dichiara che sul fondo distinto con la particella n. 1988 (ex 10), del foglio 33 del Catasto Terreni del Comune di Avezzano le appellate e sono titolari del diritto di servitù CP_1 CP_1
di parcheggio con facoltà di parcheggiare le autovetture di proprietà dei legittimi occupanti del fabbricato posto sulla p.lla 1695, nello spazio che, a tal fine, sia al momento disponibile;
2) ordina alle predette appellate di astenersi da ogni comportamento ostativo al legittimo esercizio delle facoltà spettanti all'appellante avv. , quale comproprietario del fondo distinto Parte_1
con la p.lla 1988 sopraccitato, limitandosi all'esercizio delle sole facoltà espressamente menzionate nel rogito Notaio rep. 56663 del 22.5.2004 e cessando ogni uso ulteriore e diverso uso;
ordina Per_1
alle appellate di rimuovere immediatamente tutti gli oggetti collocati sulla superficie del predetto fondo incluso qualsiasi cartello con cui si riserva “ai condomini” il parcheggio nell'area del fondo prospiciente la loro abitazione.
3) Condanna le appellate, in solido tra loro, a rimborsare in favore dell'appellante i 2/3 delle spese del primo grado del giudizio che, per il resto, sono compensate e che, per l'intero, sono liquidate in
€ 5.077,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso, € 215,50 per esborsi ed € 490,00 per spese di mediazione, nonché dei 2/3 delle spese del presente grado di
7 giudizio che, per il resto, sono compensate e che, per l'intero, sono liquidate in € 4.888,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso, ed € 355,50 per esborsi.
4) nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e e Controparte_2 Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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